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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/03/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SETTORE LAVORO
Il Giudice Unico del Lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta ex art 127-ter c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 2349/2021 del R.G. Lavoro
TRA
La SI.ra ( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Cataldo, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio domicilia;
RICORRENTE
CONTRO
Il SI. ( ); il SI. CP_1 C.F._2 Controparte_2
( ; il SI. ( ); la SI.ra C.F._3 Controparte_3 C.F._4
( ); il SI. ( ; Controparte_4 C.F._5 Controparte_5 C.F._6
la SI. ( ); la SI.ra Controparte_6 C.F._7 Parte_2
( ; la SI.ra ( ; la SI.ra C.F._8 Parte_3 C.F._9
( ); la SI.ra ( Parte_4 C.F._10 CP_6 C.F._11 rappresentati e difesi dell'avv. ANNA MARIA VITTORIA VECCHIONE, presso il cui studio domiciliano;
RESISTENTI
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.09.2021, la ricorrente in epigrafe indicata, adiva l'intestato tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la SI.ra Parte_1
ha svolto per il periodo che va dal 02.07.2015 al 31.07.2021 prestazioni di lavoro subordinato
[...]
alle dipendenze dei SI.ri e , con le mansioni di colf/badante Controparte_2 Persona_1
riconducibili al personale domestico non convivente livello B super CCNL personale domestico non convivente, o, in subordine, al livello A super CCNL personale domestico non convivente, lavoro svolto presso l'abitazione dei SI.ri e in Castelvetere sul Calore alla via Controparte_2 Per_1
Lazzari n. 1, così come meglio indicato nella ricognizione cronologica del presente ricorso;
2) accertare il diritto della ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive nella somma di
Euro 42.147,68, quale differenza fra la somma percepita negli anni dalla ricorrente (euro 36.800,00)
e la somma che alla stessa spetta per le mansioni e l'orario ordinario svolto (euro 78.947,68); 3) accertare il diritto della ricorrente alla corresponsione della somma di € 58.868,42 a titolo di retribuzione per le ore di lavoro straordinario prestato e non percepito;
4) accertare il diritto della SI.ra alla corresponsione della somma di € 5.851,08 a titolo di t.f.r. non percepito;
Parte_1 il tutto come meglio specificato in atti nell'allegata ricostruzione contabile a firma del dott.
, in conseguenza della riconduzione del rapporto di lavoro all'applicazione del Testimone_1
CCNL di settore, personale domestico non convivente-livello B super, e che saranno accertate tramite
C.T.U., di cui si chiede sin d'ora la nomina in caso di contestazione della predetta relazione;
5) accertare il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'indennità di preavviso, da calcolare tramite C.T.U. di cui si chiede la nomina;
6) condannare i SI.ri , , CP_1 CP_2 CP_3
Pt_
, , , , , e , al pagamento di tutte le somme CP_4 CP_5 CP_6 Pt_2 Parte_3 CP_6 innanzi elencate in favore della ricorrente, oltre al pagamento dell'importo di € 20.792,00 a titolo di contributi non versati in favore dell' oltre al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non CP_7
patrimoniali posti in essere dal datore di lavoro a danno della ricorrente;
7) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre legali accessori, da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
A fondamento della propria domanda la parte ricorrente esponeva di aver lavorato come badante, alle dipendenze dei SI.ri e , presso la loro abitazione sita in via lazzari Controparte_2 Persona_1
n. 1, Castelvetere sul calore (AV).
Deduceva che il rapporto lavorativo proseguiva, con soluzione di continuità, dal 01.07.2015 al
01.07.2021, in assenza di formali stipule contrattuali.
Argomentava di aver lavorato con mansioni di colf/badante inquadrabili nel personale domestico non convivente di livello B-super, per il periodo intercorso dal 02.07.2015 al 31.08.2019 dal lunedì alla
2 domenica dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00; per il periodo intercorso dal 01.09.2019 al 30.09.2020 dal lunedì alla domenica dalle ore 20.00 alle ore 08.00; per il periodo intercorso dal
01.10.2019 al 31.07.2021 dal lunedì alla domenica dalle ore 08.00 alle ore 20.00.
Precisava, inoltre, di prestare la sua attività lavorativa senza aver percepito la giusta retribuzione, ai sensi del CCNL di categoria “Lavoro Domestico”; di aver ricevuto solo acconti e/o somme parziali pari a cinquecento euro mensili, di non aver ricevuto né il TFR, né le tredicesime maturate, né il pagamento degli emolumenti contributivi.
Istaurato regolarmente il contraddittorio, con memoria difensiva contenente domanda riconvenzionale, si costituivano in giudizio, in qualità di eredi dei SI.ri e Controparte_2 Per_1
i resistenti in epigrafe indicati, eccependo: “ preliminarmente la carenza di legittimazione
[...]
passiva e nel merito chiedevano il rigetto del ricorso in quanto improponibile, inammissibile, illegittimo per violazione di legge e/o nel merito infondato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. In via riconvenzionale, condannare la SI.ra al pagamento del risarcimento Parte_1
danno per lite temeraria ed approfittamento dello stato di bisogno di due persone anziane pari ad euro 100.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria (…)”
Acquisita la documentazione prodotta, espletata la prova, la causa, previo deposito di note in sostituzione d'udienza, veniva decisa come da presente sentenza.
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.
Preliminarmente, sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei convenuti, quali eredi non coabitanti, la stessa deve essere disattesa.
Infatti, parte resistente richiama a sostegno dell'eccezione quanto previsto dal CCNL di settore, che all'art. 39 comma 7, dispone. “ In caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo” ed al successivo comma 8: “I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino ai momento del decesso”.
Secondo la tesi di parte convenuta, non essendo i resistenti mai stati parte del rapporto di lavoro domestico dedotto, né essendo mai stati conviventi, e non esistendo alcuna documentazione che comprovi la sussistenza di obbligazioni retributive derivanti dal rapporto di lavoro, né essendo provato che tali pretese siano state fatte valere nei confronti del datore di lavoro, nulla sarebbe dovuto alla ricorrente per i titoli dedotti.
E' noto che in considerazione della particolare natura del rapporto di lavoro domestico, quale tipico contratto fondato sulla fiducia dove assumono particolare rilevanza le qualità individuali dei soggetti contraenti, le parti contrattuali in sede di CCNL hanno sentito l'eSIenza di disciplinare in maniera
3 specifica il caso del decesso del datore di lavoro, introducendo le previsioni di cui all'art. 39, commi
7 e 8, su richiamati.
E', altresì, noto che parte della dottrina, basandosi su quanto indicato dal CCNL, opera una distinzione tra eredi conviventi ed eredi non conviventi prevedendo che solo i familiari coabitanti risultanti dallo stato di famiglia siano obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati sino alla data della morte.
Ciò in quanto con la coabitazione il familiare convivente col datore verrebbe di fatto a far parte del rapporto domestico proprio a causa della implicita fruizione della prestazione resa dal collaboratore domestico. Ne consegue, secondo tale teoria, che nei confronti degli eredi conviventi potrebbero essere rivendicati debiti retributivi e previdenziali, sempre che siano da questi conoscibili, nel senso che il lavoratore potrà avanzare pretese legate al rapporto di lavoro il cui datore è deceduto, se le rivendicazioni si basano su documenti preesistenti alla data del decesso.
Per contro, la mancanza di convivenza, comportando una presunzione di non conoscenza in capo all'erede, precluderebbe al collaboratore la possibilità di avanzare nei suoi confronti rivendicazioni e/o richieste di eventuali spettanze retributive e contributive, con l'unica eccezione delle posizioni passive che risultino giudizialmente accertate o in fase di accertamento al tempo della morte del datore di lavoro.
Aderendo a tale tesi, parte convenuta ritiene, nella specie, di non poter essere chiamata in causa per i rapporti e crediti dedotti in giudizio, in quanto ancora da accertare.
La tesi tuttavia non pare condivisibile.
Ed invero, a parere di questo Giudice, la divisione tra erede convivente o non convivente non assume rilievo al fine di configurare la sussistenza in capo alla convenuta di una obbligazione per i crediti di lavoro maturati dalla lavoratrice sino al momento del decesso del datore di lavoro, dante causa, in quanto essa non incide sulla trasmissibilità dei debiti del datore di lavoro.
