Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1012/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott. ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1012/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
CAVALLIN ILARIA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
GENTILI SILVIA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
1
Per parte ricorrente:
“Dichiarare la separazione con addebito alla resistente;
- affidare congiuntamente il minore ad entrambi i genitori, con collocamento paritario;
- Nei periodi festivi, in occasione del Natale, il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori almeno una settimana comprendente o il 24 - 25 Dicembre o il 31 dicembre - 1 gennaio;
nel periodo
Pasquale, almeno tre giorni comprendenti o la Pasqua o il Lunedì dell'angelo; tutte le festività, verranno godute alternativamente ed ad anni alterni (25 aprile, 1 maggio, festa patronale,
Ferragosto, 1 novembre e 8 dicembre); il minore trascorrerà inoltre con ciascuno dei genitori il giorno della Festa della Mamma o del PA ed i rispettivi compleanni;
nel giorno del proprio compleanno, lo stesso potrà trascorrere con l'altro genitore – a cui non spetta il diritto di visita – qualche ora per poter riceve gli auguri ed i regali.
- In via subordinata, quanto alle visite ordinarie, stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé il minore per almeno due pomeriggi a settimana, oltre ai fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica sera, nel rispetto del principio dell'alternanza e della bigenitorialità;
- Assegnazione della casa coniugale in favore della madre, quale genitore collocatario in prevalenza;
- Stabilire in favore della resistente a titolo di contributo alle spese di mantenimento del minore, la somma di €. 250,00 mensili oltre alla metà delle spese straordinarie;
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
Per parte resistente:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi con obbligo al mutuo rispetto;
- imporre in capo al sig. la corresponsione a favore della convenuta/resistente, Controparte_1 di un assegno mensile di mantenimento per il minore non inferiore ad € 450,00 oltre rivalutazione ISTAT come per legge e oltre assegni familiari che dovranno essere percepiti interamente dal genitore collocatario;
- disporre la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e del
30% a carico della madre, stante il notevole divario che sussiste tra le due condizioni reddituali e la rilevante capacità economica dell'attore ricorrente;
- disporre l'affidamento condiviso del minore stabilendo tempi e modalità del diritto di visita al padre, con collocamento prevalente presso la madre, alla stregua del calendario di visita di cui al provvedimento presidenziale del 03/08/2021;
- stabilire che il bambino continui a seguire il doposcuola presso il centro Vertumno di Orvieto (TR), come anche tutte le attività (sportive, ludiche ed extrascolastiche) iniziate precedentemente alla separazione, e più esattamente basket ( che il bambino segue il lunedì pomeriggio), calcio (che il bambino segue sia il martedì che il venerdì pomeriggio) e la lezione di musica che il minore segue sempre il venerdì dopo calcio;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale a favore della resistente, presso la quale già coabita con il figlio minore e la madre convivente;
2 - accertare e dichiarare la presenza della nonna materna nella vita del bambino, quale anche familiare convivente dello stesso;
- con preciso riferimento al fatto che l'attuale abitazione del ricorrente è adiacente alla casa coniugale abitata dalla resistente e dal figlio assumere gli opportuni Controparte_2 ER provvedimenti di propria competenza atti a garantire che, nel mutuo rispetto e nel superiore interesse della serenità del minore, entrambi i coniugi siano posti materialmente in condizione di esercitare liberamente le proprie abitudini di vita senza ingerenze e/o limitazioni connesse e/o discendenti dalla situazione abitativa, salvo ed impregiudicato l'eventuale esperimento di ogni ulteriore e separata iniziativa di tutela, dinanzi ad altra sede giudiziaria deputata a conoscere della questione sotto altro profilo giuridico;
- disporre che le imposte e tasse relative all'abitazione coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, ivi compresi gli oneri condominiali, siano sostenute e ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun coniuge;
- disporre che la rata del mutuo indicata in narrativa venga posta totalmente a carico del sig.
[...]
, con totale esonero della resistente di pagare la propria quota;
Controparte_1
- dichiarare che nessuna somma dovrà essere disposta a titolo di mantenimento di un coniuge a favore dell'altro, poiché entrambi redditualmente autonomi ed autosufficienti;
- disporre la regolarizzazione della proprietà delle due autovetture richiamate in narrativa poiché acquistate separatamente da entrambi i coniugi ma in costanza di matrimonio celebrato in comunione dei beni, ponendo a carico del sig. ogni spesa a ciò necessaria. CP_1
Con vittoria di spese e compensi tutti di giudizio.
