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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/07/2024, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo TEAMS ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. N.R.G. 588/2023 Oggi 16 luglio 2024, alle ore 12:02, innanzi al Dott. Francesco Manfredi, all'udienza svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi degli artt. 35 commi 2 e 11 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, 127 terzo comma, 127 bis c.p.c., 196 duodecies disp. att. c.p.c., Sono presenti: È collegato da remoto per , l'avv. MORESE ANGELO e l'avv. Parte_1
SIMONETTA FERRO e l'avv. SOLFRIZZO FELICE NICOLA, la cui identità è verificata dal giudice sulla base della sua dichiarazione/per conoscenza personale. È collegato da remoto tramite indirizzo mail per l'avv. PUTRIGNANO VINCENZO, la cui CP_1 identità è verificata dal giudice sulla base della dichiarazione/per conoscenza personale. È collegato da remoto tramite indirizzo mail per MC. SOCIO UNICO l'avv. ESTER CP_2 VIOLA in sostituzione dell'avv. MASCHERONI MAS entità è verificata dal giudice sulla base della dichiarazione/per conoscenza personale. È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa la cui conoscenza è accertata sulla Persona_1 base della sua dichiarazione. Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. Il Giudice richiama l'art. 196duodecies disp. att. c.p.c. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento delle domande. ON Parte EN discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto delle domande. Reitera l'eccezio decadenza. ONr Parte EN discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto delle domande. Le parti discuto segnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 588/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 MORESE ANGELO DAVIDE GABRIELE e dall'Avv. SOLFRIZZO FELICE NICOLA ( ), dall'avv. FERRO SIMONETTA ( , presso il cui studio è C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. PUTRIGNANO VINCENZO e dall'Avv. CP_1 P.IVA_1 CORVINO ALESSANDRO ( ) VIA G. MAZZINI, 20 24128 BERGAMO, presso C.F._4 il cui studio è elettivamente do cura in calce all'atto introduttivo;
MC. (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ONroparte_4 P.IVA_2
MA tudio è e omiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte EN
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08.09.2023, ha adito il Tribunale di Parte_1
Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con e con con socio CP_1 CP_5 unico, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare, anche ai sensi del combinato disposto degli artt 27 e 29 del dgls 276/2003, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con orario full time, fra il ricorrente e in persona del legale rappresentante pro tempore, a far data dal 22.07.2020, ovvero dalla diversa CP_1 data che dovesse risultare di giustizia e per l'effetto:
2. previo per quanto occorra, accertare e dichiarare, l'illegittimità del contratto a termine avente decorrenza dal 1.03.2022 al 28.02.2023. 3. dichiarare costituito, anche ai sensi dell'art 27 del dlgs 276/2003, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario full time, tra il ricorrente e la
[...]
CP_
in persona del legale rappresentante pro tempore, a far data dal 22.07.2020 ovvero dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia, con ogni conseguenza di legge e di contratto;
4. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e comunque inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente in data 7.02.2023 5. condannare a reintegrare il CP_1 ricorrente presso il magazzino di San Giuliano Milanese con le mansioni da ultimo svolte o altre equivalenti ed a pagargli
l'indennità risarcitoria al tallone mensile di euro 1.961,84 dalla data di licenziamento a quella di effettiva reintegra.
6. in subordine al punto 5 condannare a pagare al ricorrente il risarcimento del danno nella misura massima prevista al CP_1
1 tallone mensile di euro 1.961,84 lordi ai sensi dell'art. 3, d.lgs. 23/15. 7. in subordine ai punti 1, 2, 3, 5 e 6 condannare
a pagare al ricorrente il risarcimento del danno per i giorni contrattuali rimanenti fra il 7.02.2023 ed il CP_1
28.02.2023 e pari ad euro 1.872,66 (avuto conto di una retribuzione giornaliera di euro 89,17 – 1961,84/22) o la diversa somma che dovesse risultare di giustizia.
8. accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente a percepire la corretta retribuzione in relazione all'orario di lavoro full-time:
9. condannare a pagare al ricorrente la somma di euro CP_1
5.225,35 per differenze retributive fra orario fitttizio part-time ed orario concreto full-time, o la diversa somma che dovesse risultare di giustizia. 10. accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire l'indennità di trasferta pari ad Parte_1 euro 21,80 giornalieri ai sensi del CCNL applicato e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento di euro 7602,81 o la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa. 11. in subordine al punto 10 accertare e dichiarare il diritto del sig.
a percepire l'indennità di trasferta pari ad euro 19 giornalieri così come previsto dall'accordo di secondo livello Parte_1
ON e, per l'effetto, condannare al pagamento di euro 5968,01 o la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa.
12. in ulteriore subordine al punto 10 accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire l'indennità di trasferta Parte_1
ON pari ad euro 10 giornalieri così come dal CCNL applicato, disciplina speciale lavoratori G1 e, per l'effetto, condannare al pagamento di euro 1.959,01 o la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa. in subordine ai punti che precedono
13. condannare a pagare al ricorrente la somma di euro 4309,35 per differenze retributive fra orario fitttizio CP_5 part-time ed orario concreto full-time, o la diversa somma che dovesse risultare di giustizia. 14. condannare e CP_5
per i rispettivi periodi di competenza, al pagamento dell'indennità di trasferta pari ad euro 7662,81 o, in CP_1 subordine, pari ad euro 5968,01 ovvero ancora ad euro 1954,01 15. accertare e dichiarare la responsabilità solidale di
[...]
CP_
per le somme complessive dovute dalla ai sensi dell'art. 1676 c.c. e del d.lgs. 276/03 art. 29 e per CP_5
l'effetto condannare al pagamento dell'importo complessivo risultante;
Il tutto con interessi e rivalutazione dalla CP_1 singola scadenza al saldo. Con vittoria, di spese, diritti e onorari della presente procedura. Sentenza esecutiva come per legge”.
Si è ritualmente costituita in giudizio resistendo alla domanda, eccependo la decadenza CP_1 dall'impugnazione del rapporto di lavoro, chiedendo di essere manlevata in caso di soccombenza da CP_5
a socio unico, formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'ill.mo Giudice adito, contraris reiectis, così
[...] giudicare: IN VIA PRELIMINARE 1) dichiarare inammissibili le domande di accertamento del rapporto in capo a Csa, per intervenuta decadenza del ricorrente;
NEL MERITO 2) rigettarsi il ricorso, in quanto infondato per tutti i motivi sopra esposti;
3) in via subordinata, ove la Csa sia condannata in via solidale per il periodo di lavoro svolto dal ricorrente alle dipendenze della accertare la responsabilità della in qualità di responsabilità principale e condannarla alla CP_5 CP_3
ON rifusione delle somme che la sarà chiamata ad erogare;
fissarsi, ove occorra, nuova udienza al fine di consentire la domanda di garanzia nei confronti di 4) con vittoria di spese, diritti ed onorari”. CP_3
Si è ritualmente costituita in giudizio MC. con socio unico, contestando le avverse pretese e così CP_2 concludendo: “giusto tutto quanto innanzi dedotto e considerato, contrariis reiectis, voglia codesto Ecc.mo
Tribunale così giudicare: Preliminarmente: dichiarare inammissibile il ricorso di parte avversaria ovvero nullo, per insufficiente deduzione e prova in ordine a fatti ed elementi di diritto essenziali ai fini del decidere. In via principale Nel merito: accertare e
2 dichiarare non dovute le somme richieste nel ricorso stante l'infondatezza in fatto e in diritto delle relative domande nonché la totale assenza di un adeguato impianto probatorio. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di non rigetto del ricorso: Nel merito: rigettare le pretese concernenti la corresponsione dell'indennità di trasferta (punto 14 delle conclusioni di parte avversaria) in quanto infondate e sfornite di adeguato impianto probatorio e procedere in via equitativa ex artt. 1223 e
1226 c.c., alla riduzione della somma eventualmente dovuta a titolo di differenze retributive orarie per tutto quanto esposto in narrativa e in considerazione del fatto che i conteggi forniti da parte ricorrente non risultano circostanziati in alcuna loro porzione. In via ulteriormente subordinata Nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi – qui ipotizzata solo per assurdo
– di accoglimento di tutte le domande rivolte ad MC.T (punti 13 e 14 del ricorso di parte avversaria), considerare la non sottoscrizione di accordi di secondo livello da parte di MC.T, procedere in via equitativa ex artt. 1223 e 1226 c.c., alla riduzione della somma eventualmente dovuta a titolo di indennità di trasferta per tutto quanto esposto in narrativa e in considerazione del fatto che i conteggi forniti da parte ricorrente non risultano circostanziati in alcuna loro porzione e non indicano una somma accurata, analitica né aritmeticamente certa nel suo ammontare;
procedere in via equitativa ex artt.
1223 e 1226 c.c., alla riduzione della somma eventualmente dovuta a titolo di differenze retributive orarie per tutto quanto esposto in narrativa e in considerazione del fatto che i conteggi forniti da parte avversaria non risultano accompagnati da un adeguato impianto probatorio documentale”.
Tentata la conciliazione della presente controversia in ben due occasioni, con esito negativo in entrambe, la causa è stata istruita tramite i documenti prodotti dalle parti e mediante escussione di testimoni (udienze istruttorie del 25.01.2024, del 12.03.2024, del 18.04.2024, testimoni escussi Testimone_1
, , ,
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 [...]
. Testimone_6
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Tra il ricorrente e le odierne resistenti si sono avvicendati rapporti di lavoro formali, rispettivamente:
- un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società a tempo determinato e Parte_2
pieno per il periodo dal 22.07.2020 al 22.10.2020; un secondo rapporto a tempo determinato e pieno alle dipendenze di con socio unico – d'ora in avanti, per comodità anche solo CP_5
ONr
“ -, poi prorogato e trasformato in tempo indeterminato per il periodo dal 01.11.2020 alla data delle dimissioni rassegnate in data 01.03.2022 (cfr. docc. nn. 3 ric.; 1-2-3-4-5-6-7-8-9 fasc.
MCT), con orario a tempo pieno, poi trasformato in un part time verticale all'80% a 32 ore settimanali articolate in n. 4 giorni, dal lunedì al venerdì, inquadramento nella qualifica di operaio
G1 del CCNL Logistica, Trasporto Merci, Spedizione applicato al rapporto, in specie di conducente di furgone (cfr. doc. n. 11 ric., buste paga);
3 - un secondo rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della società
[...]
CP_ ON
– d'ora in avanti, per comodità anche solo “ ” - per il periodo dal 01.03.2022 alla data del licenziamento per giusta causa datato 07.02.2023, con orario di lavoro di 39 ore settimanali, inquadramento nella qualifica G1 del CCNL Logistica, Trasporto Merci, Spedizione applicato al rapporto, mansioni di corriere espresso (cfr. docc. nn. 4 – 13- 15 ric., doc. n. 12 ric., buste paga;
nn.
3-6-9 fasc. CSA).
Il ricorso non è nullo, in quanto il ricorrente rivendica in questa sede:
- una interposizione fittizia di manodopera, per illiceità di quello che deduce essere un contratto di appalto tra le società; il ricorrente assume di aver lavorato per tutto il periodo dal 22.07.2020 alla ON data del licenziamento per giusta causa alle dipendenze della società , che afferma essere committente del predetto appalto ed effettiva utilizzatrice della prestazione e nei cui confronti domanda l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con nullità del termine apposto al contratto di lavoro del 24.02.2022 (doc. n. 4 ric.; doc. n. 6 fasc. CSA);
- un orario di lavoro full time a 44 ore settimanali, superiore al limite di 39 ore settimanali in luogo del part time formalmente risultante dal contratto e dai moduli Lav prodotti, dal mese di marzo del 2021 fino al 07.02.2023;
- il rispettivo diritto all'indennità di trasferta, che dovrebbe essere computata in via principale in base all'art. 62 del CCNL applicato dalla effettiva datrice di lavoro per il personale viaggiante comandato a prestare servizio extra-urbano (indennità giornaliera di € 21,80, dovuto pari ad € 7.662,81), in subordine in base all'art. 11 quinquies comma 7 del CCNL di riferimento a fronte del possesso della qualifica 1, parametro retributivo G ed avendo prestato la propria attività lavorativa al di fuori del territorio comunale (indennità giornaliera di € 10,00, dovuto pari ad € 5.968,01), in estremo ON subordine in base all'accordo di secondo livello siglato da e le OO.SS. competenti (€ 19,00 ONr giornaliere, dovuto pari ad € 1.954,01); lamenta che che non avrebbe sottoscritto accordi di secondo livello, avrebbe erogato non correttamente l'indennità di trasferta, per complessivi € ON 2.505,99 (decurtati dal dovuto), mentre sarebbe stata inadempiente nell'erogare la predetta indennità; ON
- l'illegittimità del licenziamento per giusta causa irrogato da in data 07.02.2023 in quanto emesso a causa della partecipazione ad uno sciopero in data 16.12.2022;
- la responsabilità solidale delle resistenti ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, subordinata alla sussistenza di un appalto genuino, per la condanna al pagamento delle differenze retributive. ONr contesta:
4 - l'orario di lavoro full time svolto dal ricorrente, asserendo che il regime orario part time sarebbe stato oggetto di richiesta proveniente dal lavoratore, “stante la necessità, manifestata dallo stesso, di dedicare tempo ad un'altra attività lavorativa”;
- l'erogazione di somme a titolo di indennità di trasferta in misura superiore a quanto indicato nel ricorso;
- la sussistenza di un appalto;
infatti, secondo la ricostruzione della società: - le odierne resistenti avrebbero sottoscritto un contratto di trasporto e non di appalto;
- presso i magazzini cui era adibito sarebbero stati presenti responsabili della società; - la società Persona_2 avrebbe dotato i dipendenti di un cartellino di riconoscimento;
- le ferie dovevano essere ONr ONr concordate con i responsabili di e le malattie devono essere comunicate a - il ricorrente sarebbe stato soggetto al potere direttivo e disciplinare della datrice;
- l'orario di lavoro straordinario avrebbe dovuto essere autorizzato dal responsabile di MCT;
- la correttezza aritmetica dei conteggi avversari, eccependo di errori di calcolo;
- l'esistenza di un accordo di secondo livello vigente presso MCT;
- la sussistenza di una condotta antisindacale in ordine alle trasferte. ON
contesta:
- l'esistenza di un contratto di appalto, trattandosi – secondo la tesi – di un contratto di sub-trasporto e la non applicabilità del regime riguardante l'appalto e la solidarietà ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003;
- l'esistenza di un appalto illecito tra le società e di un fenomeno interpositorio, in particolare, la ON ON richiesta di ferie avanzata a , la comunicazione di assenze per malattie a , la proprietà dei beni utilizzati nel rapporto, la fornitura del tesserino ad opera di DHL, l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del ricorrente, l'organizzazione della prestazione di lavoro del ricorrente;
- i fatti costitutivi del diritto all'indennità di trasferta, secondo il dettato dell'art. 62 del CCNL, commi
8 e 9, secondo i quali non spetterebbe al personale la cui durata del servizio non superi nel complesso le sei ore continuative e qualora, nel caso di superamento, sia concessa un'ora di pausa per la consumazione del pasto;
la circostanza che il dipendente si sia rifiutato di sottoscrivere l'accordo migliorativo di secondo livello. ON
eccepisce:
- la rispettiva estraneità al rapporto di lavoro del ricorrente;
- i precedenti procedimenti disciplinari conclusisi con l'irrogazione di sanzioni di varia natura nei confronti del ricorrente, non impugnati;
- la legittimità del licenziamento per giusta causa consistente nell'assenza dal lavoro senza giustificato motivo;
5 - la decadenza dall'impugnazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 39 comma 1 del d.lgs. n.
