Sentenza 29 gennaio 1998
Massime • 2
L'assunzione di un atteggiamento di prevaricazione nei confronti del sindaco mentre svolge le funzioni di presidenza del consiglio, realizzato attraverso l'aggressione fisica, anche se questa non si manifesti con il contatto fisico e le percosse, integra il reato di violenza a pubblico ufficiale e non quello di oltraggio a corpo politico o amministrativo e di oltraggio a pubblico ufficiale. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha ritenuto integrato il reato di violenza e non quello di oltraggio nella condotta dell'imputato che aveva staccato il microfono del sindaco, aizzato altri consiglieri a ripetere ritmicamente epiteti offensivi, scampanellato reiteratamente affermando in modo stentoreo che il sindaco non avrebbe tenuto consiglio, anche se, una volta terminata l'azione di disturbo, il consiglio era ripreso regolarmente).
L'assunzione di un atteggiamento di prevaricazione nei confronti del sindaco mentre svolge le funzioni di presidenza del consiglio, realizzato attraverso l'aggressione fisica, anche se questa non si manifesti con il contatto fisico e le percosse, integra il reato di violenza a pubblico ufficiale e non quello di oltraggio a corpo politico o amministrativo e di oltraggio a pubblico ufficiale. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha ritenuto integrato il reato di violenza e non quello di oltraggio nella condotta dell'imputato che aveva staccato il microfono del sindaco, aizzato altri consiglieri a ripetere ritmicamente epiteti offensivi, scampanellato reiteratamente affermando in modo stentoreo che il sindaco non avrebbe tenuto consiglio, anche se, una volta terminata l'azione di disturbo, il consiglio era ripreso regolarmente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/1998, n. 2675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2675 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luciano DI NOTO Presidente del 29/01/1998
1. Dott. Francesco TRIFONE Consigliere SENTENZA
2. Dott. Ilario Salvatore MARTELLA Consigliere N.072
3. Dott. Giuseppe LA GRECA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Nicola MILO Consigliere N.23172/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
1. IT IA nato a [...] il [...];
2. DE CO AE nato a [...] il [...],
avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, emessa in data 8.1.1997;
visti gli atti, l'impugnata sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Ilario S. MARTELLA;
udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Giuseppe Antonio VENEZIANO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori di fiducia:
- Avv. Pasquale CAROLI per entrambi gli imputati;
- Avv. Giovanni D'ONOFRIO per l'imputato IT;
- Avv. Tommaso IMPERIO per l'imputato DE CO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6.12.1995, il Tribunale di Taranto assolveva IT IA e DE CO AE, "perché il fatto non costituisce reato", dagli addebiti loro rispettivamente ascritti e che qui di seguito si riportano:
al IT:
a) il reato di cui agli artt. 341 - 61 n. 9 c.p., perché, rispondendo ad un bonario invito del Sindaco di Taranto, BE DE RR, che gli chiedeva di abbandonare, prima dell'inizio della riunione del Consiglio Comunale del 16.2.1993, la poltrona presidenziale abusivamente occupata, offendeva l'onore e il prestigio del DE RR a causa e nell'esercizio delle sue funzioni dicendogli: "dovete pagare le mascalzonate che avete fatto", commettendo il fatto con abuso dei suoi poteri di consigliere comunale;
b) il reato di cui agli artt. 337, 61 n. 9 c.p., perché essendo rimasti senza effetto gli inviti e le diffide rivoltegli dal Sindaco di Taranto perché desistesse dal suo comportamento antidoveroso ed abbandonasse la poltrona presidenziale arbitrariamente occupata, opponeva violenta resistenza ai vigili urbani, che in esecuzione di un ordine del Sindaco - legittimamente emesso in virtù dei suoi poteri di polizia delle adunanze consiliari di cui agli artt. 38 lett. d) L. 86/1990 n. 142 e 22 n. 14 dello Statuto del Comune di Taranto - di espellerlo anche con la forza, ribaltando la scrivania e tentando di scaraventarla nel sottostante banco dove erano seduti il segretario generale ed altri funzionari, cercando, poi, di svincolarsi agitando le braccia e scalciando i vigili intervenuti per condurlo di peso fuori dall'aula consiliare, commettendo il fatto con abuso dei suoi poteri di consigliere comunale;
c) il reato di cui agli artt. 635 n. 1 e 3, 61 n. 2 e 9 c.p. per avere danneggiato la scrivania dell'aula consiliare e la poltrona presidenziale, commettendo il fatto al fine di compiere il reato di cui al capo b) e con abuso dei suoi poteri di consigliere comunale. Acc. to in Taranto il 16.2.1993.
Al IT e al DE CO:
d) il reato di cui agli artt. 110 - 338, 61 n. 9 c.p. perché, in unione e concorso tra loro, usavano violenza al Consiglio Comunale di Taranto riunito il 19.2.1993, per impedirne e, comunque, per turbarne l'attività, il IT sottraendo dalle mani del Sindaco DE RR l'ordine del giorno della seduta e lanciandolo in aria dopo che il DE CO aveva detto allo stesso Sindaco "noi non le facciamo fare la seduta lei", IT, inoltre, dando inizio con il pubblico vociante ad un coro "buffoni - buffoni" rivolto ai consiglieri comunali, afferrando, altresì, documenti dalla scrivania presidenziale e gettandoli in aria;
il IT anche scampanellando insistentemente vicino al microfono ed a pochi centimetri dal viso del Sindaco e dicendogli: "non ne fai Consiglio Comunale"; entrambi, inoltre, togliendo il microfono al Sindaco e il IT anche staccando la spina del medesimo microfono per impedire al Sindaco di parlare e di procedere oltre nei lavori consiliari, nonché, più volte, dicendo al Sindaco provocatoriamente: "buttami fuori", commettendo il fatto con abuso dei loro poteri di consiglieri comunali;
al IT inoltre:
e) il reato di cui agli artt. 81 - 341 - 61 n. 9 c.p., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso offeso l'onore e il prestigio del Sindaco di Taranto BE DE RR, a causa e nell'esercizio delle sue funzioni, strappandogli dalle mani e dalla scrivania documenti e gettandoli in aria e staccando la spina del microfono per impedirgli di parlare, commettendo il fatto con abuso dei suoi poteri di consigliere comunale;
f) il reato di cui agli artt. 341 - 342 e, per avere offeso l'onere e il prestigio del Consiglio Comunale di Taranto, nonché dei singoli consiglieri presenti nella seduta del 19.2.1993, dicendo loro "buffoni, buffoni;
" e dirigendo il coro del pubblico vociante. 3. - A seguito di impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, la Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza in data 8.1.1997, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarava il IT e il DE CO colpevoli del reato di cui al capo d) della rubrica (concorso in violenza a un corpo amministrativo aggravato: ex artt. 110 - 338, 61 n. 9 c.p.): esclusa la contestata aggravante e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, prevalenti per il. IT sulla contestata recidiva, condannava ciascuno alla pena di mesi 8 di reclusione. Pena sospesa per il DE CO.
Il giudice a quo fondava il riconoscimento della penale responsabilità degli imputati. in riferimento alla disposizione incriminatrice ex art. 338 c.p., rilevando che, nella fattispecie, è dato sicuramente desumere la "violenza" che ha riguardato l'organo propulsivo dell'assemblea comunale ossia il suo presidente, la cui capacità di autodeterminarsi nella conduzione della seduta è stata impedita o comunque, gravemente turbata, così traducendosi in impedimento e turbamento dell'intero Consiglio Comunale.
4. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, denunciando i seguenti comuni motivi di doglianza:
- violazione degli artt. 582 e 606 lett. c) ed e) c.p.p. non risultando dagli atti l'indicazione della persona che presentò per conto dell'ufficio del P.M., l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado;
- violazione degli artt. 338 c.p. e 606 lett. b), c) ed e) c.p.p.:
manifesta illogicità della motivazione, non potendo realizzare il reato di cui all'art. 338 c.p. meri eccessi delle modalità della contestazione da parte dell'opposizione, in un consesso amministrativo (quale il Consiglio Comunale); una protesta, per quanto vivace, non può ritenersi possa costituire un attacco alla funzionalità dell'organo;
- violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) c.p.p., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 338 c.p., avendo il giudice a quo dato di tale norma un'erronea interpretazione, con il ritenerla sanzionatrice di tutte le contestazioni che quotidianamente si verificano nelle assemblee elettive a tutti i livelli.
- violazione dell'art. 606 co. i lett. b) ed e) c.p.p., per erronea applicazione dell'art. 42 c.p., in relazione all'art. 338 c. p. e per illogicità della motivazione. Si sottolinea il difetto dell'elemento soggettivo del delitto de quo, con conseguente carenza di motivazione sul punto, in quanto l'intento dei due imputati era solo quello di protestare vivacemente nei confronti del Sindaco dimissionario, che pretendeva illegittimamente di presiedere la seduta;
- violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) c.p.p. in relazione alla corretta applicazione dell'art. 521 s.c., avendo la Corte di appello ritenuto uso di violenza fisica, quelle che erano delle mere espressioni verbali;
- violazione dell'art. 606 co.1 lett. b) ed e), per mancata applicazione dell'art. 4 D. lgt. 14.9.1944 n. 288 ed errata motivazione, essendo stata la condotta del Sindaco dimissionario DE RR che non aveva diritto a presiedere l'assemblea, arrogante e inopportuna. Ciò stante nella contestazione posta in essere dagli imputati, si sarebbe dovuta ravvisare l'invocata esimente. Il IT, inoltre, nel ribadire sta l'erronea applicazione, in subiecta materia dell'art. 338 c.p., sia la manifesta illogicità della motivazione, essendosi trattato di un'azione finalizzata a "dimostrare la illiceità dell'abuso politico che veniva commesso in danno degli elettori", sostiene in linea gradata la ipotizzabilità, ove ne ricorrano i presupposti costitutivi del delitto di attentato contro gli organi costituzionali (ex art. 289 c.p.). In linea ulteriormente gradata prospetta la omessa motivazione in ordine all'applicazione dei criteri ex art. 133 c.p., ai fini della determinazione della pena, che poteva essere contenuta per lui "in termini meno frustranti".
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminando i prospettati motivi di ricorso, con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 582 c.p.p. (presentazione dell'atto di appello da parte dell'ufficio del P.M.), questa Corte, conformemente a precedenti statuizioni (ex pluribus: Cass. 28.10.1993, Recchi;
Cass 21.4.1994 Pellicano), ritiene che la mancata indicazione della persona incaricata per il deposito dell'atto di impugnazione del P.M., non costituisce motivo di inammissibilità del gravame, in quanto non può farsi ricadere sulla parte, una inosservanza commessa dall'ufficio ricevente, tanto più ove l'ufficio di provenienza sia desumibile dal complessivo esame dell'atto di impugnazione, che peraltro, deve essere annotato nel registro di passaggio, registro che rappresenta il veicolo ufficiale di trasferimento degli atti da un ufficio giudiziario ad un altro.
Le ulteriori doglianze degli imputati possono essere oggetto di una contestuale valutazione.
In proposito si osserva: correttamente si è ritenuta dal giudice a quo, la legittimazione del Sindaco dimissionario BE DE RR a presiedere il Consiglio Comunale: e ciò non tanto perché in conformità alle più recenti comunicazioni del Ministero dell'Interno del 22 e del 24.2.1993 (che, richiesto dal segretario generale 8el Comune di Taranto di fornire chiarimenti in merito, con precedente missiva del 92.l993 aveva escluso la legittimazione del Sindaco dimissionario a presiedere il Consiglio comunale), quanto in ottemperanza del principio della prorogatio, secondo cui il titolare dell'ufficio cessato per dimissioni (o per scadenza del temine), conserva, ciò non di meno, l'ufficio fino a che non viene investito dello stesso, il nuovo titolare.
Si è autorevolemente rilevato (Cons. St. VI, 27.10.1972 n. 673) che non trattasi di "funzionari di fatto", perché laddove il principio della prorogatio opera, finché non viene investito dell'ufficio il nuovo titolare, il precedente ne è il legittimo titolare, ancorché dimesso, scaduto, ecc.; e ha non solo il diritto, ma l'obbligo di permanere nell'ufficio, conservandone tutti i poteri fino al subingresso del successore.
Quindi, gli atti da esso adottati, sono da ritenere legittimi ad ogni effetto.
Tale principio si ritiene fondato su un'esigenza di ordine pratico concernente la necessaria continuità dell'esercizio delle funzioni pubbliche: "non può verificarsi nell'Amministrazione pubblica un vuoto di potere, dovendo esistere in ogni momento un'Autorità che possa decidere e provvedere (Cons. St. V, 15.5.1973, n. 514). Un preciso riscontro normativo a detto principio in subiecta materia, è dato cogliere nel combinato disposto degli artt. 34 VIII co. e 37 VIII co. della L.
8.6.1990 n. 142 ("ordinamento delle autonomie locali":) che, rispettivamente, recitano:
"le dimissioni del sindaco... comportano la decadenza della rispettiva giunta;
la decadenza di cui al comma VIII dell'art. 34 ha effetto dalla elezione della nuova giunta".
(Si rileva, per incidens, che l'art. 37 bis, che innova in materia, è stato inserito nella L.
8.6.1990 n. 142, con l'art. 20 della L.25.3.1993 n. 81 e, pertanto, in epoca successiva ai fatti in esame,
datati 19.2.1993).
Sulla base di quanto testè osservato e ritenuto da questa Corte, consegue la infondatezza sia della doglianza concernente l'asserita mancata applicazione dell'esimente ex art. 4 d. lgt. 14..1944 n. 288 (reazione legittima agli atti arbitrari di un pubblico ufficiale), sia di quanto dedotto sul presupposto della carenza di legittimazione del Sindaco dimissionario DE RR a presiedere l'assemblea. Ritiene, altresì, questa Corte la ineccepibilità della motivazione del giudice a quo sul comportamento violento dei due prevenuti e consistito (come si è potuto desumere anche dalla registrazione filmata dei fatti acquisita agli atti), tra l'altro:
- nel frenetico e rumoroso scampanellare in stretta prossimità del viso del sindaco - letteralmente assediato dagli ammanettati consiglieri del gruppo politico "AT6" che faceva capo allo stesso IT proseguito pressoché costantemente per oltre due ore;
- nell'eccitamento del pubblico con cori ed espressioni ritmicamente scandite, che generavano un frastuono ancor più rumoroso così da impedire al sindaco di poter parlare o, comunque, di farsi udire mentre si accingeva ad avviare la seduta;
- nella reiterata, deliberata sottrazione del carteggio inerente l'ordine del giorno che il DE RR aveva dinanzi a sè, i cui fogli venivano gettati via dal IT per ben tre volte, anche dopo che i funzionari comunali riportavano i documenti al presidente dell'assemblea e ogniqualvolta questi si accingeva ad intraprenderne la lettura;
- nel tentativo del IT di impossessarsi del microfono posto dinanzi al DE RR, tanto da metterlo fuori uso;
- per il DE CO, nel gridare all'orecchio del Sindaco, nel lanciarsi urlando sul microfono, strappandolo dalle mani del DE RR.
Non è dubbio che, come rilevato dal giudice a quo, trattasi di violenza fisica, avendo direttamente inciso, quali che siano state le modalità, sulla possibilità di esercizio delle funzioni, impedendone l'espletamento da parte dell'organo pubblico. Ritiene, peraltro, questa Corte che alla condotta posta in essere dagli imputati, volta secondo l'assunto dei medesimi - alla persona del Sindaco dimissionario (e non ad impedire lo svolgimento del Consiglio Comunale), debba attribuirsi una definizione giuridica diversa: violenza a pubblico ufficiale, ex art. 336 I co. c.p.. Dal testo dell'impugnata sentenza è, infatti, dato desumere che, una volta cessata l'azione di contestazione violenta dei due imputati, veniva messa ai voti la proposta del DE CO (secondo cui a presiedere l'assemblea doveva essere il Consigliere anziano, a prescindere dalle delibere poste all'ordine del giorno), e, respinta la stessa, il gruppo di "AT6" abbandonava l'aula e il Sindaco passava alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Ciò stante, rimanendo il fatto storico addebitato identico in riferimento al triplice elemento della condotta, dell'evento e dell'elemento psicologico degli autori, si ritiene più aderente alle norme di diritto sostanziale ravvisare in esso la richiamata fattispecie dell'art. 336 I co. c.p., evidenziandosi, inequivocamente la condotta dei prevenuti come diretta non tanto all'attività del Consiglio Comunale (che, nel prosieguo, ebbe, come si è visto regolare svolgimento senza alcun impedimento da parte degli imputati), quanto a porre in essere un'azione violenta per costringere il sindaco DE RR ad omettere un atto dell'ufficio e precisamente ad impedirgli di presiedere la seduta del consiglio comunale di Taranto del 19.2.1993.
Pertanto, qualificato il fatto come violazione dell'art. 336 c.p., l'impugnata sentenza va annullata limitatamente alla determinazione della pena, con conseguente rinvio, per nuovo esame sul punto, alla Corte di appello di Lecce.
Nel resto i ricorsi vanno rigettati.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione
qualificato il fatto come violazione dell'art. 336 c.p., annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla determinazione della pena e rinvia, per nuovo esame sul punto, alla Corte di appello di Lecce. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1998