Trib. Avellino, sentenza 19/03/2025, n. 340
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Sentenza 19 marzo 2025

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Il Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, ha pronunciato sentenza nel procedimento promosso da una lavoratrice domestica, la quale ha agito nei confronti degli eredi dei suoi presunti datori di lavoro per ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato continuativo dal luglio 2015 al luglio 2021, con mansioni di colf/badante non convivente, livello B super del CCNL di settore. La ricorrente ha chiesto la condanna dei resistenti al pagamento di differenze retributive, retribuzione per lavoro straordinario, TFR, indennità di preavviso, contributi non versati e risarcimento danni, quantificando il tutto in somme considerevoli. A fondamento della domanda, ha dedotto di aver lavorato presso l'abitazione dei defunti datori di lavoro, senza formale contratto, percependo solo acconti mensili e non avendo ricevuto le spettanze maturate. Si sono costituiti in giudizio gli eredi, i quali hanno eccepito preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che, in quanto eredi non conviventi e non avendo mai fatto parte del rapporto di lavoro, nulla sarebbe loro dovuto. Nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso, ritenendolo improponibile, inammissibile e infondato, formulando altresì domanda riconvenzionale per risarcimento danni per lite temeraria.

Il Tribunale ha disatteso l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dai resistenti, ritenendo che la distinzione tra eredi conviventi e non conviventi, pur prevista dal CCNL di settore, non incida sulla trasmissibilità dei debiti del datore di lavoro, la quale è legata all'accettazione dell'eredità. Ha altresì chiarito che la norma contrattuale in questione garantisce una tutela aggiuntiva al lavoratore nel caso di erede convivente, ma non può derogare alla disciplina legale sulla successione dei debiti. Nel merito, il ricorso è stato integralmente rigettato. Il Giudice ha richiamato l'orientamento della Cassazione sulla prova della subordinazione, evidenziando la necessità di dimostrare l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Nel caso di specie, la ricorrente non è riuscita a fornire prova compiuta dell'effettiva prestazione lavorativa svolta secondo le modalità descritte, né dell'osservanza di un preciso orario, della soggezione a direttive o della corresponsione di una retribuzione periodica. Le testimonianze raccolte sono state ritenute insufficienti a comprovare gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato, apparendo il quadro fattuale compatibile, al più, con lo svolgimento di singoli servizi domestici sporadici e saltuari, eventualmente remunerati occasionalmente, nel contesto di una frequentazione amicale. Pertanto, per mancato assolvimento dell'onere della prova, i crediti azionati sono stati ritenuti insussistenti. Le spese di lite sono state interamente compensate tra le parti, in considerazione della natura e dell'oggetto del giudizio, della qualità delle parti, delle condotte processuali e preprocessuali, nonché dell'incertezza interpretativa della normativa applicabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Avellino, sentenza 19/03/2025, n. 340
    Giurisdizione : Trib. Avellino
    Numero : 340
    Data del deposito : 19 marzo 2025

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