81/2015 o in subordine ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. d) della L. n. 183/2010, per inutile ONr decorso del termine, decorrente dalla data delle dimissioni del ricorrente da (28.02.2022);
l'impugnazione della natura interpositoria risulterebbe essere del 05.12.2022, data del perfezionamento della notificazione della raccomandata contenente l'impugnazione (cfr. doc. n. 14 ric.). ON
domanda: ONr
- di essere manlevata da in ipotesi di soccombenza secondo le previsioni del contratto di trasporto.
Tutto quanto premesso e chiarito, le questioni da esaminare sono plurime e occorre prendere posizione su ciascuna secondo il seguente ordine logico.
a) Decadenza.
La questione oggetto dell'eccezione di CSA deve essere oggetto di preliminare disamina.
L'eccezione è infondata. ON Il ricorrente domanda l'accertamento di un rapporto di lavoro nei confronti di anche per il periodo ONr lavorativo alle dipendenze di dal 22.07.2020 al 28.02.2022 (v. docc. nn. 3 ric.; da 1 a 9 compresi fasc.
MCT), ritenendo che CSA sarebbe stato il datore di lavoro sostanziale, competente al controllo ed alla supervisione del lavoro da svolgere, fornendo indicazioni dei luoghi di consegna e decidendo i giri di consegna, cui doveva rivolgersi per ferie e assenze per malattia, presso cui avrebbe lavorato per gli appalti in essere con DHL, cui si sarebbe rivolto per problematiche emerse durante la prestazione di lavoro, ONr contestando la presenza di responsabili della formale datrice sul luogo di lavoro.
L'art. 6 della L. n. 604/1966, richiamato tanto dall'art. 32 commi 1 e 4 lett. d) (“in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o
l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”) della L. n. 183/2010, quanto dall'art. 39 comma 1 del d.lgs. n. 81/2015 per i casi di somministrazione irregolare, disposizioni entrambe oggetto dell'eccezione di CSA, prevede: “il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso.
Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.
6 Nel ravvisare l'assenza di un dies a quo nel tenore del comma 4 dell'art. 32 cit., che porta un riferimento letterale alla domanda di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro nei confronti di un soggetto differente dal datore di lavoro contrattuale, salvo che in effetti non esista alcun termine decadenziale applicabile al caso di specie nei confronti del datore di lavoro effettivo (il risultato sarebbe identico), non può che applicarsi l'art. 39 comma 1 del d.lgs. n. 81/2015, che fa decorrere il termine di cui al primo comma dell'art. 6 della L. n. 604/1966 “dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria ON attività presso l'utilizzatore” (secondo la prospettazione attorea, ).
Il ricorrente, nell'assumere dell'esistenza di un fenomeno interpositorio tra le società resistenti, ovvero di ON aver lavorato alle dipendenze effettive della società per tutta la durata del rapporto, asserito utilizzatore della prestazione, ha impugnato il rapporto nel rispetto del termine di sessanta giorni previsto ON dal comma 1 dell'art. 6 della L. n. 604/1966, richiamato da entrambe le disposizioni invocate da (art. 39 d.lgs. n. 81/2015; art. 32 L. n. 183/2010).
La cessazione del (unico, secondo la prospettazione attorea) rapporto di lavoro presso l'interponente deve imputarsi alla lettera di recesso del 07.02.2023 (ricevuta in data 24.02.2023, v. doc. n. 13 ric.).
Con successiva lettera raccomandata inoltrata a mezzo mail pec, notificata in data 31.03.2023, ovvero circa un mese dopo la cessazione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, il ricorrente ha impugnato l'illegittima interposizione, a conferma della tempestività dell'impugnazione, comunicata entro i sessanta giorni dalla cessazione del rapporto con l'unico destinatario – secondo la prospettazione – della prestazione di lavoro.
Il risultato non muta applicando l'art. 32 della L. n. 183/2010, dacché la disposizione richiamata prevede il termine di 60 giorni dalla comunicazione.
Ora, nel caso in esame esiste un atto di recesso del formale datore di lavoro che è anche soggetto nei cui confronti viene domandato l'accertamento del rapporto di lavoro per interposizione fittizia per il periodo alle dipendenze di altro e differente formale datore di lavoro.
Pertanto, o non è previsto alcun termine decadenziale da alcuna norma di legge e dunque la questione della decadenza non può porsi, o non può che farsi riferimento alla lettera di licenziamento, che viene intimato ON da in data 07.02.2023 (ricevuto in data 24.02.2023), che a sua volta non nega prima del giudizio la titolarità del rapporto;
licenziamento ed interposizione illecita di manodopera vengono entrambi impugnati con lettera del 31.03.2023 (docc. nn. 13 – 19 ric.).
A parere del Giudice, non vi è spazio per ritenere fondata la decadenza nei termini prospettati dalla società che la eccepisce.
b) Qualificazione rapporto.
Prima di procedere con la disamina del merito, occorre spendere alcune osservazioni sull'eccezione delle resistenti.
7 ON ONr
e producono in giudizio il contratto sottoscritto, sostenendo che non si tratterebbe di un contratto di (sub)appalto, ma di mero trasporto.
Il contratto prodotto reca nel titolo la dicitura “scrittura privata contratto di trasporto” (doc. n. 1 CSA;
doc. n. 10 ONr fasc. , ma è noto che il nomen prescelto dalle parti per la scrittura privata non è vincolante il Giudice.
Ciò posto, in punto di qualificazione del rapporto, occorre fare uso dei criteri interpretativi della comune intenzione dei contraenti, del comportamento complessivo, dell'interpretazione sistematica (“le une per mezzo delle altre”) delle clausole del contratto ex artt. 1362 e ss. c.c.
Occorre altresì considerare che, secondo giurisprudenza di legittimità, “è configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario
e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative (nella specie, il trasporto, con annesso scarico e consegna, dei pali per le linee elettriche gestite dall'ENEL) in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente” (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 14/07/2015, n. 14670; conforme Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 06/03/2020, n. 6449).
Connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore (v. Cass. Civ. n. 18751 del 2018 e i precedenti ivi richiamati).
La presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto o sub-trasporto, può essere utilmente invocata qualora le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, siano tali da evidenziare, a prescindere dai contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni (v. Cass. Civ.
n. 18751 del 2018 cit.).
Si ricava che al fine della configurabilità di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, occorre attribuire rilievo ad una serie di elementi presuntivi rivelatori del carattere unitario delle prestazioni consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma volto all'esecuzione di un servizio di trasferimento di carattere continuativo.
Discrimine effettivo tra i tipi contrattuali resta ovviamente la prestazione principale dedotta in contratto, se consiste nel mero trasporto o comprende differenti prestazioni accessorie (“servizi”).
