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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/06/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
R.G. 591/2024
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Franceso S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, fissata per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del giorno 11.06.2025, sostituita nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
TRA
E , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carla Parte_1 Parte_2
Ciminelli, giusta procura in atti, con domicilio eletto presso il suo studio in Chieti Scalo, Via P. De
Virgiliis, n. 6;
APPELLANTI
E
in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Alberto Giulio Cianci, giusta procura in atti, con domicilio eletto presso il suo studio in
Roma, Via Conca d'oro, n. 285;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara n. 1693/2023 del
04.12.2023, pubblicata il 19.12.2023, emessa nell'ambito del giudizio n. 3560/2021 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante:
<< Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis: PREGIUDIZIALMENTE
AL MERITO emettersi pronuncia definitiva o, in subordine, non definitiva sulle questioni pregiudiziali incidentali, contenute alle pagine 2 – 5 dell'atto di citazione che qui si riportano così precisate: D) che la gestione del Supercondominio e dei quattro condominii , CP_1 CP_2
CP_ CP_
ed , da parte dell'Amministratore s.d.f. ” , CP_4 Parte_3 si è attuata dal 18.06.203 a tutt'oggi in completa violazione della legge di Riforma del Condominio di cui alla legge 220 del 2012. In particolare: D1) che la riforma del Condominio di cui alla Legge
220/2012 ha istituzionalizzato l'istituto del “Supercondominio” con il combinato disposto di cui al nuovo art. 1117-bis cod. civ., per il quale “Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari (come nel ns. caso) o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117”, e al nuovo art. 67, comma 3°, disp. att. c.c., (dichiarato inderogabile dal successivo art. 72) per il quale
“Nei casi (di supercondominio) di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta (nel ns. caso sono più di ottanta), “ciascun condominio” deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma del codice (maggioranza intervenuti + 2/3 del valore dell'edificio), il proprio rappresentante all'assemblea (dei rappresentanti) per la gestione ordinaria delle parti comuni a “più condominii” e per la nomina dell'amministratore”; D2) che dal 18.06.2013 – entrata in vigore della Legge 220 del 2012 –
l'Amministratore nelle vesti della Parte_4
non si è mai attivato per adeguare la realtà del Supercondominio de quo – costituito da
[...]
CP_ CP_ quattro condominii ( , ed ) e da più di ottanta partecipanti – alla nuova CP_2 CP_4 normativa che pone a “ciascun condominio” l'obbligo inderogabile di designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice (maggioranza intervenuti + 2/3 del valore dell'edificio), il proprio rappresentante all'assemblea dei rappresentanti per la gestione ordinaria delle parti comuni a “più condominii” e per la nomina dell'amministratore del
Supercondominio”; D3) che conseguentemente a tale mancata attivazione contra legem dell'Amministratore, sono trascorsi più di sette anni dal 18.06.2013 durante i quali la gestione ordinaria e la nomina dell'Amministratore del Supercondominio sono effettuati NON dalla assemblea dei rappresentanti designati da ciascun condominio con la maggioranza degli intervenuti e 2/3 del valore dell'edificio, MA dalla vecchia assemblea generale ante riforma di tutti gli ottanta partecipanti, che deliberava l'approvazione dei rendiconti e la nomina dell'Amministratore CO
(per il supercondominio ed i quattro condominii) con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, assemblea non più esistente in quanto esclusa dalla normativa post riforma relativamente ai Supercondomini over sessanta! D4) che alla stregua di quanto sopra balza evidente la differenza di competenza tra la vecchia assemblea generale dei condomini che deliberava la nomina di un CO amministratore per cinque entità (supercondominio + quattro condominii)
e l'approvazione di un CO rendiconto per le stesse cinque entità, e la nuova assemblea dei rappresentanti dei quattro condominii che può deliberare solo la nomina dell'amministratore del
Supercondominio over sessanta, e l'approvazione del solo rendiconto del Supercondominio, nel rispetto del principio della TRASPARENZA, grazie al quale ora ciascuno dei quattro condominii
CP_ CP_ ( , ed ) ha competenza per deliberare la nomina del proprio amministratore CP_2 CP_4
e l'approvazione dei propri rendiconti, con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, di cui al comma 2° dell'art. 1136 c.c. D5) che, a seguito della pervicace ostinazione della ” a non voler Parte_4
applicare la nuova normativa sulla TRASPARENZA ai Supercondomini over 60, da più di otto anni dal 18.06.2013, tale “associazione professionale” (sicuramente affatto non professionale) è sempre stata nominata Amministratore del Supercondominio over 60 , di cui fa parte il CP_1
, dalla vecchia assemblea degli 89 partecipanti che non esiste più in base a Controparte_6
normativa inderogabile, con la conseguente inesistenza giuridica della sua nomina, mentre, per
CP_ CP_ quanto riguarda la gestione dei singoli ed autonomi ND , ed , la CP_2 CP_4 predetta ” NON E' MAI STATA Parte_4
NOMINATA AMMINISTRATORE dalle assemblee dei singoli ed autonomi ND, uniche competenti per la nomina del loro Amministratore e per l'approvazione di tutti i loro atti legali e di tutti i loro bilanci consuntivi e preventivi, giusta la nuova configurazione giuridica dei
Supercondominii over 60 e dei singoli ed autonomi ND che ne fanno parte: dal che deriva l'ineluttabile radicale inesistenza giuridica e consapevole illegalità della gestione del CP_ Supercondominio over 60 “Le Nereidi” e dei singoli ed autonomi ND , CP_2 CP_4
CP_ ed da parte della ” di Parte_4
e che ha continuato ad amministrare “contra legem” il Controparte_7 Parte_5
CP_ Supercondominio over 60 “Le Nereidi” ed i singoli ed autonomi ND , CP_2 CP_4
CP_ ed , quale FALSO AMMINISTRATORE DA PIU' DI OTTO ANNI, sulla base delle delibere annuali della vecchia assemblea generale di tutti gli ottanta partecipanti, non più esistente per i
Supercondomini over sessanta, come spiegato al punto D3) che precede, che dopo la riforma sono diventate assolutamente nulle / inesistenti, invece che sulla base di delibere annuali delle assemblee ordinarie di ciascuno dei quattro condominii, come nuovamente configurate, uniche esclusivamente competenti per la nomina degli amministratori di ciascuno dei quattro condominii e per la valida approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi di ciascuno dei quattro condominii. *** D6) La stessa procedura illegale di nomina come Amministratore del Supercondominio over 60 Le Nereidi della detta “associazione professionale ” usata negli ultimi otto anni dal predetto Parte_4
Supercondominio è stata usata in data 04.06.2021 per la nomina ad Amministratore del
Supercondominio over 60 Le Nereidi della Sig.ra , nata a [...] il 04-12- 1963, Parte_6 con sede in Via Villa Forcella n.1 - 65013 - Città Sant'Angelo (PE) - C.F. – C.F._1
PEC: come da delibera assembleare prodotta con l'iscrizione Email_1 a ruolo. *** D7) che nella giurisprudenza di legittimità le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. civ., sez. un., 7 marzo 2005, n. 4806) hanno stabilito che debbono qualificarsi NULLE le delibere dell'assemblea condominiale: 1) prive degli elementi essenziali;
2) con oggetto impossibile od illecito, contrario all'ordine pubblico, alla morale od al buon costume;
3) con oggetto che non rientra nella relativa competenza;
4) che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini;
5) comunque invalide in relazione all'oggetto. Nel nostro caso, pertanto, debbono qualificarsi INESISTENTI / NULLE tutte le delibere annuali assunte
– dal 18.06.2013 a tutt'oggi – dalla vecchia assemblea generale dell'intera compagine di più di ottanta condomini (non più esistente per i supercondomini over sessanta) aventi ad oggetto – che non rientra nella relativa competenza, oltre che impossibile e contrario all'ordine pubblico – la nomina di un CO amministratore per cinque entità (supercondominio + quattro condominii) e l'approvazione di un CO rendiconto per le stesse cinque entità, in violazione del nuovo principio della “ trasparenza” e del nuovo art. 67, comma 3°, disp. att. c.c., (dichiarato INDEROGABILE dal successivo art. 72), per il quale “Nei casi (di supercondominio) di cui all'articolo 1117-bis c.c., quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta (nel ns. caso sono più di ottanta),
“ciascun condominio” deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma del codice (maggioranza intervenuti + 2/3 del valore dell'edificio), il proprio rappresentante all'assemblea (dei rappresentanti) per la gestione ordinaria delle parti comuni a “più condominii”
e per la nomina dell'amministratore” (del solo Supercondominio). Che nella giurisprudenza di merito il Tribunale di Milano (sentenza 29 gennaio 2016 n. 1368) ha ritenuto affetta da Parte_7
la delibera dell'assemblea di un supercondominio con più di sessanta partecipanti
[...]