Conclude insistente nelle eccezioni versate in atti comprese le eccezioni di inammissibilità della documentazione prodotta del 183 n. 2 c.p.c. e quelle relative alla inammissibilità della prova per testi, chiede che sia specificato se siano dovute le spese da parte del padre per il centro verturno ritenendo che le stesse fossero dal ricorrente assentite nel corso del giudizio. Si oppone ad aumento dei tempi di permeanza del bambino presso il padre chiedendo la conferma dell'ordinanza presidenziale.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30/04/2021, ha chiesto la pronuncia della Controparte_1 separazione dal coniuge, , esponendo che il matrimonio è stato celebrato in Controparte_2
Orvieto in data 1.6.2009 e che dall'unione è nato il figlio in data 8.12.2010, deducendo, a ER fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano gravemente deteriorati a causa di condotte della resistente poste in essere in asserita violazione dei doveri coniugali. Il ricorrente ha esposto che la moglie avrebbe tenuto condotte ostative, assumendo atteggiamenti dispostici, con scarsa collaborazione alle esigenze familiari, recandosi con il figlio a vivere nella casa della di lei madre per un lungo periodo insieme con il figlio, trasferendosi nell'aprile 2019 nella casa familiare in comproprietà tra le parti portando con sé la propria madre, la quale iniziava a coabitare con la coppia e con il figlio minore delle parti, Ma soprattutto la resistente nel febbraio 2020 avrebbe istaurato una relazione sentimentale con un collega di lavoro, presumibilmente iniziata anche in periodo antecedente, costringendo il ricorrente ad allontanarsi dalla casa familiare nell'agosto 2020. Da tale momento la avrebbe assunto comportamenti poco collaborativo quanto alla CP_2
3 gestione del figlio delle parti, impedendo al padre di frequentarlo con l'assiduità desiderata, dettando unilateralmente i tempi di permanenza del minore presso l'abitazione paterna impedendo il pernottamento del figlio presso il padre, ostacolando una piena condivisione della genitorialità possibile in considerazione della vicinanza dele abitazioni delle parti (poche centinaia di metri) e della flessibilità dei propri orari di lavoro, potendo il ricorrente svolgere la propria prestazione lavorativa in smart working. Quanto alla situazione economico reddituale il ricorrente ha rilevato di avere propri redditi come dipendente pari a circa € 2000,00 mensili, di essere onerato della rata di mutuo gravante sulla casa familiare, immobile lasciato nelle disponibilità della controparte e della di lei madre, e del costo per la locazione dell'abitazione reperita dopo aver lasciato la casa familiare, di aver sempre contribuito al mantenimento del figlio, anche in data successiva alla cessazione della convivenza, corrispondendo importo mensile di € 250,00 oltre spese straordinarie. Tanto premesso il ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito alla controparte, l'affidamento condiviso del figlio con collocazione paritetica, ovvero in via subordinata con collocazione presso la madre e ampia disciplina delle frequentazioni padre figlio, l'assegnazione della casa familiare alla madre, con determinazione del contributo al mantenimento del figlio in € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
La parte resistente costituitasi ha dichiarato di non opporsi alla separazione, Controparte_2 contestando le allegazioni della controparte e formulando proprie richieste in ordine alle pronunce accessorie. Preliminarmente la parte resistente ha formulato eccezione di nullità del ricorso introduttivo poiché mancate di alcuni aspetti (quali il costo della locazione, l'ammontare della rata di mutuo etc.). Nel merito ha contestato la domanda di addebito della separazione a sé formulata dalla controparte, rilevando di non aver violato i doveri coniugali e lamentando al contrario condotte di assenza del marito, che sarebbe rimasto per ore nel corso della giornata davanti al PC per curare i propri hobbies (come ad esempio i giochi elettronici), negando di aver violato il dovere di fedeltà coniugale rappresentando al contrario che il ricorrente avrebbe istaurato nuove relazioni sentimentali iscrivendosi nel 2020 ad un sito di incontri, e lamentando condotte controllanti del marito che nel corso della vita matrimoniale avrebbe annotato ogni spesa, pretendendo precisa rendicontazione.
Inoltre la resistente he evidenziato di essersi allontanata per un periodo dalla casa familiare con il figlio a seguito della morte del padre e della necessità di assistente la madre, il cui trasferimento presso la casa coniugale sarebbe stato condiviso tra le parti, e di aver preso atto della volontà del marito di porre fine alla vita matrimoniale, come indicato in una lettera dallo stesso recapitatale nel
Natale 2019 (allegata in atti), nella quale lo stesso dava atto della sopraggiunta crisi assumendosene la responsabilità. Quanto alle relazioni padre figlio, la resistente ha negato di aver tenuto condotte ostacolanti evidenziando la presenza di specifiche fragilità del minore che avrebbero indotto le parti a rivolgersi di comune accordo a neuropsichiatra infantile per chiedere ausilio sulle condotte da tenere, soprattutto con riferimento all'introduzione del pernottamento, considerando che il minore proprio a causa di alcune sue fragilità, avrebbe sempre dormito nella stanza dei genitori o nel letto coniugale, ritenendo pertanto necessario assicurare un congruo tempo al minore per abituarsi al nuovo assetto familiare, opponendosi comunque al collocamento paritetico, e lamentando condotte controllanti da parte del ricorrente che avrebbe istallato meccanismi di controllo su un cellulare fornito al figlio, senza il consenso della stessa resistente, e avrebbe richiesto la minore di ammetterlo in collegamento in videogiochi a distanza potendo in tal modo controllare quanto accadeva nell'abitazione familiare. In relazione agli aspetti di contenuto economico la resistente ha rappresentato di prestare attività lavorativa come commessa part time con redditi esigui, pari ad
600/700 mensili, a fronte di redditi molto più elevati della controparte. La ha quindi CP_2 chiesto il rigetto della domanda di addebito formulata dalla controparte, l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso di sé e disciplina delle relazioni padre figlio, con graduale
4 introduzione del pernottamento, con imposizione a carico del padre di contributo al mantenimento del solo figlio di € 450,00, oltre al 70% delle spese straordinarie;
oltre a formulare ulteriori domande, riportate in epigrafe;
con vittoria di spese e condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..
All'udienza presidenziale (rinviata al fine di verificare un primo tentativo di pernottamento del minore presso l'abitazione del padre, che ha avuto esito positivo) del 21.6.2021 sono comparse le parti, dichiarando il ricorrente di percepire reddito mensile di € 2880 per 14 mensilità (comprensivo di premi di produzione), di essere gravato del 50% della rata di mutuo sulla casa familiare pari ad 254 mensili pro-quota e del costo per la locazione dell'immobile di residenza pari ad € 430 mensili, oltre che da prestito per € 80,40 mensili;
la resistente di percepire come commessa part time reddito mensile medio di € 600/650 mensili, di essere gravata di pari quota della rata di mutuo sulla casa familaire e di costo per la rata dell'acquisto dell'automobile. All'esito dell'udienza esperito negativamente il tentativo di conciliazione sono stati emessi i provvedimenti presidenziali provvisori, con affidamento condiviso del minore, collocazione prevalente presso l'abitazione materna e disciplina delle frequentazioni padre figlio e con imposizione a carico del ricorrente di assegno mensile di € 450,00 quale contributo al mantenimento del figlio oltre al 70% delle spese straordinarie.
E' stata quindi disposta la prosecuzione del giudizio in fase istruttoria.
Sono state ammesse le prove richieste ed escussi i testi sulle circostanza ammesse.
Con sentenza parziale n. 851/2022 del 14.11.2022 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
Disposti rinvii per consentire alle parti di esperire percorso di mediazione familiare, come dalle stesse richiesto, e preso atto che la mediazione non è andata a buon fine, constatato il permanere di rilevanti difficoltà dei genitori nella gestione della genitorialità condivisa (con necessità di adottare provvedimenti per puntualizzare le modalità di consegna e ripresa dei libri scolastici del minore, con intervento prima della nonna materna poi dei Servizi Sociali) è stata disposta CTU per la valutazione della situazione del minore e delle capacità genitoriali delle parti.
Acquisita la CTU all'udienza del 29.1.2024 perdurando contrasti tra le parti sulla rappresentazione della situazione del minore è stato disposto l'ascolto diretto dello stesso da parte della Presidente delegata, GI nel presente giudizio.
Alla successiva udienza del 15.5.2024 preso atto dell'aumento delle retribuzioni della resistente in conseguenza della trasformazione del contratto di lavoro da part time a full time il contributo mensile a carico del padre per il mantenimento del figlio è stato ridotto ad € 350,00.