Orbene, ad onta del titolo e dell'utilizzo di espressioni equivoche (“vettore”), la scrittura privata prodotta da entrambe le parti indizia senza ombra di dubbio per un contratto di servizi di trasporto, dacché:
8 - nelle premesse della scrittura privata entrambe le parti danno atto che il “vettore” ( i vedrà CP_3 affidate le attività non solo di trasporto, ma anche di consegna di pacchi, plichi, corrispondenza e colli in genere in alcuni territori specifici;
- nelle premesse della scrittura privata il “vettore” (MCT) dichiara sulla carta di possedere gli elementi strutturali, tecnici, professionali, economici ed organizzativi nonché tutte le autorizzazioni necessarie per esercitare in forma autonoma l'attività di autotrasporto merci, nonché di svolgere la stessa con gestione a proprio rischio e con propria organizzazione dei mezzi necessari;
ONr
- la clausola 2 del contratto (“Oggetto”) prevede quale attività principale di per la società ON committente , assieme al trasporto, anche l'attività di servizio di consegna di pacchi, plichi, corrispondenza e colli;
l'attività di trasporto, cui si affianca l'attività di consegna, entrambe oggetto principale del contratto, secondo il tenore del comma 2 della clausola 2, “comprende anche le attività strettamente correlate, accessorie e strumentali”, quali, a titolo esemplificativo: il carico e scarico della merce;
la raccolta degli eventuali incassi alla consegna;
la presa in consegna per conto della committente e/o eventuali clienti e/o terzi;
- la clausola 3 del contratto (“Oneri del vettore”) sancisce l'obbligo del “vettore” (MCT) di provvedere con organizzazione autonoma del lavoro e dei mezzi necessari a garantire l'integrale rispetto del presente contratto, sotto la propria esclusiva responsabilità e con organizzazione diretta del lavoro e a proprio rischio;
- il corrispettivo è fisso ed onnicomprensivo di costi della sicurezza, pari ad un imponibile di €
235,00 per km 160, come prevedono la clausola 5 del contratto (“Corrispettivo”) e l'allegato 2 al contratto, che prevede: “il corrispettivo per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto è determinato come da allegato n. 2 dove vengono anche determinate le modalità ed i termini di pagamento. Tale corrispettivo dovrà intendersi finito ed omnicomprensivo, avendo le stesse parti tenuto conto, nel determinarlo, di ogni possibile evento che possa incidere sulla congruità e remunerabilità del corrispettivo, anche straordinario […]”;
- la durata a tempo indeterminato del contratto, come si evince dalla clausola n. 6 (“Decorrenza, durata ONr del contratto, risoluzione”) che dimostra la prestazione di servizi resa in modo continuativo da per la committente.
Posto che l'attività principale oggetto del contratto non consiste affatto in un mero trasporto ma prevede lo svolgimento di numerosi altri servizi, principali ed accessori, che il contratto intercorre tra imprese dotate – quantomeno formalmente- di rispettiva organizzazione dei mezzi necessari e di gestione a proprio rischio ex art. 1655 c.c., che il corrispettivo pattuito è fisso e immutabile, che la prestazione di trasferimento
(trasporto e prestazione di consegna) si proietta nel tempo stabilmente, come previsto dal tenore della clausola 6, il contratto in esame non può qualificarsi come mero contratto di trasporto – e le parti resistenti,
9 per vero, nemmeno offrono allegazioni volte a sostenere la tesi sinteticamente propugnata – ma come contratto di (sub)appalto di servizi che comprende anche il trasporto delle merci.
Può fondatamente sostenersi che si tratta di un contratto di appalto di servizi, con conseguente possibile applicazione del regime solidale ex art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/2003 (v. infra).
c) Fenomeno interpositorio di manodopera.
Il ricorrente espone di aver lavorato alle dipendenze effettive di reale datore di lavoro ed CP_1 utilizzatore diretto della prestazione, anche nel periodo alle dipendenze di (prima e poi s.r.l. CP_3 Pt_2 con socio unico) per il periodo dal 22.07.2020 fino al 28.02.2022, nell'ambito di un appalto formale che ritiene essere, in base alle allegazioni nella parte in fatto del ricorso, non genuino.
Prevede l'art. 29 comma 3-bis del d.lgs. n. 276/2003 che: “quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2”.
Con la costituzione del rapporto indeterminato alle dipendenze di fin dal 22.07.2020 risulterebbe CP_1 illegittimo il termine apposto al successivo contratto a tempo determinato, per il periodo dal 01.03.2022
(termine il 28.02.2023).
Appurato che le resistenti hanno in essere un contratto di appalto di servizi, occorre spendere alcune osservazioni sul fenomeno interpositorio fittizio di manodopera per indagarne la genuinità o no.
Sussiste appalto genuino – fattispecie distinta dalla somministrazione di lavoro- in presenza dei seguenti requisiti, espressi dall'art. 29 comma 1 del d.lgs. n. 276/2003 e dalla definizione più ristretta contenuta nell'art. 1655 c.c., specificati dalla costante giurisprudenza di legittimità: 1. sussistenza di una effettiva organizzazione imprenditoriale dei mezzi necessari in capo all'appaltatore-datore di lavoro “formale”, cui sia stata affidata la realizzazione di un risultato produttivo autonomo (v. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord.,
25.06.2020, n. 12551), i cui indici possono essere offerti, a mero titolo di esempio ed in concreto, dal novero di dipendenti o lo svolgimento di attività anche a favore di terzi soggetti;
2. esercizio reale e non apparente del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori addetti all'appalto, occorrendo accertare che le disposizioni (se specificamente allegate e se) conferite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro-appaltatore e che il suddetto datore di lavoro “formale” organizzi e gestisca realmente, completamente ed autonomamente i propri dipendenti, ad es. in relazione alla formazione ed alla fornitura di dispositivi di protezione individuale e personale;
occorre accertare in concreto che sia l'appaltatore a gestire il rapporto di lavoro in quegli aspetti in cui si estrinseca l'etero-direzione (ad es., ma non solo la gestione amministrativa: determinazione dei turni di lavoro, possibilità di destinazione ad altro appalto, autorizzazione a ferie e permessi, etc., ovvero tutti gli elementi in cui si estrinseca la nozione di “potere
10 organizzativo”, nel senso di “potere di organizzazione della prestazione del lavoratore”); cfr. Cass. civ. Sez. lavoro,
05.10.2004, n. 19898; 3. assunzione effettiva da parte dell'appaltatore, in proprio, del rischio economico di impresa ed impiego, in genere, di propri mezzi (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 25.06.2020, n. 12551); ad es., se il prezzo dell'appalto è svincolato rispetto al costo dettato dall'impiego di lavoratori nell'appalto;
4. mancanza di eterodirezione da parte dell'appaltante, che non organizza né dirige i dipendenti dell'appaltatore, né esercita interventi diretti di controllo della prestazione (v. Cass. civ. Sez. lavoro Ord.,
10.06.2019, n. 15557); le eventuali disposizioni che l'appaltante dovesse impartire ai dipendenti dell'appaltatore dovrebbero ricondursi al potere direttivo datoriale, per affermare la sussistenza di un accordo fraudolento;
5. l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore-datore di lavoro, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante/committente dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall'art. 1 della l. n. 1369 del 1960, solo quando detto conferimento di mezzi sia di consistenza e rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28.06.2023, n. 18455).
È importante anche sottolineare quello che è il riparto dei carichi probatori, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, che ritiene, in maniera condivisibile, applicabile: “il fondamentale criterio desumibile dall'art. 2697 c.c., in base al quale è sul soggetto che agisce in giudizio per il riconoscimento di un diritto che grava l'onere di provarne i fatti costitutivi” (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 10.03.2022, n. 7818).
L'istruttoria orale ha permesso di ritenere appurato l'assunto attoreo, essendo emerso che: ONr a) non esiste una effettiva organizzazione dei mezzi in capo a in quanto i testimoni escussi hanno concordemente riferito che non fossero utilizzati i mezzi (furgoni) di proprietà della società datrice di lavoro formale, che appartenevano alla società (socia di maggioranza all'interno ONroparte_6 della compagine della stessa – v. doc. n. 1 ric. visura camerale;
cfr. doc. n. 5 ric.). Il teste di CP_1
ON parte ha riferito in data 18.04.2024: “i mezzi erano presi a noleggio da Quick Service Testimone_2
ON ONr da parte di , che a sua volta li noleggiava a (cfr. deposizione concorde resa dal teste
[...]
ON
in data 12.03.2024: “è vero, avevamo una lettera dove risultava che il mezzo era a noleggio, Testimone_4
ONr lo prendeva a noleggio da Quik Service e poi lo stesso mezzo veniva noleggiato a ; cfr. deposizione del teste ON
resa in data 12.03.2024: “i mezzi sono noleggiati da dalla Quik Service”); il fatto che né il Tes_5 subcommittente né il subappaltatore siano proprietari dei mezzi più rilevanti per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto, noleggiati da una società terza è circostanza rilevante che determina, nel caso di ONr
l'assenza di una organizzazione dei mezzi per l'esercizio dell'attività ed una presunzione di appalto non genuino, peraltro non essendo addotto dell'apporto ulteriore o più rilevante – quale che fosse- fornito dall'appaltatore all'interno dell'appalto di servizi;
i mezzi necessari per lo svolgimento
11 delle prestazioni oggetto dell'appalto non sono dunque forniti dall'appaltatore con socio CP_5 unico), privo del tutto di autonomia organizzativa dei “propri” mezzi;
b) le circostanze che fosse una società terza (Quick Service s.r.l.) a figurare quale proprietaria dei beni strumentali per l'esercizio dell'attività di impresa (furgoni), oltre che detentrice della maggioranza assoluta delle quote sociali nella compagine di sono entrambi elementi che indiziano per una CP_1 verosimile assenza di rischio di impresa in capo a con socio unico;
si osserva che CP_5 CP_5 con socio unico manca di dedurre elementi che possano viceversa far ritenere il contrario: le chat ONr whatsapp prodotte riguardano singole giornate (docc. nn. 12-13-14 fasc. e rendono impossibile verificare con sicurezza la provenienza dall'utenza in uso al ricorrente;
c) risulta carente l'esercizio reale ed autonomo del potere direttivo di MCT sui propri “dipendenti” formali e dunque nei confronti del ricorrente nel periodo di riferimento. Il teste Testimone_1 in data 12.03.2024 ha riferito: “vero, e gestivano l'attività di consegna e ritiri anche dei
[...] Tes_2 CP_7
ONr ON dipendenti di il signor di si occupava della gestione di tutti i mezzi” oppure: “è Testimone_5 vero, noi arrivavamo alla mattina e e ci facevano trovare la lista con i nomi e le route ( giri) erano Tes_2 CP_7
ON quasi sempre presenti entrambi i suddetti responsabili di , o almeno uno dei due, e ci dicevano cosa dovevamo fare,
c'era anche la lista dei mezzi che dovevamo prendere e se c'erano dei problemi per i mezzi dovevamo parlare con il signor
(v. deposizione concorde del teste di parte ricorrente resa in data Tes_5 Testimone_4
ONr 12.03.2024: “[…] nella sede di San Giuliano Milanese non erano presenti responsabili di una / due volte al mese veniva il Signor per controllare come andavano le cose”, o: “è vero” (capitolo 30 del Parte_3 ricorso); v. deposizione concorde del teste di parte ricorrente resa in Testimone_6 data 12.03.2024, che ha confermato la circostanza: “nel magazzino di San Giuliano Milanese non c'erano ONr responsabili di se non dopo un anno dalla mia assunzione e dopo che io il ricorrente e altri lavoratori ci siamo iscritti al sindacato. Da quel momento veniva circa una volta alla settimana e nelle occasioni non Parte_3
ON dava istruzioni agli autisti ma veniva a parlare con i responsabili di […]”).
Vale osservare che le circostanze, riferite da alcuni testimoni delle controparti, che l'attività lavorativa del ricorrente – nel periodo di lavoro alle dipendenze di osse coordinata dai responsabili di CP_3
ON ONr
, che affiancavano i preposti di (cfr. deposizione , resa in data Testimone_2
ON 18.04.2024; cfr. deposizione del teste resa in data 12.03.2024), che Testimone_5
ONr ONr coordinava l'attività svolta dai dipendenti ma affiancata dai responsabili (v. deposizione ON cit.; cfr. deposizione teste , resa in data 12.03.2024: “ concordava con i Tes_2 Tes_5 responsabili di e le persone che dovevano inviare e i giri, io non mi occupavo Parte_4 Testimone_7
ONr di questa attività, c'era sempre qualcuno di o o nella sede di San Giuliano […]”) sono Pt_3 Tes_7
ONr elementi che comprovano, invero, che per il tramite dei preposti, oltre ad essere scarsamente presente sul magazzino, non avesse alcuna autonomia decisionale sulla prestazione di lavoro del
12 ON ricorrente, ma dovesse in ogni situazione affiancarsi ai responsabili di , che – nella persona ad es. di il responsabile – decideva effettivamente i giri e l'attività di lavoro;
non sono emerse, Tes_2
ONr dunque, precise disposizioni impartite dal datore di lavoro formale ( al ricorrente nel corso del ONr rapporto, né la copia degli screen shot prodotta da vale a ritenere che esistessero delle precise disposizioni promananti dalla appaltatrice-datrice di lavoro formale, trattandosi a ben vedere di comunicazioni unilaterali delle quali, per di più, non è certa la provenienza dal ricorrente;
ONr d) non organizzava la prestazione di lavoro del ricorrente: il teste ha Testimone_1
ON riferito che erano i responsabili di ad indicare – a parole – i giri da fare agli autisti – compreso il ricorrente -, aggiungendo che: “è vero, preciso che RE e vedevano dal compiuter a che punto erano Tes_2 alla sera i ritiri, se il ricorrente, come tutti, era buon punto OC o RE lo chiamavano per dargli delle istruzioni, come ad esempio per chiedergli di andare ad aiutare un collega”, o che: “è vero, preciso che per quello che ON riguardava i mezzi il ricorrente doveva contattare il sig. (responsabile di ); che in caso di Tes_5
ON permessi e malattia occorreva informare;
il teste ha dichiarato: “è vero, Testimone_4
ON anch'io mi rivolgevo ai responsabili di e solo a loro, utilizzando il palmare che era di DHL” ADR “ i palmari
ON venivano consegnati al mattino agli autisti dai responsabili di e gli autisti al rientro la sera dovevano riconsegnarli
ON sempre ai responsabili di ”[…]”, confermando che l'organizzazione del lavoro era effettivamente
ON decisa da , che organizzava i giri comunicati agli autisti ogni mattina;
anche il teste di Tes_5
CSA ha reso la seguente deposizione concorde: “non ho una conoscenza diretta posso dire che il ricorrente per il ON mezzo ha chiamato anche me,”, confermando che erano i responsabili di ad occuparsi concretamente della gestione dei mezzi (furgoni) e degli addetti;
la sottoscrizione del regolamento aziendale apposta ONr dal ricorrente (doc. n. 17 fasc. non significa che lo stesso venisse poi concretamente applicato o che il ricorrente non prendesse direttive od ordini da responsabili di nel periodo di CP_1 riferimento, come l'istruttoria orale ha dimostrato;
ancora, la procedura di utilizzo del palmare ONr menzionata da con socio unico (doc. n. 15 fasc. manuale di utilizzo del palmare, c.d. CP_5
“Courier Guide”) è, di tutta evidenza, stabilita da una società terza quale DHL, “for internal use”;
e) l'autorizzazione alle ferie e permessi veniva decisa dai responsabili di CSA, come dichiarato dal teste ONr in data 12.03.2024: “posso dire io che comunicavo la malattia alla segretaria di per le ferie e i Tes_6
ONr permessi dovevo prima chiedere ai responsabili di CSA e poi a mi era stato detto di fare così dalla segretaria di ONr ON ONr perchè era che organizzava il lavoro, credo che il ricorrente facesse la stessa cosa […]”, mentre ne era informata e non risulta che i suoi responsabili abbiano indirizzato il ricorrente una autorizzazione espressa a godere di ferie e permessi (le comunicazioni chat “whatsapp” appaiono irrilevanti in quanto episodiche e non vi è certezza che riguardino la posizione del ricorrente);
13 ONr f) la presenza a San Giuliano Milanese dei responsabili di – presenti solo a partire da un certo periodo, in concomitanza con gli sviluppi dell'azione sindacale – non significa che gli stessi controllassero la prestazione dei dipendenti, dacché non è emersa tale circostanza.
