Sentenza 27 luglio 1999
Massime • 1
L'indennità dovuta per l'occupazione temporanea e d'urgenza di beni immobili assolve la funzione di compensare la perdita reddituale del bene connessa al suo mancato godimento. Pertanto, nessun danno sussiste, e nessun ristoro economico è configurabile quando il bene sia rimasto nella disponibilità del proprietario. Tuttavia, la formale redazione di un verbale di immissione in possesso, in conseguenza della pronuncia di un decreto di occupazione, fa presumere che il beneficiario della stessa si sia effettivamente impossessato dell'immobile, con la conseguenza che non incombe, in tale ipotesi, sul proprietario l'onere della prova della perdita del possesso, spettando, invece, al beneficiario del provvedimento di occupazione la prova della mancata esecuzione del provvedimento amministrativo ablatorio.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 6946 del 02https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 02/03/2022), n.6946 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente – Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere – Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere – Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere – Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 8140 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da: T.G., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Cosi (C.F.: CSO SVR 60L02 B842C); – ricorrente – INTESA SANPAOLO S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/07/1999, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 27 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Mario Rosario VIGNALE - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE TRA SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D 'ACQUA S.P.A., F.LLI DIOGUARDI S.P.A., SOCIETA' PER IL RISANAMENTO DI NAPOLI S.P.A. E GARBOLI - REP. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell'avvocato CATERINA MELE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO MASSIMO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATALANI 26, presso lo studio dell'Avvocato ENRICO D'ANNIBALE rappresentato e difeso dall'avvocato BARONE EDOARDO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
RC EN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ACERO 2\A, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO BAZZANI, rappresentato e difeso dagli avvocati FELICE PETRELLA, PISCICELLI GAETANO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- FUNZIONARIO C.I.P.E., in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 53/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 12/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/99 dal Consigliere Dott. Mario Rosario VIGNALE;
udito l'Avvocato Edoardo BARONE, per il Comune di Napoli;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12 giugno 1997, la Giunta speciale per le espropriazioni istituita presso la Corte d'appello di Napoli condannò il raggruppamento di imprese formato dalle s.p.a. Condotte d'acqua, Risanamento di Napoli, Garboli-Rep e Dioguardi a pagare a GE CH una somma pari agli interessi legali sull'importo di L.991.954.700=, con decorrenza dal 9 giugno 1981 (data della perdita del possesso), a titolo di indennità per l'occupazione legittima di due suoi immobili, destinati ad essere espropriati per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale per Napoli nel comparto 11/2/C/1 sez. Ponticelli;
dichiarò, inoltre, il difetto di legittimazione passiva sia del convenuto Sindaco di Napoli quale Commissario Straordinario del Governo, sia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che era intervenuta volontariamente in giudizio.
La Giunta affermò che le opere erano state affidate in concessione al raggruppamento d'imprese e che, pertanto, ad esse erano state demandate tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche, ancorché comportanti l'esercizio di poteri pubblicistici, necessarie per l'attuazione del programma edilizio;
che esso pertanto era responsabile verso l'espropriato per tutte le obbligazioni scaturenti dal rapporto espropriativo;
che l'eccezione secondo la quale all'CH nulla era dovuto a titolo di indennità di occupazione in quanto tale indennità era ricompresa nella previsione della legge n.219 del 1981, doveva essere disattesa,. Contro questa sentenza il raggruppamento di imprese ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Hanno resistito, con separati controricorsi, il Comune di Napoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e GE CH, il quale, tra l'altro, ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per due ordini di motivi. L'CH ed il Comune hanno depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE
Le due eccezioni di inammissibilità prospettate del controricorrente CH sono infondate. La prima concerne la legittimazione del ricorrente raggruppamento di imprese, della quale viene affermata la carenza perché: a) non vi sarebbe identità tra i nominativi dei componenti del Raggruppamento (risultanti dall'originario atto introduttivo del giudizio) e quelli trascritti nel ricorso per cassazione;
b) mancherebbe la prova che la persona fisica qualificatasi rappresentante legale del Raggruppamento rivesta effettivamente tale qualifica. Ebbene, sul primo punto va osservato che la legittimazione del ricorrente Raggruppamento di imprese si desume dalla assoluta coincidenza tra le denominazioni delle imprese enumerate nella sentenza impugnata (ossia, Società Italiana per Condotte d'acqua, Società per il risanamento di Napoli, Soc. Garboli REP e soc. F.lli Dioguardi) e quelle elencate nel ricorso per Cassazione. In ordine, poi, alla questione relativa alla procura ad litem, deve affermarsi che la persona fisica agente in giudizio come organo di una persona giuridica non ha l'obbligo di dimostrare tale sua veste, mentre, invece, incombe su chi eccepisce l'inesistenza del rapporto organico l'onere di provare la dedotta mancanza della rappresentanza.
La seconda eccezione di inammissibilità investe la validità della procura alle liti del ricorrente.
L'CH sostiene la nullità di tale procura perché, nella copia notificatagli del ricorso, v'era riportata non già la firma di una procura a margine dell'originale, ma solo la dizione "procura autentica a margine dell'originale".
In proposito, queste Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 2642/1998, nell'esaminare, in un caso analogo, le opposte tesi circa la validità della procura e, quindi, valutare l'ammissibilità del ricorso, hanno affermato che quando dalla copia notificata all'altra parte risulta, come nella specie, che il ricorso per cassazione presenta a margine o in calce una procura rilasciata al difensore che ha sottoscritto l'atto, tale procura (salvo che dal suo testo si rilevi il contrario) deve ritenersi conferita per quel giudizio di cassazione e soddisfa perciò il requisito della specialità previsto dall'art.365 cod.proc.civ. Seguendo un ordine logico, è opportuno, quindi, innanzitutto esaminare il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente Raggruppamento di imprese rileva che la sua qualità di concessionario, sorta successivamente alla apparente occupazione disposta dalla pubblica amministrazione, ne escludeva la legittimazione passiva, perché i compiti che gli erano stati attribuiti concernevano solo l'acquisizione della proprietà delle aree e non anche l'attuazione del loro possesso.
La censura è infondata. La questione è stata esaminata da questa Corte in un cospicuo numero di sentenze, nelle quali ha affermato che, ai sensi degli artt.80, 81 e 84 della legge 14 maggio 1981 n.219, tutte le volte in cui l'attuazione delle opere esecutive del piano straordinario di edilizia residenziale nella città di Napoli siano state affidate in concessione, all'ente concessionario è demandato il compimento in nome proprio di tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche, occorrenti per la realizzazione del programma, ivi comprese quelle di espletamento delle procedure ablatorie, nelle quali il concessionario stesso, quale soggetto del rapporto espropriativo, diviene titolare di tutte le obbligazioni indennitarie (ossia anche di quella connessa all'occupazione legittima) che ad esso si ricollegano (cfr. Cass. n. 2644 del 1988;
n.917 del 1996; n.1178 del 1993).
Con il primo motivo di ricorso, il raggruppamento delle imprese sostiene, poi, che l'immissione nel possesso del suolo di proprietà CH era avvenuta solo apparentemente, sicché il decreto di occupazione aveva perso efficacia per mancata attuazione nel termine legale di tre mesi;
che, quindi, in realtà all'CH non era stata affatto sottratta la disponibilità dell'immobile, sicché egli non aveva subito alcun danno.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce che la sentenza era priva di motivazione (o che questa era solo apparente) sul punto relativo alla precedente censura.
Con il terzo motivo, sempre con riguardo alla questione esposta nel primo motivo, osserva che l'CH non aveva dato alcuna prova di aver subito danni per effetto dell'occupazione.
È opportuno esaminare congiuntamente queste tre censure, data la loro stretta connessione.
La tesi secondo la quale di nessun danno può dolersi chi non abbia perso il godimento del bene è certamente corretta, giacché non è di per sè sufficiente ad integrare il pregiudizio il fatto che l'amministrazione abbia dichiarato di prendere possesso dell'immobile (cfr. Cass. 4848/97). Deve, tuttavia, osservarsi che la formale redazione di un verbale di immissione in possesso, in conseguenza della pronuncia di un decreto di occupazione, fa presumere che il beneficiario dell'occupazione stessa si sia effettivamente impossessato dell'immobile. Conseguentemente deve presumersi che il proprietario dell'immobile formalmente occupato dalla pubblica amministrazione subisce, durante l'occupazione, il duplice danno di aver perso la facoltà di godimento dell'immobile stesso e di vedersi limitata la facoltà di disporne.
Conseguentemente, non è su di lui che incombe la prova di aver sofferto la perdita del possesso dell'immobile, ma è proprio il beneficiario del provvedimento di occupazione che deve dimostrare la mancata esecuzione del provvedimento amministrativo ablatorio. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessive L. 10.096.000 =, di cui L.10.000.000= di onorari, in favore dell'CH; in complessive L.15.026.000= di cui L.15.000.000= di onorari in favore del Comune di Napoli e in complessive L. 7.046.000=, di cui L. 7.000. 000= di onorari in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 1999