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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. N. 2399/2025 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.02.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Sardiello presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesca Sardiello presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso in Milano l'1.5.2000
(anno 2000 - atto n. 435 - parte 2 - serie A – volume R01)
In comunione legale dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Milano, via Val Cannobina 6, di proprietà del sig. e Parte_2 di sua madre, rimane nella piena disponibilità dello stesso;
3. il figlio maggiorenne ed autosufficiente economicamente, continuerà a vivere con il padre;
Per_1
4. i coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti economicamente per cui nessuna delle parti sarà tenuta a versare all'altra un contributo al mantenimento;
5. la sig.ra , che ha già lasciato la casa coniugale, provvederà al Parte_1 trasferimento della residenza entro 3 mesi dalla sottoscrizione del ricorso congiunto;
6. l'immobile di proprietà comune al 50 % tra le parti in virtù del regime patrimoniale in essere al momento dell'acquisto, costituito da posto auto sito a Milano, via delle Forze Armate n. 316, Piano
T, identificato al NCEU al Foglio 415 Particella 657, Categoria C/6, Classe 4, Consistenza 13 mq,
Rendita: Euro 47,67, Zona censuaria 3, rimane in proprietà indivisa tra i coniugi. Qualora il posto auto venga locato a terzi (eventualmente anche unitamente ad altro immobile di proprietà esclusiva del sig. il sig. si occuperà della gestione dello stesso e corrisponderà Pt_2 Parte_2 alla sig.ra il 50 % del canone percepito per la locazione dello stesso. Parte_1
Fermo restando il pagamento del 50 % delle spese tutte da parte di entrambi i comproprietari.
Ove il posto auto non venga locato a terzi il sig. che continuerà ad averne la disponibilità, si Pt_2 impegna a versare la somma di € 150,00 a trimestre alla sig.ra . Resta inteso che, ove il Parte_1 figlio dovesse trasferirsi nell'immobile di proprietà del padre, di cui il posto auto è pertinenza, Per_1 nessuna somma sarà dovuta alla sig.ra per l'utilizzo del posto auto. Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Milano il 1°.05.2000; Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.02.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Sardiello presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesca Sardiello presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso in Milano l'1.5.2000
(anno 2000 - atto n. 435 - parte 2 - serie A – volume R01)
In comunione legale dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Milano, via Val Cannobina 6, di proprietà del sig. e Parte_2 di sua madre, rimane nella piena disponibilità dello stesso;
3. il figlio maggiorenne ed autosufficiente economicamente, continuerà a vivere con il padre;
Per_1
4. i coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti economicamente per cui nessuna delle parti sarà tenuta a versare all'altra un contributo al mantenimento;
5. la sig.ra , che ha già lasciato la casa coniugale, provvederà al Parte_1 trasferimento della residenza entro 3 mesi dalla sottoscrizione del ricorso congiunto;
6. l'immobile di proprietà comune al 50 % tra le parti in virtù del regime patrimoniale in essere al momento dell'acquisto, costituito da posto auto sito a Milano, via delle Forze Armate n. 316, Piano
T, identificato al NCEU al Foglio 415 Particella 657, Categoria C/6, Classe 4, Consistenza 13 mq,
Rendita: Euro 47,67, Zona censuaria 3, rimane in proprietà indivisa tra i coniugi. Qualora il posto auto venga locato a terzi (eventualmente anche unitamente ad altro immobile di proprietà esclusiva del sig. il sig. si occuperà della gestione dello stesso e corrisponderà Pt_2 Parte_2 alla sig.ra il 50 % del canone percepito per la locazione dello stesso. Parte_1
Fermo restando il pagamento del 50 % delle spese tutte da parte di entrambi i comproprietari.
Ove il posto auto non venga locato a terzi il sig. che continuerà ad averne la disponibilità, si Pt_2 impegna a versare la somma di € 150,00 a trimestre alla sig.ra . Resta inteso che, ove il Parte_1 figlio dovesse trasferirsi nell'immobile di proprietà del padre, di cui il posto auto è pertinenza, Per_1 nessuna somma sarà dovuta alla sig.ra per l'utilizzo del posto auto. Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Milano il 1°.05.2000; Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG