Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/04/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2010/2016 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott. Giulia Volpe, pronunzia la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 434 c.p.c. nella causa iscritta al n.2010/2016 r.g.a.c. TRA (c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1 Potenza alla Via del Gallitello n.172 presso e nello studio legale dell'Avv. Leonardo D'ANDREA (cod. fisc. ) che lo CodiceFiscale_2 rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del Ricorso in opposizione in primo grado
- APPELLANTE-
(c.f. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen FERRI (c.f.
[...]
) dell'Ufficio Legale dell'Ente presso cui elettivamente C.F._3 domicilia in Potenza alla Nazario Sauro -Palazzo della Mobilità
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello Sentenza giudice di Pace
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di appello del 07.06.2016, il sig. impugnava la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di Potenza n.128/16 resa nel giudizio recante rg
1260/2015 decisa il 01.03.2016 e pubblicata il 07.03.2016, notificata in data
09.05.2016, con cui il giudice di prime cure rigettava il ricorso da lui promosso avverso i verbali di contravvenzione n.1459/T e 1460/T, elevati dalla Polizia Locale del per la violazione dell'art. 23 Controparte_1 commi 4 e 11 del c.d.s. Con l'unico motivo di appello il sig. censurava la sentenza di Parte_1 primo grado ritenendo errata la interpretazione dell'art. 8 L.689/81 fatta dal primo giudice frutto, a suo dire, di un esasperato soggettivismo. Contrariamente a quanto deciso dal giudice di pace l'appellante riteneva, invece, che la norma invocata potesse trovare giusta applicazione al caso di specie atteso che egli con un'unica condotta, consistita nell'avere installato due mezzi pubblicitari relativi alla sua attività senza preventiva autorizzazione
comunale, avrebbe commesso un unico illecito amministrativo di cui all'art. 23 co. 4 e 11 del C.d.s.
Richiamate alcune sentenze della Corte di Cassazione chiedeva la riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento del ricorso e annullamento dei verbali contestati. Con atto del 28.06.2017 si costituiva nel presente giudizio il CP_1 il quale, dopo una preliminare eccezione di inammissibilità
[...] dell'appello per vizio di notifica, essendo stato notificato direttamente al anziché agli avvocati costituiti nel giudizio di primo Controparte_1 grado e per di più all'indirizzo pec generico dell'Ente piuttosto che a quello dedicato alle notifiche telematiche e riportato nel registro delle PP.AA, avversava il gravame proposto ritenendo giustamente pronunciata la sentenza di primo grado. In particolare, l'appellato osservava come il giudice CP_1 di pace avesse correttamente rigettato il ricorso proposto dal sig. CP_2 ritenendo non applicabile al caso di specie la previsione normativa di cui all'art. 8 c.1 L.689/1981 osservando correttamente come il cumulo giuridico non sia previsto per l'ipotesi, come è quella per cui si discute, in cui è stata accertata la sussistenza di due violazioni, sebbene analoghe, commesse con due distinte azioni. Infatti, riteneva l'appellato che l'aver posizionato, in assenza di autorizzazione, due cartelli pubblicitari, in due posti diversi, senza indicazioni temporali, non possa integrare l'unica condotta di cui all'art. 8 L.689/81 né tanto meno può ritenersi applicabile, in via analogica, al caso in questione, l'art. 81 c.p. e il comma 2 dell'art. 8 L.689/81 atteso che, come rilevato anche dal primo giudice, non si tratta di concorso formale di infrazioni amministrative bensì di azioni distinte. Chiedeva, per tali ragioni, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva interrotta alla udienza del 28.09.2018 a seguito di collocamento a riposo dell'Avv. Brigida Pignatari D'Errico, difensore dell'Ente comunale, e successivamente riassunta con ricorso in riassunzione del 27.12.2018 da parte del sig. . A seguito di taluni rinvii resi Parte_1 necessari al fine di definire le questioni di più vecchia iscrizione a ruolo nonché al fine di contrastare la sopraggiunta epidemia da OV -19, la causa veniva rinviata alla udienza di discussione del 26.03.2025.
Ciò premesso, ritenuta superata la preliminare eccezione di errore di notifica dell'atto di appello sollevata dall' essendo stato sanato dalla CP_3 sua costituzione in giudizio, si ritiene che l'appello vada ad ogni modo rigettato.
Si condividono pienamente le motivazioni di cui alla sentenza impugnata considerato che anche con più recente Ordinanza n. 12208 del 14 aprile 2022 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio per cui, ai sensi dell'art. 8, L. 24 novembre 1981, n. 689, l'istituto della continuazione in materia di sanzioni amministrative si applica, in via generale, alla sola ipotesi in cui la pluralità di violazioni sia commessa con una sola azione od omissione, mentre nel caso
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esse siano commesse con più azioni od omissioni, detto istituto trova applicazione soltanto se si tratta di violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (cfr. Cass. civ., sez. I, 16 dicembre 2005, n. 27799;
Cass. civ., sez. lav., 13 maggio 2019, n. 12659). La norma in esame, prevedendo l'applicabilità del c.d. "cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo ed eterogeneo) tra le violazioni contestate, in cui con un'unica azione od omissione sono commesse violazioni plurime, non è, dunque, invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di
"concorso materiale", in cui una pluralità di violazioni è commessa con più azioni od omissioni. Essa, in effetti, prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, né è applicabile in via analogica l'art. 81 c.p., stante la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo, anche alla luce del diverso atteggiarsi dei profili soggettivi relativi alle due patologie di illecito (Cass. civ., sez. VI, 3 maggio 2017, n. 10775; Cass. civ., sez. VI, 13 ottobre 2011, n. 21203). La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha ripetutamente affermato che, in tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, non
è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p. ma esclusivamente quello del concorso formale, in quanto espressamente previsto dall'art. 8, L. n. 689/1981, il quale richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni (Cass. civ., sez. VI, 16 dicembre 2014, n. 26434).