Dalle considerazioni che precedono, risulta con chiarezza che il subappaltatore metteva a disposizione del committente una mera prestazione di lavoro, senza un effettivo esercizio dei poteri direttivi nei confronti dei lavoratori e senza una concreta organizzazione della prestazione lavorativa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. ONr Risulta altresì che si limitava, talvolta, a gestire taluni aspetti amministrativi del rapporto di lavoro del ricorrente (es. assenze per malattia, v. teste ), confermando la sussistenza di un Testimone_6 appalto illecito.
Il ricorrente ha diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a far data dal 22.07.2020 alle dipendenze dell'interponente utilizzatore della prestazione CP_1
Illegittimo il termine apposto al contratto a tempo determinato del 22.02.2022, trattandosi di rapporto a tempo indeterminato intercorso con la odierna EN dal 22.07.2020.
d) Orario di Lavoro e Trasferte.
Il ricorrente domanda accertarsi il diritto alle differenze retributive tra orario part time formale (al 50% ed all'80%) ed orario effettivo pari a n. 44 ore settimanali (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:15, con un'ora di pausa, per circa 9 ore giornaliere), a decorrere da marzo 2021, invocando l'art. 36 Cost. sulla retribuzione proporzionata alla quantità del lavoro svolto. ONr Sia da considerarsi che quanto eccepito da è generico: non viene specificato quale sia l'attività lavorativa cui il ricorrente aveva deciso di dedicarsi.
Non solo.
È irrilevante che il lavoratore abbia espresso il consenso alla successiva variazione dell'orario di lavoro (in particolare la modifica a part time verticale a 32 ore settimanali come da modulo Lav, doc. nn.
2-3 fasc.
MCT e doc. n. 3 ric. “contratti MCT”, su una base di partenza di un part time orizzontale a 20 ore settimanali, pattuito nel contratto).
Ciò detto, pure questa pretesa è fondata, avendo il ricorrente assolto al relativo onere della prova.
Al netto dell'ora di pausa giornaliera, i testimoni escussi hanno confermato l'orario di lavoro settimanale pari a n. 44 ore settimanali (v. deposizione resa dal teste “conosco il Testimone_1 ricorrente lavoravamo insieme nel magazzino di San Giuliano, l'orario di lavoro da contratto iniziava alle 8:30 ma gli autisti arrivavano alle 8/8,15 per poter organizzare il giro, si lavorava tutti dal lunedì al venerdì ed era prevista un'ora di pausa, ma non c'era un orario prestabilito, se c'era troppo lavoro non si riusciva a fare la pausa di un'ora completa […]”; v. teste
: “confermo la circostanza, conosco il ricorrente lavoravamo nella sede di San Giuliano, anch'io Testimone_4 facevo lo stesso orario”; v. deposizione concorde del teste : “è vero, anch'io facevo lo stesso Testimone_6
14 orario”; v. deposizione del teste : “conosco il ricorrente lavorava, come me, nella sede di San Giuliano Tes_5
Milanese, non ricordo esattamente l'orario di lavoro del ricorrente, io inizio alle 7:30 e finisco alle 18/18,15, ricordo che il ricorrente alle 8:15 8,30 era già in filiale”).
La società interponente deve essere condannata al pagamento delle relative differenze retributive, pari ad €
4.309,35, oltre interessi e rivalutazione.
Incontestata l'applicazione del CCNL Logistica, Trasporto, Merci, Spedizione, il ricorrente rivendica il diritto alla indennità per le trasferte svolte durante il rapporto di lavoro, in via principale ai sensi dell'art. 62 comma 3 del CCNL in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera (doc. n. 9 ric., pag. 156), in subordine ai sensi dell'art. 11 quinquies del medesimo CCNL (doc. n. 9 ric., pag. 32), in subordine ai sensi dell'accordo ON di secondo livello sottoscritto da con le O.O.S.S. il 09.07.2021 (cfr. doc. n. 10 ric.)(v. conclusioni del ricorso, punti 10-11-12-14).
Sono circostanze non contestate che il ricorrente abbia svolto mansioni di autista, comandato a svolgere ONr servizio extra-urbano in territorio nazionale ( ha, del resto, erogato una indennità di trasferta al ricorrente, confermando lo svolgimento di trasferte).
È parimenti documentale che il ricorrente abbia opposto un rifiuto alla sottoscrizione dell'accordo di secondo livello vigente presso CSA (doc. n. 8 fasc. CSA), così come è documentale – stante le differenze tra gli importi pretesi- che il trattamento migliorativo (e domandato in via principale) sia quello previsto dal
CCNL, art. 62.
Tale domanda, infatti, merita di essere accolta.
La portata applicativa dei commi 8 e 9 dell'art. 62 del CCNL è ben differente da quella eccepita da parte ON EN .
Il tenore è di seguito riportato: “
8. il personale che compie servizi extraurbani, anche saltuariamente, non avrà diritto al trattamento di trasferta qualora la durata del servizio non superi nel complesso le sei ore continuative.
9. Nell'ipotesi di più servizi extraurbani, anche intermittenti, di durata ciascuno inferiore a 6 ore, si procederà, ai fini di raggiungere il diritto alla trasferta, alla somma delle rispettive durate, salvo il caso che al lavoratore sia concessa un'ora di libertà in sede per consumare il pasto e sempreché tale sosta sia contenuta, per il pasto meridiano, dalle 11,30 alle 14,30 e, per il pasto serale, dalle 18,30 alle 21,30”. ON
eccepisce che il tempo in territorio extra-urbano nazionale non supera nel complesso le sei ore giornaliere.
Il ricorrente rivendica il servizio svolto in territorio nazionale extra-urbano in misura superiore alle 6 ore, anche non continuative ovvero inframezzate da una pausa, adducendo del comma 3 dell'art. 62 del CCNL, che traccia quella che è la misura dell'indennità di trasferta, aggiuntiva rispetto alla retribuzione globale giornaliera, secondo lo schema n. 1: “dalle 6 alle 12 ore EURO 20,60” giornalieri (v. pag. 156 doc. n. 9 ric.,
15 cit.), oltre alle maggiorazioni di € 0,60 previste per gli anni successivi al 2014 e 2015 (la sommatoria aritmetica dei valori porta all'importo di € 21,80).
In particolare, l'art. 62 comma 3 invocato dal ricorrente prevede: “a decorrere dall'1.9.2007 le misure dell'indennità di trasferta sono le seguenti: 1 – per i servizi in territorio nazionale dalle 6 alle 12 ore EURO 20,60 dalle 12 alle 18 ore EURO 31,82 dalle 18 alle 24 ore EURO 39,96 I suddetti importi giornalieri sono incrementati dalle seguenti somme riferite a ciascuna fascia temporale e tipologia di servizio nazionale ed internazionale: • euro 0,60 dall'1 gennaio al 31 dicembre 2014 • euro 0,60 dall'1 gennaio al 31 dicembre 2015”.
È comprovato che il ricorrente abbia lavorato per 44 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, ovvero per più di 8 ore circa giornaliere di servizio effettivo, considerata un'ora di pausa, che lo stesso ricorrente deduce di aver rispettato.
