Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/04/2025, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
n. 5003/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Monica Cacace Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5003/2019 avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 8756/2019 pubblicata il 04/10/2019 dal Tribunale di Napoli, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
VASELLI RICCARDO presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA SANTA
LUCIA STUDIO SCARLATO 29 NAPOLI
APPELLANTE contro
(C.F. ), (C.F. ), con il CP_1 P.IVA_2 CP_2 P.IVA_3
patrocinio dell'avv. DE MARTINO ANGELA e dell'avv. ORABONA CLAUDIO
( ) VIA MANZONI 132 NAPOLI;
(C.F. C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. DI DONATO GIACINTO e dell'avv. P.IVA_4
GIANNELLI ANDREA ( ) VIA BROLETTO, 20-22 20121 C.F._2
MILANO
APPELLATI
pagina 1 di 4
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La in data 21/04/2012 parte appellante notificava all'odierna Parte_3
appellata atto di citazione convenendola in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 1469 bis e ss. c.c., 2697e 1418 c.c., delle condizioni generali dei contratti di apertura di credito e di conto corrente n.
000400200192 e sui c/c accessori, tratti dalla in persona del legale Parte_4
rapp.te p.t., in relazione alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3,
c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.1283, 2697, 1418 e 1469 bis e ss.c.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. Con comparsa di costituzione e risposta del
19/10/2012 si costituiva l'istituto di credito, l impugnando Controparte_2
estensivamente l'avverso atto di citazione e rassegnando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare nullo l'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa tendi;
nel merito, rigettare l'atto di citazione in ogni sua parte, giacché nulla, improponibile e infondata in fatto e in diritto;
in via gradata condannare l'attore al pagamento della somma che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta dalla
Giustizia, oltre rivalutazione e interessi moratori nascenti da essa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Con sentenza n. 8756/2019 pubblicata il 04/10/2019 il
Tribunale di Napoli ha definito il giudizio n. rg. 71215/2012, rigettando la domanda di parte attrice sulla presunta condotta illegittima della nel rapporto di conto CP_3
corrente e conto anticipi, sull'applicazione di un TEG superiore alle soglie di usurarietà, sull'applicazione dell'anatocismo trimestrale unilaterale, nonché sull'applicazione di commissioni di massimo scoperto, giorni di valuta, spese ed altre commissioni in difetto pagina 2 di 4 di preventiva pattuizione, deducendo altresì la nullità della determinazione del tasso di interessi a mezzo della clausola uso piazza, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, la nullità della previsione di applicazione di giorni di valuta.
Con atto di appello del 06/11/2019, la proponeva gravame Parte_3
avverso la predetta sentenza chiedendone l'integrale riforma e l'accoglimento delle domande spiegate in primo grado. A sostegno del gravame l'appellante deduce quanto segue: 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 cpc, con specifico riferimento alla supposta mancata prova del credito della società attrice per aver omesso di produrre integralmente gli estratti conto dei rapporti di conto corrente;
2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cpc: omessa pronuncia sulle domande di accertamento spiegate in via principale ed in via subordinata. Si costituiva in giudizio la società eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_2
dell'appello di chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
La società spiegava intervento volontario nella procedura deducendo Parte_2
che in virtù di contratto stipulato inter partes in data 24.06.2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1 e 4 della Legge 130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione), aveva ceduto pro Controparte_2
soluto in favore di tutti i crediti pecuniari (per capitale, interessi anche di Parte_2
mora, accessori, spese e quant'altro eventualmente dovuto) identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 07 luglio 2022 – Parte II n. 78. Fra i suddetti crediti era ricompreso anche quello vantato originariamente da nei confronti di Controparte_2 [...]
n ragione di quanto esposto Parte_5
e per essa interveniva nella procedura senza chiedere Parte_2 CP_4
l'estromissione di facendo proprie, le istanze, le richieste, le difese di Controparte_2
quest'ultima.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.03.2025, celebrata a trattazione scritta ex art. 83, co. 7, let. h. DL 18/2020. All'esito della predetta pagina 3 di 4 udienza, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 309 cpc al 10.04.2025 poiché non risultavano depositate note di udienza a trattazione scritta. All'udienza del 10.04.2025, fissata in presenza, nessuno compariva onde la procedura veniva introitata a sentenza senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso ritiene la Corte che la procedura, in applicazione del disposto di cui agli artt. 181 comma 1 e 309 cpc, deve essere dichiarata estinta con spese del secondo grado di giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate e con ordine alla Cancelleria di cancellarla dal ruolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona dell'amministratore pt, Parte_3
avverso la sentenza n. 8756/2019 pubblicata il 04/10/2019 dal Tribunale di Napoli e contro in persona del lrpt e e per essa CP_2 Parte_2 CP_4
così provvede:
Letti gli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.,
DICHIARA estinta la procedure e ne DISPONE la cancellazione dal ruolo;
Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Monica Cacace dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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