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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/03/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e così composta:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nel reclamo ex art. 51 C.C.I.I. (D.lgs. n. 14/2019) iscritto al n. 606/2024 R.G.A.C., assunto in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26 febbraio 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Acquaformosa (CS) al Vico II Spela n. 13, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Giuseppe Capparelli (pec:
, che lo rappresenta e difende Email_1
giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
RECLAMANTE
E
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 5/24 LLRE
, in persona del Curatore pro tempore dott. CP_1 Parte_1 CP_2
, elettivamente domiciliata in Corigliano-Rossano (CS) alla Via Cicerone n. 29, presso lo
[...] studio dell'Avv. Salvatore Rotondo (pec: , che la rappresenta e Email_2 difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
RECLAMATA
E
; Controparte_3
RECLAMATO CONTUMACE
1 CONCLUSIONI:
Per : “Voglia l'On. Corte di Appello adita, respinta ogni contraria eccezione e Parte_1
deduzione avversaria, così provvedere:
In via preliminare:
Ritenuta la sussistenza di gravi e fondati motivi, sentite le parti in contraddittorio tra loro, disporre la sospensione della procedura di liquidazione giudiziale ex art. 52 C.C.I.I., con sospensione delle operazioni di formazione del passivo e di liquidazione sino alla decisione del giudizio di reclamo.
Nel merito: accogliere il reclamo e per l'effetto revocare la liquidazione giudiziale di CC RL dichiarata la Tribunale di Castrovillari con sentenza n. 6/2024 del 22-03-2024”.
Per la Procedura di liquidazione giudiziale dell'impresa individuale : “Si rimette Parte_1
alle valutazioni e determinazioni che codesta Ecc.ma Corte di Appello riterrà opportuno assumere rispetto al reclamo formulato”.
RILEVATO IN FATTO
I. Con ricorso depositato in data 2 febbraio 2024, ha chiesto dichiararsi l'apertura Controparte_3
della liquidazione giudiziale a carico di . Ha esposto di vantare nei confronti del Parte_1
resistente un credito della somma di € 4.980,00 (al lordo della ritenuta d'acconto) – quale compenso per la prestazione occasionale prestata in favore della ditta – portato Parte_1
dal decreto ingiuntivo n. 61/2023 emesso dal Giudice di Pace di Patti in data 30 marzo 2023, notificato al debitore il 21 aprile 2023, non opposto e dichiarato esecutivo con provvedimento del
26 giugno 2023; - che in data 13 luglio 2023 è stato notificato atto di precetto per la complessiva somma di € 8.009,39 a titolo di sorte capitale, interessi moratori;
- che, malgrado la notifica di precetto in rinnovazione, la ditta nulla ha corrisposto al proprio creditore. Pt_1
Il Tribunale di Castrovillari ha pronunciato la sentenza n. 6/2024, con la quale ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa individuale Parte_1
(C.F. P.IVA ), con sede in Acquaformosa (CS), Via C.F._1 P.IVA_1
Vittorio Emanuele n. 46, in persona del titolare . Parte_1
II. Avverso suddetta sentenza, resa il 20 marzo 2024 e pubblicata il 22 marzo 2024, ha proposto reclamo ex art. 51 del D.lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) Pt_1
in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, con ricorso presentato,
[...]
telematicamente, il 21 aprile 2024, per i motivi che si esamineranno.
2 Con decreto di data 23 aprile 2024, il Presidente della seconda sezione civile ha fissato per la discussione del reclamo l'udienza del 10 luglio 2024.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Procedura di liquidazione giudiziale n.
5/24 dell'impresa individuale , in persona del Curatore pro tempore. Parte_1
Nessuno si è invece costituito per il creditore istante , del quale è stata dichiarata Controparte_3
la contumacia.
L'udienza del 10 luglio 2024 è stata poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, e la Corte – visto le note – con ordinanza resa il 15 luglio 2024, ha disposto l'acquisizione a cura della cancelleria del fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi d'innanzi al
Tribunale di Castrovillari, rinviando, anche per la decisione, all'udienza del 25 settembre 2024.
All'esito dell'udienza del 25 settembre 2024, la causa è stata rinviata all'11 dicembre 2024, non essendo pervenuto suddetto fascicolo.
All'udienza dell'11 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione. Indi, rimessa sul ruolo con ordinanza del 13 dicembre 2024, per consentire al Curatore di ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 123, comma 1, lettera f), d.lgs. n. 14/2019.
Depositata dal Curatore l'autorizzazione a stare in giudizio, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 5 marzo 2025, comunicata alle parti il 7 marzo 2025.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con un unico motivo, il reclamante adduce la violazione dell'art. 121 C.C.I.I., con riferimento al presupposto soggettivo, per non avere il Tribunale qualificato “impresa minore” l'impresa individuale CC RL. Rappresenta che, invero, dalla documentazione prodotta in allegato al reclamo, emergerebbe ictu oculi che non ha un attivo patrimoniale complessivo Parte_1 annuo di € 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
nello stesso periodo non avrebbe conseguito ricavi complessivi annui superiori a € 200.000,00 e non avrebbe debiti superiori a € 500.000,00. Egli non sarebbe pertanto assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
2. Il reclamo è infondato e va rigettato.
Si duole il reclamante che il Tribunale di Castrovillari abbia erroneamente ritenuto sussistenti in capo all'impresa i requisiti di cui all'art. 2 comma 1, lettera d) del C.C.I.I.
Si tratta di doglianza palesemente infondata.
Giova premettere che presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sono dal punto di vista oggettivo l'insolvenza e dal punto di vista soggettivo l'essere il debitore un imprenditore che eserciti una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e gli imprenditori che
3 dimostrino il possesso congiunto di tre stabili requisiti dimensionali già previsti dall'art. 1 R.D.
267/1942, come modificato a seguito della riforma di cui al d.lgs. 5/2006 e successivo d.lgs.
169/2007, e, a seguito dell'entrata in vigore del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, dall'art. 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 14/2019, vale a dire: 1) un attivo patrimoniale, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
2) ricavi, in qualunque modo risultino, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
3) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila.
È onere del debitore di provare il mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dalla disposizione in esame (Cass. civ., 24 ottobre 2017, n. 25188; Cass. civ., 15 gennaio 2016, n. 625), che indica i parametri dimensionali riferiti all'attivo patrimoniale, ai ricavi lordi e all'indebitamento. In mancanza di tale prova, l'imprenditore può essere dichiarato fallito.
Tale principio giurisprudenziale è stato recepito dal d.lgs. n. 14/2019 che ha sostituito la Legge fallimentare e che, all'art. 121, prevede che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applichino agli imprenditori che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) e si trovino in stato di insolvenza.
Il debitore che voglia evitare l'apertura della liquidazione giudiziale ha quindi l'onere di dimostrare di trovarsi al di sotto dei tre parametri previsti dalla legge, depositando, in primo luogo,
i bilanci degli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata (art. 41, comma 4, C.C.I.I.).
I bilanci costituiscono la base documentale imprescindibile ai fini della prova, da parte dell'imprenditore, della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza.
Secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte in tema di valenza probatoria dei bilanci ai fini dell'indagine circa il superamento delle soglie di fallibilità, dalle risultanze dei bilanci il giudice deve però prescindere ove li ritenga motivatamente inattendibili (Cass. civ., 1 dicembre 2016, n.
24548). In particolare, siccome chiarito dalla Suprema Corte, “ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma secondo, l. fall. i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, quarto comma, l. fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2435 c.c.; sicché, ove
4 difettino tali requisiti, o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti di non fallibilità” (cfr. Cass. civ., 31 maggio 2017, n. 13746).
Purtuttavia, come più recentemente precisato dal Supremo Collegio, il dovere civilistico di tenuta del bilancio non significa, né comporta che il bilancio di esercizio sia veicolo necessario per il possesso dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1 comma 2 l. fall. o che sia, comunque, l'unico strumento possibile per la verifica della concreta sussistenza dei medesimi.
L'utilizzabilità di strumenti probatori alternativi a quello rappresentato dal deposito dei bilanci di esercizio – pure in via di sostituzione, e non solo di integrazione e cumulo – è stata più volte affermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., 9 novembre
2020, n. 25025; Cass. civ., 27 settembre 2019, n. 24138; Cass. civ., 26 novembre 2018, n. 30541).
Come pure precisato dalla Suprema Corte, “La detta utilizzabilità consegue, prima di tutto, alla constatazione che la norma dell'art. 1 della legge fallimentare non fa proprio parola del documento di cui al bilancio. In realtà, la norma dell'art. 1, comma 2, indica in modo espresso che la sussistenza del presupposto dei ricavi lordi (lett. b. del comma 2) può risultare <
(uno spunto nel senso della valorizzazione del richiamato inciso normativo si trova nella pronuncia della Corte Costituzionale, 1 luglio 2009, n. 198 (…) E va pure osservato che non sarebbe coerente a un sistema, che ha abrogato il requisito della regolare contabilità quale presupposto di accesso al concordato preventivo, l'idea di porre il deposito dei bilanci di esercizio
(ovvero, e più ampiamente, la regolare tenuta della contabilità) come presupposto di accesso all'esenzione stabilita nell'art. 1 comma 2 legge fall. (…) Segue a tutto ciò che il bilancio di esercizio può dirsi canale <
30541/2018). Ma il sistema vigente non pone, in proposito, nessuna preclusione o sorta di vincolo.
La verifica della sussistenza dei requisiti di <
5 secondo l'ampia nozione di scritture contabili che risulta assunta dal sistema vigente (sintomatici, al riguardo appaiono i riferimenti alla <
6991), come pure “di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa risultare utile” (cfr. Cass. civ., 23 luglio 2021, n. 21188).
Ciò che dunque rileva è il deposito di documentazione contabile attendibile, idonea cioè a rappresentare l'effettiva realtà dell'impresa che viene considerata, “Il che significa che, prima di tutto, deve trattarsi di dati sufficientemente analitici (se non propriamente disaggregati)” (cfr.
Cass. civ., 11 marzo 2019, n. 6991).
Peraltro, l'onere della prova de quo può essere adempiuto dal debitore, non costituito avanti al
Tribunale, davanti alla Corte di Appello in sede di reclamo (Cass. civ., 5 novembre 2010, n.
22546), potendo egli indicare anche per la prima volta in sede di reclamo, i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, l. fall. (oggi art. 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 14/2019).
Ora, poiché ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 14/2019, il requisito dell'attivo patrimoniale ed il requisito dei ricavi devono essere valutati facendo riferimento ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, nel caso di specie, dalle dichiarazioni dei redditi si evince che l'impresa individuale : Parte_1
nell'anno 2021 ha realizzato ricavi per € 6.000,00 e un attivo di € 0,00;
nell'anno 2022 ha realizzato ricavi per € 0,00 e un attivo di € 0,00.
Quanto all'anno 2023, non è stata prodotta dall'impresa individuale la relativa dichiarazione dei redditi.
È evidente, pertanto, che il reclamante non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dell'attivo patrimoniale e dei ricavi nell'esercizio 2023.
Va poi osservato che, parte reclamante non ha dimostrato di avere, alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila, essendo invece positivamente emersa la prova del contrario.
Dalla documentazione prodotta dal Curatore, dott. , è infatti emersa una Controparte_2
esposizione debitoria di oltre 600.000,00€.
Il Curatore ha infatti prodotto – allegandolo alla propria comparsa di costituzione – lo stato passivo esecutivo, dal quale risulta che sono stati ammessi crediti per € 626.985,61.
6 Orbene, secondo principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con riferimento alla soglia di non fallibilità posta dall'art. 1, comma 2, lettera c), legge fall., ma con argomentazioni ovviamente a tutt'oggi valide ed estensibili al tenore delle norme dettate dal CCII, “la ricorrenza dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, legge fall. deve invece solo essere valutata con riferimento alla situazione esistente alla data del fallimento (v. Cass. 3158/2018), ma la relativa prova ben può essere tratta, in sede di reclamo (nel corso del quale il collegio dell'impugnazione può assumere “anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi istruttori che ritiene necessari”, nel senso stabilito dall'art. 18, comma 10, l. fall.) da fatti anteriormente verificatisi ma emersi posteriormente all'emissione della sentenza dichiarativa. Pertanto non era vietato alla
Corte accertare l'ammontare dell'indebitamento (…) alla data della dichiarazione di insolvenza sulla scorta della relazione del curatore e delle risultanze dello stato passivo” (cfr. Cass. civ., 10 ottobre 2022, n. 29472).
Tanto è sufficiente a rigettare il reclamo non avendo l'imprenditore dimostrato il non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dall'apertura della liquidazione giudiziale ed essendo anzi emersa la prova del contrario.
Il reclamo è rigettato.
3. Le spese e competenze seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità previsto dal D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, alla tariffa media, e con la riduzione del 50% per la non particolare complessità delle questioni trattate.
4. Sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R.
115/2002 introdotto dalla legge 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da , in qualità di titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale, con ricorso presentato, telematicamente, il 21 aprile 2024, e avverso la sentenza del
Tribunale di Castrovillari n. 6/2024 resa il 20 marzo 2024 e pubblicata il 22 marzo 2024, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna al pagamento, in favore della Procedura di Liquidazione Parte_1
Giudiziale n. 5/2024 dell'impresa individuale , in persona del Curatore Parte_1
pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 4.995,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
7 3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il reclamo.
Così deciso il 12 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Silvana Ferriero
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