Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/06/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.L. 7998/2024 + 8330/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 25/6/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nelle cause civili di I Grado iscritte ai n. r.g. 7998/2024 + 8330/2024 promosse da:
(C.F./P.I. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A, presso lo studio dell'avv. Giovanni Rinaldi, che la rappresenta e difende per procura in atti, insieme all'avv. Walter Miceli, all'avv.
Fabio Ganci e all'avv. Nicola Zampieri;
RICORRENTE
Contro
(C.F. , , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa Tecla Riverso, Dirigente del CP_3
[...
e dal Dott. Funzionario dello stesso , CP_2 Controparte_4 CP_1 legalmente domiciliati presso l' , Via Coazze n. 18; Controparte_5
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego (istruzione) – indennità sostitutiva delle ferie – reiterazione abusiva dei contratti a tempo determinato
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30/9/2024 iscritto al n. 7998/2024 R.G.L. parte ricorrente ha esposto di aver lavorato alle dipendenze del Parte_1 CP_1
convenuto con contratti a termine negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
1
[...]
per il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite. Controparte_1
Si è ritualmente costituito in giudizio il convenuto, eccependo in relazione CP_1
alle ferie non fruite la prescrizione delle eventuali pretese maturate oltre il quinquennio,
e contestando la pretesa fondatezza della pretesa.
Con successivo ricorso depositato in data 9.10.2024 iscritto al n. 8334/2024 la stessa ricorrente ha affermato di aver lavorato sin dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2024/2025 alle dipendenze del convenuto in forza di contratti a termine e agisce in giudizio CP_1
per il risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine.
Anche in questo giudizio si è ritualmente costituito in giudizio il convenuto, CP_1
chiedendo il rigetto della domanda.
All'odierna udienza si è provveduto alla riunione delle due cause.
Il difensore della ricorrente ha ridotto la domanda di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite a euro 6.582,11, tenuto conto degli importi già liquidati a tale titolo.
1. La prescrizione dell'indennità sostitutiva delle ferie
L'eccezione di prescrizione è infondata alla luce della giurisprudenza di legittimità che ormai pacificamente afferma la durata decennale del termine di prescrizione per i crediti di cui al ricorso (Cass. civ. sez. I, 10/02/2020, n.3021; App. Torino, 08/11/2022, n.
583).
2. La disciplina delle ferie del personale docente assunto con contratto a termine
Data la complessità del quadro normativo e la difficoltà di rinvenire un'interpretazione univoca sulla sola base del mero tenore letterale della normativa vigente in tema di ferie dei docenti assunti con contratto a termine, si ritiene necessario illustrare la normativa di riferimento e richiamare la giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia.
2.1
Prima del 2012, la disciplina delle ferie del personale docente era contenuta nel CCNL per il personale del Comparto Scuola per il quadriennio 2006-2009.
L'art. 13 conteneva la disciplina per il personale di ruolo;
per il personale assunto a tempo determinato la disciplina delle ferie si rinveniva nell'art. 19.
2 L'art. 13, per il personale di ruolo, prevedeva ai commi 8 e 9:
“
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche1; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è
consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.
[…]”.
L'art. 19, invece, per i dipendenti assunti con contratto a termine, prevedeva:
“
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
La disciplina distingueva, con coerenza, docenti di ruolo e docenti assunti con contratto di lavoro a termine:
− sotto il profilo dell'individuazione dei giorni in cui possono essere fruite le ferie
(durante la sospensione delle attività didattiche, i docenti di ruolo;
nei giorni di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, i docenti assunti con contratto a termine);
− sotto il profilo della natura obbligatoria/facoltativa della fruizione delle ferie2; 1 Il periodo di sospensione delle attività didattiche si ricava, a contrario, dall'art. 74 co. 2 d.lgs. n.
297/1994 e va individuato nel periodo che va dall'1 luglio (salvo differimenti per gli esami di maturità) al 31 agosto. − sul piano delle conseguenze della mancata fruizione delle ferie, escludendosi la monetizzazione per il personale di ruolo, invece riconosciuta per i docenti a termine.