Il risultato dato dalla sommatoria aritmetica degli importi indicati sotto la colonna “dovuto” nel conteggio contenuto alle pagine 24-25 del ricorso è pari ad € 10.168,80, come indicato in ricorso, dunque il conteggio
è corretto dal punto di vista aritmetico.
Dal quantum dovuto di € 10.168,80, preteso in via principale (pag. 24 ricorso) occorrerà decurtare quanto ONr corrisposto da che dai documenti risulta essere pari ad € 2.505,99, per residui € 7.662,81.
Occorre dunque accertare il diritto del ricorrente a percepire € 7.662,81 oltre interessi e rivalutazione e condannare alla sua corresponsione. CP_1
e) Licenziamento.
Il ricorrente è stato licenziato con lettera raccomandata consegnata a mano e datata 07.02.2023, per le motivazioni descritte nella lettera di contestazione disciplinare del 22.12.2022: “in data 16/12/2022 alle ore
08:30, EL, senza fornire alcuna giustificazione, non ha iniziato la sua attività lavorativa.
Unitamente ai suoi colleghi;
; ONroparte_8 ONroparte_9 CP_10 ONroparte_11
e EL
[...] ONroparte_12 ONroparte_13 Testimone_1 stazionava all'esterno dell'unità operativa di San Giuliano Milanese”.
È possibile fare riferimento ai verbali prodotti dal ricorrente e riguardanti contenziosi analoghi pendenti presso l'adito Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del lavoro, per concludere che il giorno 16.12.2022
(così come il 14.12.2022) il ricorrente partecipava con altri colleghi di lavoro ad uno sciopero indetto dal sindacato (si vedano i verbali di escussione testi prodotti ed i documenti;
per le argomentazioni Parte_5 espresse si richiama ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. il precedente conforme di questo
Tribunale, sentenza del 07.11.2023, giudizio avente r.g. n. 168/2023).
È risultato dall'istruttoria orale condotta in analoghi contenziosi, che il ricorrente partecipò ad uno sciopero assieme ad altri colleghi , , (v. deposizioni dei testimoni Tes_1 Pt_1 CP_9 CP_11 CP_13
v. deposizioni rese dai testimoni CP_13 ONroparte_12 Tes_2 ONroparte_12 [...]
, giudizio r.g. 168/2023). Tes_8 CP_10 Testimone_2
16 Che lo sciopero non fosse stato previamente comunicato, appare essere un fattore irrilevante (comunque, la comunicazione vi fu, inoltrata successivamente all'orario di inizio del turno di lavoro). Ciò che conta è che uno sciopero, avallato dal sindacato, avvenne, che il ricorrente partecipò e che in seguito gli fu addebitata la partecipazione.
Occorre spendere alcune importanti osservazioni sulla questione.
È noto che l'art. 40 Cost. sancisce il diritto soggettivo allo sciopero, diritto di libertà incomprimibile che “si esercita”, come prevede la disposizione, “nell'ambito delle leggi che lo regolano”. Trattasi, come è parimenti noto, di un diritto soggettivo la cui titolarità è individuale, in capo al singolo lavoratore e le cui modalità di esercizio divengono collettive.
Formalmente, dunque, è un diritto individuale, che il singolo può decidere, liberamente, di esercitare assieme ad altri, senza costrizioni.
Se così è, ma non si vede come potrebbe essere il contrario, non appare necessaria una preventiva comunicazione da parte di una organizzazione sindacale presente in azienda, che, seppur una regola comportamentale di correttezza nei rapporti - di conflitto- con la controparte datoriale, non è prevista da alcuna norma di legge in forma di obbligo, soggetto ad adempimento preventivo (con l'unica eccezione della disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990, che arriva a regolare fattispecie differente da quella di cui trattasi, ovvero lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, i cui principi non potrebbero estendersi, a meno di non eludere la precettività dell'art. 40 Cost.).
A tutto concedere, potrebbe (il condizionale è d'obbligo, non essendo fattispecie oggetto di causa) discutersi di una correttezza obiettiva della condotta tenuta dal sindacato nei rapporti con la controparte datoriale: il sindacato, infatti, proclamava formalmente una astensione collettiva successivamente all'inizio della stessa, ma non è possibile ritenere legittimo e proporzionato un licenziamento, di fronte ad una condotta che nessuna norma primaria impone ai lavoratori di rispettare e che è tenuta in esecuzione di una prassi interna all'azienda, già tenuta nei giorni precedenti e che verrà tenuta nei giorni successivi al 14.12.
L'assenza dal lavoro nei giorni addebitati, dunque, risulta giustificata dalla partecipazione alla astensione collettiva, spontanea, del ricorrente, dovendosi definire irrilevante disciplinarmente, ai detti fini, una successiva “formalizzazione” da parte della competente, con inoltro della comunicazione di avvio al CP_14 datore di lavoro, perché ciò che deve essere preso in considerazione è il diritto allo sciopero presidiato dalla norma, immediatamente precettiva, dell'art. 40 Cost.
L'esercizio del diritto di sciopero è attribuito dall'art. 40 cost. direttamente ai lavoratori, in quanto titolari del diritto, e la legittimità dello sciopero non può essere strettamente subordinata, nel caso di specie, all'iniziativa ed alla proclamazione da parte delle organizzazioni sindacali.
Né gli obblighi di proclamazione e preavviso previsti dalla l. n. 146 del 1990 sembrano generalizzabili proprio perché non facenti parte della nozione essenziale di sciopero (v. risalente Pretura Milano,
17 19/08/1996).
È già stato affrontato dalla Corte Costituzionale, che ha avuto modo di affermare che: “sulla base dei criteri generali di valutazione, tratti dalla interpretazione sistematica data dalla Corte Costituzionale all'art. 40 Cost., il giudice di merito, pur nella carenza legislativa, ben può riferirsi ad essi nei casi concreti sottoposti al suo esame e decidere della loro aderenza o meno alla situazione di fatto accertata. La disciplina giuridica contenuta nella legge n. 300 del 20 maggio 1970 nulla toglie e nulla aggiunge alla enunciazione dei criteri generali fissati dalla Corte, in quanto non ha inteso sciogliere, in qualche modo, la riserva di legge contenuta nell'art. 40 Cost., ma solo assicurare una speciale tutela giuridica, sul piano dei rapporti lavoratore-datore di lavoro, all'esercizio del diritto di sciopero, nella misura in cui esso si appalesi legittimo, di fronte ad atti di ritorsione dell'imprenditore conseguenti al concreto esercizio dello stesso. Non è perciò fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), proposta, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 10, 24, 35, 40, 41, 48, 49, 50, 54 e segg., 71, 101, 134 e 136 della Costituzione, sotto il profilo che la mancata determinazione da parte del legislatore dei limiti oggettivi e soggettivi di legittimità del diritto di sciopero riconosciuto dall'art. 40 Cost. renderebbe legittima qualsiasi forma di sciopero e creerebbe un vuoto legislativo non suscettibile di essere colmato in sede interpretativa” (v. Corte cost., 14/01/1974, n. 1; v. Corte cost., 06/03/1974, n. 54).
A suo tempo, anche la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha avuto modo di affermare che: “il diritto di sciopero, quale che sia la sua forma di esercizio e l'entità del danno arrecato, non ha altri limiti, attesa la necessaria genericità della sua nozione comune presupposta dal precetto costituzionale (art. 40 Cost.) e la mancanza di una legge attuativa di questo, se non quelli che si rinvengono in norme che tutelino posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario o quanto meno paritario, quali il diritto alla vita e all'incolumità personale, nonché la libertà dell'iniziativa economica, cioè dell'attività imprenditoriale (art. 4, 1° co., Cost.), che con la produttività delle aziende è concreto strumento di realizzazione del diritto costituzionale al lavoro per tutti i cittadini. Pertanto, l'esercizio del diritto di sciopero deve ritenersi illecito se, ove non effettuato con gli opportuni accorgimenti e cautele, appare idoneo a pregiudicare irreparabilmente - in una determinata ed effettiva situazione economica generale o particolare - non la produzione, ma la produttività dell'azienda, cioè la possibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica, ovvero comporti la distruzione o una duratura inutilizzabilità degli impianti, con pericolo per l'impresa come organizzazione istituzionale, non come mera organizzazione gestionale, con compromissione dell'interesse generale alla preservazione dei livelli di occupazione.
L'accertamento al riguardo va condotto caso per caso dal giudice, in relazione alle concrete modalità di esercizio del diritto di sciopero ed ai parimenti concreti pregiudizi o pericoli cui vengono esposti il diritto alla vita, all'incolumità delle persone e alla integrità degli impianti produttivi” (v. Cass. civ. Sez. lavoro, 30/01/1980, n. 711).
È stato, altresì, affermato che: “il diritto di sciopero, che l'art. 40 Cost. attribuisce direttamente ai lavoratori, non incontra - stante la mancata attuazione della disciplina legislativa prevista da detta norma - limiti diversi da quelli propri della ratio storico-sociale che lo giustifica e dell'intangibilità di altri diritti o interessi costituzionalmente garantiti. Pertanto, sotto il primo profilo, non si ha sciopero se non in presenza di un'astensione dal lavoro decisa ed attuata collettivamente per la tutela di interessi collettivi - anche di natura non salariale ed anche di carattere politico generale, purché incidenti sui rapporti
18 di lavoro - e, sotto il secondo profilo, ne sono vietate le forme di attuazione che assumano modalità delittuose, inquanto lesive, in particolare, dall'incolumità e della libertà delle persone, o di diritti di proprietà o della capacità produttiva delle aziende;
sono, invece, privi di rilievo l'apprezzamento obiettivo che possa farsi della fondatezza, della ragionevolezza e dell'importanza delle pretese perseguite nonché la mancanza sia di proclamazione formale sia di preavviso al datore di lavoro sia di tentativi di conciliazione sia d'interventi sindacali, mentre il fatto che lo sciopero arrechi danno al datore di lavoro, impedendo o riducendo la produzione dell'azienda, è connaturale alla funzione di autotutela coattiva propria dello sciopero stesso” (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 17/12/2004, n. 23552).
È evidente che il licenziamento, in ogni caso, deve essere dichiarata nullo in quanto intimato in violazione dell'art. 15 comma 1 lett. b) della Legge n. 300/1970.
La tutela applicabile è quella di cui all'art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 23 del 4 marzo 2015.
La società deve essere condannata, perciò, alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato ed al pagamento in suo favore dell'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione di riferimento, dalla data del licenziamento alla data della reintegra (tallone mensile di € 1.961,84), in misura non inferiore a n. 5 mensilità, ed al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo.
f) Manleva. ON La domanda di manleva di non merita di essere accolta. ONr L'art. 3 del contratto formalmente intitolato “di trasporto” (doc. n. 1 fasc. CSA, doc. n. 10 fasc. non contiene alcuna previsione espressa di un obbligo pattizio, assunto dalla “appaltatrice” di tenere indenne la
“committente” per la fattispecie di soccombenza.
Il comma 2 dell'art. 3 del contratto di appalto contiene puntuale indicazione degli obblighi assunti dal ON nei confronti di , in specie: la lett. d) del contratto “di trasporto” prevede degli obblighi assunti Pt_6 dal Vettore che non paiono riferirsi ad un'ipotesi di manleva (garanzia che i lavori saranno eseguiti personalmente, o avvalendosi di personale qualificato ed abilitato, “regolarmente contrattualizzato” o assunto e regolarmente pagato); la lett. e) del comma 3 dell'art. 3 prevede la garanzia che il proprio personale sia diretto e/o coordinato da un proprio responsabile che assicuri l'esecuzione delle attività di cui al contratto a perfetta regola d'arte o, nell'ipotesi in cui l'esecuzione delle attività lo richiedano, da più preposti, con obbligo di comunicazione del relativo nominativo;
la lett. m), per quanto possa riferirsi ad un obbligo del ON Vettore di tenere “indenne” da qualunque rivendicazione o contestazione per violazioni inerenti la gestione del personale, presenta un oggetto indeterminato e che non è possibile determinare altrimenti, privo di riferimento ad un evento ingenerante la responsabilità.
Se anche la clausola di cui alla lett. m) potesse qualificarsi quale “patto di manleva”, deve osservarsi che la stessa è formulata in maniera generica e riguarda (peraltro) uno specifico caso (violazioni inerenti la gestione del personale).
19 Proprio per la generica formulazione, la clausola invocata è nulla per indeterminabilità dell'oggetto, non potendosi quest'ultimo desumersi neanche per relationem.
Vieppiù, le restanti clausole del contratto, al netto delle clausole pattizie che il procuratore ha individuato in udienza dietro richiesta di chiarimenti del Giudice, non rappresentano un titolo negoziale idoneo a fondare ON ONr una garanzia di manleva di da parte di
La domanda risarcitoria del ricorrente per i giorni contrattuali rimanenti è infondata in quanto priva di deduzioni nel corpo del ricorso ed in quanto rappresenta, per come prospettata, una duplicazione risarcitoria che metterebbe il danneggiato in una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dall'illecito (cfr. in motivazione Cass. S.U. n. 12567/2018). Tale principio a maggior ragione deve trovare applicazione allorquando più inadempimenti o condotte illecite poste in essere dal medesimo soggetto convergano nella produzione di un unico pregiudizio, perché in tal caso la duplicazione del risarcimento finirebbe per attribuire allo stesso una funzione punitiva, che, seppure non ontologicamente incompatibile con il nostro ordinamento, richiede un'espressa previsione normativa.
g) Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle resistenti nei confronti del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n.
147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio.
La palese infondatezza della domanda riconvenzionale (trasversale) di manleva svolta da nei CP_1 confronti di con socio unico è data dall'omessa indicazione del titolo atto a documentare CP_5
l'esistenza della garanzia tra le società. In assenza di una qualsiasi prova della sussistenza del titolo della manleva, non è possibile accogliere la spiegata domanda riconvenzionale di manleva, che di conseguenza è infondata.
Le spese di lite sono a carico del chiamante e devono essere liquidate in dispositivo ai sensi del CP_1
D.M. n. 55/2014 e ss. mod.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta ai sensi dell'art. 29 comma 3-bis del d.lgs. n. 276/2003 la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario full time tra il ricorrente e con CP_1
20 decorrenza dal 22.07.2020;
- dichiara nullo il licenziamento intimato a mezzo lettera datata 07.02.2023 e per l'effetto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 23/2015, condanna la società alla reintegra del ricorrente CP_1 nel posto di lavoro in precedenza occupato;
- condanna la società a pagare al ricorrente una indennità risarcitoria in misura non CP_1 inferiore a n. 5 mensilità della retribuzione di riferimento (€ 1.961,84), dalla data del licenziamento alla data della effettiva reintegra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna la società alla regolarizzazione contributiva ed assistenziale;
CP_1
- condanna la società a pagare al ricorrente la somma di € 5.225,35 lordi a titolo di CP_1 differenze retributive per orario full time svolto, come da parte motiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna la società a pagare al ricorrente € 7.602,81 a titolo di indennità di trasferta, oltre CP_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- rigetta la domanda di manleva di in quanto infondata in fatto e in diritto;
CP_1
- condanna ciascuna parte EN in solido ex art. 97 c.p.c. al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
- condanna al pagamento in favore di a socio unico delle spese di lite, che CP_1 CP_5
liquida in complessivi € 3.500,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 16 luglio 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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