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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 31/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1346 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (pec domiciliazione:
Email_1
APPELLANTE - OPPOSTA
CONTRO
(C.F.: , nato a Controparte_1 C.F._1
Palermo il 03.09.1980 con l'Avv. Matteo Iannello (pec domiciliazione: Email_2
APPELLATO- OPPONENTE
PER LA RIFORMA della sentenza resa inter-partes dal Giudice di Pace di Pt_1
n. 262/2024 del 15.07.2024 nel procedimento n. R.G. 605/2024
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la parte appellante conclude come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate alle quali si rinvia,
l'appellata non ha depositato note di trattazione scritta e, dunque, per le conclusioni si rinvia alla comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Giudice di Pace di Pt_1
, si è opposto all'ordinanza di ingiunzione Controparte_1
(protocollo M_IT PR_TPSPC 00074367 17/11/2023 Area III)
Tribunale di Trapani Sezione Civile
notificatagli in data 05.03.2024, con la quale la Prefettura di Pt_1
, gli HA chiesto il pagamento della somma di euro 542,33.
[...]
Detta ordinanza ha fatto seguito al precedente verbale del
17.04.2021 con cui i Carabinieri della Stazione di San Vito Lo Capo
hanno contestato al la violazione del divieto di P_
circolazione imposto alle persone fisiche, in assenza di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (zona rossa), di cui al DPCM 02/03/2021, mediante utilizzo sulla pubblica via Calazza del comune di S. Vito Lo Capo, alle ore 10.30,
dell'autoveicolo targato FR432ND.
A sostegno della proposta opposizione, l'opponente, in primo grado, ha dedotto l'illegittimità dell'ingiunzione contestata:
i) per l'illegittimità del DPCM del 31.01.2020, dichiarativo dello stato di emergenza nazionale a seguito del rischio sanitario derivante da COVID – 19, in quanto emanato al di fuori dei presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lett. c) e dall'art. 24,
comma 1, d.lgs. n. 1/2018 ed in violazione degli artt. 78 e 95 Cost.;
ii) per l'illegittimità del DPCM del 9 marzo 2020, che vietava ogni spostamento delle persone fisiche al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, in quanto in contrato con l'art. 13 Cost..
Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di ha Pt_1
accolto il ricorso in opposizione, annullando l'atto impugnato
“atteso che la contestazione risulta generica, poiché non indica in modo
chiaro la norma asseritamente violata ma soltanto la condotta in modo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
generico”, all'uopo argomentando che “nel verbale presupposto
all'ordinanza di ingiunzione impugnata, allegato dalla parte resistente, si
legge che [il “non osservava il divieto di entrata e di uscita” P_
senza ulteriori specifiche della condotta e/o del precetto normativo
asseritamente violato. L'art 4 DL 19/20 indica solo le sanzioni. Inoltre, il
ricorrente aveva prodotto un'autocertificazione e non risulta prova
contraria a quanto dichiarato”.
Con il gravame che occupa, la Parte_1
impugna tale statuizione per i seguenti motivi:
(i) “erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112
c.p.c.”, posto che l'opponente, in primo grado, non ha impugnato l'ordinanza d'ingiunzione in questione per vizi afferenti alla genericità della contestazione;
(ii) “erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto generica
la contestazione” laddove, come evincibile per tabulas dal verbale presupposto gli accertatori hanno chiaramente indicato non solo le norme violate, ma anche la concreta condotta contestata.
Nel merito, l'appellante ha anche riproposto le difese e le eccezioni già svolte nel primo grado di giudizio, ribadendo la legittimità dell'azione amministrativa e chiedendo la riforma in toto
della sentenza.
Si è costituito nel presente grado l'opponente, P_
, il quale ha ribadito le ragioni di cui al ricorso di primo
[...]
grado ed insistito per il rigetto dell'interposto gravame.
*.*.*
Tribunale di Trapani Sezione Civile
I motivi di gravame proposti sono fondati e vanno accolti per le ragioni che seguono.
Premesso che le argomentazioni svolte dal Giudice di Prime
cure, in effetti, esulano dai motivi di opposizione proposti dal
(che mai ha lamentato la genericità della contestazione P_
mossagli con l'apposito verbale), occorre precisare quanto segue.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Il contenuto
dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2 L. n. 689/1981, di motivare
l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in
funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire
all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il
suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione
risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le
sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la
conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il
richiamo di altri atti del procedimento amministrativo. … Quanto alle
ordinanze o decreto che irrogano sanzioni amministrative è
sufficientemente assolto l'obbligo in questione anche se la motivazione sia
sintetica, purché dia conto delle ragioni di fatto, ben potendo queste essere
desunte per relationem dall'atto di contestazione e comunque evidenzi
l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi esposti dal ricorrente.”
