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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 28/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott. Corrado Croci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 451/2023 avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. promossa da:
(C.F. e P.IVA ) e per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Daniele G. Discepolo del Foro di Milano, che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso Controparte_1 C.F._1
l'Avv. Isabella Camporato del Foro di Catanzaro, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATO
Udienza di rimessione della causa a decisione del 14.1.2025.
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
pagina 1 di 9 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1005/2023, resa inter partes dal Tribunale di Vercelli, Sezione
Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Edoardo Gaspari – RG 1493/2022, pubblicata il 24.01.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
In via preliminare:
- revocare l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione del 14 giugno 2022 e, per l'effetto, condannare il sig. (C.F. ) al pagamento dell'importo di € 140.401,18 oltre Controparte_1 C.F._1
interessi convenzionali di mora dal dovuto sino al saldo;
In via principale, nel merito:
- condannare il sig. (C.F. ) al pagamento delle spese legali del Controparte_1 C.F._1
presente giudizio di impugnazione nonché del giudizio di opposizione e di merito di primo grado;
In via istruttoria:
Con riserva di ulteriormente modificare e/o integrare difese, deduzioni, istanze istruttorie, produzioni e conclusioni nei modi e nei termini di legge.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio e rifusione delle spese e compensi legali del giudizio di opposizione RGE 50/2022;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
PER L'APPELLATO:
Voglia l'On. le Corte d'Appello adita, contrariis reiectiis, così provvedere:
- in via preliminare dichiarare la inammissibilità dell'atto di citazione in appello perché tardivo ex art. 325 c.p.c.;
- rigettare la domanda di inibitoria non essendo stato allegato e, in effetti, non sussistendo alcun rischio di un pregiudizio irreparabile;
- rigettare l'appello in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di prime cure;
pagina 2 di 9 - in via gradata rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e dichiarare la nullità,
l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dalla Parte_1 stante l'intervenuta prescrizione;
-in via ulteriormente gradata e per scrupolo defensionale, annullare la pretesa creditoria per l'eccedenza portata all'esecuzione.
Condannare in ogni caso per lite temeraria ex art. 96 comma 1, 2, 3 c.p.c.. Pt_1
In via istruttoria: con riserva di ulteriormente modificare e/o integrare difese, deduzioni, istanze istruttorie, produzioni e conclusioni nei modi e nei termini di legge.
Per l'effetto ed in ogni caso condannare la in persona del legale Parte_1
rappresentante pt al pagamento delle spese del giudizio oltre Iva e Cpa, rimborso spese generali nella misura del 15% da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il sig. ha proposto, ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c., ricorso in opposizione Controparte_1 all'esecuzione mobiliare intrapresa nei suoi confronti da e per essa Parte_1 Pt_2
quale cessionaria del credito (quantificato nella somma capitale di € 139.996,18 oltre accessori)
[...]
derivante da contratto di mutuo fondiario ipotecario del 16.10.1997, munito di formula esecutiva;
con ordinanza ex art. 624 c.p.c. del 14.6.2022, il G.E. ha sospeso la procedura esecutiva, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito;
e per essa ha con Parte_1 Parte_2
atto di citazione promosso il giudizio di merito, nel quale si è costituito . Controparte_1
Il sig. a sostegno dell'opposizione, ha allegato la prescrizione del credito azionato, in quanto CP_1 dal 9.1.2007 (data in cui si è conclusa con l'ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione, divenuta esecutiva, la procedura esecutiva immobiliare promossa dalla banca, all'esito della quale la stessa ha ricevuto la somma di € 49.800,00) è ricominciato a decorrere il termine di prescrizione decennale, che non è più stato interrotto prima della notifica dell'atto di precetto del 26.1.2018 (primo atto di precetto, cui ha poi fatto seguito l'atto di precetto successivo 24.9.2021); in subordine ha lamentato l'errato conteggio del credito residuo, che non tiene conto dell'importo già ricavato dal creditore da procedura esecutiva.