Ciò che assume rilevo è il fatto che l'eredità sia stata o meno accettata dall'erede con l'automatica inclusione dei relativi debiti.
Come noto, nel nostro ordinamento la morte di una persona non comporta automaticamente il trasferimento del patrimonio di quest'ultimo al suo erede essendo necessario che l'erede o gli eredi accettino l'eredità, in modo espresso o tacito.
Pertanto, se il chiamato all'eredità accetta l'eredità dovrà rispondere di tutti i debiti che derivano dall'accettazione del patrimonio e, quindi, anche di quelli che sorgono in seguito all'instaurazione di un rapporto di lavoro domestico;
se, invece, il chiamato all'eredità non accetta l'eredità, non diviene erede e quindi non sarà responsabile del pagamento dei debiti sorti in capo al datore di lavoro domestico.
4 Né, d'altra parte, la previsione del CCNL, che ha natura meramente contrattuale, può derogare a quanto disposto dalla legge, non potendo la distinzione tra convivenza e non convivenza assurgere a presupposto di trasmissibilità o non dei debiti del datore di lavoro.
In conclusione, l'art. 39 del CCNL di riferimento risponde ad una ratio diversa da quella ricostruita dal resistente. La norma garantisce un'ulteriore tutela al lavoratore nel caso specifico in cui l'erede convivente, pur non accettando l'eredità del de cuius, in virtù della mera coabitazione, risulta obbligato in solido. Tale obbligazione non nasce da un rapporto successorio, bensì trova la sua matrice nel beneficio che, seppur indiretto, l'erede ha ottenuto dal lavoro della badante nel nucleo abitativo.
Nel merito il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato.
Giova richiamare innanzitutto, in termini generali, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata, in relazione al precipuo rapporto preso in considerazione, la sussistenza dell'elemento caratterizzante la subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., quale l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro: la c.d. eterodirezione della prestazione lavorativa si estrinseca in disposizioni o direttive pregnanti ed assidue, in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, attuativi di una direzione costante e cogente idonea a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia, mentre la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. civ. sez. lav. n. 15922/2020; Cass. civ. sez. lav. n. 26986/2009).
Difatti, chi agisce in giudizio al fine di far valere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ha l'onere di provare una serie di elementi essenziali per la sua configurazione. Tra questi rientrano: obbligo di osservanza di precisi orari di lavoro e relativo controllo datoriale, le mansioni in concreto svolte, la sottoposizione al sindacato dell'imprenditore, ai suoi ordini ed istruzioni sul contenuto della prestazione, assoggettamento a poteri disciplinari, inserimento organico nel ciclo produttivo dell'azienda, utilizzazione di materiali forniti dal datore di lavoro, assenza di rischio d'impresa e via dicendo.
Nel caso di specie, la parte ricorrente, pur affermando nell'atto introduttivo tali elementi, non riesce compiutamente a darne prova. Infatti, si osserva che, sulla base delle risultanze probatorie, non può ritenersi provata l'effettiva prestazione lavorativa svolta dalla ricorrente alle dipendenze dei SInori
e per il periodo compreso tra luglio 2015 e luglio 2021, secondo le Controparte_2 Persona_1 modalità descritte nell'atto introduttivo.
All'udienza fissata per il giorno 15.01.2025 venivano escussi i testi di parte ricorrente, la SI.ra
[...]
, vicina di casa dei SI.ri e amica della SI.ra , e il SI. , genero Tes_2 CP_2 Pt_1 Tes_3
della SI.ra . Pt_1
5 Entrambi hanno confermato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato svolto secondo le modalità descritte nel ricorso, senza tuttavia precisare in quale maniera fossero venuti a conoscenza di tali informazioni.
All'udienza fissata per il giorno 12.02.2015 sono stati escussi i testi della parte resistente, il SI.
e la SI.ra . Controparte_8 Testimone_4
Il SI. , amico delle parti processuali, ha dichiarato di non essere a Controparte_8
conoscenza di alcun rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti.
La SI.ra ha affermato che la SI.ra era perfettamente in grado riusciva Testimone_4 CP_2 di gestirsi autonomamente e ha dichiarato: “quando mi recavo presso la casa dei SI.ri vedevo CP_2
la SI.ra presso la loro abitazione. Preciso che non conosco le mansioni gli orari della Parte_1 SI.ra testa.”
