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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/04/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2823 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. MINIO Parte_1
GIUSEPPE, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. LOMEO GUIDO, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 23.11.23 La impugnava il Parte_1 provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per cinque giorni, irrogatole dal di Controparte_1
, ai sensi dell'art. 72, comma 4, lett. b) del CCNL Enti Locali CP_1
Chiedeva di annullare il provvedimento disciplinare e condannare il , CP_1 in persona del legale rappresentante, a versare una somma corrispondente alla retribuzione spettante per cinque giornate lavorative, comprensiva dei contributi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva il ribadendo la piena Controparte_1 legittimità della sanzione applicata, fondata su violazioni disciplinari oggettivamente riscontrabili, con richiesta di rigetto del ricorso.
1 La causa, istruita documentalmente e tramite escussione dei testi Tes_1
e (udienza del 2.7.24), veniva decisa all'esito del
[...] Testimone_2 deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 15.4.25
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Al fine di valutare la fondatezza della sanzione disciplinare irrogata alla parte ricorrente appare necessaria una breve ricostruzione fattuale della vicenda.
La ricorrente ha esposto di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato del
, con qualifica di funzionario di elevata qualificazione e di aver CP_1 ricevuto la contestazione disciplinare impugnata a seguito della tardiva trasmissione in data 9.6.23 al Commissario Straordinario e al Segretario Generale di un verbale di acquisizione documentale da parte della
[...]
inerente un'indagine della Procura della Parte_2
Repubblica di Sciacca, la cui consegna alla P.G. in data 29.5.23 sarebbe avvenuta senza autorizzazione del proprio Dirigente1.
In sostanza, parte datoriale ha motivato la sanzione disciplinare sostenendo che la ricorrente avesse agito in contrasto con le direttive del superiore gerarchico, tenuto un comportamento negligente e contrario ai doveri d'ufficio, e agevolato posizioni contrastanti con quelle dell'ente rilasciando documenti senza previa autorizzazione.
Tali condotte sono state ritenute in violazione dell'art. 71, co. III, lett. a) del
CCNL Enti Locali (obbligo di collaborazione diligente e osservanza delle disposizioni interne) e degli artt. 72, co. III, lett. b) e f) (condotta scorretta verso superiori e negligenza nell'assolvimento dei compiti), connotati da particolare gravità.
2 La ricorrente -premesso che la contestazione disciplinare va inserita in un quadro più ampio di contrasti interni tra la ricorrente e la Dirigente di riferimento, dott.ssa relativi alla gestione del lavoro agile e delle ferie di un Per_1 dipendente fragile, dott. , il quale aveva presentato due esposti contro la Per_2 predetta dott.ssa ha contestato tali motivazioni. Per_1
Ha, in primo luogo, evidenziato di aver informato il Commissario Straordinario
e il Segretario Generale solo quattro giorni lavorativi dopo la consegna dei documenti;
di essere stata tenuta alla consegna documenti richiesti dalla Procura, pena l'ostacolo ad un'indagine giudiziaria e la commissione di reati (art. 326 c.p.;
379 bis c.p.); di non essere incorsa in alcun conflitto di interessi nel consegnare gli atti alla PG, attesa la sua estraneità al procedimento penale in esame (indagine della Procura della Repubblica di Sciacca, Proc. Pen. N. 488/2023 R.G.n.r. mod.
21, sull'esposto presentato dal nei confronti della . Per_2 Per_1
La ricorrente ha suggerito che la vera ragione del provvedimento disciplinare sia da ricercare in una ritorsione per il dissenso manifestato in merito alla gestione del lavoro agile del collega , in ordine alla quale aveva la dirigente Per_2 minacciato provvedimenti disciplinari in risposta alla posizione di dissenso assunta dalla ricorrente.
Ha infine evidenziato di essere stata trasferita dieci giorni dopo la consegna dei documenti alla Digos e un giorno prima della comunicazione ufficiale ai vertici dell'ente, senza essere immediatamente assegnata a un carico di lavoro
(adombrando una misura punitiva piuttosto che organizzativa).
Il confermando il proprio operato, ha ribadito che in forza degli artt. 7 CP_2 del DPR 62/2013 e 5 del Codice di Comportamento del Libero Consorzio, la ricorrente avrebbe dovuto astenersi dall'azione e informare il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione, il Commissario Straordinario e il Segretario
Generale.
Ha evidenziato che i documenti consegnati non sono stati oggetto di sequestro né risultano classificati come “atti di indagine” ex art. 329 c.p.p., in merito ai quali non vige il divieto di divulgazione.
Ciò comporta che non vi sarebbe stato pericolo, per la di integrare il Pt_1 reato di cui all'art. 326 c.p. (rivelazione di segreti d'ufficio) né quello di cui all'art. 379-bis c.p. (rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale).