convocata per la nomina dell'amministratore e per la gestione ordinaria delle parti comuni, allorché al relativo voto abbiano partecipato i singoli condomini anziché i rappresentanti di condominio, in violazione dell'art. 67 disp. att. c.c.). D8) Che il socio amministratore non risulta Controparte_7 aver mai adempiuto all'obbligo di cui all'art. 71 bis, comma 5° e comma 3°, disp. att. c.c., relativo all'aggiornamento professionale di cui al D.M. 13.08.2014 entrato in vigore il 09.10.2014. Al riguardo univoca giurisprudenza ha affermato che: “Nel decreto ministeriale n 140 del 2014, entrato in vigore il 09 ottobre 2014, si legge che l'obbligo di formazione ha cadenza annuale e, poiché non si parla di anno solare, si deve ritenere che l'obbligo di aggiornamento/frequentazione dei corsi vada dal 9 ottobre 2014 allo 08 ottobre 2015 e così di seguito per gli anni successivi;
seguendo questo meccanismo non è possibile recuperare i corsi di formazione periodica annuali essendo ogni certificato valevole per l'anno successivo. E' pacifico in giurisprudenza che la mancata frequentazione del corso rende illegittima la nomina di amministratore di nel senso che CP_1
l'amministratore non potrà assumere incarichi per l'anno successivo e che la sua nomina deve ritenersi NULLA” (Trib. Padova 24 marzo 2017 n°818). Conseguentemente previamente impugnato ogni avverso dedotto, chiesto, eccepito e prodotto, accertare e dichiarare l'esistenza di una situazione di amministrazione condominiale così tanto illegale quanto assurda – FORSE UNICA IN
ITALIA – per la quale tutte le delibere di nomina e di gestione condominiale del Supercondominio
“Le Nereidi” e del , qui impugnate, devono ritenersi radicalmente inesistenti / Controparte_6
nulle, in toto o in parte, per violazione dei principi della “trasparenza” e della “immediata verifica” dei conti di gestione, oltre che di tutta la normativa vigente anche riguardo agli aggiornamenti professionali. Con vittoria delle spese di lite e risarcimento danni per lite temeraria anche nei confronti del legale del c.d. , oltre accessori come per legge. *** Nella Controparte_1
eventualità che sia emessa pronuncia non definitiva sulle dette questioni pregiudiziali: previamente sospendersi l'efficacia delle delibere 15.04.2021 impugnate, per i gravissimi motivi pregiudiziali e incalcolabili danni;
Nel merito, previamente impugnato ogni avverso dedotto, chiesto, eccepito e prodotto, e accertata l'esistenza di una situazione di amministrazione condominiale così tanto illegale quanto assurda – FORSE UNICA IN ITALIA – per la quale tutte le delibere di nomina e di gestione condominiale del Supercondominio “Le Nereidi” e del , qui impugnate, Controparte_6
devono ritenersi radicalmente inesistenti / nulle, in toto o in parte, per violazione dei principi della
“trasparenza” e della “immediata verifica” dei conti di gestione, oltre che di tutta la normativa vigente anche riguardo agli aggiornamenti professionali, accogliersi le conclusioni rassegnate per ciascuna delle effettuate impugnazioni, e/o accertare e dichiarare invalide e/o nulle e/o prive di effetto, e/o comunque annullare, in dipendenza delle ragioni e delle “causae petendi” contenute nell'atto introduttivo del giudizio, le delibere 15.04.2021 indicate. Con vittoria delle spese di lite e risarcimento danni per lite temeraria anche nei confronti del legale del c.d. Controparte_1
, oltre accessori come per legge e con ogni consequenziale, necessaria ed opportuna
[...]