Pertanto, conclusivamente, nessuno dei testi di parte ricorrente è stato in grado di confermare l'osservanza di un preciso e vincolante orario di lavoro da parte della ricorrente, la soggezione alle direttive - sia pure generali - della resistente, la corresponsione in suo favore di una retribuzione periodica per l'attività svolta presso l'abitazione.
Il quadro fattuale emergente dall'istruttoria appare allora compatibile, tuttalpiù, con lo svolgimento meramente sporadico e saltuario, da parte della ricorrente, di singoli servizi domestici, eventualmente remunerati nelle singole occasioni in cui sono stati resi, nel contesto di una frequentazione abituale, di amicizia e di reciproca cortesia, dove lo spartiacque tra singole prestazioni di lavoro domestico sporadicamente rese e remunerate e prestazioni rese a titolo gratuito per le summenzionate ragioni non può essere tracciato in modo netto, anche sotto il profilo temporale, così da rendere la fattispecie del tutto insuscettibile di essere ricondotta alle cadenze di un'attività lavorativa sistematica, scandita secondo la regolarità di un orario cogente e da direttive - ancorché di massima - impartite, a fronte di una retribuzione periodicamente corrisposta, e dunque allo schema - sia pure desunto da indici sintomatici - della eterodirezione della prestazione lavorativa ex art. 2094 c.c.
Pertanto, per mancato assolvimento dell'onere della prova degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato, gravante sulla lavoratrice secondo lo schema di riparto dei carichi probatori di cui all'art. 2697 c.c., discende l'insussistenza dei crediti azionati.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, anche in ordine alla rideterminazione della sanzione, nonché l'incertezza interpretativa in ordine alla corretta applicazione della normativa di legge alla fattispecie concreta, con specifico riferimento al momento di decorrenza iniziale del termine decadenziale succitato, il cui accertamento ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo
6 risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, settore Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
• RIGETTA il ricorso;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 19/03/2025
Il Giudice Unico del Lavoro
Dott. Monica d'Agostino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SETTORE LAVORO
Il Giudice Unico del Lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta ex art 127-ter c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 2349/2021 del R.G. Lavoro
TRA
La SI.ra ( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Cataldo, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio domicilia;
RICORRENTE
CONTRO
Il SI. ( ); il SI. CP_1 C.F._2 Controparte_2
( ; il SI. ( ); la SI.ra C.F._3 Controparte_3 C.F._4
( ); il SI. ( ; Controparte_4 C.F._5 Controparte_5 C.F._6
la SI. ( ); la SI.ra Controparte_6 C.F._7 Parte_2
( ; la SI.ra ( ; la SI.ra C.F._8 Parte_3 C.F._9
( ); la SI.ra ( Parte_4 C.F._10 CP_6 C.F._11 rappresentati e difesi dell'avv. ANNA MARIA VITTORIA VECCHIONE, presso il cui studio domiciliano;
RESISTENTI
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.09.2021, la ricorrente in epigrafe indicata, adiva l'intestato tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la SI.ra Parte_1
ha svolto per il periodo che va dal 02.07.2015 al 31.07.2021 prestazioni di lavoro subordinato
[...]
alle dipendenze dei SI.ri e , con le mansioni di colf/badante Controparte_2 Persona_1
riconducibili al personale domestico non convivente livello B super CCNL personale domestico non convivente, o, in subordine, al livello A super CCNL personale domestico non convivente, lavoro svolto presso l'abitazione dei SI.ri e in Castelvetere sul Calore alla via Controparte_2 Per_1
Lazzari n. 1, così come meglio indicato nella ricognizione cronologica del presente ricorso;
2) accertare il diritto della ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive nella somma di
Euro 42.147,68, quale differenza fra la somma percepita negli anni dalla ricorrente (euro 36.800,00)
e la somma che alla stessa spetta per le mansioni e l'orario ordinario svolto (euro 78.947,68); 3) accertare il diritto della ricorrente alla corresponsione della somma di € 58.868,42 a titolo di retribuzione per le ore di lavoro straordinario prestato e non percepito;
4) accertare il diritto della SI.ra alla corresponsione della somma di € 5.851,08 a titolo di t.f.r. non percepito;
Parte_1 il tutto come meglio specificato in atti nell'allegata ricostruzione contabile a firma del dott.