Fino 2 ha allegato che: la prescrizione del credito è stata interrotta con l'istanza del 20.3.2004, di ammissione del credito della banca di € 112.673,29 oltre interessi, in forza dello stesso contratto di mutuo, al passivo del fallimento della il termine di prescrizione è rimasto Parte_3
pagina 3 di 9 sospeso per tutta la durata della procedura fallimentare, chiusa il 27.8.2012; al 26.1.2018 il termine decennale non era ancora decorso.
Il Tribunale di Vercelli, con la sentenza n. 1005/2023 pubblicata il 24.1.2023, ha ritenuto fondata l'opposizione all'esecuzione proposta dal sig. rilevando che: la prescrizione costituisce un CP_1
fatto estintivo del credito sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo;
Fino 2, a sostegno della sua allegazione di interruzione della prescrizione, ha prodotto il doc. 3 (quale avviso di deposito del progetto di riparto finale), che però (i) non attesta che il piano di riparto sia poi stato dichiarato esecutivo e se lo sia stato così come proposto (nulla assegnando alla banca), senza reclamo dei creditori ex art. 36 L.F., (ii) non è firmato e non è quindi attribuibile con certezza al curatore del fallimento della ha altresì prodotto il doc. 2 (quale istanza di ammissione al passivo della Parte_3
banca), a cui non è apposto il timbro col “depositato” presso il Tribunale, in un momento in cui non vigeva ancora il deposito telematico degli atti;
non è pertanto provato che quell'istanza di ammissione sia stata depositata nella procedura fallimentare e questa carenza non consente di ritenere provato l'effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 comma 1 c.c., che deriverebbe dal deposito dell'istanza di ammissione al passivo fallimentare;
anche l'ammissione al passivo fallimentare non è stata provata, non essendo documentato quanto accaduto all'udienza del 17.11.2004, quando secondo vi sarebbe stato il provvedimento di ammissione;
per contro il sig. ha positivamente Pt_1 CP_1
provato la decorrenza dal 9.1.2007 del decorso del termine di prescrizione decennale.
Ha pertanto accolto l'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. proposta da , rigettato la Controparte_1
domanda di , accertato che non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata contro Pt_1 Pt_1 CP_1
in forza del mutuo 16.10.1997, condannato a rimborsare le spese di lite a
[...] Pt_1 CP_1
e a pagare la somma di € 2.090,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c..
[...]
Con atto di citazione in appello notificato in data 27.3.2023, e per essa Parte_1
ha impugnato la sentenza del Tribunale chiedendone la riforma per il motivo di seguito Parte_2
illustrato, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
, costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello perché tardivo ex Controparte_1
art. 325 c.p.c., a fronte della notifica della sentenza effettuata in data 30.1.2023; nel merito ne ha chiesto il rigetto per infondatezza, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
II. L'appello è ammissibile, essendo l'atto di citazione in appello stato tempestivamente notificato alla parte appellata in data 27.3.2023, entro il termine “lungo” di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (ex art. 327 c.p.c.), avvenuta in data 24.1.2023.
pagina 4 di 9 Non si può infatti ritenere valida la notifica invocata dalla parte appellata, eseguita in data 30.1.2023, al fine di far decorrere il termine “breve” di 30 giorni per la proposizione dell'appello ex art. 325 c.p.c..
Si tratta invero di comunicazione pec inviata dall'avvocato dell'appellato, Isabella Camporato, all'avvocato dell'appellante, Daniele Discepolo, da quest'ultimo ricevuta, che indica come oggetto
“notifica ai sensi del D.L. 179/2012” e ha il seguente tenore: “egr. collega, allego alla presente nota spese di quanto dovuto dalla sua assistita, in forza della sentenza n.1005/2023 del Tribunale di Vercelli.
