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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/05/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di SS
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Emilia Caleca, all'esito della riserva assunta all'udienza del 19 maggio 2025, svolta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5642/2018 promossa da:
sig. nato a [...] il [...] - C.F. , in proprio e Parte_1 CodiceFiscale_1
nella qualità di procuratore generale della madre sig.ra , nata a [...] Parte_2
il 4.9.1921 – C.F. giusta procura del 7 luglio 2015 in Notar di CodiceFiscale_2 Per_1
Taormina, residente in [...]ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Paolo
Giovanni Turiano, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
OPPONENTI contro sig. nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F. , CP_1 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Faramo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti.
OPPOSTO
OGGETTO: Indennità di avviamento;
locazione .
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali ed atti di causa.
Fatto e diritto
Con ricorso datato 29.10.2918, Il Sig , in proprio e quale procuratore della di Lui Parte_1
madre, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1490/2018 emesso dal Giudice
Tribunale di SS il 13 settembre 2018, premettendo che : Con contratto stipulato in data 19 maggio 1999 e registrato a Taormina il 31 maggio 1999 al n. 623 – serie 3^ , l'immobile di proprietà
sito nella via Pirandello n. 11 di Taormina, veniva concesso in locazione al sig. Parte_3
, nato a [...] il [...] . Già nel corso dell'anno 2015, e poi nel 2016, Persona_2
il rapporto di cui trattasi manifestava, però, un andamento alquanto travagliato per i frequenti ritardi del conduttore nella corresponsione del canone di locazione tanto da costringere l'odierno opponente e locatore alla notifica nei confronti del menzionato , Parte_1 Persona_2
in data 9 aprile 2016, di una intimazione di sfratto per morosità. La citazione di cui trattasi non veniva, poi, iscritta a ruolo in quanto, alcuni giorni dopo la notifica, il aveva notizia che in Pt_1
data 5.4.2016 il senza alcuna contestazione sulla sua legittimazione a Persona_2
corrispondere il canone, aveva provveduto a pagare con vaglia postale i canoni relativi a due delle tre mensilità non ancora corrisposte, e cioè i mesi di febbraio e marzo 2016. Il locatore inviava al
in data 14 aprile 2016 lettera raccomandata, con la quale comunicava a tutti gli Persona_2
effetti di legge la sua volontà di non rinnovare la locazione alla scadenza contrattuale del 30 aprile
2017, che riceveva in data 18 aprile 2016. In data 11.04.2016 veniva recapitata Persona_2
al una missiva, con la quale il sig. , figlio del conduttore , Pt_1 Persona_3 Persona_2 comunicava “ in qualità di locatore dell'immobile “ di proprietà del di avere venduto Pt_1
l'attività commerciale svolta nel predetto immobile di via Pirandello n. 11 con atto pubblico in Notar del 5.4.2016 all'odierno opposto sig. e che, pertanto, a partire dalla predetta Per_4 Per_5 data, il contratto di locazione si sarebbe dovuto “volturare” a nome dell'acquirente.
Immediatamente l'opponente, con raccomandata del 21 aprile 2016, inviata per mera conoscenza anche al predetto , comunicava al sig. di non riconoscere alcuna Per_5 Persona_3 validità, ai fini del contratto di locazione, alla intervenuta cessione d'azienda non avendo mai ricevuto dal medesimo alcuna formale comunicazione concernente l'avvenuta acquisizione dell'attività svolta nei locali da cui sarebbe derivata la cessione del contratto di locazione, per cui titolare del rapporto continuava ad essere il sig. . Sia al predetto Persona_2 Persona_3
sia anche al sig. , cui la missiva veniva inviata per mera conoscenza, il Per_5 Pt_1
comunicava, ad ogni buon fine, di avere già manifestato al sig. la disdetta del Persona_2
contratto alla scadenza del 30 aprile 2016. Ed alcuni giorni dopo il rilevava che il suo Pt_1
immobile di via Pirandello n. 11 era stato svuotato di tutta la merce in esso esistente relativa all'attività fino ad allora svolta dal sig. e risultava occupato dal sig. , Persona_2 Per_5
