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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 06/11/2024, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 473/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati: dott. Piero Viola Presidente rel dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 473/2024 vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Brunella Crucitti
- ricorrente -
e
(nata a [...] il [...] – c.f. ) Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio conclusioni: come da verbale di udienza del 6/11/2024
* * *
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/04/2024 ha adito il Tribunale di Parte_1
Palmi, ai sensi della L. n. 898/1970, al fine di ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con senza condizione Controparte_1 alcuna.
Il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con in Controparte_1
Ardore in data 5/08/1996 (trascritto nei registri dello Stato Civile l'anno 1996, n. 1, serie
A, parte II) e che dall'unione è nata la figlia (18/08/1997) ormai maggiorenne Per_1 ed indipendente anche economicamente, ha dedotto che con provvedimento del
3/02/2005 il Tribunale di Cuneo ha dichiarato la separazione dei coniugi, che da quel momento la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non si è più ripristinata.
1 non si è costituita. Controparte_1
L'istruzione è stata documentale.
All'udienza del 6/11/2024, previa rinuncia ai termini da parte del ricorrente, la causa
è stata assunta in decisione.
Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In premessa va osservato che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema
Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”
(Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016
e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Ciò posto, assorbita in applicazione del predetto principio la questione della competenza territoriale, va osservato che dalla documentazione allegata al fascicolo di parte emerge che i ricorrenti hanno contratto matrimonio Ardore in data 5/08/1996
(trascritto nei registri dello Stato Civile l'anno 1996, n. 1, serie A, parte II) e che dall'unione è nata la figlia (18/08/1997) ormai maggiorenne ed indipendente Per_1 anche economicamente, ha dedotto che con provvedimento del 3/02/2005 il Tribunale di Cuneo ha dichiarato la separazione dei coniugi.
2 Il lasso temporale intercorso dalla separazione personale senza che le parti abbiamo ricomposto la “unione spirituale e materiale”, la volontà ribadita dal ricorrente innanzi al Presidente nonché l'assenza di deduzioni da parte della resistente (trasferitasi ormai da tantissimi anni) di circostanze espressione di riconciliazione, consentono di affermare che nella fattispecie non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale.
Risultano, dunque, integrati i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2) lett. b) L. n.
898/1970.
L'assenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti e la mancanza di specifiche richiesta patrimoniali tra le parti esime il Collegio dal disporre sulle condizioni della cessazione deli effetti civili del matrimonio.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti, non essendovi profili sostanzialmente contenziosi sui quali regolamentare la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
➢ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Ardore in data 5/08/1996 (atto Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile l'anno 1996, n. 1, serie A, parte II), senza condizioni.
➢ Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
➢ Dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 6 novembre 2024
Il Presidente
dott. Piero Viola
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati: dott. Piero Viola Presidente rel dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 473/2024 vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Brunella Crucitti
- ricorrente -
e
(nata a [...] il [...] – c.f. ) Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio conclusioni: come da verbale di udienza del 6/11/2024
* * *
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/04/2024 ha adito il Tribunale di Parte_1
Palmi, ai sensi della L. n. 898/1970, al fine di ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con senza condizione Controparte_1 alcuna.
Il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con in Controparte_1
Ardore in data 5/08/1996 (trascritto nei registri dello Stato Civile l'anno 1996, n. 1, serie
A, parte II) e che dall'unione è nata la figlia (18/08/1997) ormai maggiorenne Per_1 ed indipendente anche economicamente, ha dedotto che con provvedimento del
3/02/2005 il Tribunale di Cuneo ha dichiarato la separazione dei coniugi, che da quel momento la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non si è più ripristinata.
1 non si è costituita. Controparte_1
L'istruzione è stata documentale.
All'udienza del 6/11/2024, previa rinuncia ai termini da parte del ricorrente, la causa
è stata assunta in decisione.
Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In premessa va osservato che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema
Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”
(Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016
e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Ciò posto, assorbita in applicazione del predetto principio la questione della competenza territoriale, va osservato che dalla documentazione allegata al fascicolo di parte emerge che i ricorrenti hanno contratto matrimonio Ardore in data 5/08/1996
(trascritto nei registri dello Stato Civile l'anno 1996, n. 1, serie A, parte II) e che dall'unione è nata la figlia (18/08/1997) ormai maggiorenne ed indipendente Per_1 anche economicamente, ha dedotto che con provvedimento del 3/02/2005 il Tribunale di Cuneo ha dichiarato la separazione dei coniugi.
2 Il lasso temporale intercorso dalla separazione personale senza che le parti abbiamo ricomposto la “unione spirituale e materiale”, la volontà ribadita dal ricorrente innanzi al Presidente nonché l'assenza di deduzioni da parte della resistente (trasferitasi ormai da tantissimi anni) di circostanze espressione di riconciliazione, consentono di affermare che nella fattispecie non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale.
Risultano, dunque, integrati i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2) lett. b) L. n.
898/1970.
L'assenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti e la mancanza di specifiche richiesta patrimoniali tra le parti esime il Collegio dal disporre sulle condizioni della cessazione deli effetti civili del matrimonio.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti, non essendovi profili sostanzialmente contenziosi sui quali regolamentare la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
➢ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Ardore in data 5/08/1996 (atto Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile l'anno 1996, n. 1, serie A, parte II), senza condizioni.
➢ Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
➢ Dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 6 novembre 2024
Il Presidente
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