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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 70435 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA con sede legale in Dubai (Emirati Arabi Uniti), Parte_1 [...]
PO Box 686, e sede secondaria in Roma, alla Via Mario Controparte_1
Bianchini n. 47 (P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Liegi n. 28, presso lo studio degli
Avv.ti Laura Pierallini e Marco Marchegiani, che la rappresentano e difendono per mandato in calce all'atto di appello.
Appellante
E con sede legale in Roma, alla Via Ombrone n. Controparte_2
12/C (P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Conca d'Oro n. 289, presso lo studio dell'Avv. Francesco Longo Bifano, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti conferita con scrittura privata autenticata dal Notaio Per_1
il 22 aprile 2021 (rep. n. 10748; racc. n. 3626).
[...]
Appellata
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 7707/2021, resa dal Giudice di
Pace di Roma il 31 marzo 2021.
1 CONCLUSIONI. per l'appellante: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello, rigettare integralmente la domanda proposta dalla in Controparte_2
rappresentanza di e , nei confronti della Persona_2 Persona_3 Parte_1
in quanto infondata e, comunque, non provata. Con vittoria di spese di lite
[...] per entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellata, nella qualità: “Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e, per l'effetto, rigettare l'appello. Nel merito, rigettare Controparte_2
l'appello proposto dalla poiché infondato in fatto ed in diritto per le Parte_1
ragioni esposte in atti. In ogni caso, con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva appello Parte_1
avverso la Sentenza n. 7707/2021, resa dal Giudice di Pace di Roma il 31 marzo
2021.
L'appellante premetteva che
➢ la al agendo in rappresentanza di e CP_2 CP_2 Persona_2
, l'aveva convenuta innanzi al Giudice di Pace di Persona_3
Roma per sentirla condannare al pagamento della somma di euro
1.200,00 a titolo di ristoro del danno non patrimoniale sofferto dai predetti “rappresentati” in conseguenza del ritardo del volo EK652 dell'11 gennaio 2020 da Dubai a Malè;
➢ segnatamente, con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure la medesima aveva riconosciuto che nella Controparte_2
fattispecie concreta trovava applicazione la disciplina di cui alla
Convenzione di Montreal del 1999 e non, invece, quella contenuta nel
Regolamento CE n. 261/2004, e, tuttavia, a conforto della pretesa
2 risarcitoria azionata, aveva invocato “l'applicazione analogica dei parametri previsti nel richiamato Regolamento CE n. 261/2004”;
➢ nel giudizio di primo grado così promosso, ed iscritto al n. 27967/2020
R.G., essa si era costituita contestando integralmente le avverse deduzioni e pretese;
➢ in particolare, con la comparsa di costituzione depositata nel giudizio di prime cure essa aveva, innanzitutto, eccepito come, nella fattispecie all'attenzione, la disciplina comunitaria in tema di compensazione pecuniaria non potesse trovare applicazione alcuna, neppure in via analogica;
➢ aveva, altresì, eccepito e documentato l'insussistenza dei presupposti per l'affermazione della sua responsabilità contrattuale, atteso che il ritardo del volo EK652 era stato determinato da circostanze eccezionali e, segnatamente, “dal forte maltempo abbattutosi sull'aeroporto di
Dubai tra il 9 gennaio ed il 15 gennaio 2020, con annessa alluvione”.
Ciò premesso, la lamentava che il Giudice di Pace di Roma Parte_1
aveva disatteso tutte le sue eccezioni senza neppure indicare le ragioni di tale rigetto e, in patente violazione della normativa che regolava la materia, l'aveva condannata “al pagamento in favore delle parti attrici della somma di euro
250,00 cadauno per un totale di euro 500,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. CE n. 261/2004, oltre interessi legali dalla domanda al saldo oltre rivalutazione monetaria”. Indi l'appellante, indicati partitamente i motivi di appello ed illustrate le ragioni a fondamento degli stessi, rassegnava le conclusioni richiamate in epigrafe.
All'esito della notifica dell'atto di appello, si costituiva la Controparte_2
la quale, in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione
[...]
passiva; contestava, poi, nel merito le avverse censure, rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
Acquisito il fascicolo del procedimento di primo grado, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con la
3 concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
******************************
In apertura di motivazione va rigettata l'eccezione preliminare sollevata dalla e volta a far valere il proprio difetto di legittimazione Controparte_2
passiva nel presente giudizio di gravame.
Invero, come ammesso dalla stessa appellata, il mandato conferito da Per_2
e alla – e da quest'Ultima
[...] Persona_3 Controparte_2
prodotto nel giudizio di prime cure - così recita: “Con riferimento al volo indicato in epigrafe, procederà - in nome e per conto del mandante - alla Pt_2
presentazione del reclamo diretto ad ottenere dalla Compagnia aerea la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento UE n. 261/04 e/o di ogni altra somma dovuta a titolo di rimborso e/o risarcimento del danno sulla base della normativa nazionale ed internazionale applicabile. A tal fine si Parte_2
occuperà di ogni ulteriore attività collegata e conseguente, ivi compresa
l'eventuale proposizione di una domanda giudiziale nei confronti del vettore tenuto al pagamento delle predette somme”.
Ebbene, dal suindicato tenore del mandato si ricava agevolmente che con lo stesso i passeggeri e hanno conferito alla Persona_2 Persona_3
al ampi poteri di rappresentanza - anche sostanziale e non CP_2 CP_2
solo processuale - per la gestione dei diritti risarcitori asseritamente maturati in dipendenza del ritardo del volo.
Pertanto, se è vero che dal combinato disposto degli artt. 77 e 100 c.p.c. si ricava che, in caso di rappresentanza volontaria, il potere, in capo al rappresentante, di agire in giudizio in nome e per conto del rappresentato non può essere disgiunto dal potere di rappresentanza sostanziale – generale o per lo specifico affare in contestazione – nel caso di specie, essendo stato conferito alla
Rimborso al anche il potere di rappresentanza sostanziale in relazione CP_2
allo specifico rapporto in contestazione, la predetta società ben può essere
4 convenuta, nella qualità, anche nel presente giudizio di gravame, in rappresentanza di e . Persona_2 Persona_3
Passando, dunque, all'esame del merito, ritiene questo Giudice che l'appello proposto dalla si palesi fondato e che, pertanto, in riforma della Parte_1
Sentenza n. 7707/2021 oggetto di impugnazione, debba pervenirsi all'integrale rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla in CP_2 CP_2
rappresentanza di e . Persona_2 Persona_3
In apertura di motivazione va rilevato che – come riconosciuto anche dalla società appellata – nella fattispecie all'attenzione non poteva e non può trovare applicazione il Regolamento CE n. 261/2004.
Invero, ai sensi dell'art. 3, par. 1, del Regolamento medesimo, lo stesso si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro nonché a quelli in partenza da un aeroporto situato in un Paese terzo con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, purché il vettore aereo operativo sia un “vettore comunitario”.
Nel caso di specie, dunque, difettano i presupposti per l'operatività di detto
Regolamento atteso che la non può qualificarsi certo come “vettore Parte_1 comunitario” e che il volo in contestazione è partito da un aeroporto situato fuori dal territorio di uno Stato membro ed ha avuto quale destinazione un aeroporto parimenti posto fuori dal territorio di uno Stato appartenente all'UE.
Ed invece, la vicenda dedotta in lite ed i rapporti tra gli odierni contendenti sono regolati dalla Convenzione di Montreal (Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999).
La predetta Convenzione, infatti, ratificata sia dall'Italia che dagli Emirati
Arabi Uniti, all'art. 1 così recita: “La presente convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica altresì ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un'impresa di trasporto aereo. Ai fini della presente convenzione l'espressione trasporto internazionale indica ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no
5 interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati o sul territorio di due Stati parti o sul territorio di un medesimo Stato parte qualora sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato, anche se tale Stato non è uno Stato parte. Ai fini della presente convenzione non si considera trasporto internazionale il trasporto tra due punti del territorio di un medesimo Stato parte senza scalo concordato sul territorio di un altro Stato”.
Ciò premesso - atteso il tenore delle argomentazioni svolte dalla CP_2
e fatte sostanzialmente proprie dal Giudice di prime cure - va
[...]
risolutamente escluso che, anche in caso di ritardo nel trasporto aereo internazionale al quale si applichi la Convenzione di Montreal, si possa effettuare una liquidazione forfettaria del danno non patrimoniale, fondata su una prevalutazione normativa di afflittività del ritardo contenuta nella stessa
Convenzione, che esenterebbe il contraente danneggiato dalla prova del danno
(come previsto dal Regolamento CE n. 261 del 2004, quanto alle indennità forfettarie per le ipotesi di ritardo del volo superiore alle tre ore).
Infatti, le due discipline – quella della Convenzione di Montreal e quella del
Regolamento europeo - benché non confliggenti, sono tuttavia del tutto autonome,
l'una speciale rispetto all'altra, e quindi non si integrano a vicenda.
Invero, come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. n.
9474 del 2021), in tema di trasporto aereo internazionale, gli artt. 5 e 7 del
Regolamento CE n. 261 del 2004, nel prevedere a favore dei passeggeri un ristoro indennitario per il caso di cancellazione del volo (nonché, secondo la giurisprudenza europea, per il caso di ritardo superiore a tre ore), indipendentemente dall'esistenza di un effettivo pregiudizio, configurano una disciplina speciale che si applica solo nelle ipotesi indicate nell'art. 3, par. 1, del
Regolamento medesimo.
In particolare, tra la Convenzione di Montreal ed il Regolamento CE n.
261/2004 sussistono anche significative differenze nella regolamentazione, che confermano l'esclusione del ricorso all'analogia: il Regolamento offre una compensazione pecuniaria in difetto di prova del danno (in evidente funzione preventiva e alternativa rispetto alle molte possibili small claims dovute ai piccoli
6 e frequenti ritardi); la Convenzione disciplina la responsabilità del vettore aereo in varie ipotesi – danni alle persone, cancellazione, ritardo del volo, perdita del bagaglio – senza contemplare alcuna compensazione pecuniaria.
Come osservato già da Cass. n. 4424 del 2024, il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 Reg. CE 261/2004 in favore del trasportato che ha sofferto un pregiudizio a causa del ritardo, del negato imbarco e/o della cancellazione del volo, assolve ad una funzione esclusivamente indennitaria, in ciò distinguendosi dalle ipotesi contemplate dagli artt. 19 e 29 della Convenzione di Montreal. Ciò trova conferma in un consolidato orientamento della giurisprudenza eurounitaria, secondo cui la compensazione pecuniaria equivale ad un indennizzo eventuale, forfettario e standardizzato a carico del vettore ed a prescindere dall'esistenza di ulteriori danni per il passeggero e, dovendo coprire i pregiudizi comuni a tutti gli utenti del servizio di trasporto aereo, va tenuta distinta dal risarcimento di un danno individuale (Corte di Giustizia, Sentenza del
10 gennaio 2006 in C-344/2004, IATA e ELFAA, punti 43-46).
Si è, in particolare, ravvisata una sostanziale difformità di obiettivi tra il
Regolamento CE 261/04 e le disposizioni di cui al capitolo terzo della
Convenzione di Montreal, dato che queste ultime mirano alla determinazione di un risarcimento dei danni subiti dal singolo trasportato, come ben evidenziato dalla Corte di Giustizia UE, del 9 luglio 2009, in C204/08, secondo cui i diritti fondati rispettivamente sulle diposizioni del Regolamento n. 261/2004 e della
Convenzione di Montreal ‹‹rientrano in contesti normativi differenti››.
La Suprema Corte, con la citata ordinanza n. 4424 del 2024, ha altresì evidenziato che le differenze tra la Convenzione di Montreal ed il Regolamento
CE n. 261/2004 trovano conferma anche nel diverso regime della prova liberatoria riconosciuta al vettore, il quale, in applicazione dell'art. 19 della Convenzione di
Montreal deve dare prova non già della non imputabilità del ritardo bensì di avere posto in essere nel caso concreto tutte le misure idonee ad evitare il danno conseguente al ritardo, laddove la compensazione, prescindendo dal mancato rispetto dell'onere di diligenza medio da parte del vettore, può essere esclusa solo
7 ove ricorrano cause del tutto “eccezionali” (come affermato da Corte di Giustizia, in causa C- 315/15).
Escluso che nel caso di specie potesse e possa trovare applicazione – diretta o in via analogica – il Regolamento CE n. 261/2004, con il regime della compensazione pecuniaria e forfettaria ivi previsto, va, ora, rimarcato che dal testo dell'art. 22 della Convenzione di Montreal non è dato affatto desumere che in caso di ritardo del volo il danno si presuma e che, fino all'importo di 4.150
diritti speciali di prelievo per passeggero, il risarcimento sia dovuto a prescindere dalla prova del pregiudizio in concreto sofferto.
Invero, l'art. 22 della Convenzione introduce solo una limitazione alla liquidazione del danno da ritardo, per i Paesi aderenti, come emerge dall'ultimo comma dell'articolo stesso (che così recita: “I limiti previsti dall'art. 21 e dal presente articolo non ostano alla facoltà del tribunale di riconoscere all'attore in conformità del proprio ordinamento interno, un'ulteriore somma corrispondente in tutto o in parte alle spese processuali e agli altri oneri da questi sostenuti in relazione alla controversia, maggiorate dagli interessi… “). L'ultimo comma dell'art. 22 indica, quindi, che il giudice interno può liquidare una somma maggiore per spese e oneri, e non per risarcimento del danno, nel caso che la prova dello stesso sia positivamente fornita.
In definitiva, dunque, da un lato la disciplina del Regolamento non è analogicamente estensibile alla fattispecie in esame;
dall'altro, la disciplina della
Convenzione non costituisce il fondamento normativo diretto per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da ritardo, a prescindere dalla prova del danno stesso.
Al contrario – come pure evidenziato da consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte - nelle fattispecie cui è applicabile la Convenzione di Montreal il pregiudizio conseguente al ritardo del volo internazionale deve essere provato, secondo i principi del nostro ordinamento interno, cui la Convenzione rimanda, che prevedono la necessità di allegazione e prova per la risarcibilità del cd. danno conseguenza.
8 Segnatamente, all'interno della Convenzione di Montreal, l'art. 22 fissa solo il limite della responsabilità risarcitoria, ma non indica gli elementi della relativa fattispecie, per cui, per la identificazione delle condizioni di risarcibilità, rinvia necessariamente agli ordinamenti interni degli Stati membri.
Ed a tal proposito va rimarcato che la prova del contratto di trasporto e l'allegazione del ritardo e della relativa imputabilità al vettore aereo, non sono sufficienti per ritenere sussistente un danno risarcibile, inteso come danno-
conseguenza.
Sul punto, appaiono significative le argomentazioni svolte dalla Suprema Corte in una recente pronuncia resa in fattispecie del tutto analoga a quella all'attenzione: “Secondo i generali criteri di riparto dell'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale tale acquisizione (ossia l'esistenza di un danno- evento) non richiede l'assolvimento di alcun altro onere probatorio da parte del creditore (spettando al debitore dimostrare l'esatto adempimento o che il ritardo
è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile: art. 1218 cod. civ.). L'esistenza di un danno-evento contrattuale
non necessariamente comporta, però, anche l'esistenza di un danno risarcibile.
Varrà rammentare al riguardo che, secondo i più recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte, cui va data continuità, nei rapporti che rispondono allo schema classico dell'obbligazione di dare o di facere (non professionale) contenuto nel codice civile (e tale è certamente l'obbligazione derivante dal contratto di trasporto), la «causalità materiale», ovvero il nesso che consente l'imputazione, sul piano oggettivo, del danno alla condotta
(inadempiente) del debitore, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento. La causalità acquista qui autonomia di valutazione solo
quale causalità giuridica, e dunque quale delimitazione del danno risarcibile attraverso l'identificazione del nesso eziologico fra evento di danno e danno conseguenza (art. 1223 c.c.). L'assorbimento pratico della causalità materiale nell'inadempimento fa sì che tema di prova del creditore resti solo quello della causalità giuridica (oltre che della fonte del diritto di credito), perché, come
9 affermato da Cass. S.U. n. 13533 del 2001, è onere del debitore provare
l'adempimento o la causa non imputabile che ha reso impossibile la prestazione
(art. 1218 c.c.), mentre l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità materiale, deve essere solo allegato dal creditore. Non c'è quindi un onere di specifica allegazione (e tanto meno di prova) della causalità materiale perché allegare l'inadempimento significa allegare anche nesso di causalità e danno evento (così, in motivazione, Cass. 11/11/2019, nn. 28991- 28992, § 1.1.1). Nella
misura in cui il danno-evento «assorbito» nell'inadempimento o nell'inesatto adempimento corrisponda al mancato conseguimento di una utilità prevista in contratto, e suscettibile di apprezzamento sul piano risarcitorio, sarebbe per ciò stesso dimostrata anche l'esistenza di un danno risarcibile, pari al valore della utilità (o della parte di essa) attesa e non conseguita. Nel caso in esame, se si fosse trattato di cancellazione del volo non sarebbe stato difficile identificare e stimare il danno da porre ad oggetto della succedanea prestazione risarcitoria
(quanto meno pari al valore della prestazione non eseguita o ai costi da sostenere per procurarsela altrimenti), salva anche in tal caso la prova degli ulteriori danni
c.d. consequenziali di cui discorre l'art. 1223 cod. civ. La fattispecie in esame non
è però quella di un inadempimento in senso proprio ma, come detto, quella dell'adempimento ritardato (e, dunque, inesatto): la prestazione non è mancata ma differisce da quella programmata in contratto ed attesa dal creditore in relazione ad una dimensione che la connotava, quella temporale. La distanza cronologica tra il volo programmato e quello effettivo fa sì che la prestazione eseguita non sia esattamente corrispondente a quella programmata in contratto e dovuta dal vettore. Poiché l'interesse del creditore era certamente correlato anche a tale connotazione temporale della prestazione, non può dubitarsi che la sua mancanza determini lesione di quell'interesse e, in tal senso, anch'essa, un
danno-evento. Tale lesione non è però direttamente correlabile anche ad un pregiudizio risarcibile. L'interesse del creditore (contrattualmente rilevante) al rispetto dell'orario programmato del volo non esibisce un intrinseco univoco valore suscettibile di essere posto direttamente ad oggetto e parametro della succedanea obbligazione risarcitoria: il tempo perduto (ossia quello intercorso
10 tra il momento nel quale il creditore attendeva di essere già a destinazione e invece non lo è stato e il momento, successivo, in cui lo è stato) è di per sé un bene impalpabile in assenza di alcun riferimento a ciò che in quel segmento temporale il creditore avrebbe potuto fare e non ha fatto e/o a ciò che avrebbe potuto evitare di fare e che invece è stato costretto a fare. Il danno risarcibile dunque non può, in tal caso, che identificarsi interamente con le utilità ed i vantaggi, estranei al vincolo obbligatorio, che siano andati eventualmente perduti
in ragione del ritardo (lucro cessante) e/o con i maggiori esborsi eventualmente resisi necessari (danno emergente). Ciò, però, colloca il danno risarcibile sul piano dei c.d. danni consequenziali o estrinseci (tali sono, secondo definizione dottrinale, quei «pregiudizi che sporgono rispetto al solo valore dell'interesse creditorio non realizzato, o realizzato in maniera inesatta», distinti dal danno primario o intrinseco rappresentato dal mancato conseguimento o dal conseguimento inesatto dell'utilità contrattualmente dovuta ed attesa).
Fuoriuscendo tali ulteriori vantaggi e utilità perdute dal perimetro dell'obbligazione, sarà onere del creditore farne specifica allegazione e darne
dimostrazione, sia pure attraverso presunzioni, fondate su massime di comune esperienza. Solo una volta verificata l'esistenza di tali allegazioni e ritenutane la loro fondatezza, sia pure sulla base di ragionamento probatorio di tipo presuntivo, potrà farsi utile ricorso alla liquidazione equitativa del danno, nel rispetto dei requisiti sopra detti. Quindi, il secondo e il terzo motivo sono in sé è infondati, perché anche in riferimento al contratto di trasporto aereo internazionale al quale si applichi la Convenzione di Montreal i profili della allegazione e della prova del danno sono riempiti di contenuto dalla disciplina interna, il che esclude che si tratti di un danno in re ipsa, non ammesso nel nostro ordinamento. Come in particolare affermato da Cass. n. 14667 del 2015, e
ribadito da ultimo da Cass. n. 15352 del 2024, va salvaguardato «il principio della necessaria sussistenza, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c., (ove, come nella specie, non venga in rilievo un'ipotesi di reato, né, in particolare, una specifica fattispecie risarcitoria tipizzata ex lege), di una lesione di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati, il
11 quale, a sua volta, si innesta sul paradigma strutturale dell'illecito aquiliano, i cui elementi costitutivi, in base all'art. 2043 c.c., (e alle altre norme che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), "consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue" (c.d. "danno conseguenza"; cfr., tra le altre, la citata
Cass., sez. un., n. 26972 del 2008)” (in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, 26 luglio
2024, n. 20941).
Alla luce delle considerazioni sopra richiamate, deve, dunque, escludersi che la mera prova del rilevante ritardo nell'arrivo a destinazione di e Persona_2
, per causa asseritamente addebitabile al vettore aereo, potesse e Persona_3
possa ritenersi sufficiente per fondare il diritto dei Predetti al risarcimento dei danni.
Ed invece, risultando dagli atti che la Rimborso al quale CP_2
rappresentante di e , non ha né specificamente Persona_2 Persona_3
allegato né dimostrato il danno–conseguenza da questi Ultimi in concreto sofferto per il ritardo aereo in contestazione, non può che pervenirsi alla riforma del decisum del Giudice di prime cure ed all'integrale rigetto della spiegata domanda risarcitoria.
In particolare, atteso che la agendo in nome e per conto Controparte_2
di e , ha chiesto il ristoro del danno morale, Persona_2 Persona_3 conseguente all'inesatto adempimento addebitato alla va osservato Parte_1 che ad integrare l'allegazione specifica del danno risarcibile ex art. 2059 c.c. non può ritenersi sufficiente il mero riferimento ai disagi ed allo stress sofferti per la lunga attesa in aeroporto e la mancanza di informazioni ed indicazioni circa l'arrivo a destinazione.
Invero, è certo noto che – come pure evidenziato da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, anche in fattispecie analoghe a quella all'attenzione – “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile solo a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, o autonomo fondamento normativo sovranazionale (in questa sede
12 non esistente), che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio subito, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa” (in questo senso, in relazione a fattispecie di grave ritardo di voli internazionali, Cass. Civ., Sez. III, 31 maggio 2024, n. 13532;
Cass. Civ., Sez. III, 26 luglio 2024, n. 20941).
E, nel caso di specie, non può non considerarsi che la al CP_2 CP_2
al di là dello sviluppo di considerazioni di ordine generale ed astratto, non ha minimamente offerto elementi concreti da cui desumere che il ritardo del volo abbia comportato, per i viaggiatori rappresentati, non un mero fastidio (come tale irrilevante ai sensi dell'art. 2059 c.c.), ma una limitazione apprezzabile della libertà di circolazione e di movimento;
d'altro canto l'odierna appellata neppure ha dedotto e dimostrato che, in ragione del lamentato ritardo, e Persona_2
hanno perso l'occasione dello svolgimento di attività rilevanti. Persona_3
In definitiva, dunque, in accoglimento dell'appello, deve pervenirsi all'integrale riforma della Sentenza n. 7707/2021, resa dal Giudice di Pace di
Roma il 31 marzo 2021, con il rigetto della domanda proposta dalla CP_2
in rappresentanza dei passeggeri e .
[...] Persona_2 Persona_3
In particolare, attesa la ritenuta infondatezza della domanda risarcitoria, va riformato anche il capo della Sentenza n. 7707/2021 con il quale la Parte_1
è stata condannata alla rifusione delle spese processuali, dovendosi, per converso, condannare la al nella qualità, a rifondere alla controparte le CP_2 CP_2
spese del giudizio di primo grado.
All'accoglimento dell'appello consegue, poi, la condanna della CP_2
nella qualità, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio,
[...]
nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come da ultimo modificati con D.M. n. 147/2022.
13
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Clelia Buonocore,
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 70435/2021 R.G., così provvede:
- Accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in Parte_1
integrale riforma della Sentenza n. 7707/2021, resa dal Giudice di Pace di
Roma il 31.03.2021
• rigetta la domanda proposta dalla in nome e Controparte_2
per conto di e;
Persona_2 Persona_3
CP_
• condanna la Rimborso al Volo nella qualità, alla rifusione, in favore della delle spese del giudizio di primo grado, Parte_1
che liquida in euro 800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- Condanna la al nella qualità, alla rifusione, in favore CP_2 CP_2
della delle spese del presente grado di giudizio, che liquida Parte_1
in complessivi euro 1.341,50 – di cui euro 91,50 per spese vive ed euro
1.250,00 per compensi professionali - oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 3 gennaio 2025.
Il Giudice
Clelia Buonocore
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