2.2
La disciplina contrattuale ha subìto una prima modifica per opera del D.L. 95/2012 conv. in l. n. 135/2012 che, introducendo una disposizione valida per tutti i dipendenti pubblici (non dunque limitata al personale della scuola), all'art. 5 co. 8 ha così disposto:
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La disposizione ha introdotto un regime di fruizione obbligatoria delle ferie secondo quanto previsto dall'ordinamento del comparto di riferimento, escludendo in ogni caso la monetizzazione delle ferie non fruite.
2.3
L'ultima modifica normativa, che ha portato all'assetto attuale, si è avuta con la l. n.
228/2012.
Tale legge ha introdotto una disciplina delle ferie del personale docente speciale rispetto alla disciplina valida per l'intero settore del pubblico impiego di cui al d.l. 95/2012, disponendo:
scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine” (Cass. civ. sez. lav., 05/05/2022, n. 14268).
4 - che il personale docente di tutti i gradi di istruzione (senza alcuna distinzione tra docenti di ruolo e docenti assunti con contratto a termine) “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” (art. 1 co. 54);
- una deroga rispetto al divieto di monetizzazione delle ferie non fruite previsto dall'art. 5 co. 8 d.l. n. 95/2012; la deroga è stata positivizzata mediante aggiunta, al testo dell'art. 5 co. 8 del seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario
o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (art. 1 co. 55);
- il divieto di deroga delle disposizioni contenute nei commi 44 e 45 dell'art. 1 da parte delle disposizioni contrastanti contenute nei contratti collettivi nazionali (art. 1 co. 56).
2.4
Contenendo l'art. 1 co. 54 una disciplina unitaria delle ferie per docenti di ruolo e personale assunto con contratto a termine, si ritiene, in adesione all'orientamento già espresso dalla locale Corte d'Appello (App. Torino, 29/01/2025, n. 24) che la disciplina delle ferie non possa essere caratterizzata da alcun automatismo rispetto all'individuazione dei giorni di ferie3, perché altrimenti un docente di ruolo, laddove automaticamente in ferie per tutti i “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici”, fruirebbe di un numero di giorni di ferie ben superiore rispetto al numero di ferie spettanti secondo il CCNL.
Come recentemente rilevato dalla giurisprudenza di merito, avendo riguardo al quadro
(normativo e giurisprudenziale) richiamato ai paragrafi precedenti, “è da escludere, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, che il docente a termine CP_1
5 debba ritenersi obbligato e, soprattutto, automaticamente posto in ferie (alla stregua dei docenti di ruolo) nei periodi di sospensione delle lezioni per come individuati dai calendari regionali e di istituto.
D'altra parte, tale tesi non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso,
l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico (così Cass., n. ordinanza 28587 del 6/11/2024)” (Trib. Milano, 04/06/2025, n. 2567; Trib. Torino, 04/06/2025 n. 1443).
Il fatto che l'art. 1 co. 55 della l. n. 228/2012, aggiungendo il successivo periodo sopra riportato all'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012, oltre a derogare al divieto generalizzato di monetizzazione delle ferie per il personale assunto con contratto a termine, specifichi che tale monetizzazione opera limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie, pare confermare che non vi sia alcun automatismo, nemmeno per i docenti con contratto a termine.
Laddove il legislatore avesse voluto distinguere il regime di fruizione delle ferie (su richiesta, per i docenti di ruolo, in via automatica per i docenti a termine), da un lato non avrebbe previsto una disciplina unitaria delle ferie (art. 1 co. 54) e dall'altro non avrebbe utilizzato, nell'art. 1 co. 55 il termine “consentito”.
Lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota prot. 72696 del 4.9.2013, nel fornire indicazioni sul regime intertemporale tra le disposizioni succedutesi nel
2012, accoglie la tesi qui proposta, affermando, circa l'interpretazione da dare all'art. 5 co. 8, come modificato dalla l. n. 228/2012: “si rimarca che l'articolo 1 comma 55 di cui trattasi fa riferimento ai «giorni in cui è consentito al personale […] fruire delle ferie» e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. A nulla rileva dunque, ai fini della “monetizzazione” se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie, bensì si dovrà tener unicamente conto della mera astratta facoltà di fruirle come illustrata al paragrafo precedente […]”. In disparte la legittimità o meno della conclusione, su cui si tornerà a breve, appare evidente che nemmeno per l'amministrazione finanziaria, con la l. n. 228/2012 si può affermare alcun automatismo nella collocazione in ferie dei
6 docenti con contratto a termine nei giorni di sospensione delle lezioni, ammettendo espressamente la possibilità che il docente, in quei giorni, non fruisca delle ferie.
Ad ogni buon conto, non può essere condivisa l'opzione ermeneutica proposta dal
Ministero dell'Economia e recepita dal , secondo cui la Controparte_1
monetizzazione spetterebbe indipendentemente dal fatto che il docente abbia o meno richiesto le ferie e quindi tenendo conto unicamente della mera astratta facoltà di fruirle, in quanto contraria ai principi eurounitari in materia di ferie e di indennità sostitutiva delle stesse.
Va qui richiamato quanto affermato dalla Corte giustizia UE sez. VI, 24/07/2024, n.689 che, sul punto, ha così motivato:
“28 In primo luogo, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e che le autorità nazionali competenti possono attuare solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (sentenza del 18 gennaio
2024, Comune di Copertino, C-218/22, EU:C:2024:51, punto 25).
[...]
31 In terzo luogo, il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto fondamentale include infatti anche un diritto ad ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali «retribuite», il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro
(sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C-218/22, EU:C:2024:51, punto 29).
32 A questo proposito, occorre ricordare che, quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, al lavoratore sia precluso qualunque godimento di tale diritto, anche in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (sentenza del 18 gennaio 2024,
Comune di Copertino, C-218/22, EU:C:2024:51, punto 30).
7 33 Come statuito dalla Corte, la disposizione sopra citata non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato. Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 18 gennaio 2024,
Comune di Copertino, C-218/22, EU:C:2024:51, punto 31)” (l'evidenza è di chi scrive).
Se dunque la monetizzazione delle ferie è l'altra componente del diritto alle ferie, in nessun caso può ammettersi un'interpretazione del diritto nazionale che consenta la perdita del diritto alla monetizzazione, quando le ferie non siano state di fatto fruite
(solo perché in determinati giorni potevano essere astrattamente fruite), salvo l'avvertimento del datore di lavoro circa la perdita in caso di mancata richiesta di fruizione delle ferie da parte del lavoratore.
Va infine precisato, sempre con riferimento all'art. 1 co. 55, che non pare potersi ricavare dalla disposizione relativa alla monetizzazione delle ferie una previsione di collocamento ex lege dei docenti non di ruolo in ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, in quanto monetizzazione delle ferie e fruizione delle ferie sono aspetti connessi, ma pur sempre distinti.
2.5
La previsione contenuta nell'art. 1 co. 54 secondo cui tutto il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, va pertanto unitariamente intesa (per i docenti di ruolo e docenti con contratto a termine), non nel senso dell'automatica collocazione ex lege del personale in ferie in tutti quei periodi, ma nel senso di consentire al dirigente scolastico finanche l'imposizione unilaterale ai docenti delle ferie, per evidenti ragioni di contenimento della spesa pubblica, ovvero, in alternativa, nei confronti del docente assunto con contratto a termine l'obbligo del dirigente di avvertire il docente che se non saranno richieste le ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, non sarà consentita la
8 monetizzazione di quei giorni, secondo il più recente insegnamento della Corte di giustizia (da ultimo, Corte giustizia UE sez. VI, 24/07/2024, n. 689).
Poiché la sospensione delle attività didattiche si ha, in forza dell'art. 74, co. 2, d.Lgs. n.
297 del 1994), dall'1 luglio al 31 agosto, si deve ritenere che durante l'anno scolastico, nelle festività come individuate dal calendario scolastico ad essere sospese sono solo le lezioni e non le attività didattiche, dovendosi riconoscere4, dunque, che in tali periodi i docenti svolgono per legge attività propedeutiche o funzionali all'insegnamento5 salva, lo si ripete, l'ipotesi che il docente (di ruolo e non) abbia chiesto di poter fruire delle ferie in quei periodi o che il dirigente lo abbia preventivamente collocato d'ufficio in ferie6. 4 Con le debite conseguenze in materia di riparto degli oneri probatori circa la fruizione delle ferie. 5 Sull'articolazione dell'orario di lavoro dei docenti tra attività di insegnamento e attività funzionali si richiama la sentenza Cassazione civile sez. lav., 14/03/2019, (ud. 31/01/2019, dep. 14/03/2019), n. 7320, in cui si legge “la disciplina dell'orario di lavoro del personale docente della scuola, dettata dalla contrattazione collettiva a partire dal CCNL 4.8.1995, considera le peculiarità proprie della funzione docente che è volta a "promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici..." (art. 38 CCNL 1995) e presenta, di conseguenza, una dimensione collegiale, che si affianca a quella individuale, perchè è a livello collegiale che i docenti "elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il progetto di istituto, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio economico e culturale di riferimento"(art. 38, comma 5);
7. gli obblighi di lavoro, pertanto, non si esauriscono nell'attività di insegnamento, (disciplinata, quanto all'orario e per quel che qui rileva, dall'art. 41 CCNL 4.8.1995, art. 24 CCNL 26.5.1999, 26 CCNL
24.7.2003 nonchè dall'art. 28 del CCNL 29.11.2007) bensì si estendono a tutte le attività funzionali rispetto alla prima, che comprendono "programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi" (art.
42 CCNL 1995, art. 24 CCNL 1999, art. 27 CCNL 2003, art. 29 CCNL 2007);
8. non a caso, quindi, le parti collettive, nel disciplinare gli obblighi di lavoro del personale docente, hanno distinto le attività funzionali all'insegnamento in individuali (preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, correzione degli elaborati, rapporti individuali con le famiglie) e collegiali, ricomprendendo in queste ultime a) la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti per un totale di 40 ore annue, b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione con un impegno di massima non superiore alle 40 ore annue, c) lo svolgimento degli scrutini
e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (art. 42, comma 3, CCNL
1995, art. 24 CCNL 1999, art. 27 CCNL 2003, art. 29 CCNL 2007)”. 6 È stato affermato, in materia di pubblico impiego privatizzato che “l'art. 2109 c.c., espressamente stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore.
A ciò consegue che, in caso di mancata predisposizione da parte del lavoratore del piano ferie annuale, il datore di lavoro ha la possibilità di assegnazione di ufficio delle ferie, tenuto conto del carattere irrinunciabile del relativo diritto e del divieto di monetizzazione” (Cass. civ. sez. lav., 12/02/2020, n.
3476).
9 Non vi è dunque luogo alla monetizzazione delle ferie nel caso in cui:
- il docente abbia chiesto di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni;
- il dirigente abbia collocato d'ufficio il docente in ferie nei giorni di sospensione delle lezioni;
- il docente sia rimasto in servizio durante i giorni di sospensione delle lezioni
(perché non ha chiesto ferie e il dirigente non lo ha collocato in ferie con determinazione unilaterale), ma il dirigente abbia reso l'avvertimento che in caso di mancata fruizione delle ferie è escluso il diritto alla monetizzazione.
La giurisprudenza di legittimità sinora pronunciatasi in materia di ferie si è espressa nei termini qui recepiti riferendosi unicamente al periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno. Ciò non esclude, ad avviso di questo giudicante (in linea con quanto già ritenuto da altra giurisprudenza di merito, tra le più recenti si v. Trib.
Genova, 17/04/2025 n. 435; Trib. Parma, 19/06/2025 n. 398), che anche per le sospensioni delle lezioni durante l'anno scolastico operino gli stessi principi, trattandosi, in entrambi i casi di periodi di sospensione delle lezioni, ma in costanza delle attività didattiche (art. 74, co. 2, d.Lgs. n. 297 del 1994).
Anche nel caso in esame, pertanto, “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Cass. civ. sez. lav., 17/06/2024, n. 16715;
10 così Trib. Savona, 24/06/2025, n. 234; Trib. Torino, 12/02/2025, n. 401; Trib. Torino,
22/01/2025 n. 190).
2.5
Alla luce delle suddette considerazioni il ricorso deve essere accolto come da domanda, così come precisata all'odierna udienza, in misura pari ad euro 6.582,11.
