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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/02/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO Il Tri bunal e di B ari, sezione 1a ci vil e, ri unito in cam era di consiglio i n persona dei s ignori magi strati:
Dr.ss a Rosella Nocera President e
Dr.ss a Tizi ana Di Gi oia Giudi ce relatore
Dr. Em anuele Pint o Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
nell a caus a civil e iscritt a nel R uol o General e dell a Volont ari a
Giurisdizione per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 4920, avente per oggetto la regolamentazione dell'eserc izio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figl i nati fuori dal m at ri monio, vertent e tra
(Avv. Comas ia Cardone), Parte_1
e
(Avv. Fi lom ena Zaccari a), Controparte_1 nonch é
P.M. PR ESSO IL TR IBUNALE DI B AR I,
– interveniente –
SVOLGI MENT O DEL PROCESSO
Con ri cors o congi unt o deposit at o in dat a 20.9.2024, i ri correnti prem esso
• di aver i ntratt enuto una rel azione more uxorio nel corso del la qual e nasceva il figlio (n. l'11.4.2021), riconos ciuto da Per_1 ent rambi i geni tori;
• che, ess endo cess ato il rapport o di convi venza, è loro i nt enzi one regol am ent are i l oro rapporti con riguardo al mant enim ento e all'affidamento del figlio minore;
tutto ciò premesso chiedevano omologarsi l'accordo tra essi inte rcorso (relativo all'affidamento del minore ed alla regolamentazione dei rapporti personal i ed economi ci).
Le parti, ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 2 cpc, hanno dichiarato di non vol ersi ri concili are e di ri nunci are a com parire, avval endosi dell a facolt à di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Indi, il Giudice rel at ore ha rimesso l a caus a al C oll egio per l a decisione.
Gli att i sono stati trasmes si al P.M., che i n dat a 10.10.2024 ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso con giunto.
MOTI VI DELL A DECISIO NE
La dom anda propost a dall e parti , che att iene alla regol am ent azione dei rapporti , personali ed economi ci del minore (nat o da una Persona_2 rel azione tra i suoi genitori non fondat a sul m atrimoni o) è fondat a e va accolta.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento della minore ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare all a regola pri vil egi at a dal legisl atore.
Il minore avrà res idenza abitual e presso l a madre, dove peralt ro gi à abit a e dove è quindi certo che abbi a costituito il suo habit at dal qual e è preferibil e non dist rarla. Quanto all a regolam ent azione del diri tto/dovere di vi sit a, i l Col legi o ritiene che esso vada regolamentato nei termi ni indi cat i dall e parti .
Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quantum mensile determinato dalle parti (€200,00 mensili, oltre rivalutazione istat e oltre al 70% dell e spes e s traordinarie) è equo, valut ati i reddi ti delle parti, e consent e al mi nore di far front e all e sue necessit à di vit a quoti diana.
Null a va previs t o s ulle spes e di lit e, t rat tandosi di dom anda congiunta, com e pure indicato dall e parti i n ri corso.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione contenuta nel ri corso deposit ato il 20.9.2024, da intendersi qui i ntegralm ent e ri chi am at a e trascritt a;
2. null a per l e s pese.
Così deciso i n Bari, nell a camera di consiglio dell a sezione 1a civil e del
Tri bunal e, il gi orno 4.2.2025
I L GI U D I C E E S T E N S O R E
TI Z I A N A DI GI O I A
I L PR E S I D E N T E
RO S E L L A NO C E R A
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO Il Tri bunal e di B ari, sezione 1a ci vil e, ri unito in cam era di consiglio i n persona dei s ignori magi strati:
Dr.ss a Rosella Nocera President e
Dr.ss a Tizi ana Di Gi oia Giudi ce relatore
Dr. Em anuele Pint o Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
nell a caus a civil e iscritt a nel R uol o General e dell a Volont ari a
Giurisdizione per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 4920, avente per oggetto la regolamentazione dell'eserc izio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figl i nati fuori dal m at ri monio, vertent e tra
(Avv. Comas ia Cardone), Parte_1
e
(Avv. Fi lom ena Zaccari a), Controparte_1 nonch é
P.M. PR ESSO IL TR IBUNALE DI B AR I,
– interveniente –
SVOLGI MENT O DEL PROCESSO
Con ri cors o congi unt o deposit at o in dat a 20.9.2024, i ri correnti prem esso
• di aver i ntratt enuto una rel azione more uxorio nel corso del la qual e nasceva il figlio (n. l'11.4.2021), riconos ciuto da Per_1 ent rambi i geni tori;
• che, ess endo cess ato il rapport o di convi venza, è loro i nt enzi one regol am ent are i l oro rapporti con riguardo al mant enim ento e all'affidamento del figlio minore;
tutto ciò premesso chiedevano omologarsi l'accordo tra essi inte rcorso (relativo all'affidamento del minore ed alla regolamentazione dei rapporti personal i ed economi ci).
Le parti, ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 2 cpc, hanno dichiarato di non vol ersi ri concili are e di ri nunci are a com parire, avval endosi dell a facolt à di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Indi, il Giudice rel at ore ha rimesso l a caus a al C oll egio per l a decisione.
Gli att i sono stati trasmes si al P.M., che i n dat a 10.10.2024 ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso con giunto.
MOTI VI DELL A DECISIO NE
La dom anda propost a dall e parti , che att iene alla regol am ent azione dei rapporti , personali ed economi ci del minore (nat o da una Persona_2 rel azione tra i suoi genitori non fondat a sul m atrimoni o) è fondat a e va accolta.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento della minore ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare all a regola pri vil egi at a dal legisl atore.
Il minore avrà res idenza abitual e presso l a madre, dove peralt ro gi à abit a e dove è quindi certo che abbi a costituito il suo habit at dal qual e è preferibil e non dist rarla. Quanto all a regolam ent azione del diri tto/dovere di vi sit a, i l Col legi o ritiene che esso vada regolamentato nei termi ni indi cat i dall e parti .
Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quantum mensile determinato dalle parti (€200,00 mensili, oltre rivalutazione istat e oltre al 70% dell e spes e s traordinarie) è equo, valut ati i reddi ti delle parti, e consent e al mi nore di far front e all e sue necessit à di vit a quoti diana.
Null a va previs t o s ulle spes e di lit e, t rat tandosi di dom anda congiunta, com e pure indicato dall e parti i n ri corso.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione contenuta nel ri corso deposit ato il 20.9.2024, da intendersi qui i ntegralm ent e ri chi am at a e trascritt a;
2. null a per l e s pese.
Così deciso i n Bari, nell a camera di consiglio dell a sezione 1a civil e del
Tri bunal e, il gi orno 4.2.2025
I L GI U D I C E E S T E N S O R E
TI Z I A N A DI GI O I A
I L PR E S I D E N T E
RO S E L L A NO C E R A