Per quel che concerne la strumentalità del procedimento disciplinare, parte datoriale ha osservato che il procedimento disciplinare è stato avviato su Contr iniziativa del Commissario Straordinario e condotto dall' (organismo collegiale privo di legami con il Dirigente e che la sanzione è stata Per_1 adottata all'unanimità dai componenti.
3 In seno al presente procedimento è stata svolta istruttoria mediante escussione dei testi di P.G. e (udienza del 2.7.24). Testimone_1 Testimone_2
Entrambi hanno confermato di essersi recati nel mese di maggio 2023, su delega della Procura della Repubblica di Sciacca, presso l'ufficio della parte resistente per acquisire documentazione;
in particolare una comunicazione via e-mail riguardante la fruizione delle ferie, la quale indicava che le ferie residue dell'anno
2022 dovevano essere usufruite entro giugno 2023. Alla suddetta e-mail risultava allegata l'approvazione del piano ferie;
hanno precisato che la documentazione è stata consegnata dalla ricorrente.
In primo luogo, non può non rilevarsi come la ricorrente, nella propria qualità di
“Funzionario Responsabile dell'URP”, non potesse esimersi dal consegnare alla
Polizia Giudiziaria la documentazione richiesta, trattandosi in tutta evidenza dell'adempimento di un dovere. Invero, l'art. 256 c.p.p. impone alle persone indicate negli articoli 200 e 201 c.p.p.
(tra le quali sono annoverati anche pubblici impiegati, come la ricorrente) di consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.
In sostanza, i soggetti ai quali è rivolta tale richiesta sono tenuti a rispondere con l'immediata consegna di quanto richiesto, salvo che oppongano, con dichiarazione scritta, il segreto di Stato, d'ufficio o professionale, circostanza non verificatasi nel caso in esame.
Un eventuale rifiuto di collaborazione, anzi, sarebbe stato astrattamente sussumibile nel reato di favoreggiamento.
Infondata è anche la pretesa dell'Amministrazione di astensione della Pt_1 per conflitto di interessi: il procedimento penale in seno al quale sono state effettuate le acquisizioni documentali, secondo la prospettazione delle parti, non la vede come indagata o parte offesa, pertanto alcun interesse personale –concreto ed attuale- risulta ascrivibile alla ricorrente.
Anzi, il conflitto di interesse si sarebbe prospettato in caso di richiesta di autorizzazione alla dirigente la quale invece risulta personalmente Per_1 coinvolta nel procedimento penale de quo (fatto notorio nell'ambito del luogo di lavoro, attesa l'eco mediatica della vicenda che ha condotto all'apertura
4 dell'indagine della Procura della Repubblica di Sciacca, Proc. Pen. N. 488/2023
R.G.n.r. mod. 21).
Sarebbe, invero, paradossale ritenere che la ricorrente dovesse chiedere l'autorizzazione alla Dirigente per il rilascio di documenti relativi ad un procedimento penale che investe la Dirigente stessa. Oltretutto non è chiaro da dove il evinca l'obbligo di preventiva Controparte_1 autorizzazione ai superiori gerarchici –in generale-per il rilascio della documentazione richiesta dalla Procura della Repubblica;
non vi è traccia di tale onere né nel codice deontologico né nello statuto dei dipendenti depositati in atti.
Anzi, l'art. 71 del CCNL ratione temporis applicabile impone al dipendente di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui.
Non può revocarsi in dubbio, dunque, che la condotta di consegna tempestiva e la mancata richiesta di preventiva autorizzazione non possano essere considerate disciplinarmente rilevante, trattandosi di atti dovuti, diligenti e non contrari ai doveri d'ufficio.
Viceversa, deve ritenersi che in capo alla lavoratrice vi fosse la necessità di notiziare (perlomeno a posteriori) i superiori di tale acquisizione documentale, in ottica di leale collaborazione e in ossequio al principio del buon andamento della P.A.
Sul punto l'Amministrazione resistente ha contestato la tardività della comunicazione ai superiori.
A tal proposito si rileva che l'acquisizione documentale da parte della P.G. è avvenuta in data 23.5.23, mentre la comunicazione da parte della ricorrente è stata inoltrata in data 9.6.23.
Si noti che in data 8.6.2023 la La Russa è stata rimossa dal settore “politiche del lavoro, dell'istruzione, solidarietà sociale, trasporti, provveditorato, urp, formazione” ed assegnata al settore “segreteria e servizi amministrativi, affari generali, stampa, polizia provinciale, rpd”, Gruppo Polizia Provinciale (doc. 21 fascicolo di parte ricorrente), circostanza che fa presumere –viste le tempistiche- che l'Ente fosse a conoscenza, almeno informalmente, di quanto avvenuto.
A tal proposito la lavoratrice ha spiegato di aver inoltrato il verbale nei quattro giorni lavorativi effettivi successivi alla acquisizione della P.G., precisando che il 27 ed il 28 maggio sono caduti di sabato e domenica, nelle date del 30 maggio,
7 e 8 giugno 2023 era assente per malattia (doc. 17 fascicolo di parte ricorrente), il 2 giugno era festivo, il 3 giugno era un sabato, il 4 giugno una domenica.