, in conseguenza della riconduzione del rapporto di lavoro all'applicazione del Testimone_1
CCNL di settore, personale domestico non convivente-livello B super, e che saranno accertate tramite
C.T.U., di cui si chiede sin d'ora la nomina in caso di contestazione della predetta relazione;
5) accertare il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'indennità di preavviso, da calcolare tramite C.T.U. di cui si chiede la nomina;
6) condannare i SI.ri , , CP_1 CP_2 CP_3
Pt_
, , , , , e , al pagamento di tutte le somme CP_4 CP_5 CP_6 Pt_2 Parte_3 CP_6 innanzi elencate in favore della ricorrente, oltre al pagamento dell'importo di € 20.792,00 a titolo di contributi non versati in favore dell' oltre al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non CP_7
patrimoniali posti in essere dal datore di lavoro a danno della ricorrente;
7) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre legali accessori, da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
A fondamento della propria domanda la parte ricorrente esponeva di aver lavorato come badante, alle dipendenze dei SI.ri e , presso la loro abitazione sita in via lazzari Controparte_2 Persona_1
n. 1, Castelvetere sul calore (AV).
Deduceva che il rapporto lavorativo proseguiva, con soluzione di continuità, dal 01.07.2015 al
01.07.2021, in assenza di formali stipule contrattuali.
Argomentava di aver lavorato con mansioni di colf/badante inquadrabili nel personale domestico non convivente di livello B-super, per il periodo intercorso dal 02.07.2015 al 31.08.2019 dal lunedì alla
2 domenica dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00; per il periodo intercorso dal 01.09.2019 al 30.09.2020 dal lunedì alla domenica dalle ore 20.00 alle ore 08.00; per il periodo intercorso dal
01.10.2019 al 31.07.2021 dal lunedì alla domenica dalle ore 08.00 alle ore 20.00.
Precisava, inoltre, di prestare la sua attività lavorativa senza aver percepito la giusta retribuzione, ai sensi del CCNL di categoria “Lavoro Domestico”; di aver ricevuto solo acconti e/o somme parziali pari a cinquecento euro mensili, di non aver ricevuto né il TFR, né le tredicesime maturate, né il pagamento degli emolumenti contributivi.
Istaurato regolarmente il contraddittorio, con memoria difensiva contenente domanda riconvenzionale, si costituivano in giudizio, in qualità di eredi dei SI.ri e Controparte_2 Per_1
i resistenti in epigrafe indicati, eccependo: “ preliminarmente la carenza di legittimazione
[...]
passiva e nel merito chiedevano il rigetto del ricorso in quanto improponibile, inammissibile, illegittimo per violazione di legge e/o nel merito infondato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. In via riconvenzionale, condannare la SI.ra al pagamento del risarcimento Parte_1
danno per lite temeraria ed approfittamento dello stato di bisogno di due persone anziane pari ad euro 100.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria (…)”
Acquisita la documentazione prodotta, espletata la prova, la causa, previo deposito di note in sostituzione d'udienza, veniva decisa come da presente sentenza.
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.
Preliminarmente, sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei convenuti, quali eredi non coabitanti, la stessa deve essere disattesa.
Infatti, parte resistente richiama a sostegno dell'eccezione quanto previsto dal CCNL di settore, che all'art. 39 comma 7, dispone. “ In caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo” ed al successivo comma 8: “I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino ai momento del decesso”.
Secondo la tesi di parte convenuta, non essendo i resistenti mai stati parte del rapporto di lavoro domestico dedotto, né essendo mai stati conviventi, e non esistendo alcuna documentazione che comprovi la sussistenza di obbligazioni retributive derivanti dal rapporto di lavoro, né essendo provato che tali pretese siano state fatte valere nei confronti del datore di lavoro, nulla sarebbe dovuto alla ricorrente per i titoli dedotti.
