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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/05/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 458/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 458/2023 R.G., promossa da
, codice fiscale , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Simona Vaccarisi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Nastasi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
***
Con provvedimento del 6.5.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata pagina 1 di 5 rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, senza i termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 31.1.2023 premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 18.8.2003, dalla cui unione nascevano i figli Controparte_1
(il 3.10.2003) e (il 29.10.2010), e di essersi separata Per_1 Persona_2
consensualmente dal marito giusto decreto di omologa n. 299/2018 reso da questo
Tribunale il 21.6.2018 (acquisita efficacia in data 9.7.2019, v. allegato in atti), chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, nonché la conferma dell'obbligo a carico del di corrisponderle il contributo per il mantenimento dei figli nella misura P_
concordata in separazione o in una maggiore somma, in ragione delle accresciute esigenze della prole.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale, pur non Controparte_1
opponendosi alla pronuncia di divorzio, contestava, per il resto, la rappresentazione dei fatti operata dalla moglie e chiedeva disporsi la dettagliata regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno, dichiarandosi disponibile a versare la somma di euro 200,00 a titolo di “assegno di divorzio”.
All'esito dell'udienza presidenziale del 18.4.2023, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente, nulla disponendo in via provvisoria ed urgente, confermava le statuizioni concordate in sede di separazione e nominava il Giudice Istruttore per la prosecuzione della causa.
Istauratosi il contraddittorio anche per la fase di trattazione, concessi i termini 183, comma
6, c.p.c., depositate le memorie istruttorie e assunto l'interrogatorio formale del , P_
con note congiunte del 25.11.2024 le parti davano atto di avere raggiunto un accordo per la definizione bonaria della causa.
Orbene, con note scritte depositate in data 6.5.2025 le parti, autorizzate preventivamente dal Giudice, precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate, che di seguito di riportano:
pagina 2 di 5 “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei sig.ri e Parte_1 P_
;
[...]
2) assegnare la casa coniugale, di proprietà della sig.ra a quest'ultima che la Pt_1
abiterà insieme ai figli;
3) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_2
presso la residenza della madre sita in Avola via Carlo Giulio Cesare n 5;
4) disporre che il IG. , versi mensilmente alla sig.ra , la Controparte_1 Parte_1 somma complessiva di € 400,00, rappresentativa quanto ad € 300,00 dell'assegno di mantenimento per entrambi i figli ed € 100,00 a titolo di acconto della maggiore somma dovuta fino all'importo di € 10.000,00, somma dalla quale va decurtato l'importo già versato dal mese di Luglio al mese di settembre di € 700,00, quali arretrati degli assegni di mantenimento non versati, oltre al 50% delle spese straordinarie così per come previste in seno alle linee guida sul mantenimento dei figli del 03 Dicembre 2019, in uso presso il
Tribunale di Siracusa;
Il versamento avverrà a mezzo bonifico al seguente IBAN intestato alla IG.ra : Pt_1
[...] PREP90052295, entro giorno 20 di ogni mese.
5) Disporre che ciascun genitore parteciperà e sarà responsabile del mantenimento, dell'educazione, della cura e dell'istruzione dei figli, assumendo le decisioni di ordinaria amministrazione relativamente al figlio minore il genitore presente al Persona_2
momento, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione e comunque di maggiore rilevanza per la vita dello stesso verranno assunte da entrambi i genitori;
6) i coniugi provvederanno personalmente al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
7) il IG. , potrà vedere e tenere con sé i figli secondo liberi accordi con Controparte_1 gli stessi, in considerazione dell'età, anche relativamente ai periodi estivi e per le festività;
8) i sigg.ri e si scambiano reciprocamente il consenso al Parte_1 Controparte_1 rilascio e/o rinnovo del proprio passaporto o di documento equipollente per l'estero;
9) Compensare interamente tra le parti le spese del giudizio”.
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 6.5.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter
pagina 3 di 5 c.p.c., il Giudice istruttore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio, senza i termini di legge avendone le parti espressamente rinunciato.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ricorrono, pertanto, le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio contratto da e in Avola il giorno 18.8.2003 Parte_1 Controparte_1
(Anno 2003 - Atto n. 15, Parte I).
Inoltre, le condizioni del divorzio vanno integralmente condivise e recepite da questo
Collegio, in quanto conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire l'accesso del minore a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt.
337 bis e ss c.c..
