Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/01/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati dr Massimo Escher Presidente est.
dr Ignazio M.E. Cannata Baratta Giudice
dr Sonia C. Di Gesu Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 1675 /2022 R.G., promossa
DA
, n a CATANIA (CT) il 31/01/1982, AR
cf. , rappr. e dif. per mandato a margine del ricorso C.F._1
introduttivo del giudizio dall'avv. MILENA DIMAURO, presso il cui studio VIA
VICENZA 53 95131 CATANIA ITALIA è elettivamente domiciliato/a
Ricorrente
CONTRO
, n. CATANIA (CT) il 13/03/1978, Controparte_1
cf. , rappr. e dif. per mandato in atti dall'avv. Filippo C.F._2
Basile, presso il cui studio è elettivamente domiciliato/a
Convenuto
Con l'intervento del pubblico ministero.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 03/02/2022, AR
chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da
[...]
con addebito. Esponeva parte ricorrente che il Controparte_1
matrimonio, celebrato a Misterbianco il 29.1.2002 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Misterbianco atto n. 4 parte 1, anno 2002), e dal quale erano nati tre figli ( nato a [...] il [...], nato a [...] il Persona_1 Per_2
28.7.2005 e nata a [...] il [...]) era entrato irrimediabilmente Per_3
in crisi per responsabilità del coniuge. Chiedeva affido condiviso con collocamento della minore presso essa ricorrente e, quanto agli aspetti patrimoniali, disporre un assegno di mantenimento per sé e per la prole.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 16/6/2022 il presidente tentava invano di conciliare le parti quindi li autorizzava a vivere separati e con ordinanza successiva adottava i chiesti provvedimenti provvisori ed urgenti.
si costituiva in giudizio, aderendo alla domanda Controparte_1
di separazione ma opponendosi alla domanda di addebito ed alla domanda attorea di un contributo di mantenimento per la stessa.
Acquisiti i documenti offerti in produzione, all'udienza del 10/09/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il pubblico ministero chiedeva pronunziarsi la separazione dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi AR
e , l'insuccesso del tentativo di
[...] Controparte_1
conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Va accolta la domanda di addebito della separazione al avanzata dalla CP_1
, essendo stata provata la relazione extraconiugale intrapresa dal resistente _1
. Sul punto decisiva la testimonianza di (“Mi chiamo IM Tes_1
, nata a [...] il [...] e residente in [...]via A. De Curtis
[...]
n. 53. Ero sposata con che è fratello di , Persona_4 AR
preciso che la separazione giudiziale è in corso. Ho avuto una relazione nel 2021 con il sig. preciso che non si è trattato di una relazione stabile anche CP_1 se abbiamo comunque avuto rapporti carnali. Faccio presente che all'epoca lui era già separato di fatto da sua moglie, nel senso che non viveva più con sua moglie. Preciso che all'epoca io ritenevo che il non stava più con la CP_1 moglie”).
Né rileva che la teste abbia dichiarato che la relazione è intervenuta quando la coppia era già in crisi, essendo tale affermazione espressione di un mero giudizio e di una valutazione priva di concretezza, laddove invece sarebbe stato onere del fornire la prova rigorosa dell'esistenza all'epoca di un matrimonio solo CP_1
formale ovvero . Al riguardo va altresì evidenziato che la relazione Per_5
extraconiugale è avvenuta quando ancora era pienamente vigente l'obbligo di fedeltà, non essendo all'epoca i coniugi stati autorizzati dal presidente a vivere separati.
In ordine alla prole minore ossia la figlia appare opportuno e conforme Per_3
all'interesse che essa venga affidata ad entrambi i coniugi, non risultando provate ragioni ostative al riguardo e tenuto conto che anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi (art. 337-ter c. c.). Affidata “condivisamene” ad entrambi i genitori, appare tuttavia opportuno che conviva con la madre nella casa coniugale (bene che, quindi, le va Per_3
assegnato).
Quanto ai tempi di permanenza di con il padre, questi potrà il potrà tenere Per_3
con sé la figlie il mercoledì e venerdì dall'uscita da scuola alle ore 20:00; a fine settimana alterni, il sabato dalle 14.00 alle 19,00 della domenica (quindi con pernottamento); nonché consecutivamente per 20 giorni nel periodo estivo;
per sette giorni consecutivi, comprensivi ad anni alterni, del Natale e del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni del giorno di
Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Venendo al mantenimento della prole, va evidenziato che, ex art. 337 ter c.c. co.
4, “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
E'appena il caso di precisare che lo standard di soddisfazione delle esigenze dei figli, a cui i genitori sono tenuti a far fronte (anche a seguito della separazione personale sussistendo per loro il dovere di mantenere, educare, istruire i figli), è correlato anche al livello economico-sociale dell'intero nucleo familiare.
Così stando le cose, e tornando al caso concreto va evidenziato esser dovuto un mantenimento in favore della a carico del non solo per la _1 CP_1 minore ma anche per il figlio maggiorenne (laddove Per_3 Per_2 Persona_1
è invece indipendente ed autonomo) convivente con la madre e la cui Per_2
situazione di mancata indipendenza economica “giustificata” è incontroversa tra le parti (vedasi ammissione sul punto del in sede di memoria di replica). CP_1
Ciò detto per quantificare gli importi dovuto dal genitore non convivente con la prole in favore dell'altro si rileva:
- che allo stato la percepisce una pensione di euro 290 ed ha _1
comunque una residua capacità lavorativa generica tanto è vero che cura per conto del padre la pubblicità della casa vacanze dello stesso ed in qualche modo lo aiuta nella gestione (vedasi testimonianze del figlio e della sorella ”effettivamente mia sorella qualche volta si reca nella casa vacanza di mio padre. Credo che mia sorella vada a controllare e a dare un'occhiata”);
- che la ha un risparmio di spesa che le deriva dall'assegnazione _1
della casa coniugale di proprietà della madre del;
CP_1
- e CHE il stando alle ultime dichiarazioni dei redditi prodotte ha CP_1
un reddito annuo al netto delle imposte di circa 24.000,00 euro;
In base a tali elementi il va onerato del pagamento nelle mani della CP_1
moglie entro il giorno 5 di ogni mese della somma mensile di euro 550,00, somma, questa, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, e ciò con decorrenza dalla sentenza, fermo restando che per il periodo precedente è dovuta la somma per tale causale prevista con l'ordinanza presidenziale.
Inoltre, il dovrà partecipare alle spese straordinarie per la prole (per esse CP_1
intese quelle che per la loro rilevanza, imponderabilità ed imprevedibilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli e non sono ricomprese nell'assegno ordinario mensile quantificato in modo forfettizzato) ed alle spese scolastiche nella misura del 60%.
Quanto alla domanda della volta ad ottenere un assegno di mantenimento _1
per sé, va considerato che le condizioni per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento al coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la mancanza di adeguati redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. L'art. 156 c.c. nello stabilire il diritto del coniuge separato senza addebito al mantenimento, invero, subordina sì tale diritto alla mancanza di adeguati redditi propri senza aggiungere la locuzione (che si legge invece nel comma 6 dell'art. 5 della legge div.) “o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”. Tale omessa previsione rende, quindi, preferibile la tesi di chi esclude il carattere meramente assistenziale dell'assegno di mantenimento de quo, posto che la separazione tende a conservare gli effetti del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e quindi anche il tenore di vita pregresso (Cass.
1994, n. 7437).
Ebbene, nel caso di specie gli aspetti patrimoniali sopra illustrati quando si è trattato l'aspetto relativo al mantenimento della prole inducono a negare l'assegno di mantenimento, considerato: che il reddito del al netto delle somme CP_1
dovute per il mantenimento dei due figli (assegno mensile spese straordinarie) è abbattuto in maniera decisiva;
che il tempo trascorso dall'inizio della crisi ha consentito alla di mettere a frutto la residua capacità lavorativa generica;
_1
che la allo stato gode dell'assegnazione della casa coniugale di proprietà _1
della madre del . E ciò fermo restando che il contributo di mantenimento CP_1
in favore della resta dovuto fino al gennaio 2023 (vedasi ordinanza di _1
modifica del provvedimento presidenziale adottata da g.i.).
In base alla soccombenza sulla domanda di addebito le spese processuali vanno poste a carico di . Controparte_1
PQM
Il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi AR
e ;
[...] Controparte_1
dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
regola i tempi di permanenza della prole presso il padre come in parte motiva;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere al Controparte_1 coniuge un assegno mensile di € 550 a titolo AR
di contributo al mantenimento dei figli e e ciò decorrenza dalla Per_3 Per_2
sentenza e da rivalutare annualmente come specificato in motivazione;
assegna alla la casa coniugale;
_1
Suddivide le spese straordinarie e scolastiche della prole ponendole per il 40 a carico di e per il 60% a carico di AR [...]
CP_1
Condanna al pagamento delle spese processuali Controparte_1
in favore di che liquida in euro 4000,00 oltre AR
iva, cpa e spese generali.
Dispone che la presente sentenza sia trasmessa all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio è stato celebrato (Comune di Misterbianco atto n. 4 parte 1, anno 2002).
Deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
Tribunale, il 10/01/2025.
IL PRESIDENTE EST.
(dr Massimo Escher)