Le parti hanno quindi rassegnato le proprie conclusioni nei termini riportati in epigrafe e la decisione
è stata rimessa al Collegio concessi termini per il deposito di comparse conclusionali e di replica e acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero.
Dato atto che con sentenza parziale n. 851/2022 è stata pronunciata la separazione tra le parti devono essere decise le ulteriori domande.
Non può essere accolta l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo per mancanza di alcune specificazioni, il ricorso contiene tutti gli elementi normativamente richiesti per definire la domanda e garantire alla controparte il pieno diritto di difesa.
Preliminarmente il Collegio deve pronunciarsi sulla eccezione di tardività del deposito della terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., e della documentazione alla stessa allegata, di parte ricorrente, eccezione formulata dalla parte resistente che ha contestato il mancato rispetto dei termini perentori
5 assegnati. Nell'udienza del 20.10.2021 sono stati concessi di seguenti termini per il deposito delle memorie ex art. 186 VI comma cpc: “Fissa la scadenza dei termini ex art. 183, 6° co., c.p.c.; al 22 novembre 2021; al 22 dicembre 2021; ed al 11 gennaio 2022 con rinvio al 26 gennaio 2022 ore 11,30 per i provvedimenti istruttori”. La parte ricorrente ha depositato la terza memoria ex art. 186 VI comma cpc in data 12.1.2022 (mercoledì) come desumibile dal fascicolo telematico. I termini previsti dall'art. 183 sesto comma (nel testo applicabile ratione temporis) sono stati qualificati dallo stesso legislatore come perentori, ed il loro mancato rispetto violando il regime delle preclusioni, dettato da tale norma può essere rilevato d'ufficio dal giudice per tutta la durata del grado in cui si verifica
(Cass. n. 21529/2021). Nel caso di specie, è stata la stessa controparte a formulare tempestivamente l'eccezione di tardività del deposito, che pertanto deve essere accolta con dichiarazione di tardività della produzione della terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. depositata dalla parte ricorrente, e conseguente stralcio della memoria e dei documenti alla stessa allegati, che non possono essere considerati ai fini della decisione. Le generiche allegazioni del difensore della parte ricorrente, di non aver potuto depositare tempestivamente la memoria e i relativi allegati per l'eccessivo “peso informatico” della c.d. busta di consegna, sono rimaste prive di riscontri, e sono comunque irrilevanti non avendo il difensore proposto specifica richiesta di rimessione in termini documentando l'asserita difficoltà informatica.
Compiuta tale premessa devono essere analizzate le domande formulate dalle parti.
Domanda di addebito della separazione.
Il ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione alla resistente, lamentando la violazione di doventi coniugali da parte della quali: il dovere di rispetto reciproco, di CP_2 coabitazione, e di fedeltà coniugale. La resistente si è opposta all'accoglimento di tale domanda allegando che la cessazione dell'affectio coniugalis sarebbe venuta meno a causa del progressivo allontanamento tra le parti, attestato da una lettera redatta di pugno dallo stesso e CP_3 recapitata alla nel Natale 2019. CP_2
La domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente non è fondata e deve essere respinta.
Dall'escussione di numerosi testi è emerso che da tempo la vita affettiva delle parti era priva dei requisiti che devono caratterizzare l'unione coniugale. In particolare il teste Testimone_1 fratello dello stesso ricorrente ha dichiarato: “Per quello che so io non ho mai visto che la coppia in undici anni è venuta mai a trovare la mia famiglia;
ero sempre io che andavo da loro. Per quello che mi ha raccontato mio fratello so che la coppia non aveva più rapporti intimi negli ultimi due/tre anni
e mi diceva anche che tutte le spese di casa le pagava lui e la moglie non collaborava.”. Anche la madre della resistente (convivente con la parti) ha riferito di un clima di distacco e di mancanza di relazioni affettive tra le parti (cfr. deposizione in atti).
Ma soprattutto la lettura della lettera redatta di pugno dal ricorrente e recapitata alla resistente nel
Natale 2019 (cfr. allegato n. 3 al ricorso introduttivo della parte resistente), prova inequivocabilmente il lento allontanamento dei coniugi, avvenuto da tempo anteriore alla stessa redazione della missiva
(ai cui contenuti si rimanda).
