TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA
N. R.G. 1768/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. est.
Dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale a domanda congiunta instaurato da:
, C.F. , con l'Avv. ALFIERI Parte_1 C.F._1
NICOLA, elettivamente domiciliato in Parma, via Al Duomo n.5, presso lo studio dell'Avv. ALFIERI NICOLA
e
, C.F. , con l'Avv. Parte_2 C.F._2
ALFIERI NICOLA, elettivamente domiciliata in Parma, via Al Duomo
n.5, presso lo studio dell'Avv. ALFIERI NICOLA
con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della sentenza di separazione alle condizioni di cui al ricorso;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.03.2025 le parti hanno premesso: di avere contratto matrimonio in data 02/10/2002, (atto trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MONTEMESOLA (TA) al n 17 anno 2002 parte 2 serie A); dall'unione erano nati i figli (3.12.2010) e Per_1 Per_2
(9.08.2016); ormai da tempo la convivenza era divenuta intollerabile.
Hanno, quindi, chiesto pronuncia di separazione e provvedersi in conformità degli accordi da loro raggiunti.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (cit.art.473 bis 51, quarto comma).
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso tempestivamente parere favorevole.
La reiterata espressa volontà di non addivenire ad una riconciliazione e la conflittualità emergente dagli atti processuali, dimostrano che è venuta meno da entrambe le parti la volontà di proseguire la convivenza coniugale, che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 c.c.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità alle condizioni concordate sottoscritte dai medesimi interessati, in quanto
Pag. 2 di 3 prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre che rispondenti all'interesse dei minori (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità. Si stima, d'altra parte, congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
P. Q. M.
visti gli artt.473 bis 47 e 473 bis.51, quarto comma, c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
che avevano contratto matrimonio in data 02/10/2002, atto trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MONTEMESOLA (TA) al n 17 anno 2002 parte 2 serie A;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza;
omologa gli accordi intervenuti tra le parti, testualmente riportati nel ricorso dell' 11.03.2025.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Angela Casalini Simone Medioli Devoto
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA
N. R.G. 1768/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. est.
Dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale a domanda congiunta instaurato da:
, C.F. , con l'Avv. ALFIERI Parte_1 C.F._1
NICOLA, elettivamente domiciliato in Parma, via Al Duomo n.5, presso lo studio dell'Avv. ALFIERI NICOLA
e
, C.F. , con l'Avv. Parte_2 C.F._2
ALFIERI NICOLA, elettivamente domiciliata in Parma, via Al Duomo
n.5, presso lo studio dell'Avv. ALFIERI NICOLA
con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della sentenza di separazione alle condizioni di cui al ricorso;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.03.2025 le parti hanno premesso: di avere contratto matrimonio in data 02/10/2002, (atto trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MONTEMESOLA (TA) al n 17 anno 2002 parte 2 serie A); dall'unione erano nati i figli (3.12.2010) e Per_1 Per_2
(9.08.2016); ormai da tempo la convivenza era divenuta intollerabile.
Hanno, quindi, chiesto pronuncia di separazione e provvedersi in conformità degli accordi da loro raggiunti.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (cit.art.473 bis 51, quarto comma).
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso tempestivamente parere favorevole.
La reiterata espressa volontà di non addivenire ad una riconciliazione e la conflittualità emergente dagli atti processuali, dimostrano che è venuta meno da entrambe le parti la volontà di proseguire la convivenza coniugale, che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 c.c.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità alle condizioni concordate sottoscritte dai medesimi interessati, in quanto
Pag. 2 di 3 prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre che rispondenti all'interesse dei minori (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità. Si stima, d'altra parte, congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
P. Q. M.
visti gli artt.473 bis 47 e 473 bis.51, quarto comma, c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
che avevano contratto matrimonio in data 02/10/2002, atto trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MONTEMESOLA (TA) al n 17 anno 2002 parte 2 serie A;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza;
omologa gli accordi intervenuti tra le parti, testualmente riportati nel ricorso dell' 11.03.2025.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Angela Casalini Simone Medioli Devoto
Pag. 3 di 3