Anche le previsioni accessorie relative al contributo di mantenimento risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al ragazzo condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Tenuto conto della natura del procedimento e dell'esito della controversia, sussistono le ragioni per compensare interamente le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 458/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
pagina 4 di 5 pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 18.8.2003 iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Avola, nell'anno 2003
(Atto n. 15, Parte I) alle condizioni di cui in parte motiva;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Avola di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Siracusa, l'8.5.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 458/2023 R.G., promossa da
, codice fiscale , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Simona Vaccarisi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Nastasi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
***
Con provvedimento del 6.5.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata pagina 1 di 5 rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, senza i termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 31.1.2023 premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 18.8.2003, dalla cui unione nascevano i figli Controparte_1
(il 3.10.2003) e (il 29.10.2010), e di essersi separata Per_1 Persona_2
consensualmente dal marito giusto decreto di omologa n. 299/2018 reso da questo
Tribunale il 21.6.2018 (acquisita efficacia in data 9.7.2019, v. allegato in atti), chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, nonché la conferma dell'obbligo a carico del di corrisponderle il contributo per il mantenimento dei figli nella misura P_
concordata in separazione o in una maggiore somma, in ragione delle accresciute esigenze della prole.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale, pur non Controparte_1
opponendosi alla pronuncia di divorzio, contestava, per il resto, la rappresentazione dei fatti operata dalla moglie e chiedeva disporsi la dettagliata regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno, dichiarandosi disponibile a versare la somma di euro 200,00 a titolo di “assegno di divorzio”.
All'esito dell'udienza presidenziale del 18.4.2023, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente, nulla disponendo in via provvisoria ed urgente, confermava le statuizioni concordate in sede di separazione e nominava il Giudice Istruttore per la prosecuzione della causa.
Istauratosi il contraddittorio anche per la fase di trattazione, concessi i termini 183, comma
6, c.p.c., depositate le memorie istruttorie e assunto l'interrogatorio formale del , P_
con note congiunte del 25.11.2024 le parti davano atto di avere raggiunto un accordo per la definizione bonaria della causa.
Orbene, con note scritte depositate in data 6.5.2025 le parti, autorizzate preventivamente dal Giudice, precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate, che di seguito di riportano:
pagina 2 di 5 “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei sig.ri e Parte_1 P_
;
[...]
2) assegnare la casa coniugale, di proprietà della sig.ra a quest'ultima che la Pt_1
abiterà insieme ai figli;
3) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_2
presso la residenza della madre sita in Avola via Carlo Giulio Cesare n 5;
4) disporre che il IG. , versi mensilmente alla sig.ra , la Controparte_1 Parte_1 somma complessiva di € 400,00, rappresentativa quanto ad € 300,00 dell'assegno di mantenimento per entrambi i figli ed € 100,00 a titolo di acconto della maggiore somma dovuta fino all'importo di € 10.000,00, somma dalla quale va decurtato l'importo già versato dal mese di Luglio al mese di settembre di € 700,00, quali arretrati degli assegni di mantenimento non versati, oltre al 50% delle spese straordinarie così per come previste in seno alle linee guida sul mantenimento dei figli del 03 Dicembre 2019, in uso presso il
Tribunale di Siracusa;
Il versamento avverrà a mezzo bonifico al seguente IBAN intestato alla IG.ra : Pt_1
[...] PREP90052295, entro giorno 20 di ogni mese.
5) Disporre che ciascun genitore parteciperà e sarà responsabile del mantenimento, dell'educazione, della cura e dell'istruzione dei figli, assumendo le decisioni di ordinaria amministrazione relativamente al figlio minore il genitore presente al Persona_2
momento, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione e comunque di maggiore rilevanza per la vita dello stesso verranno assunte da entrambi i genitori;
6) i coniugi provvederanno personalmente al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
7) il IG. , potrà vedere e tenere con sé i figli secondo liberi accordi con Controparte_1 gli stessi, in considerazione dell'età, anche relativamente ai periodi estivi e per le festività;
8) i sigg.ri e si scambiano reciprocamente il consenso al Parte_1 Controparte_1 rilascio e/o rinnovo del proprio passaporto o di documento equipollente per l'estero;
9) Compensare interamente tra le parti le spese del giudizio”.
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 6.5.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter
pagina 3 di 5 c.p.c., il Giudice istruttore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio, senza i termini di legge avendone le parti espressamente rinunciato.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ricorrono, pertanto, le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio contratto da e in Avola il giorno 18.8.2003 Parte_1 Controparte_1
(Anno 2003 - Atto n. 15, Parte I).
Inoltre, le condizioni del divorzio vanno integralmente condivise e recepite da questo
Collegio, in quanto conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire l'accesso del minore a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt.
337 bis e ss c.c..
Anche le previsioni accessorie relative al contributo di mantenimento risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al ragazzo condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Tenuto conto della natura del procedimento e dell'esito della controversia, sussistono le ragioni per compensare interamente le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 458/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
pagina 4 di 5 pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 18.8.2003 iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Avola, nell'anno 2003
(Atto n. 15, Parte I) alle condizioni di cui in parte motiva;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Avola di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Siracusa, l'8.5.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
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