(Cass. ord. 30.7.2020 n. 16316; Cass. 13.4.2006 n. 8649).
Nella specie, l'ordinanza di ingiunzione per cui è causa menziona le norme che hanno legittimato l'emissione della sanzione.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
In detta ordinanza, si legge “VISTO il verbale a carico di
(trasgressore) nato a PALERMO PA in [...]_1
03.09.1980, residente in [...], CR VIA FABIO FILZI 5, per la
violazione del divieto di circolazione imposto alle persone fisiche in assenza
di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute
(zona rossa), di cui al DPCM 02/03/2021, mediante utilizzo
dell'autoveicolo targato FR432ND, commessa in data 17.04.2021 alle ore
10.30, in SAN VITO LO CAPO VIA CALAZZA, riferito ad accertamento
sanzionatorio n. tpcs 13- 086 di
[...]
, Parte_2
così come contestato nel verbale stesso, che si richiama interamente per
relationem”.
Nel verbale summenzionato viene indicato l'oggetto dell'accertamento, ovverosia la violazione amministrativa ai sensi dell'art. 4 D.L. 19/2020 (convertito L. 35/2020) e art. 2 D.L. 33/2020
(convertito L. 74/2020).
Invero, gli agenti, hanno indicato che il sig. “non P_
rispettava il divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori,
nonché all'interno dei medesimi territori, delle “aree rosse” salvo che per
gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità ovvero per motivi di salute”
L'Amministrazione ha assolto, dunque, l'onere motivazionale,
richiamando la violazione addebitata e le ragioni di fatto, le quali sono desunte dal verbale di contestazione al quale si riferisce l'ordinanza di ingiunzione, anche in considerazione del fatto che
Tribunale di Trapani Sezione Civile
per pacifica giurisprudenza, la mancata (o la meno specifica)
indicazione della norma, che prevede la sanzione contestata, non comporta di per sé la nullità della contestazione della violazione,
ove l'interessato sia stato posto in condizione di conoscere il fatto ascrittogli e la contestazione sia stata idonea a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale la contestazione medesima è
preordinata (v. Cass. n. 3536/2006; Cass. n. 2201/2008; Cass.
11421/2009).
Si può a questo punto passare ad esaminare le doglianze che l'opponente ha, dapprima, fatto valere nel giudizio di primo grado,
quindi, riproposto nella presente sede.
In primo luogo, il ha affermato che non esiste, P_
nell'ordinamento, una fonte normativa di rango costituzionale o avente forza di legge ordinaria a supporto della dichiarazione dello stato di emergenza. Ne ha dedotto la necessità di annullare le sanzioni comminate per le violazioni delle misure anticontagio via via adottate dall'autorità governativa, quale quella oggetto del presente giudizio.
La tesi non coglie nel segno. Com'è noto, l'ordinamento italiano disciplina la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale con riferimento alla gestione delle conseguenze determinate da eventi calamitosi che per la loro intensità devono essere fronteggiati con poteri straordinari. Si prevede, in particolare,
l'adozione di un atto di natura amministrativa, disciplinato all'art. 24, d. lgs. 2 gennaio 2018, n. 11, c.d. Codice della Protezione civile,
Tribunale di Trapani Sezione Civile
correlato a un impianto normativo caratterizzato dalla possibilità di adottare ordinanze extra ordinem, in deroga alle disposizioni di legge vigenti.
Nello specifico, la disposizione testé menzionata stabilisce che al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità debbono essere fronteggiati con poteri straordinari, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, delibera lo stato di emergenza.
Sebbene la normativa sopra menzionata sia stata storicamente pensata per eventi calamitosi quali terremoti, frane o alluvioni, la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie hanno ritenuto, in via interpretativa, che la stessa potesse utilizzarsi anche nel contesto dell'emergenza pandemica. Così, la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili adottata in data 31 gennaio 2020 con Delibera del Consiglio dei ministri è stata pacificamente ricondotta a tale disciplina e avallata,
peraltro, dalla Corte Costituzionale, che nella sent. 198/2020 ha, per l'appunto, ricondotto il potere di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria alla normativa in materia di protezione civile.
