Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/01/2025, n. 769
CASS
Sentenza 12 gennaio 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 12 gennaio 2025. Le parti in causa sono un Comune e una società di produzione di energia elettrica. Il Comune ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva parzialmente accolto l'appello della società contribuente, riconoscendo l'applicazione di tariffe agevolate per l'occupazione di suolo pubblico. La società, a sua volta, ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento emesso dal Comune, sostenendo che l'occupazione riguardava una condotta di adduzione d'acqua per la produzione di energia, non un servizio pubblico.

Il giudice ha rigettato entrambi i ricorsi, confermando la legittimità dell'applicazione della tariffa agevolata, in quanto l'attività della società è stata considerata strumentale all'erogazione di un servizio pubblico. La Corte ha argomentato che la produzione di energia elettrica è parte integrante della filiera dei servizi pubblici, e che la normativa vigente non richiede una richiesta esplicita da parte del contribuente per l'applicazione di tariffe agevolate. Inoltre, ha sottolineato che i terreni gravati da usi civici sono da considerarsi demaniali, e pertanto soggetti a tassazione. La decisione si fonda su un'interpretazione estensiva delle norme tributarie, evidenziando l'importanza di garantire l'accesso ai servizi pubblici e la corretta esazione dei tributi.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime2

In tema di usi civici, la dimostrazione che una terra fa parte di un demanio universale comporta la presunzione della demanialità della stessa, salvo che sussista un preciso titolo da cui risulti per essa la trasformazione del demanio in allodio, con onere della prova a carico del privato che eccepisce la natura allodiale.

In tema di TOSAP, alla società produttrice di energia elettrica si applica l'agevolazione di cui all'art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446 del 1997, trattandosi di soggetto che svolge attività strumentale ad un pubblico servizio e possiede infrastrutture che permettono ad altri di fornirlo, poiché la rete di erogazione di pubblici servizi va intesa in senso unitario, in quanto la filiera del sistema elettrico nazionale si compone di una serie di fasi connesse (produzione, trasmissione, dispacciamento e distribuzione), tali che, in assenza dell'una non possono compiersi le altre e ciascuna è realizzata esclusivamente nell'interesse delle altre.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/01/2025, n. 769
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 769
    Data del deposito : 12 gennaio 2025

    Testo completo