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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 26/11/2024, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1029/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1029/2022 tra
Pt_1 CP_1
RICORRENTE e
Controparte_2
RESISTENTE
Oggi 26/11/2024, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi:
Per parte ricorrente, nessuno compare. per parte resistente, l'avv. GIANNINI GIUSEPPE. L'avv. Giannini chiede il rigetto della opposizione ex adverso proposta, con condanna alle spese di lite.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni di parte resistente, pronuncia sentenza ex art. 429
c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 1029/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1029/2022, promossa da:
P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Parte_2 P.IVA_1 dell'avv. Alessandra Serraiocco
RICORRENTE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Controparte_2 C.F._1
Giannini
RESISTENTE-OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/11/2024, parte resistente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Considerato in fatto e in diritto che diva con ricorso l'intestato Tribunale per proporre opposizione avverso Parte_2 il decreto ingiuntivo n. 143/2022 emesso l'8.9.2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 25.121,56, a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, in favore di;
Controparte_2
che la società opponente, con unico motivo di doglianza, deduceva la pendenza di un giudizio ordinario tra le medesime parti per l'accertamento della spettanza di somme richieste dal lavoratore a vario titolo, tra cui anche il trattamento di fine rapporto e rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la somma dovuta dalla al sig. ammonta a Parte_2 Controparte_2 complessivi Euro 25.121,56 netti e, per l'effetto, 2) revocare il decreto ingiuntivo per gli importi non dovuti. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”; che si costituiva nel giudizio di opposizione resistendo al ricorso e Controparte_2
chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto;
che la causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente depositata dalle parti;
che il ricorso in opposizione proposto da è infondato e non può essere Parte_2
accolto; che la stessa società ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, ha riconosciuto la spettanza in favore del della somma di € 25.121,56, ossia la stessa oggetto CP_2
del decreto ingiuntivo opposto;
che, d'altra parte, la sussistenza di tale credito vantato dal lavoratore odierno opposto nei confronti della datrice di lavoro risulta pacificamente sia dalla CUD 2021 sia dalla Parte_2 busta paga luglio 2020, ove si evince un ammontare netto spettante a titolo di t.f.r. di € 42.121,56, dal quale lo stesso lavoratore in sede monitoria ha decurtato la somma di € 17.000,00 che ha riconosciuto già percepita a tale titolo dall'opponente; che, pacifici essendo la sussistenza del rapporto lavorativo, il suo contenuto e, quindi,
l'insorgenza delle obbligazioni retributive, è sul datore di lavoro che grava l'onere di provare di aver corrisposto al proprio dipendente gli emolumenti retributivi richiesti, estinguendo così le relative obbligazioni, ovvero l'esistenza di altri fatti estintivi, modificativi, impeditivi del credito avversario, secondo le regole generali del riparto dell'onere della prova di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c. (ex pluribus Trib. Roma, Sez. Lav., 1.10.2018 e 12.3.2018; Trib. Milano, Sez. Lav., 20.6.2017;
30.5.2017; 12.5.2017; Trib. Bari, Sez. Lav., 6.4.2017). che, infatti, anche nell'ambito del rapporto di lavoro, vale il generale principio affermato dalla giurisprudenza in materia contrattuale ormai costantemente, a partire dalle Sezioni Unite n. 13533 del 2001, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione, per l'esatto adempimento, per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile;
che le buste paga e i prospetti paga, essendo documenti formati dallo stesso datore di lavoro, hanno una diversa efficacia probatoria a seconda del contesto in cui si utilizzino, cioè, in particolare, se a favore oppure contro il datore di lavoro: se utilizzati a favore, tali documenti, non solo devono essere regolarmente tenuti dal datore di lavoro, ma possono essere liberamente apprezzati, ove il lavoratore ne contesti la veridicità o l'esattezza; se utilizzati contro il datore di lavoro, tali documenti fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati (Cass.,
Sez. Lav., 17.9.2012, n. 15523; v anche Cass., Sez. Lav. 20.1.2016, n. 991); che, in altri termini, le risultanze di tali documenti hanno pieno valore probatorio contro il datore di lavoro che li ha formati ai sensi dell'art. 2709 c.c., inquadrandosi nella categoria delle confessioni stragiudiziali, non revocabili se non in caso di errore di fatto o violenza, ai sensi dell'art. 2732 c.c. (Trib. Spoleto, Sez. Lav. 18.1.2018; Cass., 20.7.1985, n. 4305); che del tutto generica è, d'altra parte, la doglianza dell'opponente circa la pendenza di altro giudizio “con il quale si richiede l'accertamento di somme richiede dal lavoratore l'accertamento di somme richieste dal lavoratore a vario titolo, tra cui anche il TFR”, circostanza che la ricorrente allega senza tuttavia neppure indicare il numero di R.G. né producendo i relativi atti;
che l'allegazione di parte opponente è, in ogni caso, del tutto irrilevante, posto che l'eventuale continenza o litispendenza dinanzi al medesimo giudice potrebbe al più suggerire una riunione dei procedimenti, ma giammai determinare l'infondatezza della domanda successivamente proposta, non venendo in rilievo, in assenza di giudicati, questione di ne bis in idem; che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di Parte_2
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 143/2022, che dichiara esecutivo;
- condanna alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in Parte_2 complessivi € 3.232,80, tutti per compensi, tutti per compensi, il tutto oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore di;
Controparte_2
Così deciso in Avezzano, il 26 novembre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1029/2022 tra
Pt_1 CP_1
RICORRENTE e
Controparte_2
RESISTENTE
Oggi 26/11/2024, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi:
Per parte ricorrente, nessuno compare. per parte resistente, l'avv. GIANNINI GIUSEPPE. L'avv. Giannini chiede il rigetto della opposizione ex adverso proposta, con condanna alle spese di lite.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni di parte resistente, pronuncia sentenza ex art. 429
c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 1029/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1029/2022, promossa da:
P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Parte_2 P.IVA_1 dell'avv. Alessandra Serraiocco
RICORRENTE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Controparte_2 C.F._1
Giannini
RESISTENTE-OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/11/2024, parte resistente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Considerato in fatto e in diritto che diva con ricorso l'intestato Tribunale per proporre opposizione avverso Parte_2 il decreto ingiuntivo n. 143/2022 emesso l'8.9.2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 25.121,56, a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, in favore di;
Controparte_2
che la società opponente, con unico motivo di doglianza, deduceva la pendenza di un giudizio ordinario tra le medesime parti per l'accertamento della spettanza di somme richieste dal lavoratore a vario titolo, tra cui anche il trattamento di fine rapporto e rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la somma dovuta dalla al sig. ammonta a Parte_2 Controparte_2 complessivi Euro 25.121,56 netti e, per l'effetto, 2) revocare il decreto ingiuntivo per gli importi non dovuti. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”; che si costituiva nel giudizio di opposizione resistendo al ricorso e Controparte_2
chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto;
che la causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente depositata dalle parti;
che il ricorso in opposizione proposto da è infondato e non può essere Parte_2
accolto; che la stessa società ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, ha riconosciuto la spettanza in favore del della somma di € 25.121,56, ossia la stessa oggetto CP_2
del decreto ingiuntivo opposto;
che, d'altra parte, la sussistenza di tale credito vantato dal lavoratore odierno opposto nei confronti della datrice di lavoro risulta pacificamente sia dalla CUD 2021 sia dalla Parte_2 busta paga luglio 2020, ove si evince un ammontare netto spettante a titolo di t.f.r. di € 42.121,56, dal quale lo stesso lavoratore in sede monitoria ha decurtato la somma di € 17.000,00 che ha riconosciuto già percepita a tale titolo dall'opponente; che, pacifici essendo la sussistenza del rapporto lavorativo, il suo contenuto e, quindi,
l'insorgenza delle obbligazioni retributive, è sul datore di lavoro che grava l'onere di provare di aver corrisposto al proprio dipendente gli emolumenti retributivi richiesti, estinguendo così le relative obbligazioni, ovvero l'esistenza di altri fatti estintivi, modificativi, impeditivi del credito avversario, secondo le regole generali del riparto dell'onere della prova di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c. (ex pluribus Trib. Roma, Sez. Lav., 1.10.2018 e 12.3.2018; Trib. Milano, Sez. Lav., 20.6.2017;
30.5.2017; 12.5.2017; Trib. Bari, Sez. Lav., 6.4.2017). che, infatti, anche nell'ambito del rapporto di lavoro, vale il generale principio affermato dalla giurisprudenza in materia contrattuale ormai costantemente, a partire dalle Sezioni Unite n. 13533 del 2001, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione, per l'esatto adempimento, per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile;
che le buste paga e i prospetti paga, essendo documenti formati dallo stesso datore di lavoro, hanno una diversa efficacia probatoria a seconda del contesto in cui si utilizzino, cioè, in particolare, se a favore oppure contro il datore di lavoro: se utilizzati a favore, tali documenti, non solo devono essere regolarmente tenuti dal datore di lavoro, ma possono essere liberamente apprezzati, ove il lavoratore ne contesti la veridicità o l'esattezza; se utilizzati contro il datore di lavoro, tali documenti fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati (Cass.,
Sez. Lav., 17.9.2012, n. 15523; v anche Cass., Sez. Lav. 20.1.2016, n. 991); che, in altri termini, le risultanze di tali documenti hanno pieno valore probatorio contro il datore di lavoro che li ha formati ai sensi dell'art. 2709 c.c., inquadrandosi nella categoria delle confessioni stragiudiziali, non revocabili se non in caso di errore di fatto o violenza, ai sensi dell'art. 2732 c.c. (Trib. Spoleto, Sez. Lav. 18.1.2018; Cass., 20.7.1985, n. 4305); che del tutto generica è, d'altra parte, la doglianza dell'opponente circa la pendenza di altro giudizio “con il quale si richiede l'accertamento di somme richiede dal lavoratore l'accertamento di somme richieste dal lavoratore a vario titolo, tra cui anche il TFR”, circostanza che la ricorrente allega senza tuttavia neppure indicare il numero di R.G. né producendo i relativi atti;
che l'allegazione di parte opponente è, in ogni caso, del tutto irrilevante, posto che l'eventuale continenza o litispendenza dinanzi al medesimo giudice potrebbe al più suggerire una riunione dei procedimenti, ma giammai determinare l'infondatezza della domanda successivamente proposta, non venendo in rilievo, in assenza di giudicati, questione di ne bis in idem; che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di Parte_2
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 143/2022, che dichiara esecutivo;
- condanna alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in Parte_2 complessivi € 3.232,80, tutti per compensi, tutti per compensi, il tutto oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore di;
Controparte_2
Così deciso in Avezzano, il 26 novembre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia