Articolo 5 della Legge 27 gennaio 1963, n. 19
Articolo 4Articolo 6
Versione
5 febbraio 1963
Art. 5. Sublocazione o cessione del contratto di locazione

Il conduttore puo' sbloccare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purche' venga insieme ceduta o locata l'azienda; ma deve darne comunicazione al locatore, il quale puo' opporsi per gravi motivi, da notificarsi al conduttore entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il conduttore cedente rimane obbligato in solido con il cessionario dell'azienda, per il pagamento del fitto e per l'osservanza di tutte le condizioni del contratto.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1963
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