TRIB
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2024, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 10438/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.9.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paolo Baio di Lecco Via Roma n. 73 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_2 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]0 con l'Avv. Maria Elena Lombardi di Arese Via Monte Resegone n. 10/A presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Arese (MI) il 25.07.1992
(anno 1992 parte II – seria A – N. 30)
□ separati consensualmente con verbale in data 04.10.2005 omologato con decreto del 04.10.2005 pagina 1 di 3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.09.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• Allo stato non risultano beni cointestati fra le parti;
• L'unica figlia avuta dall'unione fra la sig.ra ed il sig. risulta allo stato maggiorenne Pt_1 CP_2
ed economicamente autosufficiente;
• I ricorrenti si riconoscono economicamente autosufficienti e, pertanto, danno atto della reciproca possibilità di far fronte alle proprie necessità economiche e rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento e/o ad altro titolo, disponendo entrambi di un proprio reddito;
• I ricorrenti dichiarano di null'altro aver reciprocamente a pretendere per alcun titolo e/o ragione e/o causa, avendo già provveduto a definire ogni reciproco rapporto patrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, pertanto la domanda congiunta dei coniugi può esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ciò premesso
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Arese in data 25.07.1992 tra la signora e Parte_1 Controparte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Non vi sono ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arese perché provveda alle annotazioni pagina 2 di 3 e agli ulteriori incombenti di Legge nonchè alle comunicazioni al Comune di Senago dove parimenti l'atto risulta trascritto.
Così deciso in Milano, il 28.11.2024
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.9.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paolo Baio di Lecco Via Roma n. 73 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_2 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]0 con l'Avv. Maria Elena Lombardi di Arese Via Monte Resegone n. 10/A presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Arese (MI) il 25.07.1992
(anno 1992 parte II – seria A – N. 30)
□ separati consensualmente con verbale in data 04.10.2005 omologato con decreto del 04.10.2005 pagina 1 di 3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.09.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• Allo stato non risultano beni cointestati fra le parti;
• L'unica figlia avuta dall'unione fra la sig.ra ed il sig. risulta allo stato maggiorenne Pt_1 CP_2
ed economicamente autosufficiente;
• I ricorrenti si riconoscono economicamente autosufficienti e, pertanto, danno atto della reciproca possibilità di far fronte alle proprie necessità economiche e rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento e/o ad altro titolo, disponendo entrambi di un proprio reddito;
• I ricorrenti dichiarano di null'altro aver reciprocamente a pretendere per alcun titolo e/o ragione e/o causa, avendo già provveduto a definire ogni reciproco rapporto patrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, pertanto la domanda congiunta dei coniugi può esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ciò premesso
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Arese in data 25.07.1992 tra la signora e Parte_1 Controparte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Non vi sono ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arese perché provveda alle annotazioni pagina 2 di 3 e agli ulteriori incombenti di Legge nonchè alle comunicazioni al Comune di Senago dove parimenti l'atto risulta trascritto.
Così deciso in Milano, il 28.11.2024
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 3