5 Non si tratta di soli quattro giorni, come indicato dalla ricorrente, bensì di 9 (23, 24, 25, 26, 29 e 31 maggio, l'1, 5 e 6 giugno.
L'art. 72 del codice disciplinare prevede che “nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.” La sanzione impugnata è stata irrogata sulla scorta della “condotta non conforme
a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi” (art. 72 c. III lett. b), connotata da particolare gravità (art. 72 c. IV lett. b).
Per quanto sopra esposto, ritiene il Tribunale che la sanzione irrogata (anche) in virtù del ritardo nella trasmissione degli atti, non configuri una condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori, oltretutto connotata da particolare gravità.
Posto che non sussisteva l'obbligo di chiedere l'autorizzazione, il ritardo nella comunicazione non può essere qualificato come condotta scorretta nei confronti del superiore, atteso che la giurisprudenza sussume in tale fattispecie comportamenti –più o meno gravi- di insubordinazione.
Quanto alla violazione della lettera f) (“negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati”), non è chiaro –rectius non è spiegato- quale sia il danno o il pericolo causato all'Amministrazione, posto che, come già spiegato, la consegna della documentazione era atto dovuto a meno di opposizione del segreto di Stato (segreto di cui il Tribunale ritiene di escludere, senza tema di smentita, la sussistenza nel caso di specie).
In sostanza, se condotta negligente v'è stata in astratto, non può che dichiararsene in concreto l'inoffensività, o comunque una offensività minima, tale da non rientrare nei parametri degli illeciti puniti con la sospensione dall'art. 72 c. 4 lett.
b) del CCNL in atti.
Alla luce di quanto esposto il ricorso va accolto.
6 Da ultimo, ritiene il Tribunale di rigettare la richiesta ex art. 89 c.p.c. avanzata dalla parte resistente.
Non sussistono, infatti, i presupposti per la cancellazione quando le espressioni contenute negli scritti difensivi non sono dettate da un passionale e composto intento dispregiativo e non rivelano un intento offensivo nei confronti della controparte ma, senza eccedere dalle esigenze difensive, sono preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (C. 17325/2015; C.
8724/2015; C. 26417/2013).
In tal senso non si sono ritenute a tal punto offensive e sconvenienti da travalicare gli ordinari limiti di critica ammessi in sede giudiziaria espressioni quali
"malafede" o "scorrettezza" (C. St. 4979/2019).
Inoltre, secondo un orientamento cui si ritiene di aderire, anche quando l'uso di espressioni sconvenienti od offensive eccede le esigenze difensive, non sussisterebbe un obbligo al risarcimento del danno se le espressioni attengono all'oggetto della controversia. In tal caso, esse costituirebbero uno strumento
(legittimo) per indirizzare la decisione del giudice (C. 14552/2009).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri ex DM
55/2014 come da dispositivo, con la precisazione che non si è tenuto conto del valore indeterminabile indicato dalla parte ricorrente, bensì del valore – indicativo- della somma pari a 5 giornate lavorative (ossia controversie fino a
1.100 euro).
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la sanzione disciplinare
(avviata con contestazione di addebito prot. n. 10280 del 15 giugno 2023) di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per cinque giorni;
condanna il alla restituzione della Controparte_1 somma corrispondente alla retribuzione spettante per cinque giornate lavorative, comprensiva dei contributi, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 di lite, liquidate in euro 700,00, oltre spese, IVA e CPA.
Così deciso in Agrigento, 15/04/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1L'addebito è del seguente tenore: “Con e-mail del 09 giugno 2023 la S.S. trasmetteva al Commissario Straordinario e al Segretario Generale il Verbale di acquisizione documentazione da parte della Polizia della Questura di – Divisione Investigazioni Generali CP_1 Operazioni Speciali – Sezione Investigativa Antiterrorismo (n.d.r. D.I.G.O.S.) datato 29 maggio 2023. Il Commissario Straordinario…in riferimento al predetto verbale ha chiesto a questo Ufficio dei Procedimenti Disciplinari di verificare l'esistenza dei presupposti per attivare un procedimento disciplinare nei confronti della S.S. atteso che del succitato intervento della Polizia e della richiesta di acquisizione atti non sarebbe stato prontamente informato il suo
Dirigente, che la documentazione sarebbe stata, quindi rilasciata senza autorizzazione dello stesso Dirigente e che il verbale è trasmesso solo in data 9 giugno….si contestano formalmente i seguenti obblighi comportamentali ed illeciti disciplinari: collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'ente… (art. 71 co. 3 lett. a) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi (art. 72 co. 3 lett. b) negligenza … nell'assolvimento dei compiti assegnati (art. 72 co. 3 lett. f)”