E' noto che in considerazione della particolare natura del rapporto di lavoro domestico, quale tipico contratto fondato sulla fiducia dove assumono particolare rilevanza le qualità individuali dei soggetti contraenti, le parti contrattuali in sede di CCNL hanno sentito l'eSIenza di disciplinare in maniera
3 specifica il caso del decesso del datore di lavoro, introducendo le previsioni di cui all'art. 39, commi
7 e 8, su richiamati.
E', altresì, noto che parte della dottrina, basandosi su quanto indicato dal CCNL, opera una distinzione tra eredi conviventi ed eredi non conviventi prevedendo che solo i familiari coabitanti risultanti dallo stato di famiglia siano obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati sino alla data della morte.
Ciò in quanto con la coabitazione il familiare convivente col datore verrebbe di fatto a far parte del rapporto domestico proprio a causa della implicita fruizione della prestazione resa dal collaboratore domestico. Ne consegue, secondo tale teoria, che nei confronti degli eredi conviventi potrebbero essere rivendicati debiti retributivi e previdenziali, sempre che siano da questi conoscibili, nel senso che il lavoratore potrà avanzare pretese legate al rapporto di lavoro il cui datore è deceduto, se le rivendicazioni si basano su documenti preesistenti alla data del decesso.
Per contro, la mancanza di convivenza, comportando una presunzione di non conoscenza in capo all'erede, precluderebbe al collaboratore la possibilità di avanzare nei suoi confronti rivendicazioni e/o richieste di eventuali spettanze retributive e contributive, con l'unica eccezione delle posizioni passive che risultino giudizialmente accertate o in fase di accertamento al tempo della morte del datore di lavoro.
Aderendo a tale tesi, parte convenuta ritiene, nella specie, di non poter essere chiamata in causa per i rapporti e crediti dedotti in giudizio, in quanto ancora da accertare.
La tesi tuttavia non pare condivisibile.
Ed invero, a parere di questo Giudice, la divisione tra erede convivente o non convivente non assume rilievo al fine di configurare la sussistenza in capo alla convenuta di una obbligazione per i crediti di lavoro maturati dalla lavoratrice sino al momento del decesso del datore di lavoro, dante causa, in quanto essa non incide sulla trasmissibilità dei debiti del datore di lavoro.
Ciò che assume rilevo è il fatto che l'eredità sia stata o meno accettata dall'erede con l'automatica inclusione dei relativi debiti.
Come noto, nel nostro ordinamento la morte di una persona non comporta automaticamente il trasferimento del patrimonio di quest'ultimo al suo erede essendo necessario che l'erede o gli eredi accettino l'eredità, in modo espresso o tacito.
Pertanto, se il chiamato all'eredità accetta l'eredità dovrà rispondere di tutti i debiti che derivano dall'accettazione del patrimonio e, quindi, anche di quelli che sorgono in seguito all'instaurazione di un rapporto di lavoro domestico;
se, invece, il chiamato all'eredità non accetta l'eredità, non diviene erede e quindi non sarà responsabile del pagamento dei debiti sorti in capo al datore di lavoro domestico.
4 Né, d'altra parte, la previsione del CCNL, che ha natura meramente contrattuale, può derogare a quanto disposto dalla legge, non potendo la distinzione tra convivenza e non convivenza assurgere a presupposto di trasmissibilità o non dei debiti del datore di lavoro.
In conclusione, l'art. 39 del CCNL di riferimento risponde ad una ratio diversa da quella ricostruita dal resistente. La norma garantisce un'ulteriore tutela al lavoratore nel caso specifico in cui l'erede convivente, pur non accettando l'eredità del de cuius, in virtù della mera coabitazione, risulta obbligato in solido. Tale obbligazione non nasce da un rapporto successorio, bensì trova la sua matrice nel beneficio che, seppur indiretto, l'erede ha ottenuto dal lavoro della badante nel nucleo abitativo.
Nel merito il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato.
Giova richiamare innanzitutto, in termini generali, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata, in relazione al precipuo rapporto preso in considerazione, la sussistenza dell'elemento caratterizzante la subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., quale l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro: la c.d. eterodirezione della prestazione lavorativa si estrinseca in disposizioni o direttive pregnanti ed assidue, in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, attuativi di una direzione costante e cogente idonea a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia, mentre la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. civ. sez. lav. n. 15922/2020; Cass. civ. sez. lav. n. 26986/2009).
