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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/05/2025, n. 2694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2694 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8935/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V sezione civile - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° iscritta al n. r.g. 8935/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F.
[...]
), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso da AVVOCATURA P.IVA_1
DELLO STATO CATANIA
Appellante contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PULEO LEDA
Appellato
Avente ad oggetto: Opposizione ex art. 22 Legge n. 689 del 1981.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 28.11.24, sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Parte_2
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 2502/2021, depositata in data Pt_1
17.01.2022, con cui era stata parzialmente accolta l'opposizione a ventuno verbali di violazione del
C.d.S. e compensate le spese di lite.
pagina 1 di 7 Eccepiva l'erroneità della sentenza per erronea applicazione ed interpretazione delle norme di diritto e dei principi applicabili al caso di specie ed, in particolare, per la violazione degli artt. 15 par. 7 Reg.
CEE 3821/1985 (sostituito dall'art. 34 Reg. UE 165/2014), dell'art. 19 Reg. UE 561/2006 e dell'art. 198 C.d.S., affermando che la ratio delle norme era quella di imporre l'esibizione dei fogli di registrazione o dei tabulati della giornata in corso e dei ventotto giorni precedenti, non al fine di irrogare un'unica sanzione in luogo delle molteplici infrazioni accertate, ma per consentire alle autorità nazionali di condurre un accertamento meticoloso sul rispetto dei tempi di guida e di riposo da parte dei conducenti su un lasso temporale di almeno un mese (28 giorni); aggiungeva che, nel caso di specie, trovava applicazione l'art. 34 Reg. UE 165/2014 nel quale era stato eliminato il riferimento alla
“giornata in corso e ai ventotto giorni precedenti” contenuto nell'art. 15 par. 7 Reg. CEE 3821/1985 secondo la sua precedente formulazione e che anche l'art. 179 C.d.S. stabiliva che nei casi previsti dal
Reg. 3821/1985 e successive modificazioni, ai fini della irrogazione della sanzione occorreva considerare ciascun giorno in cui era stata commessa la violazione;
sempre con riguardo all'applicazione del cumulo giuridico, sosteneva che il decidente aveva erroneamente applicato l'art. 19 cit., inerente il principio del ne bis in idem, ribadendo che le violazioni contestate nel caso a mano era state realizzate in giorni e luoghi differenti e, pertanto, non potevano essere qualificate alla stregue di un'unica violazione. Per tali motivi, chiedeva riformarsi la sentenza impugnata e rigettarsi la originaria opposizione proposta avverso i verbali contestati, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi secondo i valori medi.
La si costituiva eccependo la tardività del motivo di appello Controparte_2 inerente l'errata applicazione dell'istituto del cumulo giuridico di cui all'art. 189 C.d.S, proposto per la prima volta nel presente grado di giudizio;
nel merito, sosteneva che il decidente aveva correttamente applicato il cumulo giuridico delle sanzioni previsto dall'art. 8 L. 689/1981 e 198 C.d.S, evidenziando che i verbali di contestazione opposti avevano ad oggetto una condotta unica ovvero la circolazione con carta tachigrafa di proprietà di un soggetto terzo, sanzionata ai sensi dell'art. 179 commi 2 e 3 C.d.S. sicchè la pluralità delle violazioni commesse derivava da una condotta unica (ipotesi di concorso formale omogeneo) con conseguente corretta applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni;
riproponeva poi i motivi di opposizione avanzati in primo grado, ovvero la nullità dei verbali elevati per violazione del principio di tassatività delle sanzioni, perché il caso di specie non rientrava nel campo di applicazione della sanzione irrogata (art. 179 commi 2 e 3) ed, ancora, poiché la sanzione applicabile alla ipotesi di inserimento di una scheda tachigrafica appartenente ad altro soggetto era pagina 2 di 7 esclusivamente il sequestro amministrativo della carta ai sensi degli artt. 13 co. 3 e 20 co. 4 L.
689/1981, senza che potesse essere applicata alcuna sanzione in capo ad essa appellata, cui non era addebitabile alcuna condotta colposa;
per tali motivi, chiedeva rigettarsi l'appello e, in subordine, accogliere i motivi di opposizione proposti in I° e reiterati nel presente, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 28.11.24 la causa, istruita documentalmente, veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
Orbene, occorre premettere che in data 10 e 11.02.21, gli agenti della sezione di Polizia Stradale di procedevano alla redazione di 22 verbali di accertamento concernenti la violazione dell'art. Pt_1
179, commi 2-3-9 del C.d.S. per inserimento nella slot del tachigrafo di una scheda non appartenente al conducente, e quindi per omesso rispetto delle norme in materia di vigilanza dei tempi di guida e di riposo del conducente.
I predetti verbali venivano redatti a seguito di controllo su strada, effettuato il 31.12.20, del complesso veicolare composto dal trattore stradale targato FH996A e dal rimorchio targato XA759GJ condotto da e di proprietà della in persona del legale Parte_3 Controparte_1
rappresentante pro tempore.
Il suddetto controllo veniva realizzato mediante scarico dei dati della memoria del tachigrafo digitale, installato sul trattore, relativi alla guida ed ai tempi di guida e di riposo dei conducenti di quel veicolo, su un supporto informatico, tramite un software in dotazione alla Polizia Stradale denominato “Police
Controller” e notificati in data 18.02.21 alla società odierna appellata.
proponeva ricorso innanzi al Giudice di Pace di avverso i Controparte_1 Pt_1 verbali di accertamento, eccependone l'illegittimità per motivi di merito, quali la mancanza di responsabilità di essa società relativamente alla condotta sanzionata, la carenza dei presupposti di legge per la comminazione della sanzione ex art 179 co. 2 e 3, la applicazione analogica delle sanzioni di cui all'art. 179 co. 2 e 3, la duplicazione dei verbali aventi ad oggetto la medesima sanzione amministrativa e la violazione dell'art. 198 C.d.S; il decidente qualificava correttamente la azione proposta in I° quale opposizione ex art. 22 L. 689/ del 1981.
Ciò premesso l'appello non è fondato e non può trovare accoglimento.
pagina 3 di 7 Sul punto è sufficiente richiamare quanto affermato dalla Corte di Legittimità con ordinanza n.
35320/2022 : “ Con ordinanza interlocutoria 13.11.2019, n. 29469, questa sezione ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea la questione interpretativa concernente la normativa richiamata, e specificatamente, "se l'art. 15, comma 7 cit. possa essere interpretato, per la specifica ipotesi del conducente dell'automezzo, quale norma che prescriva una unica complessiva condotta con conseguente commissione di una unica infrazione ed irrogazione di una sola sanzione ovvero può dar luogo, con l'applicazione del cumulo materiale, a tante violazioni e sanzioni per quanti sono i giorni in relazione ai quali non sono stati esibiti i fogli di registrazione del cronotachigrafo nell'ambito del previsto lasso temporale ("giornata in corso ed i 28 giorni precedenti")". La Corte di Giustizia ha offerto risposta alla sollecitazione di questa Corte con sentenza 24.03.2021 n. 45, nelle cause riunite nn. C-870/19 e C-871-19, affermando che l'art. 15, par. 7, del Reg. CEE n. 3821/85, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal Regolamento CE
15.03.2006, n. 561 (e ss.mm.), deve essere interpretato nel senso che, in caso di mancata presentazione, da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada sottoposto a un controllo, dei fogli di registrazione dell'apparecchio di controllo relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i ventotto giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo di controllo sono tenute a constatare un'infrazione unica in capo a tale conducente e a infliggergli per la stessa un'unica sanzione.
3. I Regolamenti nn. 3821/85 e 561/2006 mirano, da un lato, al miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti e a garantire la sicurezza stradale in generale e, dall'altro, alla definizione di criteri uniformi relativi ai periodi di guida e di riposo dei conducenti (v., in tal senso, Corte di Giustizia 09.02.2012, Urbe'n, C-210/10, punto 25), e prevedono un insieme di misure la cui osservanza deve essere garantita dagli Stati membri mediante l'applicazione di un regime sanzionatorio per qualsivoglia loro violazione, e ciò ai sensi dell'undicesimo considerando del regolamento n. 3821/85, per cui gli obiettivi del controllo dei tempi di lavoro e riposo esigono che i datori di lavoro e i conducenti siano tenuti a vigilare sul buon funzionamento dell'apparecchio, eseguendo accuratamente le operazioni richieste dalla regolamentazione. Nel caso in cui il veicolo adibito al trasporto su strada sia dotato di un apparecchio di controllo analogico, tali dati sono registrati su un foglio di registrazione inserito nell'apparecchio, mentre, se il veicolo sia dotato di un apparecchio di controllo digitale, i dati sono memorizzati sulla carta del conducente. L'art. 15, para. 2, di detto regolamento dispone che i conducenti utilizzano i fogli di registrazione o la carta del conducente per ciascun giorno in cui guidano, dal momento in cui prendono in consegna il veicolo, e che il foglio di pagina 4 di 7 registrazione o la carta del conducente sono ritirati solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il loro ritiro sia autorizzato diversamente. Relativamente a tale obbligo, l'art. 15, para. 7, lettera a), del Reg. CEE n. 3821/85 prevede che, su richiesta delle autorità di controllo, il conducente di un veicolo munito di un apparecchio di controllo analogico sia tenuto, in particolare, a presentare, dopo il 1 gennaio 2008, i fogli di registrazione della giornata in corso e dei 28 giorni precedenti. In realtà, secondo i giudici di Lussemburgo, tale disposizione stabilisce un obbligo unico applicabile all'intero periodo considerato e non già obblighi distinti per ciascuna delle giornate o per ciascuno dei fogli di registrazione corrispondenti a ciascuna giornata.
4. La corretta interpretazione delle norme comunitarie conforta, dunque, la tesi del Tribunale, ossia che la violazione dell'obbligo prescritto dall'art. 15, para.
7, lettera a), del Reg. 3821/85 costituisce un'infrazione unica e istantanea, consistente nell'impossibilità, per il conducente interessato, di presentare, al momento del controllo, tutti o parte dei ventinove fogli di registrazione che sarebbe tenuto ad esibire, e che tale infrazione non può che dar luogo a una sola sanzione.
5. Conformemente all'art. 19, para. 1, del Reg. CE n. 561/2006 (oggi ulteriormente modificato dal Reg. UE 15.07.2020, n. 1054), nessuna infrazione del Reg. CEE n. 3821/85 è soggetta a più di una sanzione e tale interpretazione non è messa in discussione dalle disposizioni dell'allegato III della direttiva 2006/22, le quali non miravano, infatti, a stabilire un elenco preciso e tassativo delle infrazioni ai Reg. nn. 3821/85 e 561/2006, ma si limitavano a stabilire, per gli Stati membri, orientamenti riguardo a una gamma comune di infrazioni di tali regolamenti. Pertanto, da una lettura complessiva delle norme comunitarie, si evince che: in forza dell'art. 19 del Reg. CE n. 561/2006, le sanzioni per infrazione dei Regolamenti nn. 3821/85 e 561/2006 devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie. Posto che un inadempimento relativo all'art. 15, para. 7, del Reg. n.
3821/85 non può essere considerato un'infrazione minore, la sanzione prevista per tale inadempimento deve essere sufficientemente elevata, in considerazione della sua gravità, affinché essa possa produrre un reale effetto dissuasivo.
6. Se è vero che un inadempimento relativo all'art. 15, para. 7, del Reg. n.
3821/85 è tanto più grave quanto più elevato è il numero di fogli di registrazione che non possono essere presentati dal conducente (in quanto impedisce il controllo effettivo delle condizioni di lavoro dei conducenti e del rispetto della sicurezza stradale relativamente a più giorni), al fine di rispettare il requisito di proporzionalità imposto dall'art. 19, para. 1, del Reg. n. 561/2006, la sanzione deve essere sufficientemente modulabile a seconda della gravità dell'infrazione (v., in tal senso, Corte di Giustizia
09.02.2012, Urban, C-210/10). Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a una simile violazione ai sensi del diritto di uno Stato membro sia insufficiente pagina 5 di 7 per produrre un effetto dissuasivo, il giudice nazionale, pur tenuto, in forza del principio di interpretazione conforme del diritto interno, a dare a tale diritto un'interpretazione per quanto più possibile conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione, deve però garantire il rispetto del principio di legalità dei reati e delle pene, sancito dall'art. 49, para. 1, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Tale principio esige che la legge definisca chiaramente le infrazioni e le pene che le reprimono, e tale condizione si rivela soddisfatta qualora il soggetto sia in grado di sapere, sulla base della norma e, se del caso, con l'aiuto dell'interpretazione che ne è data dai tribunali, quali atti e omissioni implichino la sua responsabilità penale (Corte di Giustizia 22.10.2015, AC-
Treuhand/Commission, C-194/14, punto 40). Ciò comporta che, quand'anche il giudice nazionale reputasse l'importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria che può essere imposta nei procedimenti principali non sufficientemente elevato per produrre effetti dissuasivi, non per questo potrebbe imporre più sanzioni, ciascuna vertente su uno o più giorni rientranti nel periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti.
7. Dato il carattere vincolante dell'interpretazione delle norme operata dalla Corte di Giustizia, la censura deve essere respinta, avendo il Tribunale di Firenze deciso la controversia in maniera conforme a diritto (ex plurimis: Cass.,
2 civ., 05.01.2022, n. 253; Cass., 2 civ., 18.01.2022, nn. 1466, 1468, 1469; Cass., 2 civ. 19.01.2022, n.
1512; Cass. 2 civ., 22.12.2021, n. 41239; Cass., 2 civ. 21.12.2021, nn. 41029, 40982, 40983; Cass., 2 civ. 28.07.2021, n. 21626)”.
Il caso che occupa pertanto va deciso secondo quanto già affermato dalla Corte di Legittimità, posto che la parziale diversa formulazione dell'art. 34 Reg. 165/2014 non muta i termini della vicenda;
pertanto, le doglianze dell'appellante vanno disattese.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dai compensi minimi del II scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014 senza tenersi conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13
TU spese di giustizia ( a mente del quale: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 – bis. Il da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello pagina 6 di 7 stesso”).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante in persona del legale rappresentante pt al pagamento delle spese di lite in favore di quantificate in complessivi € 852,00 per Controparte_3
compensi ciascuno oltre IVA e CPA e spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc.
Attesta l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU Spese di
Giustizia.
Così deciso in Catania, il 21.5.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V sezione civile - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° iscritta al n. r.g. 8935/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F.
[...]
), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso da AVVOCATURA P.IVA_1
DELLO STATO CATANIA
Appellante contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PULEO LEDA
Appellato
Avente ad oggetto: Opposizione ex art. 22 Legge n. 689 del 1981.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 28.11.24, sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Parte_2
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 2502/2021, depositata in data Pt_1
17.01.2022, con cui era stata parzialmente accolta l'opposizione a ventuno verbali di violazione del
C.d.S. e compensate le spese di lite.
pagina 1 di 7 Eccepiva l'erroneità della sentenza per erronea applicazione ed interpretazione delle norme di diritto e dei principi applicabili al caso di specie ed, in particolare, per la violazione degli artt. 15 par. 7 Reg.
CEE 3821/1985 (sostituito dall'art. 34 Reg. UE 165/2014), dell'art. 19 Reg. UE 561/2006 e dell'art. 198 C.d.S., affermando che la ratio delle norme era quella di imporre l'esibizione dei fogli di registrazione o dei tabulati della giornata in corso e dei ventotto giorni precedenti, non al fine di irrogare un'unica sanzione in luogo delle molteplici infrazioni accertate, ma per consentire alle autorità nazionali di condurre un accertamento meticoloso sul rispetto dei tempi di guida e di riposo da parte dei conducenti su un lasso temporale di almeno un mese (28 giorni); aggiungeva che, nel caso di specie, trovava applicazione l'art. 34 Reg. UE 165/2014 nel quale era stato eliminato il riferimento alla
“giornata in corso e ai ventotto giorni precedenti” contenuto nell'art. 15 par. 7 Reg. CEE 3821/1985 secondo la sua precedente formulazione e che anche l'art. 179 C.d.S. stabiliva che nei casi previsti dal
Reg. 3821/1985 e successive modificazioni, ai fini della irrogazione della sanzione occorreva considerare ciascun giorno in cui era stata commessa la violazione;
sempre con riguardo all'applicazione del cumulo giuridico, sosteneva che il decidente aveva erroneamente applicato l'art. 19 cit., inerente il principio del ne bis in idem, ribadendo che le violazioni contestate nel caso a mano era state realizzate in giorni e luoghi differenti e, pertanto, non potevano essere qualificate alla stregue di un'unica violazione. Per tali motivi, chiedeva riformarsi la sentenza impugnata e rigettarsi la originaria opposizione proposta avverso i verbali contestati, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi secondo i valori medi.
La si costituiva eccependo la tardività del motivo di appello Controparte_2 inerente l'errata applicazione dell'istituto del cumulo giuridico di cui all'art. 189 C.d.S, proposto per la prima volta nel presente grado di giudizio;
nel merito, sosteneva che il decidente aveva correttamente applicato il cumulo giuridico delle sanzioni previsto dall'art. 8 L. 689/1981 e 198 C.d.S, evidenziando che i verbali di contestazione opposti avevano ad oggetto una condotta unica ovvero la circolazione con carta tachigrafa di proprietà di un soggetto terzo, sanzionata ai sensi dell'art. 179 commi 2 e 3 C.d.S. sicchè la pluralità delle violazioni commesse derivava da una condotta unica (ipotesi di concorso formale omogeneo) con conseguente corretta applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni;
riproponeva poi i motivi di opposizione avanzati in primo grado, ovvero la nullità dei verbali elevati per violazione del principio di tassatività delle sanzioni, perché il caso di specie non rientrava nel campo di applicazione della sanzione irrogata (art. 179 commi 2 e 3) ed, ancora, poiché la sanzione applicabile alla ipotesi di inserimento di una scheda tachigrafica appartenente ad altro soggetto era pagina 2 di 7 esclusivamente il sequestro amministrativo della carta ai sensi degli artt. 13 co. 3 e 20 co. 4 L.
689/1981, senza che potesse essere applicata alcuna sanzione in capo ad essa appellata, cui non era addebitabile alcuna condotta colposa;
per tali motivi, chiedeva rigettarsi l'appello e, in subordine, accogliere i motivi di opposizione proposti in I° e reiterati nel presente, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 28.11.24 la causa, istruita documentalmente, veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
Orbene, occorre premettere che in data 10 e 11.02.21, gli agenti della sezione di Polizia Stradale di procedevano alla redazione di 22 verbali di accertamento concernenti la violazione dell'art. Pt_1
179, commi 2-3-9 del C.d.S. per inserimento nella slot del tachigrafo di una scheda non appartenente al conducente, e quindi per omesso rispetto delle norme in materia di vigilanza dei tempi di guida e di riposo del conducente.
I predetti verbali venivano redatti a seguito di controllo su strada, effettuato il 31.12.20, del complesso veicolare composto dal trattore stradale targato FH996A e dal rimorchio targato XA759GJ condotto da e di proprietà della in persona del legale Parte_3 Controparte_1
rappresentante pro tempore.
Il suddetto controllo veniva realizzato mediante scarico dei dati della memoria del tachigrafo digitale, installato sul trattore, relativi alla guida ed ai tempi di guida e di riposo dei conducenti di quel veicolo, su un supporto informatico, tramite un software in dotazione alla Polizia Stradale denominato “Police
Controller” e notificati in data 18.02.21 alla società odierna appellata.
proponeva ricorso innanzi al Giudice di Pace di avverso i Controparte_1 Pt_1 verbali di accertamento, eccependone l'illegittimità per motivi di merito, quali la mancanza di responsabilità di essa società relativamente alla condotta sanzionata, la carenza dei presupposti di legge per la comminazione della sanzione ex art 179 co. 2 e 3, la applicazione analogica delle sanzioni di cui all'art. 179 co. 2 e 3, la duplicazione dei verbali aventi ad oggetto la medesima sanzione amministrativa e la violazione dell'art. 198 C.d.S; il decidente qualificava correttamente la azione proposta in I° quale opposizione ex art. 22 L. 689/ del 1981.
Ciò premesso l'appello non è fondato e non può trovare accoglimento.
pagina 3 di 7 Sul punto è sufficiente richiamare quanto affermato dalla Corte di Legittimità con ordinanza n.
35320/2022 : “ Con ordinanza interlocutoria 13.11.2019, n. 29469, questa sezione ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea la questione interpretativa concernente la normativa richiamata, e specificatamente, "se l'art. 15, comma 7 cit. possa essere interpretato, per la specifica ipotesi del conducente dell'automezzo, quale norma che prescriva una unica complessiva condotta con conseguente commissione di una unica infrazione ed irrogazione di una sola sanzione ovvero può dar luogo, con l'applicazione del cumulo materiale, a tante violazioni e sanzioni per quanti sono i giorni in relazione ai quali non sono stati esibiti i fogli di registrazione del cronotachigrafo nell'ambito del previsto lasso temporale ("giornata in corso ed i 28 giorni precedenti")". La Corte di Giustizia ha offerto risposta alla sollecitazione di questa Corte con sentenza 24.03.2021 n. 45, nelle cause riunite nn. C-870/19 e C-871-19, affermando che l'art. 15, par. 7, del Reg. CEE n. 3821/85, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal Regolamento CE
15.03.2006, n. 561 (e ss.mm.), deve essere interpretato nel senso che, in caso di mancata presentazione, da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada sottoposto a un controllo, dei fogli di registrazione dell'apparecchio di controllo relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i ventotto giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo di controllo sono tenute a constatare un'infrazione unica in capo a tale conducente e a infliggergli per la stessa un'unica sanzione.
3. I Regolamenti nn. 3821/85 e 561/2006 mirano, da un lato, al miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti e a garantire la sicurezza stradale in generale e, dall'altro, alla definizione di criteri uniformi relativi ai periodi di guida e di riposo dei conducenti (v., in tal senso, Corte di Giustizia 09.02.2012, Urbe'n, C-210/10, punto 25), e prevedono un insieme di misure la cui osservanza deve essere garantita dagli Stati membri mediante l'applicazione di un regime sanzionatorio per qualsivoglia loro violazione, e ciò ai sensi dell'undicesimo considerando del regolamento n. 3821/85, per cui gli obiettivi del controllo dei tempi di lavoro e riposo esigono che i datori di lavoro e i conducenti siano tenuti a vigilare sul buon funzionamento dell'apparecchio, eseguendo accuratamente le operazioni richieste dalla regolamentazione. Nel caso in cui il veicolo adibito al trasporto su strada sia dotato di un apparecchio di controllo analogico, tali dati sono registrati su un foglio di registrazione inserito nell'apparecchio, mentre, se il veicolo sia dotato di un apparecchio di controllo digitale, i dati sono memorizzati sulla carta del conducente. L'art. 15, para. 2, di detto regolamento dispone che i conducenti utilizzano i fogli di registrazione o la carta del conducente per ciascun giorno in cui guidano, dal momento in cui prendono in consegna il veicolo, e che il foglio di pagina 4 di 7 registrazione o la carta del conducente sono ritirati solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il loro ritiro sia autorizzato diversamente. Relativamente a tale obbligo, l'art. 15, para. 7, lettera a), del Reg. CEE n. 3821/85 prevede che, su richiesta delle autorità di controllo, il conducente di un veicolo munito di un apparecchio di controllo analogico sia tenuto, in particolare, a presentare, dopo il 1 gennaio 2008, i fogli di registrazione della giornata in corso e dei 28 giorni precedenti. In realtà, secondo i giudici di Lussemburgo, tale disposizione stabilisce un obbligo unico applicabile all'intero periodo considerato e non già obblighi distinti per ciascuna delle giornate o per ciascuno dei fogli di registrazione corrispondenti a ciascuna giornata.
4. La corretta interpretazione delle norme comunitarie conforta, dunque, la tesi del Tribunale, ossia che la violazione dell'obbligo prescritto dall'art. 15, para.
7, lettera a), del Reg. 3821/85 costituisce un'infrazione unica e istantanea, consistente nell'impossibilità, per il conducente interessato, di presentare, al momento del controllo, tutti o parte dei ventinove fogli di registrazione che sarebbe tenuto ad esibire, e che tale infrazione non può che dar luogo a una sola sanzione.
5. Conformemente all'art. 19, para. 1, del Reg. CE n. 561/2006 (oggi ulteriormente modificato dal Reg. UE 15.07.2020, n. 1054), nessuna infrazione del Reg. CEE n. 3821/85 è soggetta a più di una sanzione e tale interpretazione non è messa in discussione dalle disposizioni dell'allegato III della direttiva 2006/22, le quali non miravano, infatti, a stabilire un elenco preciso e tassativo delle infrazioni ai Reg. nn. 3821/85 e 561/2006, ma si limitavano a stabilire, per gli Stati membri, orientamenti riguardo a una gamma comune di infrazioni di tali regolamenti. Pertanto, da una lettura complessiva delle norme comunitarie, si evince che: in forza dell'art. 19 del Reg. CE n. 561/2006, le sanzioni per infrazione dei Regolamenti nn. 3821/85 e 561/2006 devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie. Posto che un inadempimento relativo all'art. 15, para. 7, del Reg. n.
3821/85 non può essere considerato un'infrazione minore, la sanzione prevista per tale inadempimento deve essere sufficientemente elevata, in considerazione della sua gravità, affinché essa possa produrre un reale effetto dissuasivo.
6. Se è vero che un inadempimento relativo all'art. 15, para. 7, del Reg. n.
3821/85 è tanto più grave quanto più elevato è il numero di fogli di registrazione che non possono essere presentati dal conducente (in quanto impedisce il controllo effettivo delle condizioni di lavoro dei conducenti e del rispetto della sicurezza stradale relativamente a più giorni), al fine di rispettare il requisito di proporzionalità imposto dall'art. 19, para. 1, del Reg. n. 561/2006, la sanzione deve essere sufficientemente modulabile a seconda della gravità dell'infrazione (v., in tal senso, Corte di Giustizia
09.02.2012, Urban, C-210/10). Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a una simile violazione ai sensi del diritto di uno Stato membro sia insufficiente pagina 5 di 7 per produrre un effetto dissuasivo, il giudice nazionale, pur tenuto, in forza del principio di interpretazione conforme del diritto interno, a dare a tale diritto un'interpretazione per quanto più possibile conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione, deve però garantire il rispetto del principio di legalità dei reati e delle pene, sancito dall'art. 49, para. 1, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Tale principio esige che la legge definisca chiaramente le infrazioni e le pene che le reprimono, e tale condizione si rivela soddisfatta qualora il soggetto sia in grado di sapere, sulla base della norma e, se del caso, con l'aiuto dell'interpretazione che ne è data dai tribunali, quali atti e omissioni implichino la sua responsabilità penale (Corte di Giustizia 22.10.2015, AC-
Treuhand/Commission, C-194/14, punto 40). Ciò comporta che, quand'anche il giudice nazionale reputasse l'importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria che può essere imposta nei procedimenti principali non sufficientemente elevato per produrre effetti dissuasivi, non per questo potrebbe imporre più sanzioni, ciascuna vertente su uno o più giorni rientranti nel periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti.
7. Dato il carattere vincolante dell'interpretazione delle norme operata dalla Corte di Giustizia, la censura deve essere respinta, avendo il Tribunale di Firenze deciso la controversia in maniera conforme a diritto (ex plurimis: Cass.,
2 civ., 05.01.2022, n. 253; Cass., 2 civ., 18.01.2022, nn. 1466, 1468, 1469; Cass., 2 civ. 19.01.2022, n.
1512; Cass. 2 civ., 22.12.2021, n. 41239; Cass., 2 civ. 21.12.2021, nn. 41029, 40982, 40983; Cass., 2 civ. 28.07.2021, n. 21626)”.
Il caso che occupa pertanto va deciso secondo quanto già affermato dalla Corte di Legittimità, posto che la parziale diversa formulazione dell'art. 34 Reg. 165/2014 non muta i termini della vicenda;
pertanto, le doglianze dell'appellante vanno disattese.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dai compensi minimi del II scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014 senza tenersi conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13
TU spese di giustizia ( a mente del quale: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 – bis. Il da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello pagina 6 di 7 stesso”).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante in persona del legale rappresentante pt al pagamento delle spese di lite in favore di quantificate in complessivi € 852,00 per Controparte_3
compensi ciascuno oltre IVA e CPA e spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc.
Attesta l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU Spese di
Giustizia.
Così deciso in Catania, il 21.5.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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