statuizione di legge e di giustizia.>>;
Per la parte appellata:
<< Tutto ciò premesso, il , come sopra rappresentato e difeso, si Controparte_1 costituisce nel giudizio in epigrafe, e chiede che la Corte di Appello di L'Aquila voglia accogliere, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, le seguenti CONCLUSIONI IN VIA
CAUTELARE: - rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia delle Delibere impugnate per i motivi qui esposti (v. par. II.11); IN VIA PRELIMINARE: - dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c. per mancanza di specificità dei motivi (v. par. II.2). IN VIA PRINCIPALE: - rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto. e, per l'effetto, - confermare la Sentenza di primo grado- rigettare le domande poste nelle conclusioni dell'appello, non indicate come effetto della riforma della Sentenza richiesta dagli appellanti, in quanto domande già rigettate in primo grado e comunque infondate in fatto e in diritto.>>
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Pescara ha rigettato la domanda proposta da e volta all'annullamento delle delibere assembleari, Parte_1 Parte_2 adottate dall'amministratore del del 15 aprile 2021; in Controparte_1
accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti, ha dichiarato, inoltre, la natura giuridica del in parola quale condominio unico, conformemente a quanto CP_1
ritenuto dalle precedenti pronunce emesse dai giudici di merito già investiti della questione
(dunque, il convenuto è assoggettato alla normativa prevista dall'art. 67, comma CP_1
3 disp. att. c.c.); ha, infine, condannato gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto nonché, ritenuta la loro responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, CP_1
c.p.c., al pagamento della somma, equitativamente determinata, di € 10.000,00, oltre interessi dalla sentenza sino al saldo.
1.1.Gli originari attori, in qualità di condomini e proprietari di due unità immobiliari del condominio “ ”, avevano impugnato le suddette delibere, deducendo che, CP_2 trattandosi di supercondominio poiché composto da più di 60 condomini, l'amministratore avrebbe dovuto attuare la legge di riforma n. 220/2012, disciplinante i “supercondomini”, la quale prevede che ciascun condominio deve nominare un proprio rappresentante, deputato alla partecipazione alle assemblee del supercondominio. Essi conseguentemente ritenevano nulla la nomina dell'Amministratore , a dire di costoro, Controparte_7
avvenuta in maniera illegittima;
ed in particolare, la aveva lamentato la nullità Pt_2 della delibera impugnata per la sua mancata convocazione all'assemblea condominiale.
2. Avverso la suddetta decisione, hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 sulla base di un'unica, articolata e molto confusa censura.
2.1.In particolare, nell'atto di appello, primariamente, parrebbe farsi riferimento a tematiche già proposte in primo grado ed ampiamente trattate dal giudice di prime cure all'interno della sentenza gravata, il quale – a detta degli appellanti – non avrebbe “affatto compreso la DICOTOMIA voluta del Legislatore tra il nuovo Supercondominio over 60, dotato di nuova normativa inderogabile che ha cancellato la normativa precedente, che invece è rimasta valida, come in passato, per il Supercondominio fino a 60 partecipanti. E la mancata comprensione di questa dicotomia, sta provocando sentenze votate alla totale disapplicazione della nuova normativa SOLO per i Supercondomini over 60, sia in primo grado che, purtroppo, anche in secondo grado. E che il monocratico che ha emesso la impugnata sentenza, non abbia compreso la citata DICOTOMIA voluta dal Legislatore,
è dimostrato dal fatto che, invece di operare la distinzione tra i due istituti (il Super over
60 e il Super fino a 60), compie una distinzione tra un Supercondominio NON
QUALIFICATO, perché non esiste più il Supercondominio sic et simpliciter – in sua vece ora esistono i due tipi di Istituti di cui abbiamo parlato: il Supercondominio over 60, dotato della sua nuova normativa inderogabile, e il Supercondominio fino a 60, per il quale è rimasta in vigore la precedente normativa - e la semplice COMUNIONE: distinzione che non ha alcun valore giuridico, tranne quello di favorire amministratori che, dall'entrata in vigore della nuova normativa (18.06.2013) per i Supercondominii over 60, non hanno mai voluto applicare la nuova legge 220/2012”.
2.2. L'atto contiene, poi, l'intera trascrizione della motivazione della sentenza gravata, ed, infine, le conclusioni che sono le stesse di quelle rassegnate nel corso del giudizio di primo grado.
2.3. Si è costituito il il quale ha resistito al gravame, eccependo in Controparte_1 via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, in ogni caso, chiedendone il rigetto in quanto infondato nel merito, sia in punto di fatto che di diritto.
2.4. All'udienza del giorno 11.06.2025, fissata ex art. 281 sexies c.p.c. e sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
3. Tanto premesso, ritiene questa Corte che l'appello, così come eccepito da parte appellata, non rispetti i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c. e debba pertanto essere dichiarato inammissibile.
3.1.Come è noto, l'attuale formulazione dell'art. 342 c.p.c. (nella versione successiva alle modifiche di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre
2022, n. 197), nel disporre che l'appello vada proposto con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 c.p.c., prevede che questi debba essere motivato, e per ciascuno dei motivi debba indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Con riferimento ai principi di matrice giurisprudenziale formatisi nella vigenza dell'art. 342 c.p.c. nella sua formulazione precedente – i quali appaiono suscettibili di trovare applicazione, ai fini che qui rilevano, anche nella versione attualmente vigente della norma – la Suprema Corte (ex multis Cass. S.U. 27199/2017), se da un lato ha escluso, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnativa, che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una forma sacramentale o debbano ricalcare la decisione impugnata con diverso contenuto e quindi che la parte appellante sia tenuta alla redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, dall'altro ha tuttavia evidenziato la necessità che l'appellante individui, in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formuli, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass. n.
7332/2018); invero, come chiarito da altre pronunce della giurisprudenza di vertice,
“Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d'appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento” (Cass. 12280/2016; Cass. 18704/2015; Cass. S.U. 23999/2011). Inoltre, “In tema di giudizio d'appello - che non è un “iudicium novum”, ma una “revisio prioris instantiae” - il requisito della specificità dei motivi dettato dall'art. 342 c.p.c., (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche apportategli dall'art. 54, comma
1, lett. a), d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinarne il fondamento logico giuridico, ciò risolvendosi in una valutazione del fatto processuale che impone una verifica in concreto, ispirata ad un principio di simmetria e condotta alla luce del raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell'atto di gravame, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate risultino le argomentazioni del primo, tanto più puntuali devono profilarsi quelle utilizzate nel secondo per confutare l'impianto motivazionale del giudice di prime cure” (Cass. n. 4695/2017).
4. Nel caso in esame, deve osservarsi come l'atto in questione, da un lato, si presenti talmente farraginoso e oscuro da rendere di fatto impossibile la comprensione dei profili fattuali e giuridici esposti a sostegno del gravame e le stesse doglianze con esso formulate, e, dall'altro, risulti all'evidenza costruito al di fuori di una logica argomentativa strettamente legata, come stabilito dall'art. 342 c.p.c., alla ratio (o alle rationes) decidendi della sentenza impugnata.
Va, infatti, evidenziato come gli appellanti – nel risollevare questioni relative alla normativa applicabile al convenuto e a presunte condotte illecite poste in essere CP_1 dall'amministratore in ordine alla sua nomina – ripropongano nuovamente le domande già decise dal primo giudice, senza tuttavia minimamente provvedere a confutare le argomentazioni poste dal Tribunale a base della sentenza gravata, così non confrontandosi in alcun modo con le stesse. Dunque, gli appellanti non solo hanno trascurato l'indicazione degli specifici capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi contestati, ma hanno altresì omesso di illustrare delle doglianze puntuali e logicamente concatenate, così non facendo comprendere le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure e le argomentazioni da contrapporre a quelle esposte dal medesimo. In altri termini, non risulta possibile individuare le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno del gravame né, con dovuta chiarezza, quali siano le parti della sentenza oggetto di specifica doglianza e di richiesta di riforma.
5. In conclusione, l'appello deve essere dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c.
6. In applicazione del principio della soccombenza, segue la condanna delle parti appellanti al pagamento in favore della parte appellato delle spese del presente grado di giudizio, da liquidare in base ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione conforme alla domanda
(indeterminabile), valori minimi per ciascuna fase (studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale) tenuto conto della modestia delle questioni qui trattate nonché delle modalità semplificate di definizione del giudizio.
7. Ricorrono a carico degli appellanti i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma
1-quater D.P.R. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna le parti appellanti, in solido tra loro, al rimborso in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in € 3.809,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, per compenso;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.6.2025. Il Consigliere relatore/estensore
Marco Bartoli
Il Presidente
Francesco S. Filocamo