che aveva rimpiazzato tutta la predetta merce con altra evidentemente funzionale all'esercizio nello stesso di una attività palesemente del tutto diversa da quella prima esercitata nel locale. Nell'atto di cessione d'azienda, del resto, si specificava, a tal riguardo, che la parte cedente dichiarava e il cessionario ne prendeva atto che “ ..l'azienda non è dotata né di beni mobili né di merci né di attrezzature ad eccezione di un misuratore fiscale Marca – modello EMOTIQ-NOTA matricola
NO9A002258”. Con raccomandata del 29 aprile 2016, inviata per conoscenza anche ai sigg. Per_
e e ricevuta dallo il 3 maggio successivo, l'opponente invitava il Per_2 Persona_3
Per_ sig. a rilasciare il locale in questione entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della raccomandata essendo evidente, in ragione di quanto detto, la detenzione senza alcun titolo da parte del medesimo. Ciò, però, non avveniva, ed anzi l'opposto si faceva lecito eseguire lavori nel locale, motivo per il quale il sig. adiva l' Autorità Giudiziaria ed Il relativo giudizio, Parte_1
portante il n. 2933/2016 R.G., è pendente davanti il G.I. Dott. Francesco Catanese, con oggetto detenzione dell'immobile senza alcun titolo, atteso che , con riferimento alla circostanza dell'acquisto dell'attività commerciale dal sig. , non era mai stata formalmente Persona_3 comunicata all'opponente alcuna precedente cessione di attività dal sig. al figlio Persona_2
, idonea a comportare la cessione del contratto di locazione dall'uno all'altro. Non si era Per_3 mai verificato, pertanto, l'effetto previsto dall'art. 36 della legge n. 392 del 1978 e s.m.i. il cui presupposto è che la figura del cedente coincida con quella dell'attuale conduttore. A ciò si aggiunga
Per_ che lo aveva avviato nell'immobile indebitamente detenuto un'attività commerciale del tutto diversa da quella a suo tempo esercitata dal sig. , con tutte le conseguenze che da Persona_2
una siffatta circostanza derivano sotto vari profili, ed aveva eseguito nel locale medesimo lavori mai autorizzati dal locatore. A cio' aggiungasi che nei locali oggetto della locazione di cui trattasi è proseguita l'attività dell'originaria ditta individuale denominata “ Artigianato del Corallo di Vadalà
Salvatore” e con la presenza di addetti all'impresa quantomeno fino al dicembre 2016. Quando, pertanto, cede all'odierno convenuto per atto in Notar del Persona_3 Per_5 Per_4
5.4.2016 l'azienda commerciale di cui è titolare, della quale vengono opportunamente indicati i dati risultanti dall'iscrizione alla CCIAA, cede non l'azienda ricevuta in donazione dal padre ma un'azienda diversa che, pur avendo sede nei medesimi locali di via Pirandello 11, non ha mai esercitato la sua attività in detti locali di proprietà tenuto conto del fatto che negli stessi ha Pt_1 sempre continuato ad operare l'azienda di cui era titolare il sig. . Il sig. , Persona_2 Per_5 difatti, gestiva nei locali oggetto di causa non l'azienda che sarebbe a lui pervenuta in virtù del citato atto di cessione in Notar a altra diversa azienda, che risulta iscritta alla CCIAA al nome Per_4
“ Sicilian Market di Dario Sgrò” e che possiede il numero REA - ME 235047 e la partita IVA
, avendo provveduto, pochi giorni dopo la compravendita, a cessare l'attività P.IVA_1
acquistata dal con la cancellazione in data 19.5.2016 della impresa individuale Persona_3
intestata a quest'ultimo. Nella fattispecie, difetta un requisito fondamentale indubbiamente necessario perché possa ritenersi applicabile l'art. 36 della legge n. 392 del 1978, e cioè la continuità aziendale concernente l'attività commerciale che si svolge nei locali oggetto del rapporto di locazione . ” Chiedeva: dichiarare nullo, annullare, e comunque dire privo di ogni efficacia il
Decreto Ingiuntivo . n. 1490/2018 emesso dal Tribunale Civile di SS il 13 settembre 2018. Con vittoria di spese e compensi .
Con comparsa del 05 aprile 2019, si costituiva in giudizio il Sig. per chiedere dichiararsi Per_5
l'improcedibilità dell'opposizione, da rigettare nel merito, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo .
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, e sebbene vertesse in materia locatizia, veniva trattata col rito ordinario, che sicuramente ha maggiormente garantito il diritto di difesa delle parti.
Istruito il giudizio con produzione documentale, rilevandosi ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva con il giudizio R.G. n. 2933/2016 pendente sul ruolo di altro Giudice presso il Tribunale di SS, si rimetteva il fascicolo per le valutazioni di cui all'art. 274, co. 2, al Presidente di sezione, il quale all'esito dell'udienza di comparizione parti del 21/04/2021, rimetteva le stesse innanzi al G.I. della causa R.G. n. 2933/2016 per l'adozione degli opportuni provvedimenti;
quest'ultimo, con provvedimento del 26/01/2022 rigettava l'istanza di riunione dei due giudizi presentata dall'attore opponente e per l'effetto disponeva la trasmissione del presente procedimento a questo G.O. ; quindi all'udienza del 6/10/2023, a seguito di istanza formulata dal sig. Pt_1 veniva disposta l'interruzione del procedimento a causa del decesso della sig.ra madre del Pt_2
e comproprietaria dell'immobile oggetto del giudizio;
e con ricorso depositato in data Pt_1
30/12/2023 il sig. riassumeva il giudizio de quo. Con ordinanza del 3 marzo 2025 il G.O. Pt_1
disponeva il mutamento di rito, da ordinario a speciale, trattandosi di controversia vertente in materia locatizia e rimetteva la causa per la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'udienza del 19 maggio 2025, che si svolgeva a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente, con riferimento alla eccepita improcedibilità dell'opposizione, nel confermare il provvedimento reso in data 30 aprile 2019, si richiama il costante orientamento della Suprema
Corte (cfr. sentenza n. 14916/2016), secondo cui le forme degli atti del processo “sono prescritte al fine esclusivo di conseguire un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto è destinato ad assolvere nell'ambito del processo, in piena attuazione del principio della strumentalità delle forme”. Se ne può dunque inferire che, pur non essendo stato rispettato il termine perentorio fissato dal giudice, la notifica tardiva ha comunque raggiunto il suo scopo, avendo l'opposta esercitato il proprio diritto di difesa, versando le proprie difese e richieste in maniera specifica e puntuale nella comparsa di costituzione e risposta.
Nel merito, in accoglimento dell'opposizione si revoca il decreto ingiuntivo opposto. Ed invero, l'art. 34 della legge sull'equo canone (l. n. 392/78) stabilisce come nelle locazioni e sublocazioni di immobili urbani ad uso non abitativo, la cessazione del rapporto locatizio che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento, disdetta o recesso del conduttore, conferisce a quest'ultimo il diritto a una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto.
Per_
Per tale motivo il Sig. chiede ed ottiene in data 13.09.2019 il D.I. n. 1490/2018 per l'importo di € 13.185,00, oltre interessi legali, avverso il quale propone opposizione il Sig. . Pt_1
E' noto che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena, caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2° comma, c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, per la cui emanazione assume rilevanza qualsiasi documento proveniente dal debitore o dal terzo, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, che dimostri l'esistenza del diritto fatto valere quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (Cass. 20613/2011). In via generale, quindi, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova di siffatta azione contrattuale di adempimento è regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce per l'inadempimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, nonché allegare l'inadempimento dell'altro contraente totale o parziale e, ciò fatto, spetta al debitore allegare di avere esattamente adempiuto (ex multis: Cass. civ., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533, confermata, tra le altre, da Cass. n. 2387/04 e n. 3373/10).
Dall'applicazione di tali principi discende che è onere dell'opponente - attore solo in senso formale e convenuto in senso sostanziale - eccepire l'inesistenza del credito azionato, ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione. I principi appena richiamati vanno ulteriormente coordinati con il principio di non contestazione sancito all'art 115 c.p.c. che impone al convenuto - in questo caso l'opponente quale convenuto in senso sostanziale - di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati.
Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull' an o sul quantum debeatur, incombe sul presunto creditore fornire prova idonea a dimostrare la fondatezza del credito vantato. Nella specie, il quadro probatorio acquisito a cura dell'opponente , con ampia produzione documentale nonché l'assenza di elementi di segno contrario, che parte opposta non ha ritenuto di offrire, appaiono sufficienti a negare il diritto di credito dell'opposto, con riferimento alla spettanza della indennità di avviamento.