Invece, circa il (secondo) motivo di opposizione riguardante l'illegittimità, per violazione dell'art. 13 Cost., del DPCM del 9
marzo 2020 e del DPCM dell'8 marzo 2020, si rileva che, con la sentenza n. 127 del 26/05/2022, la Corte Costituzionale ha affermato
Tribunale di Trapani Sezione Civile
che la quarantena dei contagi da COVID 19 non viola la libertà
personale dell'individuo, ovvero che “la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del d.l. n. 33 del 2020
non è fondata, in riferimento all'art. 13 Cost, perché la misura della
cosiddetta quarantena obbligatoria è istituto che limita la libertà di
circolazione, anziché restringere la libertà personale”.
Aderendo a tale condivisibile ricostruzione, il divieto di spostamento introdotto nelle c.d. zone rosse, come anche il divieto di circolazione imposto alle persone fisiche in assenza di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (zona rossa) di cui al DPCM 02/03/2021 (che rappresentano delle misure meno restrittive della quarantena obbligatoria) vanno,
semmai, qualificate come restrizioni della libertà di circolazione, per le quali l'art. 16 della Costituzione non prevede riserva di giurisdizione, ma solo una riserva di legge rinforzata che consente limitazioni disposte “in via generale per motivi di sanità o sicurezza”.
Ne discende che anche questo motivo di opposizione è
infondato e pertanto l'appello proposto dalla Parte_1
va integralmente accolto.
Le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico di , il quale va condannato a rifondere, nei Controparte_1
confronti della l'importo liquidato in Parte_1
dispositivo in ossequio ai parametri del D.M. 55/14 per le cause di valore fino a euro 1.100,00 con esclusione della fase istruttoria e di trattazione.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello proposto dalla e, Parte_1
in integrale riforma della sentenza Giudice di Pace di n. Pt_1
262/2024 del 15.07.2024 (R.G. 605/2024), rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione (protocollo M_IT C.F._2
00074367 17/11/2023 Area III) emessa nei confronti di P_
;
[...]
condanna al pagamento, in favore della Controparte_1
parte appellante, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio,
che liquida in complessivi euro 740,00 per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta, nonché al pagamento degli esborsi.
Così deciso in Trapani, in data 31/03/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1346 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (pec domiciliazione:
Email_1
APPELLANTE - OPPOSTA
CONTRO
(C.F.: , nato a Controparte_1 C.F._1
Palermo il 03.09.1980 con l'Avv. Matteo Iannello (pec domiciliazione: Email_2
APPELLATO- OPPONENTE
PER LA RIFORMA della sentenza resa inter-partes dal Giudice di Pace di Pt_1
n. 262/2024 del 15.07.2024 nel procedimento n. R.G. 605/2024
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la parte appellante conclude come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate alle quali si rinvia,
l'appellata non ha depositato note di trattazione scritta e, dunque, per le conclusioni si rinvia alla comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Giudice di Pace di Pt_1
, si è opposto all'ordinanza di ingiunzione Controparte_1
(protocollo M_IT PR_TPSPC 00074367 17/11/2023 Area III)
Tribunale di Trapani Sezione Civile
notificatagli in data 05.03.2024, con la quale la Prefettura di Pt_1
, gli HA chiesto il pagamento della somma di euro 542,33.
[...]
Detta ordinanza ha fatto seguito al precedente verbale del
17.04.2021 con cui i Carabinieri della Stazione di San Vito Lo Capo
hanno contestato al la violazione del divieto di P_
circolazione imposto alle persone fisiche, in assenza di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (zona rossa), di cui al DPCM 02/03/2021, mediante utilizzo sulla pubblica via Calazza del comune di S. Vito Lo Capo, alle ore 10.30,
dell'autoveicolo targato FR432ND.
A sostegno della proposta opposizione, l'opponente, in primo grado, ha dedotto l'illegittimità dell'ingiunzione contestata:
i) per l'illegittimità del DPCM del 31.01.2020, dichiarativo dello stato di emergenza nazionale a seguito del rischio sanitario derivante da COVID – 19, in quanto emanato al di fuori dei presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lett. c) e dall'art. 24,
comma 1, d.lgs. n. 1/2018 ed in violazione degli artt. 78 e 95 Cost.;
ii) per l'illegittimità del DPCM del 9 marzo 2020, che vietava ogni spostamento delle persone fisiche al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, in quanto in contrato con l'art. 13 Cost..
Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di ha Pt_1
accolto il ricorso in opposizione, annullando l'atto impugnato
“atteso che la contestazione risulta generica, poiché non indica in modo
chiaro la norma asseritamente violata ma soltanto la condotta in modo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
generico”, all'uopo argomentando che “nel verbale presupposto
all'ordinanza di ingiunzione impugnata, allegato dalla parte resistente, si
legge che [il “non osservava il divieto di entrata e di uscita” P_
senza ulteriori specifiche della condotta e/o del precetto normativo
asseritamente violato. L'art 4 DL 19/20 indica solo le sanzioni. Inoltre, il
ricorrente aveva prodotto un'autocertificazione e non risulta prova
contraria a quanto dichiarato”.
Con il gravame che occupa, la Parte_1
impugna tale statuizione per i seguenti motivi:
(i) “erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112
c.p.c.”, posto che l'opponente, in primo grado, non ha impugnato l'ordinanza d'ingiunzione in questione per vizi afferenti alla genericità della contestazione;
(ii) “erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto generica
la contestazione” laddove, come evincibile per tabulas dal verbale presupposto gli accertatori hanno chiaramente indicato non solo le norme violate, ma anche la concreta condotta contestata.
Nel merito, l'appellante ha anche riproposto le difese e le eccezioni già svolte nel primo grado di giudizio, ribadendo la legittimità dell'azione amministrativa e chiedendo la riforma in toto
della sentenza.
Si è costituito nel presente grado l'opponente, P_
, il quale ha ribadito le ragioni di cui al ricorso di primo
[...]
grado ed insistito per il rigetto dell'interposto gravame.
*.*.*
Tribunale di Trapani Sezione Civile
I motivi di gravame proposti sono fondati e vanno accolti per le ragioni che seguono.
Premesso che le argomentazioni svolte dal Giudice di Prime
cure, in effetti, esulano dai motivi di opposizione proposti dal
(che mai ha lamentato la genericità della contestazione P_
mossagli con l'apposito verbale), occorre precisare quanto segue.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Il contenuto
dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2 L. n. 689/1981, di motivare
l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in
funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire
all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il
suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione
risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le
sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la
conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il
richiamo di altri atti del procedimento amministrativo. … Quanto alle
ordinanze o decreto che irrogano sanzioni amministrative è
sufficientemente assolto l'obbligo in questione anche se la motivazione sia
sintetica, purché dia conto delle ragioni di fatto, ben potendo queste essere
desunte per relationem dall'atto di contestazione e comunque evidenzi
l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi esposti dal ricorrente.”
(Cass. ord. 30.7.2020 n. 16316; Cass. 13.4.2006 n. 8649).
Nella specie, l'ordinanza di ingiunzione per cui è causa menziona le norme che hanno legittimato l'emissione della sanzione.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
In detta ordinanza, si legge “VISTO il verbale a carico di
(trasgressore) nato a PALERMO PA in [...]_1
03.09.1980, residente in [...], CR VIA FABIO FILZI 5, per la
violazione del divieto di circolazione imposto alle persone fisiche in assenza
di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute
(zona rossa), di cui al DPCM 02/03/2021, mediante utilizzo
dell'autoveicolo targato FR432ND, commessa in data 17.04.2021 alle ore
10.30, in SAN VITO LO CAPO VIA CALAZZA, riferito ad accertamento
sanzionatorio n. tpcs 13- 086 di
[...]
, Parte_2
così come contestato nel verbale stesso, che si richiama interamente per
relationem”.
Nel verbale summenzionato viene indicato l'oggetto dell'accertamento, ovverosia la violazione amministrativa ai sensi dell'art. 4 D.L. 19/2020 (convertito L. 35/2020) e art. 2 D.L. 33/2020
(convertito L. 74/2020).
Invero, gli agenti, hanno indicato che il sig. “non P_
rispettava il divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori,
nonché all'interno dei medesimi territori, delle “aree rosse” salvo che per
gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità ovvero per motivi di salute”
L'Amministrazione ha assolto, dunque, l'onere motivazionale,
richiamando la violazione addebitata e le ragioni di fatto, le quali sono desunte dal verbale di contestazione al quale si riferisce l'ordinanza di ingiunzione, anche in considerazione del fatto che
Tribunale di Trapani Sezione Civile
per pacifica giurisprudenza, la mancata (o la meno specifica)
indicazione della norma, che prevede la sanzione contestata, non comporta di per sé la nullità della contestazione della violazione,
ove l'interessato sia stato posto in condizione di conoscere il fatto ascrittogli e la contestazione sia stata idonea a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale la contestazione medesima è
preordinata (v. Cass. n. 3536/2006; Cass. n. 2201/2008; Cass.
11421/2009).
Si può a questo punto passare ad esaminare le doglianze che l'opponente ha, dapprima, fatto valere nel giudizio di primo grado,
quindi, riproposto nella presente sede.
In primo luogo, il ha affermato che non esiste, P_
nell'ordinamento, una fonte normativa di rango costituzionale o avente forza di legge ordinaria a supporto della dichiarazione dello stato di emergenza. Ne ha dedotto la necessità di annullare le sanzioni comminate per le violazioni delle misure anticontagio via via adottate dall'autorità governativa, quale quella oggetto del presente giudizio.
La tesi non coglie nel segno. Com'è noto, l'ordinamento italiano disciplina la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale con riferimento alla gestione delle conseguenze determinate da eventi calamitosi che per la loro intensità devono essere fronteggiati con poteri straordinari. Si prevede, in particolare,
l'adozione di un atto di natura amministrativa, disciplinato all'art. 24, d. lgs. 2 gennaio 2018, n. 11, c.d. Codice della Protezione civile,
Tribunale di Trapani Sezione Civile
correlato a un impianto normativo caratterizzato dalla possibilità di adottare ordinanze extra ordinem, in deroga alle disposizioni di legge vigenti.
Nello specifico, la disposizione testé menzionata stabilisce che al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità debbono essere fronteggiati con poteri straordinari, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, delibera lo stato di emergenza.
Sebbene la normativa sopra menzionata sia stata storicamente pensata per eventi calamitosi quali terremoti, frane o alluvioni, la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie hanno ritenuto, in via interpretativa, che la stessa potesse utilizzarsi anche nel contesto dell'emergenza pandemica. Così, la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili adottata in data 31 gennaio 2020 con Delibera del Consiglio dei ministri è stata pacificamente ricondotta a tale disciplina e avallata,
peraltro, dalla Corte Costituzionale, che nella sent. 198/2020 ha, per l'appunto, ricondotto il potere di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria alla normativa in materia di protezione civile.
Invece, circa il (secondo) motivo di opposizione riguardante l'illegittimità, per violazione dell'art. 13 Cost., del DPCM del 9
marzo 2020 e del DPCM dell'8 marzo 2020, si rileva che, con la sentenza n. 127 del 26/05/2022, la Corte Costituzionale ha affermato
Tribunale di Trapani Sezione Civile
che la quarantena dei contagi da COVID 19 non viola la libertà
personale dell'individuo, ovvero che “la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del d.l. n. 33 del 2020
non è fondata, in riferimento all'art. 13 Cost, perché la misura della
cosiddetta quarantena obbligatoria è istituto che limita la libertà di
circolazione, anziché restringere la libertà personale”.
Aderendo a tale condivisibile ricostruzione, il divieto di spostamento introdotto nelle c.d. zone rosse, come anche il divieto di circolazione imposto alle persone fisiche in assenza di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (zona rossa) di cui al DPCM 02/03/2021 (che rappresentano delle misure meno restrittive della quarantena obbligatoria) vanno,
semmai, qualificate come restrizioni della libertà di circolazione, per le quali l'art. 16 della Costituzione non prevede riserva di giurisdizione, ma solo una riserva di legge rinforzata che consente limitazioni disposte “in via generale per motivi di sanità o sicurezza”.
Ne discende che anche questo motivo di opposizione è
infondato e pertanto l'appello proposto dalla Parte_1
va integralmente accolto.
Le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico di , il quale va condannato a rifondere, nei Controparte_1
confronti della l'importo liquidato in Parte_1
dispositivo in ossequio ai parametri del D.M. 55/14 per le cause di valore fino a euro 1.100,00 con esclusione della fase istruttoria e di trattazione.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello proposto dalla e, Parte_1
in integrale riforma della sentenza Giudice di Pace di n. Pt_1
262/2024 del 15.07.2024 (R.G. 605/2024), rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione (protocollo M_IT C.F._2
00074367 17/11/2023 Area III) emessa nei confronti di P_
;
[...]
condanna al pagamento, in favore della Controparte_1
parte appellante, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio,
che liquida in complessivi euro 740,00 per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta, nonché al pagamento degli esborsi.
Così deciso in Trapani, in data 31/03/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile