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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/01/2024, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sez. Civile- Collegio B, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: Dott.ssa Lara Vernaglia Lombardi PRESIDENTE Dott.ssa Silvia Blasi GIUDICE Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE rel. ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3481/2023, avente ad oggetto: modifica delle condizioni della separazione, e vertente TRA (nato a [...] il [...] – cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dall'Avv. Anna Amoruso, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio è elett.te dom.to in Trecase alla via Vesuvio n. 177 RICORRENTE
E
(nata a [...] il [...] – cod. fisc. Controparte_1
), rapp.ta e difesa dall'avv. Gisella D'Amora C.F._2 presso il cui studio è elett.te dom.ta in Castellammare di Stabia alla via Pozzillo n. 106, in forza di mandato in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19-7-2023 esponeva di essere separata da Parte_1
dal 12-4-2022, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata, a seguito Controparte_1 della comparizione dei coniugi innanzi al Presidente in data 24-02-2022, aveva omologato la separazione.
Il ricorrente premetteva che in sede di separazione era stato, tra le varie condizioni, previsto a suo carico un assegno mensile di euro 600,00 per il mantenimento dei due figli , di cui uno maggiorenne ma non autosufficiente e l'altra minori (di cui euro 300,00 ciascuno), e disciplinato il diritto di visita del padre in favore della minore , Per_1 prevedendo che la stessa potesse in ogni caso incontrare il padre ogniqualvolta lo volesse
“previo consenso della madre”.
Deduceva che fin da subito erano insorti diverbi con la madre circa l'esercizio del diritto di visita, a causa dell'atteggiamento ostruzionistico da questa serbato e che, nelle more, il figlio maggiorenne aveva raggiunto l'indipendenza economica essendo stato assunto Per_2 presso il supermercato “ in Terzigno come addetto al settore ortofrutta e Organizzazione_1 pagina 1 di 3 con una paga mensile di euro 1.100,00.
Chiedeva, pertanto, che le condizioni della separazione fossero modificate, nel senso di prevedere un nuovo calendario delle visite padre-figlia, tenendo conto dei suoi impegni lavorativi, con revoca altresì dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne
. Per_2
Si costituiva la , la quale non si opponeva alla richiesta di modifica della disciplina CP_1 delle visite tra il padre e la minore , contestando ogni addebito nei suoi confronti, Per_1 ma insisteva per il rigetto della revoca del mantenimento in favore del figlio maggiorenne
, asserendo che lo stesso era stato assunto a tempo determinato e che, quindi non Per_2 aveva raggiunto alcuna indipendenza economica. Evidenziava, inoltre, che il dal mese Pt_1 di settembre già non corrispondeva l'assegno dovuto per il figlio e, quindi, chiedeva Per_2 la sua condanna al alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di arretrati.
All'udienza del 12-12-2023 le parti addivenivano ad un accordo e il Collegio, previa acquisizione del parere del PM si riservava per la decisione.
In data12-12-2023, il PM chiedeva di pronunciarsi sulla separazione alle condizioni oggetto di accordo fra le parti raggiunto all'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre previamente evidenziare che la nuova disciplina di cui all'art. 710 c.p.c. è applicabile anche ai verbali di separazione consensuale omologati dal tribunale (cfr. Trib. Ravenna 22.11.'89, in Arch. civ. 90, 714). Va, altresì, detto che, al fine della revisione delle clausole della separazione personale dei coniugi, il presupposto della sopravvenienza, dopo la separazione stessa, di nuove circostanze, deve sussistere anche nel caso di separazione consensuale omologata (Cassazione civile sez. I, 14 novembre 1992 n. 12235, Giust. civ. Mass. 1992, fasc.11). Nella fattispecie de quo agitur il ha chiesto una modifica della disciplina delle Pt_1 visite con la figlia minore, richiesta rispetto alla quale la non si è opposta, nonché la CP_1 revoca del mantenimento in favore del figlio , maggiorenne, poiché divenuto Per_2 economicamente autosufficiente, circostanza quest'ultima confermata in udienza anche dalla madre. Le parti, pertanto, su invito del Collegio, all'udienza del 12-12-2023, sono addivenute ad un accordo, le cui condizioni, poiché non contrastano con norme imperative e sono conformi al superiore interesse della figlia minore, possono essere poste alla base di questa decisione, come peraltro richiesto anche dal PM. La natura della causa e l'intervenuto accordo tra le parti, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 19-7-2023, così provvede: Parte_1
a) A Modifica le condizioni della separazione consensuale omologata con decreto (cron. n. 2409/2022) del 12-4-2022 nei termini che seguono:
• Il padre potrà vedere e tenere con sé la minore il Giovedì, dall'uscita di Per_1 scuola alle ore 22.00 riaccompagnandola a casa della madre, nonché a week end alternati dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 18.00 della domenica;
• Revoca l'assegno posto a carico di in favore di per il Parte_1 Controparte_1 mantenimento del figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_2 pagina 2 di 3 • Pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 Controparte_1
l'importo di euro 100,00 mensili a decorrere dal mese di gennaio, a titolo di rimborso di quanto dovuto e non corrisposto dallo stesso per il mantenimento del figlio maggiorenne dal mese di settembre al mese di dicembre;
Per_2
b) Mantiene inalterate le altre condizioni stabilite in sede di omologa della separazione consensuale;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Torre Annunziata, in camera di consiglio, il 12-12-2023. Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Giovanna Di Meo dott.ssa Lara Vernaglia Lombardi
pagina 3 di 3
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sez. Civile- Collegio B, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: Dott.ssa Lara Vernaglia Lombardi PRESIDENTE Dott.ssa Silvia Blasi GIUDICE Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE rel. ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3481/2023, avente ad oggetto: modifica delle condizioni della separazione, e vertente TRA (nato a [...] il [...] – cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dall'Avv. Anna Amoruso, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio è elett.te dom.to in Trecase alla via Vesuvio n. 177 RICORRENTE
E
(nata a [...] il [...] – cod. fisc. Controparte_1
), rapp.ta e difesa dall'avv. Gisella D'Amora C.F._2 presso il cui studio è elett.te dom.ta in Castellammare di Stabia alla via Pozzillo n. 106, in forza di mandato in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19-7-2023 esponeva di essere separata da Parte_1
dal 12-4-2022, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata, a seguito Controparte_1 della comparizione dei coniugi innanzi al Presidente in data 24-02-2022, aveva omologato la separazione.
Il ricorrente premetteva che in sede di separazione era stato, tra le varie condizioni, previsto a suo carico un assegno mensile di euro 600,00 per il mantenimento dei due figli , di cui uno maggiorenne ma non autosufficiente e l'altra minori (di cui euro 300,00 ciascuno), e disciplinato il diritto di visita del padre in favore della minore , Per_1 prevedendo che la stessa potesse in ogni caso incontrare il padre ogniqualvolta lo volesse
“previo consenso della madre”.
Deduceva che fin da subito erano insorti diverbi con la madre circa l'esercizio del diritto di visita, a causa dell'atteggiamento ostruzionistico da questa serbato e che, nelle more, il figlio maggiorenne aveva raggiunto l'indipendenza economica essendo stato assunto Per_2 presso il supermercato “ in Terzigno come addetto al settore ortofrutta e Organizzazione_1 pagina 1 di 3 con una paga mensile di euro 1.100,00.
Chiedeva, pertanto, che le condizioni della separazione fossero modificate, nel senso di prevedere un nuovo calendario delle visite padre-figlia, tenendo conto dei suoi impegni lavorativi, con revoca altresì dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne
. Per_2
Si costituiva la , la quale non si opponeva alla richiesta di modifica della disciplina CP_1 delle visite tra il padre e la minore , contestando ogni addebito nei suoi confronti, Per_1 ma insisteva per il rigetto della revoca del mantenimento in favore del figlio maggiorenne
, asserendo che lo stesso era stato assunto a tempo determinato e che, quindi non Per_2 aveva raggiunto alcuna indipendenza economica. Evidenziava, inoltre, che il dal mese Pt_1 di settembre già non corrispondeva l'assegno dovuto per il figlio e, quindi, chiedeva Per_2 la sua condanna al alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di arretrati.
All'udienza del 12-12-2023 le parti addivenivano ad un accordo e il Collegio, previa acquisizione del parere del PM si riservava per la decisione.
In data12-12-2023, il PM chiedeva di pronunciarsi sulla separazione alle condizioni oggetto di accordo fra le parti raggiunto all'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre previamente evidenziare che la nuova disciplina di cui all'art. 710 c.p.c. è applicabile anche ai verbali di separazione consensuale omologati dal tribunale (cfr. Trib. Ravenna 22.11.'89, in Arch. civ. 90, 714). Va, altresì, detto che, al fine della revisione delle clausole della separazione personale dei coniugi, il presupposto della sopravvenienza, dopo la separazione stessa, di nuove circostanze, deve sussistere anche nel caso di separazione consensuale omologata (Cassazione civile sez. I, 14 novembre 1992 n. 12235, Giust. civ. Mass. 1992, fasc.11). Nella fattispecie de quo agitur il ha chiesto una modifica della disciplina delle Pt_1 visite con la figlia minore, richiesta rispetto alla quale la non si è opposta, nonché la CP_1 revoca del mantenimento in favore del figlio , maggiorenne, poiché divenuto Per_2 economicamente autosufficiente, circostanza quest'ultima confermata in udienza anche dalla madre. Le parti, pertanto, su invito del Collegio, all'udienza del 12-12-2023, sono addivenute ad un accordo, le cui condizioni, poiché non contrastano con norme imperative e sono conformi al superiore interesse della figlia minore, possono essere poste alla base di questa decisione, come peraltro richiesto anche dal PM. La natura della causa e l'intervenuto accordo tra le parti, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 19-7-2023, così provvede: Parte_1
a) A Modifica le condizioni della separazione consensuale omologata con decreto (cron. n. 2409/2022) del 12-4-2022 nei termini che seguono:
• Il padre potrà vedere e tenere con sé la minore il Giovedì, dall'uscita di Per_1 scuola alle ore 22.00 riaccompagnandola a casa della madre, nonché a week end alternati dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 18.00 della domenica;
• Revoca l'assegno posto a carico di in favore di per il Parte_1 Controparte_1 mantenimento del figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_2 pagina 2 di 3 • Pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 Controparte_1
l'importo di euro 100,00 mensili a decorrere dal mese di gennaio, a titolo di rimborso di quanto dovuto e non corrisposto dallo stesso per il mantenimento del figlio maggiorenne dal mese di settembre al mese di dicembre;
Per_2
b) Mantiene inalterate le altre condizioni stabilite in sede di omologa della separazione consensuale;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Torre Annunziata, in camera di consiglio, il 12-12-2023. Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Giovanna Di Meo dott.ssa Lara Vernaglia Lombardi
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