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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/11/2024, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
1272/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto: Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1272/2024 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] professione disoccupata;
codice fiscale C.F._1 cittadina italiana, difesa e rappresentata, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Gaetano Del Noce C.F. ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio sito in San Marcellino (CE) alla via Campania, 40 E
nato a [...] il [...] residente in [...]Parte_2 nel Comune di Grude e Re Shkoder, professione disoccupato, codice fiscale cittadino albanese, difeso e rappresentato, in virtù di C.F._3 procura in calce al presente atto, dall'avv. Gaetano Del Noce C.F.
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in C.F._2
San Marcellino (CE) alla via Campania, 40. RICORRENTI NONCHE' P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 13.09.2024 in sostituzione dell'udienza del 17.09.2024, le parti, riportandosi al ricorso introduttivo e domandandone l'integrale accoglimento, hanno dichiarato di non volersi conciliare ed hanno chiesto di omologare con sentenza la separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso;
pronunciata la separazione, rimettersi la causa al giudice relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. -con scadenza a data
N. 1272/2024 R.G. - pag. 1 di 5 successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare ed all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva, dichiari lo scioglimento del matrimonio. Il P.M., in data 28.10.2024, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso congiunto depositato il 19.06.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio civile celebrato in Torre Annunziata (NA) in data 09.06.2005, optando per il regime della separazione dei beni, dal quale non sono nati figli;
che l'unione si è deteriorata dopo qualche mese dal matrimonio tanto da rendere non più tollerabile la prosecuzione della vita in comune, di fatto già interrotta da tempo dalle parti. All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione del 17.09.2024, il giudice delegato con ordinanza del 20.09.2024 ha rimesso la causa al collegio per la decisione. Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 28.10.2024 Tanto premesso, la domanda è ammissibile e fondata. Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio. L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che
“la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”. Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio. Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 5 La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio". A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo. In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa". Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili". Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 5 proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).” In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio". Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che la separazione possa essere omologata. Tenuto conto che la casa coniugale, un tempo concotta in locazione, è stata da tempo lasciata dai coniugi, in mancanza di figli della coppia e di reciproche richieste economiche, alcuna previsione accessoria è stata contemplata dalle parti di talchè la presente pronuncia è limitata al solo status. Per espressa e concorde volontà, infatti, entrambi i coniugi hanno dichiarato di rinunciare a qualsiasi emolumento da corrispondere a titolo di assegno di mantenimento. Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi del 17.09.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate in ricorso con riferimento allo scioglimento del matrimonio. La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto depositato in data 19.06.2024, così provvede: A. omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
12.01.1960 e nato a [...] il [...]; Parte_2
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre Annunziata (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 14 parte I, dei registri di matrimonio dell'anno 2005);
C. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 5.11.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 5 dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Maria Rosaria Barbato
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto: Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1272/2024 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] professione disoccupata;
codice fiscale C.F._1 cittadina italiana, difesa e rappresentata, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Gaetano Del Noce C.F. ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio sito in San Marcellino (CE) alla via Campania, 40 E
nato a [...] il [...] residente in [...]Parte_2 nel Comune di Grude e Re Shkoder, professione disoccupato, codice fiscale cittadino albanese, difeso e rappresentato, in virtù di C.F._3 procura in calce al presente atto, dall'avv. Gaetano Del Noce C.F.
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in C.F._2
San Marcellino (CE) alla via Campania, 40. RICORRENTI NONCHE' P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 13.09.2024 in sostituzione dell'udienza del 17.09.2024, le parti, riportandosi al ricorso introduttivo e domandandone l'integrale accoglimento, hanno dichiarato di non volersi conciliare ed hanno chiesto di omologare con sentenza la separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso;
pronunciata la separazione, rimettersi la causa al giudice relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. -con scadenza a data
N. 1272/2024 R.G. - pag. 1 di 5 successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare ed all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva, dichiari lo scioglimento del matrimonio. Il P.M., in data 28.10.2024, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso congiunto depositato il 19.06.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio civile celebrato in Torre Annunziata (NA) in data 09.06.2005, optando per il regime della separazione dei beni, dal quale non sono nati figli;
che l'unione si è deteriorata dopo qualche mese dal matrimonio tanto da rendere non più tollerabile la prosecuzione della vita in comune, di fatto già interrotta da tempo dalle parti. All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione del 17.09.2024, il giudice delegato con ordinanza del 20.09.2024 ha rimesso la causa al collegio per la decisione. Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 28.10.2024 Tanto premesso, la domanda è ammissibile e fondata. Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio. L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che
“la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”. Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio. Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 5 La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio". A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo. In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa". Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili". Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 5 proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).” In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio". Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che la separazione possa essere omologata. Tenuto conto che la casa coniugale, un tempo concotta in locazione, è stata da tempo lasciata dai coniugi, in mancanza di figli della coppia e di reciproche richieste economiche, alcuna previsione accessoria è stata contemplata dalle parti di talchè la presente pronuncia è limitata al solo status. Per espressa e concorde volontà, infatti, entrambi i coniugi hanno dichiarato di rinunciare a qualsiasi emolumento da corrispondere a titolo di assegno di mantenimento. Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi del 17.09.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate in ricorso con riferimento allo scioglimento del matrimonio. La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto depositato in data 19.06.2024, così provvede: A. omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
12.01.1960 e nato a [...] il [...]; Parte_2
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre Annunziata (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 14 parte I, dei registri di matrimonio dell'anno 2005);
C. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 5.11.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 5 dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Maria Rosaria Barbato
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 5