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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/04/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente rel.
Cecilia Pratesi Giudice
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3796/2024, introdotta da nato a [...], il [...], con il patrocinio degli Parte_1
avv.ti Raffaella Vitale e Massimo Sallusti;
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Sonia Rusich;
ricorrenti
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti
In fatto e in diritto e chiedono al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2022, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: “1) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
2) La figlia minore (ROa, 3 maggio 2019) è affidata in via Per_1
condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il domicilio della madre, ove conserverà la propria residenza anagrafica;
3) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro.
4) Le decisioni di maggiore interesse per la figlia afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia medesima. In
caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
5) Il padre vedrà e terrà con sé , salvo diverso accordo tra le parti: Per_1
a) a fine settimana alternati dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita scolastico del venerdì alle ore 19.30 della domenica;
b) due pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì e il giovedì, con relativo pernottamento, dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita scolastico al mattino successivo fino all'ingresso a scuola o fino alle ore
9.00 in caso di chiusura scolastica;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali in modo tale da alternare negli anni le principali festività;
d) per trenta giorni non consecutivi durante le vacanze estive da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno, con la precisa-zione che in difetto di accordo il padre terrà con sé la prima metà (dal 1° Per_1
al 15) dei mesi di luglio e agosto negli anni pari e la seconda metà (dal 16 al 31) dei mesi di luglio e agosto negli anni dispari e la madre viceversa.
6) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , il sig. Per_1
corrisponderà alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_1 CP_1
la somma mensile di euro 350,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base luglio 2022, con la precisazione, di cui al Protocollo
d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014, per cui sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto,
abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
7) ciascun genitore è tenuto in eguale misura a sostenere le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti la figlia,
con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 che di seguito si trascrivono, in quanto compatibili:
spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori,
suddivise nelle seguenti categorie: a)scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e babysitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di tra-
sporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività
sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie:
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per inter-
venti presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Per spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
8) La casa coniugale, sita in ROa Via Mario Turba n. 10 è assegnata alla sig.ra . CP_1 9) Le parti prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio o al rinnovo dei passaporti e/o altri documenti validi per l'espatrio per sé e la minore.
10) Spese legali compensate senza il vincolo di solidarietà (art. 68 L.P.)”
******
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in ROa, il giorno 28 giugno 2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune di RO (Anno 2017,
numero 00703, parte 2, serie A04,), giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3796/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ROa, il giorno 28 giugno 2017, tra nato a [...], il Parte_1
09.12.1987, e , nata a [...] il [...], Controparte_1
Registri dello Stato Civile del medesimo Comune di ROa (Anno 2017,
numero 00703, parte 2, serie A04), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
ROa, 17/03/2025
La Presidente rel. est.
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente rel.
Cecilia Pratesi Giudice
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3796/2024, introdotta da nato a [...], il [...], con il patrocinio degli Parte_1
avv.ti Raffaella Vitale e Massimo Sallusti;
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Sonia Rusich;
ricorrenti
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti
In fatto e in diritto e chiedono al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2022, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: “1) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
2) La figlia minore (ROa, 3 maggio 2019) è affidata in via Per_1
condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il domicilio della madre, ove conserverà la propria residenza anagrafica;
3) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro.
4) Le decisioni di maggiore interesse per la figlia afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia medesima. In
caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
5) Il padre vedrà e terrà con sé , salvo diverso accordo tra le parti: Per_1
a) a fine settimana alternati dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita scolastico del venerdì alle ore 19.30 della domenica;
b) due pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì e il giovedì, con relativo pernottamento, dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita scolastico al mattino successivo fino all'ingresso a scuola o fino alle ore
9.00 in caso di chiusura scolastica;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali in modo tale da alternare negli anni le principali festività;
d) per trenta giorni non consecutivi durante le vacanze estive da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno, con la precisa-zione che in difetto di accordo il padre terrà con sé la prima metà (dal 1° Per_1
al 15) dei mesi di luglio e agosto negli anni pari e la seconda metà (dal 16 al 31) dei mesi di luglio e agosto negli anni dispari e la madre viceversa.
6) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , il sig. Per_1
corrisponderà alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_1 CP_1
la somma mensile di euro 350,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base luglio 2022, con la precisazione, di cui al Protocollo
d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014, per cui sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto,
abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
7) ciascun genitore è tenuto in eguale misura a sostenere le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti la figlia,
con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 che di seguito si trascrivono, in quanto compatibili:
spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori,
suddivise nelle seguenti categorie: a)scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e babysitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di tra-
sporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività
sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie:
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per inter-
venti presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Per spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
8) La casa coniugale, sita in ROa Via Mario Turba n. 10 è assegnata alla sig.ra . CP_1 9) Le parti prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio o al rinnovo dei passaporti e/o altri documenti validi per l'espatrio per sé e la minore.
10) Spese legali compensate senza il vincolo di solidarietà (art. 68 L.P.)”
******
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in ROa, il giorno 28 giugno 2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune di RO (Anno 2017,
numero 00703, parte 2, serie A04,), giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3796/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ROa, il giorno 28 giugno 2017, tra nato a [...], il Parte_1
09.12.1987, e , nata a [...] il [...], Controparte_1
Registri dello Stato Civile del medesimo Comune di ROa (Anno 2017,
numero 00703, parte 2, serie A04), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
ROa, 17/03/2025
La Presidente rel. est.
Marta Ienzi