Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00310/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03976/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3976 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Milena Cellie, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l’accertamento
ex art. 117 c.p.a. dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di -OMISSIS--Sportello Unico dell’immigrazione sulla domanda di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, nonché per la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso di convocazione delle parti e con nomina, sin d’ora, di un Commissario ad acta nell’ipotesi in cui l’inerzia dell’amministrazione sia ulteriormente protratta oltre il termine assegnato giudizialmente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa TI CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente -OMISSIS- espone, in fatto, di essere entrato in Italia in data 17.11.2024 in forza del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di -OMISSIS- sulla domanda Prot. n. P-MI/L/Q/2023/126989, avanzata in data 2.12.2023 dal datore di lavoro -OMISSIS-, e munito del visto all’ingresso sul territorio dello Stato emesso dall’ambasciata italiana del -OMISSIS- in data 30.10.2024 con validità sino al 10.8.2025.
1.1 Una volta giunto in Italia attraverso la frontiera di -OMISSIS-, ha presentato alla Prefettura di -OMISSIS- richiesta di convocazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno preliminare all’ottenimento del permesso di soggiorno. Da ultimo, il ricorrente ha ribadito detta richiesta in data 16.9.2025 a mezzo del proprio patrocinatore legale, senza tuttavia riscontro da parte dell’amministrazione.
2. Con il presente ricorso, il signor -OMISSIS- agisce ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- sull’istanza del 16.9.2025, nonché per la conseguente condanna della predetta amministrazione a concludere il procedimento di ingresso in Italia in favore del ricorrente, convocando le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno entro un termine all’uopo assegnato e provvedendo sin da subito alla nomina di un Commissario ad acta nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’amministrazione.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso, depositando una relazione informativa redatta dagli Uffici della Prefettura di -OMISSIS- con corredo documentale, nella quale sono state evidenziate le seguenti circostanze:
- il nulla osta allegato dal ricorrente è riconducibile a un codice pratica (P-MI/L/Q/2023/126989) che attiene a una domanda di ingresso presentata da un diverso datore di lavoro e in favore di un altro lavoratore, dunque relativa a soggetti differenti;
- risulta agli atti dell’amministrazione un’istanza di istanza di nulla osta presentata in data 2.12.2023 dal datore di lavoro -OMISSIS- in favore del ricorrente, che ha acquisito il diverso codice P-MI/L/Q/2023/130153, in relazione alla quale, tuttavia, lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di -OMISSIS- “ non ha mai rilasciato alcun nulla osta per lavoro subordinato dal momento che la stessa non ha mai acquisito la quota necessaria ai sensi dell’art. 22, comma 5.1 del TU Immigrazione, in base al quale «le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto» ”;
- il visto all’ingresso n. ITA045194582 esibito dal ricorrente risulta associato – secondo le informazioni acquisite d’ufficio dalla Prefettura di -OMISSIS- presso il Ministero degli Affari Esteri – a una differente istanza presentata da altro datore di lavoro in favore del Sig. -OMISSIS- dinanzi allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di -OMISSIS-, nell’ambito del c.d. Decreto Flussi 2022.
4. Il ricorrente non ha depositato ulteriori scritti difensivi e, alla camera di consiglio del 13.01.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, va rilevata la tardività e, dunque, l’inutilizzabilità della documentazione depositata da parte ricorrente in data 12.01.2026, che, ad ogni buon conto, neppure risulta rilevante ai fini dell’odierna decisione in cui si discute dell’eventuale illegittimità del silenzio dell’amministrazione.
6. Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto.
7. Le circostanze in fatto emerse dalla relazione informativa depositata dall’Amministrazione e corroborate dalla documentazione a corredo della stessa escludono, difatti, il lamentato silenzio inadempimento da parte della Prefettura di -OMISSIS-.
8. Come noto, ai sensi dell’art. 22, comma 5 del D.Lgs. n. 286/1998, lo Sportello Unico per l'immigrazione, “ nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica (…) ”. Il successivo comma 5.1 stabilisce che “ le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto ”.
9. Nel caso di specie, l’amministrazione ha dichiarato – con argomentazioni non contestate da parte ricorrente – di non aver rilasciato alcun nulla osta al lavoro in favore del signor -OMISSIS-, poiché l’istanza presentata dal datore di lavoro, correttamente identificata con il diverso protocollo P-MI/L/Q/2023/130153, “ non ha acquisito la quota necessaria ai fini dell’ingresso ” ai sensi del citato art. 22 del del D.Lgs. n. 286/1998, essendo stati superati i limiti numerici fissati nel c.d. Decreto Flussi.
10. Inoltre, anche laddove l’istanza relativa al ricorrente fosse, in ipotesi, esaminabile nell’ambito delle quote successivamente disponibili, la Prefettura non potrebbe comunque procedere alla sua convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, poiché, in relazione all’istanza di competenza dello Sportello Unico Immigrazione (codice P-MI/L/Q/2023/130153), non risulta emesso alcun visto all’ingresso nel territorio dello Stato. Come evidenziato in narrativa, difatti, il visto depositato in atti dal ricorrente risulta collegato a una diversa istanza presentata alla Prefettura di -OMISSIS- da altro datore di lavoro nell’ambito delle quote relative al Decreto Flussi 2022, dunque non ha alcuna attinenza con il procedimento amministrativo di cui si discute.
11. Tale circostanza è stata chiaramente indicata al procuratore legale del ricorrente nell’ambito delle interlocuzioni intercorse con gli uffici, avendo l’amministrazione specificato che “ il consolato egiziano non ha rilasciato il visto di ingresso ” (cfr. doc. 8 del ricorrente), circostanza chiaramente ostativa a qualsivoglia prosieguo della pratica e, vieppiù, alla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. In disparte ogni eventuale valutazione in ordine alla genuinità dei documenti esibiti dal ricorrente in sede procedimentale e anche nel corso del presente giudizio, quest’ultimo si trova comunque destinatario di un’istanza di ingresso sul territorio dello Stato non esaminata dall’amministrazione, in quanto successiva all’esaurimento delle relative quote, per la quale non risulta rilasciato il nulla osta al lavoro subordinato, né il relativo e collegato visto.
12. In conclusione, nessun silenzio-inadempimento è addebitabile alla Prefettura di -OMISSIS- in relazione alla vicenda di cui si discute, per cui l’odierno ricorso deve essere respinto.
13. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, considerando che la posizione del ricorrente è stata più dettagliatamente chiarita nel corso del presente giudizio anche all’esito dei riscontri istruttori, successivi alla proposizione del ricorso, pervenuti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (cfr. doc. 2 dell’amministrazione).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AD RU, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
TI CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI CA | RI AD RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.