La prego di invitare la Sua assistita all'adempimento spontaneo di quanto disposto nella presente, entro e non oltre 5 giorni dalla presente”; al messaggio sono allegati la nota spese, la sentenza del Tribunale di Vercelli, la comunicazione di tale sentenza ricevuta dalla cancelleria del Tribunale.
Mancano, ai fini di una notifica valida per il decorso del termine breve di appello, i seguenti elementi prescritti dall'art. 3 bis della legge 53/1994, a pena di nullità come disposto dall'art. 11 della medesima legge:
-il messaggio non indica nell'oggetto la dizione “notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994”, come richiesto dal comma 4 dell'art. 3 bis;
-non vi è la relazione di notifica prescritta dal comma 5 dell'art. 3 bis, che deve essere redatta dall'avvocato su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata, e che deve contenere: il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
l'attestazione di conformità di cui al comma 2.
Né si può ritenere che la nullità sia sanata dal raggiungimento dello scopo della comunicazione (Cass. civ. 8815/2020 e Cass. civ. 23620/2018), non essendo stato fornito alcun elemento in tal senso da parte dell'appellata e, per contro, non avendo l'appellante proposto appello entro il termine breve di 30 giorni;
d'altronde la comunicazione era rivolta esplicitamente a far ottenere all'avvocato Camporato il pagamento delle spese distratte in suo favore dal Tribunale;
non si può quindi ritenere provato che il destinatario, ricevendo tale pec, abbia avuto contezza di ricevere, per conto dell'odierna appellante e quale domiciliatario della medesima, dall'avvocato Camporato per conto del sig. la notifica CP_1
della sentenza al fine del decorso del termine breve per proporre appello;
la mancanza dei requisiti prescritti a pena di nullità dalla legge 53/1994 ha impedito il raggiungimento dello scopo di una comunicazione volta a far decorrere il termine per l'appello, derivandone altrimenti una lesione del diritto di difesa.
pagina 5 di 9 In assenza di valida notifica della sentenza di primo grado, l'appello può essere proposto nel termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione.
III. L'appellante formula un unico motivo di gravame, con cui censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale rileva che l'istanza di ammissione al passivo fallimentare non reca il timbro di deposito, concludendo che non è provato che l'istanza sia stata depositata e che ciò non consente di ritenere provato l'effetto interruttivo della prescrizione;
allega che l'assunto è erroneo e il deposito dell'istanza di ammissione al passivo è circostanza da ritenersi provata perché: il doc. 3 del fascicolo di primo grado (avviso di deposito del progetto di riparto finale) è documento ufficiale redatto su carta intestata del curatore fallimentare e fatto recapitare a mezzo posta a in data 6.9.2012, come attestato CP_2
dal timbro posto sulla prima pagina della comunicazione;
viene prodotto, a ulteriore dimostrazione dell'avvenuta ammissione del credito al passivo del fallimento, il doc. 11, comunicazione del 16.2.2011 Contr sottoscritta dal curatore fallimentare, ove si afferma che “Con insinuazione tardiva banca ha presentato domanda ed è stata ammessa al passivo del fallimento per Euro 109.045,34 al privilegio, nel frattempo l'immobile oggetto di ipoteca è stato però venduto sul tribunale di Vercelli a seguito di procedura esecutiva promossa da e per la quale il fallimento non è intervenuto”; il termine CP_2
di prescrizione si è pertanto interrotto in data 20.3.2004 con la presentazione della domanda di insinuazione al passivo fallimentare, ed è rimasto sospeso per tutta la durata della procedura fallimentare, risultando infondata l'eccezione di prescrizione del credito oggetto dell'opposizione svolta da controparte.
L'appellato eccepisce l'inammissibilità della nuova produzione documentale di cui al doc. 11, non depositato in primo grado per mero disinteresse della parte e non per impossibilità; richiama la sentenza del Tribunale in punto mancanza di prova dell'ammissione al passivo e le difese svolte in primo grado;
in subordine deduce (tesi già sostenuta in primo grado e non esaminata perché assorbita) che all'eventuale ammissione al passivo fallimentare non può essere attribuito l'effetto di sospensione della prescrizione fino alla chiusura del fallimento, perché funzione tipica dell'insinuazione al passivo è quella di chiedere l'ammissione del proprio credito all'interno della procedura fallimentare essendo preclusa la possibilità di proseguire le azioni individuali, ma nel caso di specie la banca ha intrapreso una procedura di espropriazione immobiliare del bene ipotecato, proseguita anche dopo l'apertura della procedura fallimentare, evidentemente ottenendo autorizzazione a proseguire l'azione esecutiva individuale con abbandono da parte del fallimento;
in via ulteriormente subordinata, eccepisce l'errata pagina 6 di 9 indicazione del capitale residuo dovuto, che non tiene conto dell'importo di € 44.524,00 già conseguito dal creditore all'esito dell'esecuzione immobiliare.
L'appello è infondato.
Il credito dell'appellante si è estinto per prescrizione, essendo decorso un termine superiore ai dieci anni dal 9.1.2007 (data in cui si è conclusa la procedura esecutiva immobiliare promossa dalla banca mutuante a seguito della risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento del mutuatario CP_1
, al 26.1.2018 (data di notifica di atto di precetto).
[...]
L'appellante allega che detto termine è stato interrotto in data 20.3.2004 con il deposito dell'istanza di ammissione del credito al passivo del ed è rimasto Controparte_3
sospeso fino alla chiusura della procedura fallimentare in data 27.8.2012.
Non fornisce però la prova dell'avvenuto deposito dell'istanza di ammissione del credito al passivo fallimentare.
Il documento 11, prodotto per la prima volta in appello, è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 345 comma 3 c.p.c., in appello non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
L'appellante ha prodotto il doc. 11, risalente al 16.2.2011, senza neppure allegare, né tantomeno provare, di non averlo potuto produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile.
L'unico ulteriore elemento di prova invocato nel motivo di appello è il doc. 3.
Senonché tale documento (denominato progetto di riparto finale del Controparte_3
, non è sottoscritto dal curatore del fallimento e non è pertanto provata la sua provenienza dal
[...]
medesimo, come correttamente evidenziato dal Tribunale;
è irrilevante che i dati del curatore siano riportati nell'intestazione del documento, in assenza di sottoscrizione;
mentre il timbro apposto nella prima pagina è illeggibile (se non con riferimento alla data) e non prova in alcun modo la provenienza del documento.
L'appellante non censura in modo specifico e argomentato la parte della sentenza che rileva l'inidoneità probatoria del doc.2; ed effettivamente tale documento (denominato istanza di ammissione al passivo) non contiene il timbro del suo avvenuto deposito presso la cancelleria, mancando la prova che l'istanza sia stata depositata.
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
pagina 7 di 9 IV. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi, di importo ridotto rispetto ai valori medi tenuto conto della esiguità degli argomenti trattati e del mancato deposito da parte dell'appellato degli atti conclusivi: € 1.500,00 per fase di studio, € 1.000,00 per fase introduttiva, € 2.552,00 per fase decisionale, per totali € 5.052,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta;
con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Isabella Camporato, che si dichiara antistataria.
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. per avere agito con colpa grave, continuando a sostenere una tesi palesemente infondata e già ritenuta tale dal Tribunale, producendo un nuovo documento senza neppure allegarne i presupposti per la produzione in appello. Il risarcimento viene equitativamente determinato nell'importo pari alla metà di quanto riconosciuto a titolo di compensi, ovvero € 2.526,00.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da e per essa avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 1005/2023 del Tribunale di Vercelli pubblicata il 24.1.2023, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 5.052,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta;
con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Isabella
Camporato;
-condanna parte appellante a pagare a parte appellata la somma di € 2.526,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c..
Per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
pagina 8 di 9 Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17.1.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Relatore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott. Corrado Croci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 451/2023 avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. promossa da:
(C.F. e P.IVA ) e per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Daniele G. Discepolo del Foro di Milano, che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso Controparte_1 C.F._1
l'Avv. Isabella Camporato del Foro di Catanzaro, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATO
Udienza di rimessione della causa a decisione del 14.1.2025.
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
pagina 1 di 9 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1005/2023, resa inter partes dal Tribunale di Vercelli, Sezione
Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Edoardo Gaspari – RG 1493/2022, pubblicata il 24.01.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
In via preliminare:
- revocare l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione del 14 giugno 2022 e, per l'effetto, condannare il sig. (C.F. ) al pagamento dell'importo di € 140.401,18 oltre Controparte_1 C.F._1
interessi convenzionali di mora dal dovuto sino al saldo;
In via principale, nel merito:
- condannare il sig. (C.F. ) al pagamento delle spese legali del Controparte_1 C.F._1
presente giudizio di impugnazione nonché del giudizio di opposizione e di merito di primo grado;
In via istruttoria:
Con riserva di ulteriormente modificare e/o integrare difese, deduzioni, istanze istruttorie, produzioni e conclusioni nei modi e nei termini di legge.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio e rifusione delle spese e compensi legali del giudizio di opposizione RGE 50/2022;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
PER L'APPELLATO:
Voglia l'On. le Corte d'Appello adita, contrariis reiectiis, così provvedere:
- in via preliminare dichiarare la inammissibilità dell'atto di citazione in appello perché tardivo ex art. 325 c.p.c.;
- rigettare la domanda di inibitoria non essendo stato allegato e, in effetti, non sussistendo alcun rischio di un pregiudizio irreparabile;
- rigettare l'appello in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di prime cure;
pagina 2 di 9 - in via gradata rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e dichiarare la nullità,
l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dalla Parte_1 stante l'intervenuta prescrizione;
-in via ulteriormente gradata e per scrupolo defensionale, annullare la pretesa creditoria per l'eccedenza portata all'esecuzione.
Condannare in ogni caso per lite temeraria ex art. 96 comma 1, 2, 3 c.p.c.. Pt_1
In via istruttoria: con riserva di ulteriormente modificare e/o integrare difese, deduzioni, istanze istruttorie, produzioni e conclusioni nei modi e nei termini di legge.
Per l'effetto ed in ogni caso condannare la in persona del legale Parte_1
rappresentante pt al pagamento delle spese del giudizio oltre Iva e Cpa, rimborso spese generali nella misura del 15% da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il sig. ha proposto, ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c., ricorso in opposizione Controparte_1 all'esecuzione mobiliare intrapresa nei suoi confronti da e per essa Parte_1 Pt_2
quale cessionaria del credito (quantificato nella somma capitale di € 139.996,18 oltre accessori)
[...]
derivante da contratto di mutuo fondiario ipotecario del 16.10.1997, munito di formula esecutiva;
con ordinanza ex art. 624 c.p.c. del 14.6.2022, il G.E. ha sospeso la procedura esecutiva, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito;
e per essa ha con Parte_1 Parte_2
atto di citazione promosso il giudizio di merito, nel quale si è costituito . Controparte_1
Il sig. a sostegno dell'opposizione, ha allegato la prescrizione del credito azionato, in quanto CP_1 dal 9.1.2007 (data in cui si è conclusa con l'ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione, divenuta esecutiva, la procedura esecutiva immobiliare promossa dalla banca, all'esito della quale la stessa ha ricevuto la somma di € 49.800,00) è ricominciato a decorrere il termine di prescrizione decennale, che non è più stato interrotto prima della notifica dell'atto di precetto del 26.1.2018 (primo atto di precetto, cui ha poi fatto seguito l'atto di precetto successivo 24.9.2021); in subordine ha lamentato l'errato conteggio del credito residuo, che non tiene conto dell'importo già ricavato dal creditore da procedura esecutiva.
Fino 2 ha allegato che: la prescrizione del credito è stata interrotta con l'istanza del 20.3.2004, di ammissione del credito della banca di € 112.673,29 oltre interessi, in forza dello stesso contratto di mutuo, al passivo del fallimento della il termine di prescrizione è rimasto Parte_3
pagina 3 di 9 sospeso per tutta la durata della procedura fallimentare, chiusa il 27.8.2012; al 26.1.2018 il termine decennale non era ancora decorso.
Il Tribunale di Vercelli, con la sentenza n. 1005/2023 pubblicata il 24.1.2023, ha ritenuto fondata l'opposizione all'esecuzione proposta dal sig. rilevando che: la prescrizione costituisce un CP_1
fatto estintivo del credito sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo;
Fino 2, a sostegno della sua allegazione di interruzione della prescrizione, ha prodotto il doc. 3 (quale avviso di deposito del progetto di riparto finale), che però (i) non attesta che il piano di riparto sia poi stato dichiarato esecutivo e se lo sia stato così come proposto (nulla assegnando alla banca), senza reclamo dei creditori ex art. 36 L.F., (ii) non è firmato e non è quindi attribuibile con certezza al curatore del fallimento della ha altresì prodotto il doc. 2 (quale istanza di ammissione al passivo della Parte_3
banca), a cui non è apposto il timbro col “depositato” presso il Tribunale, in un momento in cui non vigeva ancora il deposito telematico degli atti;
non è pertanto provato che quell'istanza di ammissione sia stata depositata nella procedura fallimentare e questa carenza non consente di ritenere provato l'effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 comma 1 c.c., che deriverebbe dal deposito dell'istanza di ammissione al passivo fallimentare;
anche l'ammissione al passivo fallimentare non è stata provata, non essendo documentato quanto accaduto all'udienza del 17.11.2004, quando secondo vi sarebbe stato il provvedimento di ammissione;
per contro il sig. ha positivamente Pt_1 CP_1
provato la decorrenza dal 9.1.2007 del decorso del termine di prescrizione decennale.
Ha pertanto accolto l'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. proposta da , rigettato la Controparte_1
domanda di , accertato che non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata contro Pt_1 Pt_1 CP_1
in forza del mutuo 16.10.1997, condannato a rimborsare le spese di lite a
[...] Pt_1 CP_1
e a pagare la somma di € 2.090,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c..
[...]
Con atto di citazione in appello notificato in data 27.3.2023, e per essa Parte_1
ha impugnato la sentenza del Tribunale chiedendone la riforma per il motivo di seguito Parte_2
illustrato, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
, costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello perché tardivo ex Controparte_1
art. 325 c.p.c., a fronte della notifica della sentenza effettuata in data 30.1.2023; nel merito ne ha chiesto il rigetto per infondatezza, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
II. L'appello è ammissibile, essendo l'atto di citazione in appello stato tempestivamente notificato alla parte appellata in data 27.3.2023, entro il termine “lungo” di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (ex art. 327 c.p.c.), avvenuta in data 24.1.2023.
pagina 4 di 9 Non si può infatti ritenere valida la notifica invocata dalla parte appellata, eseguita in data 30.1.2023, al fine di far decorrere il termine “breve” di 30 giorni per la proposizione dell'appello ex art. 325 c.p.c..
Si tratta invero di comunicazione pec inviata dall'avvocato dell'appellato, Isabella Camporato, all'avvocato dell'appellante, Daniele Discepolo, da quest'ultimo ricevuta, che indica come oggetto
“notifica ai sensi del D.L. 179/2012” e ha il seguente tenore: “egr. collega, allego alla presente nota spese di quanto dovuto dalla sua assistita, in forza della sentenza n.1005/2023 del Tribunale di Vercelli.
La prego di invitare la Sua assistita all'adempimento spontaneo di quanto disposto nella presente, entro e non oltre 5 giorni dalla presente”; al messaggio sono allegati la nota spese, la sentenza del Tribunale di Vercelli, la comunicazione di tale sentenza ricevuta dalla cancelleria del Tribunale.
Mancano, ai fini di una notifica valida per il decorso del termine breve di appello, i seguenti elementi prescritti dall'art. 3 bis della legge 53/1994, a pena di nullità come disposto dall'art. 11 della medesima legge:
-il messaggio non indica nell'oggetto la dizione “notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994”, come richiesto dal comma 4 dell'art. 3 bis;
-non vi è la relazione di notifica prescritta dal comma 5 dell'art. 3 bis, che deve essere redatta dall'avvocato su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata, e che deve contenere: il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
l'attestazione di conformità di cui al comma 2.
Né si può ritenere che la nullità sia sanata dal raggiungimento dello scopo della comunicazione (Cass. civ. 8815/2020 e Cass. civ. 23620/2018), non essendo stato fornito alcun elemento in tal senso da parte dell'appellata e, per contro, non avendo l'appellante proposto appello entro il termine breve di 30 giorni;
d'altronde la comunicazione era rivolta esplicitamente a far ottenere all'avvocato Camporato il pagamento delle spese distratte in suo favore dal Tribunale;
non si può quindi ritenere provato che il destinatario, ricevendo tale pec, abbia avuto contezza di ricevere, per conto dell'odierna appellante e quale domiciliatario della medesima, dall'avvocato Camporato per conto del sig. la notifica CP_1
della sentenza al fine del decorso del termine breve per proporre appello;
la mancanza dei requisiti prescritti a pena di nullità dalla legge 53/1994 ha impedito il raggiungimento dello scopo di una comunicazione volta a far decorrere il termine per l'appello, derivandone altrimenti una lesione del diritto di difesa.
pagina 5 di 9 In assenza di valida notifica della sentenza di primo grado, l'appello può essere proposto nel termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione.
III. L'appellante formula un unico motivo di gravame, con cui censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale rileva che l'istanza di ammissione al passivo fallimentare non reca il timbro di deposito, concludendo che non è provato che l'istanza sia stata depositata e che ciò non consente di ritenere provato l'effetto interruttivo della prescrizione;
allega che l'assunto è erroneo e il deposito dell'istanza di ammissione al passivo è circostanza da ritenersi provata perché: il doc. 3 del fascicolo di primo grado (avviso di deposito del progetto di riparto finale) è documento ufficiale redatto su carta intestata del curatore fallimentare e fatto recapitare a mezzo posta a in data 6.9.2012, come attestato CP_2
dal timbro posto sulla prima pagina della comunicazione;
viene prodotto, a ulteriore dimostrazione dell'avvenuta ammissione del credito al passivo del fallimento, il doc. 11, comunicazione del 16.2.2011 Contr sottoscritta dal curatore fallimentare, ove si afferma che “Con insinuazione tardiva banca ha presentato domanda ed è stata ammessa al passivo del fallimento per Euro 109.045,34 al privilegio, nel frattempo l'immobile oggetto di ipoteca è stato però venduto sul tribunale di Vercelli a seguito di procedura esecutiva promossa da e per la quale il fallimento non è intervenuto”; il termine CP_2
di prescrizione si è pertanto interrotto in data 20.3.2004 con la presentazione della domanda di insinuazione al passivo fallimentare, ed è rimasto sospeso per tutta la durata della procedura fallimentare, risultando infondata l'eccezione di prescrizione del credito oggetto dell'opposizione svolta da controparte.
L'appellato eccepisce l'inammissibilità della nuova produzione documentale di cui al doc. 11, non depositato in primo grado per mero disinteresse della parte e non per impossibilità; richiama la sentenza del Tribunale in punto mancanza di prova dell'ammissione al passivo e le difese svolte in primo grado;
in subordine deduce (tesi già sostenuta in primo grado e non esaminata perché assorbita) che all'eventuale ammissione al passivo fallimentare non può essere attribuito l'effetto di sospensione della prescrizione fino alla chiusura del fallimento, perché funzione tipica dell'insinuazione al passivo è quella di chiedere l'ammissione del proprio credito all'interno della procedura fallimentare essendo preclusa la possibilità di proseguire le azioni individuali, ma nel caso di specie la banca ha intrapreso una procedura di espropriazione immobiliare del bene ipotecato, proseguita anche dopo l'apertura della procedura fallimentare, evidentemente ottenendo autorizzazione a proseguire l'azione esecutiva individuale con abbandono da parte del fallimento;
in via ulteriormente subordinata, eccepisce l'errata pagina 6 di 9 indicazione del capitale residuo dovuto, che non tiene conto dell'importo di € 44.524,00 già conseguito dal creditore all'esito dell'esecuzione immobiliare.
L'appello è infondato.
Il credito dell'appellante si è estinto per prescrizione, essendo decorso un termine superiore ai dieci anni dal 9.1.2007 (data in cui si è conclusa la procedura esecutiva immobiliare promossa dalla banca mutuante a seguito della risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento del mutuatario CP_1
, al 26.1.2018 (data di notifica di atto di precetto).
[...]
L'appellante allega che detto termine è stato interrotto in data 20.3.2004 con il deposito dell'istanza di ammissione del credito al passivo del ed è rimasto Controparte_3
sospeso fino alla chiusura della procedura fallimentare in data 27.8.2012.
Non fornisce però la prova dell'avvenuto deposito dell'istanza di ammissione del credito al passivo fallimentare.
Il documento 11, prodotto per la prima volta in appello, è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 345 comma 3 c.p.c., in appello non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
L'appellante ha prodotto il doc. 11, risalente al 16.2.2011, senza neppure allegare, né tantomeno provare, di non averlo potuto produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile.
L'unico ulteriore elemento di prova invocato nel motivo di appello è il doc. 3.
Senonché tale documento (denominato progetto di riparto finale del Controparte_3
, non è sottoscritto dal curatore del fallimento e non è pertanto provata la sua provenienza dal
[...]
medesimo, come correttamente evidenziato dal Tribunale;
è irrilevante che i dati del curatore siano riportati nell'intestazione del documento, in assenza di sottoscrizione;
mentre il timbro apposto nella prima pagina è illeggibile (se non con riferimento alla data) e non prova in alcun modo la provenienza del documento.
L'appellante non censura in modo specifico e argomentato la parte della sentenza che rileva l'inidoneità probatoria del doc.2; ed effettivamente tale documento (denominato istanza di ammissione al passivo) non contiene il timbro del suo avvenuto deposito presso la cancelleria, mancando la prova che l'istanza sia stata depositata.
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
pagina 7 di 9 IV. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi, di importo ridotto rispetto ai valori medi tenuto conto della esiguità degli argomenti trattati e del mancato deposito da parte dell'appellato degli atti conclusivi: € 1.500,00 per fase di studio, € 1.000,00 per fase introduttiva, € 2.552,00 per fase decisionale, per totali € 5.052,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta;
con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Isabella Camporato, che si dichiara antistataria.
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. per avere agito con colpa grave, continuando a sostenere una tesi palesemente infondata e già ritenuta tale dal Tribunale, producendo un nuovo documento senza neppure allegarne i presupposti per la produzione in appello. Il risarcimento viene equitativamente determinato nell'importo pari alla metà di quanto riconosciuto a titolo di compensi, ovvero € 2.526,00.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da e per essa avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 1005/2023 del Tribunale di Vercelli pubblicata il 24.1.2023, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 5.052,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta;
con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Isabella
Camporato;
-condanna parte appellante a pagare a parte appellata la somma di € 2.526,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c..
Per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
pagina 8 di 9 Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17.1.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Relatore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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