Rispetto a tali risultanze non risulta alcuna prova della pregressa violazione del dovere di fedeltà da parte della , né di condotte della stessa di violazione di altri doveri coniugali non essendo CP_2 contestato che nel momento in cui la resistente si è trasferta a vivere con la madre ciò è accaduto a
6 seguito della morte del padre, e comunque questa condotta è stata accettata per fatti concludenti dal marito che subito dopo ha ripreso la convivenza coniugale con la moglie. Tutte le altre condotte contestate (freddezza, atteggiamenti di scarso interesse per le vicende familiare etc.) oltre ad essere generiche non hanno avuto alcun riscontro probatorio avendo i testi riferito su questi fatti tutte circostanza de relato apprese (peraltro genericamente) dallo stesso ricorrente.
Per quanto esposto la domanda di addebito della separazione alla deve essere respinta. CP_2
Affidamento del figlio minore
Non esiste contrasto tra le parti quanto all'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, che costituisce il regime di affidamento da privilegiare in assenza di specifici elementi di pregiudizio per il figlio.
Sussiste contrasto in merito al collocamento del figlio , avendo il padre richiesto il collocamento paritetico del minore presso le abitazioni di entrambi i genitori, e comunque quanto ai tempi di permanenza del minore presso l'abitazione di ciascun genitore.
Con l'ordinanza presidenziale è stato disposto: l'affidamento condiviso del figlio presso i genitori con collocamento prevalente del minore presso l'abitazione materna, con possibilità per il padre di vedere e tenere con sé il minore, in difetto di diverso accordo scritto, con ampie modalità di frequentazione padre figlio comprensive del pernottamento, tempi ulteriormente ampliati nel corso del giudizio.
Nel corso del procedimento si sono registrate numerose tensioni nella gestione della genitorialità condivisa per questioni che nella maggioranza delle situazioni i genitori sono in grado di risolvere autonomamente (consegna dei libri, recuperi in caso di malattia del minore, etc.), lamentando ciascuna delle parti condotte scorrette ed inopportune da parte dell'altra.
Per questo sono stati adottati diversi provvedimenti per superare teli difficoltà ed è stato suggerito alle parti di seguire percorso di mediazione familiare, suggerimento raccolto che tuttavia non ha dato esito positivo.
All'esito del percorso non positivo di mediazione è stata quindi disposta CTU, ed in seguito l'ascolto diretto del minore.
La CTU la cui conclusioni sono condivise dal Collegio in quanto scevre da vizi logico argomentativi ha concluso rilevando:
“Si può affermare che in entrambe le parti manca la fiducia verso l'altro genitore. La genitorialità intesa come scambio reciproco, in questo caso vacilla. Tutti e due si concentrano sui bisogni evolutivi del figlio, ma la Ctu evidenzia altre problematiche connesse alla buona genitorialità verso il minore.
Per come appare molto attento a non far arrabbiare i genitori e a non far aumentare il ER conflitto, mostra comportamenti che non dovrebbe avere, ma sarebbe opportuno che vivesse ER il suo rapporto con loro in modo sereno e tranquillo e non frustrante per lui. Durante questa Ctu è emerso che nei giorni di competenza del padre , a volte salterebbe il calcio. Il padre è CP_1 ER stato inserito nel gruppo calcio della squadra e si è dimostrato più disponibile a non fargli perdere l' attività sportiva. Possiamo affermare che la madre predilige le attività svolte con i coetanei, il padre più i viaggi da solo o con amici, le esperienze culturali e il gioco individuale con lui. CP_1
Non riescono ad accordarsi sulla possibilità di portare il bambino fuori dall'Italia, il cosiddetto nulla
7 osta per l'estero. La madre non si mostrerebbe per ora favorevole. ….. non si è mostrato ostile ER in uno dei due ambienti, è un bambino che ha interiorizzato il concetto di par condicio. Sa molto bene come si deve comportare. Lui stesso alle domande difficili sui suoi genitori non sa rispondere e afferma un “ci devo pensare”. Perché non vuole scontentare i suoi genitori. È un bambino che usa la parola “comparazione”. Un bambino di 12 anni che utilizza questa parola difficile, magari sentita a scuola, come sinonimo di confronto, accostamento, equiparazione, paragone, parallelo, significa che ha interiorizzato il concetto di non far dispiacere l'altro ed è una parola che in qualche modo adora. Concetto che troviamo anche nella domanda del Dfu disegno della figura umana chi preferisci? Lui risponde “sia mamma sia PA in comparazione”…..È emerso che svalorizzi ER molto la sua personalità, quasi da non farla emergere. È un bambino che sa stare al suo posto, che non è indice di essere passivo, ma è attento a non far dispiacere i due genitori. Non si mette al centro per non creare problemi. E' indeciso, timido, non sa cosa scegliere.”
All'esito di tali accertamenti la CTU ha concluso proponendo: “La forma di affidamento più idonea è l'affidamento condiviso, non sono emerse condizioni tali dover ricorrere ad un affidamento esclusivo. I tempi di permanenza possono rimanere a parere della scrivente quelli definiti precedentemente”.
In merito ad eventuali interventi la CTU ha rilevato : “Qualora dovesse rendersi opportuno l'intervento dei Servizi Sociali di Orvieto, diverso da quello già in essere, il CTU provvederà, coadiuvato dai CCTTPP, a prendere contatti con questi onde redigere, in accordo con essi e sulla base delle risorse disponibili, il progetto d'intervento da allegare alla relazione da sottoporre alla valutazione del Giudice. In assenza della disponibilità dei Servizi Sociali, ovvero in presenza di lunghe liste d'attesa, il CTU, i CCTTPP e di difensori delle parti individueranno un struttura alternativa che possa fornire analogo servizio. Il bambino continuerà a recarsi al Centro Vertumno di Orvieto come aiuto e supporto per i compiti. I due genitori continuano la psicoterapia individuale di loro iniziativa. A parere della scrivente non c'è ancora un adeguata e giusta capacità di negoziazione, siamo all'inizio di un riavvicinamento tra le parti, siamo ancora lontani dal buon senso e dalla flessibilità nel capire le situazioni imminenti della vita, per questo propongo un percorso di sostegno alla genitorialità, affinché apprendano o migliorino le loro strategie comunicative per essere più efficaci nelle interazioni con il figlio.”
Nel corso dell'ascolto il minore ha dichiarato:
“Mi chiamo Durante la settimana vado a scuola, frequento la 3 media. Ho alcune idee ma ER non ho ancora deciso la scuola superiore. Durante la settimana dopo scuola se non ho tanti compiti esco con gli amici o gioco con i videogiochi, mi piacciono molto i giochi di calcio, inoltre gioco a calcio tre volte a settimana dalle 18 fino alle 19:45. Io sono un attaccante. Le partite non si fanno sempre. Quando esco con gli amici siamo in tre di solito, facciamo un giretto per , a volte Per_2 prendiamo un gelato o una pizza ma non ci spostiamo da;
una volta siamo andati a Orvieto Per_2
Scalo ma siamo tornati in macchina con i genitori. Sto un po' con mamma e un po' con PA: mamma ora lavora solo la mattina quindi il pomeriggio spesso, quando non mi alleno o non esco, possiamo stare insieme e gioco insieme a nonna che vive con noi. Vado d'accordo con mamma che è solare, simpatica, premurosa e non saprei trovare un difetto in lei. Ultimamente mi serve un po' di aiuto nei compiti perché sono molto difficili, mamma mi aiuta a studiare a volte anche nelle materie scritte.
La mia materia preferita è la matematica, invece non mi piace italiano Con PA durante la settimana ci sto quando non mi alleno o non ho molto da studiare, facciamo dei giochi da tavolo insieme con lui e a volte andiamo a casa della sua fidanzata che vive vicino a casa di PA. PA mi aiuta a fare
i compiti di geometria e matematica. Non ci siamo mai fermati a dormire a casa della fidanzata di
8 PA, lei a volte va da PA quando non ci sono io però. La fidanzata di PA ha un figlio più piccolo di me che fa la quinta elementare, lui non ha una consolle ma gioca a Fifa con il telefono della nonna che vive con lui. Noi andiamo d'accordo, a volte giochiamo a palla insieme. PA quando stiamo insieme è giocherellone, a volte andiamo a Roma con dei nostri amici con cui l'estate facciamo le vacanze e facciamo delle attività insieme, lui è molto preciso e vuole sempre che io sia puntuale. Non so trovare difetti nemmeno a PA. In questo momento della mia vita non vorrei cambiare nulla, mi sento che va bene così, sono contento: forse l'unica cosa è che vorrei stare con mamma e PA un po' di più ma per adesso va bene così. Il pensiero della scuola nuova mi emoziona perché non avrò amici che vengono con me e io sono un po' timido. Durante la settimana seguo il dopo cresima il venerdì sera alle 21 perché poi così potrò diventare un catechista, mi piace molto perché è un modo per frequentare i miei amici. La domenica se non sono via vado a Messa da solo e qualche volta con la nonna.”
I numerosi accertamenti computi, e la constatazione oggettiva che dopo la CTU e l'ascolto del minore le pregresse tensioni tra i genitori appaiono essersi sopite (non sono state più segnalate situazioni come quelle iniziali di contrasti tra le parti avvenuti alla presenza del figlio) fanno ritenere al Collegio opportuno confermare le modalità di affidamento, collocamento e frequentazione attualmente in essere. Nella rilevata incapacità dei genitori di comunicare e mediare, ogni mutamento porterebbe tensioni, e non sarebbe rispondente all'interesse del minore che secondo quanto dallo stesso dichiarato nel corso dell'ascolto e secondo quanto rilevato dalla CTU è riuscito a raggiungere un congruo equilibrio.
Pertanto devono essere confermate le modalità di affidamento in essere, con alcune puntualizzazioni e leggeri ampliamenti, secondo quanto riportato in dispositivo. Occorre chiarire che in caso di malattia del minore ovvero di assenza del padre per trasferte di lavoro i giorni in cui non si sarà stata possibile la frequentazione padre figlio dovranno essere recuperati nelle settimane immediatamente successive (garantendo comunque alla madre la permanenza del figlio presso di sé il lunedì - dall'uscita di scuola con accompagnamento a scuola il giorno successivo e nei fine settimana di spettanza della madre). Quanto alle modalità stabilite nei provvedimenti provvisori in riferimento alla consegna e ripresa dei libri scolastici l'età del ragazzo, che ha compiuto 14 anni, e la sua raggiunta autonomia fanno ritenere opportuno superare tali statuizioni potendo il minore organizzare da sé il prelievo dei libri dalle due abitazioni dei genitori.
Al fine di superare contrasti tra le parti, deve essere confermata la frequenza da parte del figlio del
Centro Vertumno di Orvieto al quale il minore si è riferito nel corso del giudizio con positivi risultati, con conseguenti costi da ripartire tra i genitori secondo la proporzione di seguito indicata, precisando che anche per il periodo pregresso il costo del centro dovrà essere ripartito secondo le proporzioni stabilite per le spese straordinarie nei provvedimenti provvisori.
In caso di ripresa delle difficoltà tra i genitori emerse nel corso del giudizio i genitori potranno rivolgersi al Servizio Sociale del Comune di Orvieto che potrà fornire congruo sostegno.
Assegnazione della casa familiare
Deve essere confermata l'assegnazione della casa familiare alla resistente in quanto genitore convivente con il figlio minore.
9 Contributo al mantenimento del figlio
Per determinare il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio, in applicazione dell'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti del figlio in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E', inoltre, necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
dipendente ha dichiarato i seguenti redditi: Controparte_1
modello 730/2019 reddito complessivo lordo annuo di € 52.843 modello 730/2022 reddito complessivo lordo annuo di € 59.879 modello 730/2023 reddito complessivo lordo annuo di € 59.168 pari a reddito mensile netto detratte le imposte e divisa la risultate per 12 di circa € 3.300;
è gravato del pagamento del 50% della rata di mutuo mensile sulla casa familiare pari a complessivi
€ 255 circa (50% della rata totale di € 509), è gravato dai costi per la restituzione di un prestito acceso per la riparazione di una caldaia per € 80,40; e dei costi per il canone di locazione per € 430,00; della rata per l'acquisto dell'automobile per € 284,99.
commessa part time all'inizio del giudizio, è stata assunta full time nel corso del Controparte_2 procedimento e ha dichiarato i seguenti redditi: modello 730/2019 reddito complessivo lordo annuo di € 13.220 modello 730/2021 reddito complessivo lordo annuo di € 16.210 modello 730/2023 reddito complessivo lordo annuo di € 20.558 pari a reddito medio mensile detratte le imposte e divisa la risultante per 12 di circa € 1,600; è gravata del pagamento del 50% della rata di mutuo mensile sulla casa familiare pari a complessivi € 255 circa (50% della rata totale di € 509), è gravata dai costi per la restituzione di un prestito acceso per l'acquisto di un auto per € 150 mensili;
condivide i costi abitativi con la madre che risiede nel medesimo immobile percettrice di propri redditi.
Preso atto di tali risultanze il Collegio ritiene di confermare i provvedimenti provvisori e stima equo prevedere , tenendo conto dei redditi delle parti come sopra indicati, delle presumibili esigenze economiche de figlio, rapportate all'età ed al tenore di vita della famiglia, dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascun genitore al fine di consentire al figlio di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, che il padre corrisponda alla madre quale contributo al mantenimento ordinario del figlio la somma pari ad euro € 350 mensili da corrispondere alla madre convivente oltre
ISTAT annuale, dal mese di maggio 2024 (data di modifica dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio, poiché anche se l'aumento dei redditi della resistente è avvenuto in data anteriore deve considerarsi che anche il ricorrente ha visto aumento reddituale cfr. supra potendo quindi sostenere un maggiore esborso di € 100 per alcuni mesi considerando che l'entità del contributo fa ritenere che lo stesso sia stato speso dalla madre non appena ricevuto per le necessità del figlio).
Deve essere specificamente regolamentato in proporzione ai redditi dei genitori il contributo alle spese straordinarie, da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili
10 nella vita della prole;
rilevato quanto alle spese straordinarie che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Richiamando il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, il contributo di ciascun genitore alle spese, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere determinato nella misura del 70%
a carico del padre e del 30% a carico della madre in ragione dei redditi notevolmente più elevati del padre (divario che permane anche a seguito dell'aumento dei redditi della madre).
Ulteriori domande
Le ulteriori domande formulate dalla parte resistente (spese mutuo, ripartizioni costi etc.) devono essere dichiarate inammissibili in considerazione della incompatibilità del presente giudizio con ulteriori domande sottoposte al rito ordinario, esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito della camera di consiglio, con azioni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di status (cf. in tal senso, fra le tante, Cassazione civile, sez. I, 15 maggio 2001, n. 6660; Cass., n. 11828/2009; Cass., n. 18870/2014).
Spese di giudizio
Le spese di giudizio devono essere compensate in ragione della materia trattata e delle ragioni della decisione (non ricorrendo i presupposti per condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.) ponendo definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese di CTU come liquidate in corso di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dando atto che la separazione personale tra
[...]
e coniugi per matrimonio celebrato in ORVIETO - TR in CP_1 Controparte_2 data 01/06/2009, è stata pronunciata con sentenza parziale n. 851/2022, così dispone:
-rigetta la domanda di addebito della separazione alla resistente formulata dal ricorrente;
-affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità ER genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione, salute, determinazione del luogo di residenza abituale - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso, disponendone il collocamento presso la madre;
11 -dispone che il padre veda e tenga con sé il minore, in difetto di diverso accordo scritto, con le seguenti modalità:
a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita di scuola con accompagnamento a scuola il lunedì mattina con pernottamento per le notti del venerdì, sabato e domenica;
il mercoledì pomeriggio all'uscita di scuola con accompagnamento a scuola il giovedì mattina nelle settimane in cui il minore è con il padre nel fine settimana e dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì con accompagnamento a scuola nelle altre settimane, con possibilità di recupero delle frequentazioni in caso di impedimento del minore o viaggio di lavoro all'estero del padre secondo quanto indicato in parte motiva;
nei periodi di interruzione delle lezioni il padre potrà prendere il bambino alle ore 10,30 dei giorni in cui sarebbe previsto il prelievo a scuola e lo riporterà alle 10,30 del giorno in cui sarebbe previsto l'accompagnamento a scuola;
per il periodo delle vacanze Natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre compresi, e dal 31 dicembre al 6 gennaio seguente compresi con pernottamento per l'intero periodo;
per metà delle vacanze pasquali con il periodo che comprende il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
per le vacanze estive per 15 giorni da individuare in mancanza di diverso accordo dal 1 al 16 agosto ovvero dal 16 al 31 agosto;
ad anni alterni per le altre festività e per il compleanno del bambino,
-assegna a la casa familiare sita in ORVIETO, via degli Aceri n.3,con Controparte_2 quanto in essa contenuto;
-determina in 350,00 euro il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento del figlio, da corrispondere alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, concorrenza da maggio 2024 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con definitiva conferma dei provvedimenti provvisori adottati nel corso del procedimento;
-dispone che i genitori contribuiscano il padre nella misura del 70% e la madre nella misura del
30%ciascuno per le spese straordinarie per il figlio, secondo quanto indicato in motivazione.
- dichiara inammissibili le ulteriori domande;
- compensa tra le parti le spese di giudizio ponendo definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese di CTU come liquidate nel corso del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio in data 29.1.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
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