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Ordinanza 26 marzo 2025
Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
TERZA SEZIONE
N. R.G. 547/2025
Il Giudice Valentina Vitulano, sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 25 marzo 2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Rilevato che con la domanda cautelare la ricorrente ha chiesto, in via d'urgenza: -
“Ordinare la sospensione dell'efficacia dichiarativa delle segnalazioni negative e/o comunque pregiudizievoli del nominativo della sig.ra in CRIF e nei Parte_1 sistemi informativi creditizi, relative al mutuo ipotecario, estinto in data 03/05/2024, stanti le palesi violazioni della normativa in materia (art. 4, comma 7, codice deontologico e 125 T.U.B.), così come motivato, consistenti nel mancato regolare preavviso di segnalazione destinato all'istante, da qualificarsi come consumatrice”; -
“Ordinare alla società per effetto dell'accertamento della Controparte_1 illegittimità della censurata segnalazione, la cancellazione immediata e definitiva della stessa presente nei sistemi di informazione creditizia relative al mutuo ipotecario in oggetto, essendo venuta meno qualsiasi causa giustificatrice delle stesse a seguito dell'integrale estinzione del mutuo avvenuta in data 03/05/2024, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede che devono informare i rapporti bancari”.
A sostegno del ricorso ha premesso: - di essere stata garante di un mutuo ipotecario stipulato con l'istituto di credito resistente da , Controparte_2 CP_3
, , come documentato dalla visura CRIF nominativa;
-
[...] Controparte_4 tale mutuo è stato estinto in data 03/05/2024, come indicato nella suddetta visura
CRIF ove, ciò nonostante, permangono segnalazione di ritardi nel pagamento di tale rapporto;
- che in qualità di garante- consumatrice e non di debitrice principale, non ha mai ricevuto alcuna comunicazione preventiva della segnalazione del proprio nominativo nei sistemi di informazione creditizia;
- di aver presentato in data
17.10.2024, tramite i propri legali, reclamo alla contestando Controparte_1
l'illegittimità delle segnalazioni, richiedendone l'immediata cancellazione;
- con nota del 14.11.2024 riscontrava il reclamo, sostenendo la correttezza dei Controparte_1 dati segnalati avendo inviato un sollecito di pagamento nel settembre 2021 tramite la società - che quest'ultima comunicazione non potrebbe Controparte_5 equipararsi ad un preavviso, peraltro, inviata con posta ordinaria e non già con raccomandata A.R.
Ha altresì dedotto: - l'illegittima permanenza della segnalazione essendo il mutuo estinto il 03/05/2024, con conseguente venir meno della situazione di inadempimento da segnalare;
- l' ingiustificato pregiudizio arrecato alla reputazione creditizia della ricorrente che ne compromette la capacità di accedere al credit, tant'è che la richiesta di prestito personale inoltrata alla società Agos ducato S.p.A., in data 27 Settembre
2024, veniva rigettata per la presenza di segnalazioni pregiudizievoli del nominativo della ricorrente all'interno dei sistemi di informazioni creditizia.
La sebbene evocata in giudizio non si è costituita. Controparte_1
Alla udienza del 25 marzo 2025 la causa è stata riservata in decisione.
Il ricorso è infondato per insussistenza del periculum in mora.
Rileva preliminarmente il giudicante che nella visura crif prodotta dalla stessa ricorrente risulta chiaramente indicata la qualità di garante, e non già di debitrice principale, della ricorrente e, inoltre, si specifica non solo la data di inizio del rapporto, ossia il 14.4.2004, ma anche quella di fine rapporto, ossia il 31.5.2024, con la specificazione, alla voce “fase del credito” della intervenuta estinzione e, quale dato evidentemente storico, si indica che il numero massimo di rate con ritardo è pari ad 1 ed il “mese a partire dal quale i pagamenti risultano regolari” ossia dicembre 2023, per cui, si presume, che il ritardo nel pagamento dell'unica rata risalga ad una data antecedente.
Orbene, a prescindere dalla correttezza della condotta della che, Controparte_1 stando alle risultanze della visura CRIF ed al sollecito di pagamento in atti, ha riportato il nominativo della ricorrente in CRIF in presenza del ritardo di un'unica rata, ossia quella dell'8.9.2021 (indicata nel sollecito), vi è che, dall'esame della stessa visura CRIF, emerge l'insussistenza dell'invocato periculum che è provata dagli ulteriori finanziamenti riportati nella medesima CRIF ed accordati alla ricorrente e precisamente: - quello concesso da Findomestic in data 29.11.2021 ed ancora in corso nonché quelli accordati dalla Compass nel 2021 e nel 2022 ed estinti nel 2022 e 2023 nonché l'ulteriore prestito concesso dalla nel Parte_2
2019 , ancora in corso.
Le medesime risultanze della CRIF forniscono prova che la segnalazione del ritardo nel pagamento dell'unica rata, riferita all'anno 2021, non ha impedito alla ricorrente di ottenere dal 2019 al 2023 finanziamenti da vari istituti di credito indicati nella stessa Crif.
Per quanto attiene il rigetto della richiesta di prestito personale da parte della Agos indica quale “Drivalia leasys rent noreply@agosducato.net” oltre alla ricorrente e, inoltre, indica nell' oggetto sia la dicitura “Richiesta finanziamento AGOS DUCATO S.P.A.” che “richiesta di locazione/noleggio autoveicolo strumentale – Ns rif.” per cui non è idonea a dimostrare che la richiesta sia stata fatta dalla ricorrente quale consumatrice ovvero nella qualità di titolare o per conto della mittente Drivalia leasys rent, peraltro neppure appare comprensibile il motivo per cui la Agos abbia rigettato una richiesta di prestito nel settembre 2024 se, come risulta dalla CRIF in atti, il mutuo di cui l'istante era garante è stato estinto nel mese di maggio dell'anno 2024.
Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione della resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso per insussistenza del periculum in mora;
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
26/03/2025
Il Giudice
Valentina Vitulano
TERZA SEZIONE
N. R.G. 547/2025
Il Giudice Valentina Vitulano, sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 25 marzo 2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Rilevato che con la domanda cautelare la ricorrente ha chiesto, in via d'urgenza: -
“Ordinare la sospensione dell'efficacia dichiarativa delle segnalazioni negative e/o comunque pregiudizievoli del nominativo della sig.ra in CRIF e nei Parte_1 sistemi informativi creditizi, relative al mutuo ipotecario, estinto in data 03/05/2024, stanti le palesi violazioni della normativa in materia (art. 4, comma 7, codice deontologico e 125 T.U.B.), così come motivato, consistenti nel mancato regolare preavviso di segnalazione destinato all'istante, da qualificarsi come consumatrice”; -
“Ordinare alla società per effetto dell'accertamento della Controparte_1 illegittimità della censurata segnalazione, la cancellazione immediata e definitiva della stessa presente nei sistemi di informazione creditizia relative al mutuo ipotecario in oggetto, essendo venuta meno qualsiasi causa giustificatrice delle stesse a seguito dell'integrale estinzione del mutuo avvenuta in data 03/05/2024, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede che devono informare i rapporti bancari”.
A sostegno del ricorso ha premesso: - di essere stata garante di un mutuo ipotecario stipulato con l'istituto di credito resistente da , Controparte_2 CP_3
, , come documentato dalla visura CRIF nominativa;
-
[...] Controparte_4 tale mutuo è stato estinto in data 03/05/2024, come indicato nella suddetta visura
CRIF ove, ciò nonostante, permangono segnalazione di ritardi nel pagamento di tale rapporto;
- che in qualità di garante- consumatrice e non di debitrice principale, non ha mai ricevuto alcuna comunicazione preventiva della segnalazione del proprio nominativo nei sistemi di informazione creditizia;
- di aver presentato in data
17.10.2024, tramite i propri legali, reclamo alla contestando Controparte_1
l'illegittimità delle segnalazioni, richiedendone l'immediata cancellazione;
- con nota del 14.11.2024 riscontrava il reclamo, sostenendo la correttezza dei Controparte_1 dati segnalati avendo inviato un sollecito di pagamento nel settembre 2021 tramite la società - che quest'ultima comunicazione non potrebbe Controparte_5 equipararsi ad un preavviso, peraltro, inviata con posta ordinaria e non già con raccomandata A.R.
Ha altresì dedotto: - l'illegittima permanenza della segnalazione essendo il mutuo estinto il 03/05/2024, con conseguente venir meno della situazione di inadempimento da segnalare;
- l' ingiustificato pregiudizio arrecato alla reputazione creditizia della ricorrente che ne compromette la capacità di accedere al credit, tant'è che la richiesta di prestito personale inoltrata alla società Agos ducato S.p.A., in data 27 Settembre
2024, veniva rigettata per la presenza di segnalazioni pregiudizievoli del nominativo della ricorrente all'interno dei sistemi di informazioni creditizia.
La sebbene evocata in giudizio non si è costituita. Controparte_1
Alla udienza del 25 marzo 2025 la causa è stata riservata in decisione.
Il ricorso è infondato per insussistenza del periculum in mora.
Rileva preliminarmente il giudicante che nella visura crif prodotta dalla stessa ricorrente risulta chiaramente indicata la qualità di garante, e non già di debitrice principale, della ricorrente e, inoltre, si specifica non solo la data di inizio del rapporto, ossia il 14.4.2004, ma anche quella di fine rapporto, ossia il 31.5.2024, con la specificazione, alla voce “fase del credito” della intervenuta estinzione e, quale dato evidentemente storico, si indica che il numero massimo di rate con ritardo è pari ad 1 ed il “mese a partire dal quale i pagamenti risultano regolari” ossia dicembre 2023, per cui, si presume, che il ritardo nel pagamento dell'unica rata risalga ad una data antecedente.
Orbene, a prescindere dalla correttezza della condotta della che, Controparte_1 stando alle risultanze della visura CRIF ed al sollecito di pagamento in atti, ha riportato il nominativo della ricorrente in CRIF in presenza del ritardo di un'unica rata, ossia quella dell'8.9.2021 (indicata nel sollecito), vi è che, dall'esame della stessa visura CRIF, emerge l'insussistenza dell'invocato periculum che è provata dagli ulteriori finanziamenti riportati nella medesima CRIF ed accordati alla ricorrente e precisamente: - quello concesso da Findomestic in data 29.11.2021 ed ancora in corso nonché quelli accordati dalla Compass nel 2021 e nel 2022 ed estinti nel 2022 e 2023 nonché l'ulteriore prestito concesso dalla nel Parte_2
2019 , ancora in corso.
Le medesime risultanze della CRIF forniscono prova che la segnalazione del ritardo nel pagamento dell'unica rata, riferita all'anno 2021, non ha impedito alla ricorrente di ottenere dal 2019 al 2023 finanziamenti da vari istituti di credito indicati nella stessa Crif.
Per quanto attiene il rigetto della richiesta di prestito personale da parte della Agos indica quale “Drivalia leasys rent noreply@agosducato.net” oltre alla ricorrente e, inoltre, indica nell' oggetto sia la dicitura “Richiesta finanziamento AGOS DUCATO S.P.A.” che “richiesta di locazione/noleggio autoveicolo strumentale – Ns rif.” per cui non è idonea a dimostrare che la richiesta sia stata fatta dalla ricorrente quale consumatrice ovvero nella qualità di titolare o per conto della mittente Drivalia leasys rent, peraltro neppure appare comprensibile il motivo per cui la Agos abbia rigettato una richiesta di prestito nel settembre 2024 se, come risulta dalla CRIF in atti, il mutuo di cui l'istante era garante è stato estinto nel mese di maggio dell'anno 2024.
Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione della resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso per insussistenza del periculum in mora;
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
26/03/2025
Il Giudice
Valentina Vitulano