Difatti, chi agisce in giudizio al fine di far valere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ha l'onere di provare una serie di elementi essenziali per la sua configurazione. Tra questi rientrano: obbligo di osservanza di precisi orari di lavoro e relativo controllo datoriale, le mansioni in concreto svolte, la sottoposizione al sindacato dell'imprenditore, ai suoi ordini ed istruzioni sul contenuto della prestazione, assoggettamento a poteri disciplinari, inserimento organico nel ciclo produttivo dell'azienda, utilizzazione di materiali forniti dal datore di lavoro, assenza di rischio d'impresa e via dicendo.
Nel caso di specie, la parte ricorrente, pur affermando nell'atto introduttivo tali elementi, non riesce compiutamente a darne prova. Infatti, si osserva che, sulla base delle risultanze probatorie, non può ritenersi provata l'effettiva prestazione lavorativa svolta dalla ricorrente alle dipendenze dei SInori
e per il periodo compreso tra luglio 2015 e luglio 2021, secondo le Controparte_2 Persona_1 modalità descritte nell'atto introduttivo.
All'udienza fissata per il giorno 15.01.2025 venivano escussi i testi di parte ricorrente, la SI.ra
[...]
, vicina di casa dei SI.ri e amica della SI.ra , e il SI. , genero Tes_2 CP_2 Pt_1 Tes_3
della SI.ra . Pt_1
5 Entrambi hanno confermato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato svolto secondo le modalità descritte nel ricorso, senza tuttavia precisare in quale maniera fossero venuti a conoscenza di tali informazioni.
All'udienza fissata per il giorno 12.02.2015 sono stati escussi i testi della parte resistente, il SI.
e la SI.ra . Controparte_8 Testimone_4
Il SI. , amico delle parti processuali, ha dichiarato di non essere a Controparte_8
conoscenza di alcun rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti.
La SI.ra ha affermato che la SI.ra era perfettamente in grado riusciva Testimone_4 CP_2 di gestirsi autonomamente e ha dichiarato: “quando mi recavo presso la casa dei SI.ri vedevo CP_2
la SI.ra presso la loro abitazione. Preciso che non conosco le mansioni gli orari della Parte_1 SI.ra testa.”
Pertanto, conclusivamente, nessuno dei testi di parte ricorrente è stato in grado di confermare l'osservanza di un preciso e vincolante orario di lavoro da parte della ricorrente, la soggezione alle direttive - sia pure generali - della resistente, la corresponsione in suo favore di una retribuzione periodica per l'attività svolta presso l'abitazione.
Il quadro fattuale emergente dall'istruttoria appare allora compatibile, tuttalpiù, con lo svolgimento meramente sporadico e saltuario, da parte della ricorrente, di singoli servizi domestici, eventualmente remunerati nelle singole occasioni in cui sono stati resi, nel contesto di una frequentazione abituale, di amicizia e di reciproca cortesia, dove lo spartiacque tra singole prestazioni di lavoro domestico sporadicamente rese e remunerate e prestazioni rese a titolo gratuito per le summenzionate ragioni non può essere tracciato in modo netto, anche sotto il profilo temporale, così da rendere la fattispecie del tutto insuscettibile di essere ricondotta alle cadenze di un'attività lavorativa sistematica, scandita secondo la regolarità di un orario cogente e da direttive - ancorché di massima - impartite, a fronte di una retribuzione periodicamente corrisposta, e dunque allo schema - sia pure desunto da indici sintomatici - della eterodirezione della prestazione lavorativa ex art. 2094 c.c.
Pertanto, per mancato assolvimento dell'onere della prova degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato, gravante sulla lavoratrice secondo lo schema di riparto dei carichi probatori di cui all'art. 2697 c.c., discende l'insussistenza dei crediti azionati.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, anche in ordine alla rideterminazione della sanzione, nonché l'incertezza interpretativa in ordine alla corretta applicazione della normativa di legge alla fattispecie concreta, con specifico riferimento al momento di decorrenza iniziale del termine decadenziale succitato, il cui accertamento ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo
6 risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, settore Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
• RIGETTA il ricorso;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 19/03/2025
Il Giudice Unico del Lavoro
Dott. Monica d'Agostino
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