3. Il risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine
La domanda di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine deve trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Sulla questione giuridica in esame occorre richiamare quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 22552/16 in tema di reiterazione dei contratti a tempo determinato del personale scolastico, secondo cui:
- costituisce abusiva reiterazione quella relativa a contratti a tempo determinato per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. “organico di diritto”) e sempre che essi abbiano avuto durata complessiva, anche se non continuativa, superiore a trentasei mesi;
- per l'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine del personale docente verificatasi prima dell'entrata in vigore della L. 107/2015, costituisce misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica e idonea a sanzionare l'abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione Europea la misura della “stabilizzazione” prevista da detta legge attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento;
- in conformità con i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 5072/2016, l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, da dimostrare, da parte del lavoratore, secondo il regime probatorio ordinario e non per mezzo dell'agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza delle Sezioni Unite;
11 - al personale che non sia stato stabilizzato e che non abbia alcuna certezza di stabilizzazione va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite;
- nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, ma il lavoratore ha diritto di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a questa tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima, quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso e CP_6
con riguardo alla stessa cattedra.
Nel caso in esame è provato che parte ricorrente abbia lavorato in forza di contratti a termine con scadenza al 30.6 dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2022/2023, per un totale di 3 anni, e con contratti in scadenza al 31/8 dall'a.s. 2023/2024 al 2024/2025, per un totale di 2 anni, su stessa cattedra e nello stesso istituto scolastico.
Non possono invece essere considerati validi, ai fini risarcitori, gli aa.ss. 2018/2019 e
2019/2020, trattandosi di supplenze al 30.6 svolte su plesso e cattedra diversi rispetto a quelle svolte negli anni successivi.
Con specifico riferimento al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego, l'art. 36, 5° comma, d. lgs.
165/2001, come modificato dall'art. 12, 1° comma 1, D.L. 131/2024, convertito in L.
166/2024, ribadito il divieto di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha codificato a livello normativo la tutela risarcitoria già individuata in ambito giurisprudenziale (cd. “danno comunitario”), sancendo che: “Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”. La norma è applicabile nel presente giudizio in quanto, come osservato dalla recente pronuncia della Corte d'Appello di Torino, “costituisce una
12 specificazione della modalità della liquidazione del “danno comunitario” per l'abusiva reiterazione del contratto a tempo determinato nel pubblico impiego che la giurisprudenza di legittimità (ivi compresa la pronuncia rescindente relativa alla presente controversia), in assenza di una norma relativa a detta specifica ipotesi, riteneva di effettuare utilizzando la tutela prevista per il caso, previsto per i rapporti di lavoro privati, di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato” (App. Torino,
17/01/2025, n. 12; nello stesso senso Trib. Torino, 05/12/2024 n. 3232).
Alla luce dei criteri previsti dal novellato art. 36 5° comma d. lgs. 165/2001 (“gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”), il deve essere condannato al CP_1
risarcimento del danno nella misura di 5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. (4 mensilità per la prima supplenza oltre il termine di 36 mesi e 1 mensilità per l'anno scolastico successivo).
3.
Le spese di lite sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n
.55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria, con la richiesta distrazione. Non può essere concessa la maggiorazione fino al 30% richiesta ex art. 4, comma 1-bis,
D.M. 55/14, giacché i link non risultano funzionanti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 6.582,11 a titolo di indennità per ferie Parte_1
non fruite negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi;
2. condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma corrispondente a 5 mensilità della retribuzione di
[...]
riferimento per il calcolo del TFR in godimento alla data di deposito del ricorso, oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine;
13 3. Condanna altresì il a rimborsare alla parte Controparte_1 ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.109,00 per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15% per spese generali, con distrazione in solido in favore degli avv.
Ganci, Miceli, Zampieri e Rinaldi, dichiaratisi antistatari.
Torino, 25/6/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 La Corte di Cassazione, riferendosi all'art. 19 del CCNL ha così motivato: “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola- come fissati dal calendario regionale- dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno
3 3 La tesi non è pacifica nella giurisprudenza di merito. Si vedano, in senso contrario a quello qui recepito,
Trib. Torino, 28/05/2025 n. 1284; Trib. Torino, 22/05/2025, n. 1277.