L'esame dell'atto di donazione stipulato in Notar del 23.12.2004 con cui il Sig. Per_1 [...]
ha donato al figlio l'azienda commerciale da lui gestita, conferma che Per_2 Persona_3
nel citato documento non vi è alcun accenno della cessione del contratto di locazione tra il donante e l'odierno opponente Sig. . Nel caso di specie, non vi è prova del fatto che il primo Parte_1 cessionario, Sig. abbia informato il locatore dell'intervenuta successione in favore Persona_2
del proprio figlio nel contratto de quo, né risulta che tra esse originarie parti sia Persona_3
stata conclusa una pattuizione specifica circa il subentro nel contratto di locazione per cui è causa. Il
Sig. non è stato mai informato dell'intervenuta successione nel contratto de quo né tra esse Pt_1
parti è stata conclusa una pattuizione specifica circa il subentro nel contratto di locazione per cui è causa. Tant'è che la ditta proprietaria non ha potuto in alcun modo esercitare la possibilità di prestare il proprio consenso oppure manifestar la propria opposizione . Piuttosto agli atti vi è prova documentale della riferibilità del rapporto locatizio a fino all'anno 2016, Persona_2
allorquando i proprietari dell'immobile hanno avviato il procedimento di sfratto per morosità nei suoi confronti.
In punto di diritto si osserva che, in tema di locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, secondo la disciplina dell'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392, la cessione o l'affitto di azienda relativi ad attività svolta in un immobile condotto in locazione non producono l'automatica successione del cessionario nel contratto di locazione dell'immobile, quale effetto necessario del trasferimento dell'azienda, in quanto la successione é soltanto eventuale e richiede comunque la conclusione, tra cedente e cessionario dell'azienda, di un apposito negozio volto a porre in essere la sublocazione o la cessione del contratto di locazione, senza necessità, in tale seconda ipotesi, del consenso del locatore, in deroga all'art. 1594 c.c., ma salva comunque la facoltà di quest'ultimo di proporre opposizione per gravi motivi, entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione della cessione del contratto di locazione insieme all'azienda, proveniente dal conduttore.
Il legislatore, con la L. n. 392 del 1978, art. 36, ha dunque inteso coordinare la disciplina codicistica della cessione di azienda con la disciplina speciale delle locazioni ad uso diverso (risolvendo così, tra l'altro, il problema dell'applicabilità dell'art. 1594 c.c.), allo scopo di contemperare la tutela del locatore ceduto con la conservazione del valore economico del complesso aziendale
L'art. 36, l. 392/78 – con norma speciale rispetto all'art. 1594 c.c. – stabilisce, nell'intento di coniugare la tutela del locatore ceduto con la conservazione del valore economico del bene, che “Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione”. Secondo quanto emerge chiaramente dal tenore letterale dell'art. 36 citato (“può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione”), è da escludersi che la cessione dell'azienda, relativa ad un'attività che sia svolta in un immobile condotto in locazione, produca l'automatica successione del cessionario nel contratto de quo, in quanto “la successione è soltanto eventuale e richiede comunque la conclusione, tra cedente e cessionario dell'azienda, di un apposito negozio volto a porre in essere la sublocazione o la cessione del contratto di locazione, senza necessità del consenso del locatore, in deroga all'art. 1594 cod. civ., ma salva comunque la facoltà di quest'ultimo di proporre opposizione per gravi motivi, entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione della cessione del contratto di locazione insieme all'azienda, proveniente dal conduttore” (in tal senso è il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, esemplificato da Cass. 2.7.2010, n. 15733; vedi anche Cass. 30.1.2009, n. 2491 03-04-
2003, n. 5137 e vedasi anche Cass. civ., sez. II, 02-02-2000, n. 1133). La cessione del contratto di locazione in dipendenza della cessione dell'azienda, pertanto, non è un effetto necessitato, ma deve essere fatta oggetto di un apposito contratto, funzionalmente collegato al primo.
E' confermato, al riguardo, e si desume dall'inequivoco contenuto dell'art. 36 della legge n. 392 del
1978, che la cessione della locazione non è automatica e che, in ogni caso, la stessa non è opponibile nei confronti del locatore se il conduttore non provvede alla formale comunicazione di essa con lettera raccomandata ( cfr., sul punto, Cass. Civ. Sez. VI, 4.7.2018, n. 17545), della quale nel caso in esame non vi è alcuna prova.
Detta comunicazione, per espressa previsione di legge, è assoggettata all'onere della forma scritta
(raccomandata con avviso di ricevimento), idonea ad assicurare la certezza della conoscenza della cessione in capo al locatore (così Cass. 23.1.2002, n. 741; per la giurisprudenza di merito, vedi Trib.
Trani 12.1.2009, n. 10) . La Suprema Corte ha infatti costantemente ritenuto (cfr. Cass. 2311/2003;
Cass. 741/2002; Cass. n. 10124/2000; Cass. n. 4802/2000; Cass. n. 5102/99), che non è rilevante, in difetto di comunicazione, la conoscenza aliunde da parte del locatore della cessione stessa (Cass. n.
5699/90; Cass. n. 2675/98; Cass. n. 510/99), occorrendo, invece, che egli, avendola conosciuta,
l'abbia accettata secondo la previsione dell'art. 1407 cod. civ. (Cass. n. 189/96).
La S.C. ha infatti più volte ribadito che: “…qualora il conduttore di un immobile…ceda il contratto di locazione e l'azienda ad un terzo, il cessionario subentra salva l'opposizione del locatore…”, -cass. Civ. n. 1908/1979, 15700/2010 - ed ancora “…l'art. 5 comma 2 della L. N. 19/1963 sulla tutela dell'avviamento commerciale, consente all'imprenditore, che cede la propria azienda, di cedere, insieme, anche il contratto di locazione dell'immobile nel quale è ubicata l'azienda…” –cfr cass. Civ.
n. 166/1981.
In definitiva, alla cessione dell'affitto di azienda non corrisponde automaticamente la cessione del contratto di locazione dovendosi ritenere che nel documento riguardante la cessione debba essere specificata tale circostanza.
Nel caso di specie, risulta in atti che la seconda cessione di azienda in Not. del Persona_6
05 aprile 2016 intervenuta fra il il Sig. ed il Sig. , è stata comunicata Persona_3 Per_5
con lettera raccomandata del 07 aprile 2016, pervenuta il 19 aprile 2016, al Sig. il quale, Pt_1
Per_ con lettera raccomandata del 20 aprile 2016, pervenuta al Sig. il 22.04.2016 ed al Sig. il Per_2
26.04.2016, ha ribadito la volontà di non rinnovare il contratto alla scadenza naturale del 30 aprile
2016 , come già comunicato al Sig. con lettera raccomandata del 7.04. 2016. Per_2
Il Sig. non solo non ha mai manifestato il proprio consenso o rilasciato un'autorizzazione Pt_1
scritta alla prosecuzione del rapporto locatizio, ma si è da subito opposto alla cessione del contratto di locazione, inviando alle parti in causa una missiva con la quale disconosceva la cessione, giustificando la sua opposizione con la conferma della disdetta e minacciando di agire in giudizio per ottenere la tutela dei propri diritti .
Ed andando ad analizzare la disdetta, essa appare tempestiva e utile allo scopo nel senso che può ritenersi valida ed efficace: pertanto, la disdetta inviata un anno prima determina la cessazione degli effetti del contratto inter partes alla data del 30 aprile 2017.
Nel caso in esame, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della cessione di azienda , fissato dalla legge, la parte locatrice ha opposto la comunicazione della disdetta, già comunicata al cessionario . La chiarezza delle espressioni letterali utilizzate nelle richiamate missive non sembra lasciare spazio ad interpretazioni alternative che prevedano la diversa volontà di dar corso alla prosecuzione del rapporto contrattuale e neppure il subentro può ritenersi intervenuto per effetto della presunzione posta dall'art. 2558 c.c. , stante l'indubbia prova contraria, e cioè che non vi fosse intenzione alcuna di porre in essere la successione nel contratto.
Per_ A quanto sopra aggiungasi che , risulta in atti che il Sig. ha provveduto pochi giorni dopo la compravendita, a cessare l'attività acquistata dal con la cancellazione in data Persona_3
19.5.2016 della impresa individuale intestata a quest'ultimo. In assenza di continuità tra la vecchia e la nuova gestione, non è invero configurabile alcuna redditività aziendale acquisita per effetto dell'attività svolta dal e che risulti essersi trasferita Per_2
Per_ al nuovo esercente . E' evidente, infatti, che il riconoscimento dell'indennità non può prescindere in concreto del trasferimento del valore inerente all'azienda , rappresentato dalla sua capacità di produrre profitto, acquisita grazie all'attività svolta dal precedente titolare di cui si avvantaggia il subentrante. Ed anche la mancanza in concreto di tale elemento impedisce di ritenere in concreto fondata la pretesa dell'opposto, oltre a tutto quanto sopra espresso .
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di SS , definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in accoglimento della proposta opposizione:
Revoca e dichiara inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 1490/2018 emesso dal Tribunale di
SS in data 13 settembre 2018;
Condanna parte opposta, Sig. a rimborsare alla parte opponente , Sig. Persona_5 Parte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 200,00 per spese, € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza. .
SS, 20 maggio 2025
Il Giudice
Emilia Caleca