In riferimento alla previsione in esame, peraltro, non appare prospettabile un dubbio di legittimità costituzionale, dovendosi escludere una disparità di trattamento rispetto alle sanzioni penali, attesa la diversità dei due tipi di violazione, e dovendosi per converso ritenere che il diverso trattamento riservato alle violazioni in materia previdenziale ed assistenziale rientri nella discrezionalità del legislatore, senza quindi implicare alcuna violazione del principio di cui all'art. 3 Cost. (Cass. civ., sez. VI, 16 dicembre 2014, n. 26434; Cass. civ., sez. II, 7 maggio 2018, n. 10890): “la differenza qualitativa tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che attraverso l'interpretazione analogica le norme di favore previste in materia penale possano essere estese alla materia degli illeciti amministrativi” per cui
“l'unificazione, ai fini dell'applicazione della sanzione – nella misura massima del triplo di quella prevista per la violazione più grave – in ordine a plurime trasgressioni di diverse disposizioni o della medesima disposizione, riguarda, ai sensi dell'art. 8, comma 1, in questione, esclusivamente l'ipotesi in cui la pluralità delle violazioni discenda da un'unica condotta e, quindi, non opera nel caso di condotte distinte, quantunque collegate sul piano dell'identità di una stessa intenzione plurioffensiva (al di fuori ovviamente delle violazioni attinenti alla materia previdenziale ed assistenziale, indicate nel comma 2), nella cui ipotesi, perciò, trova applicazione il criterio generale del cumulo materiale delle sanzioni” (Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2011, n. 5252).
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La disciplina di cui al citato art. 8, del resto, non subisce deroghe neppure in base alla successiva previsione di cui all'art.
8-bis della medesima legge che, salve le ipotesi eccezionali del comma 2 (violazioni delle norme previdenziali ed assistenziali), ha escluso, se sussistono determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima solo ai fini di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione (Cass. civ., sez. VI, 16 dicembre 2014, n. 26434): in assenza di qualsiasi norma a riguardo, la reiterazione non può, quindi, operare quale elemento unificante ai fini della sanzione del precedente art. 8 a guisa di continuazione (art. 81, comma 2, c.p.), e non modifica il principio generale, desumibile dal citato art. 8, secondo cui la sanzione più grave aumentata fino al triplo non può essere irrogata, salve le ipotesi eccezionali del comma 2
(violazioni delle norme previdenziali e assistenziali), che nei soli casi di concorso formale (Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2011, n. 5252).
La Corte Costituzionale, dal suo canto, ha ripetutamente dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, L. n. 689/1981, nella parte in cui limita la continuazione ed il conseguente cumulo giuridico delle sanzioni alle sole violazioni di leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, sul rilievo di fondo che
“l'intervento invocato […] deve ritenersi precluso dalla discrezionalità del legislatore nella configurazione del trattamento sanzionatorio per il concorso tra plurime violazioni e dall'assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate” (da ultimo, Corte Cost., 12 luglio 2017, n. 171). Nel caso di specie gli illeciti amministrativi commessi dal ricorrente sono derivati da più azioni considerato che trattasi dell'apposizione di due distinti cartelli pubblicitari per ciascuno dei quali sarebbe stata necessaria, al fine della loro legittimità, il rilascio di distinte autorizzazioni. Per tali ragioni l'appello proposto da deve essere rigettato con Parte_1 conferma integrale della sentenza n. 128/2016 pronunciata dal Giudice di
Pace di Potenza nel giudizio rg 1260/15 pubblicata il 07.03.2016. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri come aggiornati dal D.M. n.147 del 13.08.2022 pubblicato in
G.U. n.236 del 08.10.2022 in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della causa (€.865,80), applicando i valori minimi, nulla per la fase istruttoria che non è stata svolta, in € 332,00, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
PQM
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Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la Parte_1 sentenza appellata del Giudice di Pace di Potenza n. 128/2016 pronunciata nel giudizio rg 1260/15 pubblicata il 07.03.2016, confermando definitivamente i verbali n. 1459/T-2015 e 1460/T -2015 elevati dalla Polizia Municipale di Potenza e relativi alla violazione dell'art. 23 commi 4 e 11 Cds.
- Condanna l'appellante soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato che liquida in €.332,00 per compensi oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Queste le ragioni di fatto e di diritto del dispositivo che precede.
Potenza, lì 03 aprile 2025 Il Giudice
( Dott.ssa Giulia Volpe)
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