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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 30/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 817/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 817 /2023 promossa da:
, (C.F. ,), con il patrocinio dell'avv. STEFANO Parte_1 C.F._1
LORENZETTI ( ed elettivamente domiciliata presso lo Email_1
studio del predetto difensore sito in Prato, in viale Montegrappa n. 298/b contro
Controparte_1 con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente (l'unica costituita) ha concluso come da ricorso all'udienza da ricorso introduttivo le cui conclusioni debbono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 15 febbraio 2023, il ricorrente allegava di avere contratto matrimonio in Castel Nuovo Val di Cecina in data 15 giugno 2017, con
[...]
dall'unione col quale non nascevano figli. Persona_1
pagina 1 di 3 Allegava il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra loro coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale tanto che l'odierno resistente lasciava la casa familiare, non risultando, allo stato, più residente sul territorio italiano. Su tali presupposti, chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione personale, nulla disponendo in punto di condizioni accessorie.
Il coniuge, seppure raggiunto da rituale notificazione del ricorso introduttivo, non si costituiva in giudizio, né compariva all'udienza fissata, all'esito della quale il Giudice, dichiarata la contumacia dello stesso, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-
Il Collegio ritiene che debba essere senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi, considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi,
e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ricorrono senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza alcuna condizione accessoria, non essendovi alcuna domanda a riguardo.
Nessun obbligo di mantenimento è previsto reciprocamente in quanto non vi è domanda alcuna in tal senso non ricorrendo, altresì, le condizioni né di fatto né di diritto.
Si ritiene che le spese di lite - non essendovi stata resistenza alla domanda, avendo parte resistente dato causa all'instaurazione del giudizio contenzioso, rendendosi irreperibile e non consentendo alla coniuge di definire consensualmente la controversia - debbano essere liquidate come in dispositivo e poste a carico della parte resistente (ancorché contumace) che deve essere condannata alla refusione delle stesse in favore dell'erario, essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
.
[...]
Visto l'art. 133 D.P.R. 115/2002,
CONDANNA parte resistente alla refusione delle spese di lite per euro 1.276,00, oltre spese generali (15% sul compenso liquidato), IVA e CAP come per legge, con pagamento da effettuarsi in favore dell'Erario.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castel Nuovo Val di Cecina di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato nel summenzionato comune e iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Castel
Nuovo Val di Cecina n. 1, parte I, anno 2017,
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 30 gennaio 2025
Il Presidente Relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 817 /2023 promossa da:
, (C.F. ,), con il patrocinio dell'avv. STEFANO Parte_1 C.F._1
LORENZETTI ( ed elettivamente domiciliata presso lo Email_1
studio del predetto difensore sito in Prato, in viale Montegrappa n. 298/b contro
Controparte_1 con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente (l'unica costituita) ha concluso come da ricorso all'udienza da ricorso introduttivo le cui conclusioni debbono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 15 febbraio 2023, il ricorrente allegava di avere contratto matrimonio in Castel Nuovo Val di Cecina in data 15 giugno 2017, con
[...]
dall'unione col quale non nascevano figli. Persona_1
pagina 1 di 3 Allegava il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra loro coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale tanto che l'odierno resistente lasciava la casa familiare, non risultando, allo stato, più residente sul territorio italiano. Su tali presupposti, chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione personale, nulla disponendo in punto di condizioni accessorie.
Il coniuge, seppure raggiunto da rituale notificazione del ricorso introduttivo, non si costituiva in giudizio, né compariva all'udienza fissata, all'esito della quale il Giudice, dichiarata la contumacia dello stesso, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-
Il Collegio ritiene che debba essere senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi, considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi,
e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ricorrono senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza alcuna condizione accessoria, non essendovi alcuna domanda a riguardo.
Nessun obbligo di mantenimento è previsto reciprocamente in quanto non vi è domanda alcuna in tal senso non ricorrendo, altresì, le condizioni né di fatto né di diritto.
Si ritiene che le spese di lite - non essendovi stata resistenza alla domanda, avendo parte resistente dato causa all'instaurazione del giudizio contenzioso, rendendosi irreperibile e non consentendo alla coniuge di definire consensualmente la controversia - debbano essere liquidate come in dispositivo e poste a carico della parte resistente (ancorché contumace) che deve essere condannata alla refusione delle stesse in favore dell'erario, essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
.
[...]
Visto l'art. 133 D.P.R. 115/2002,
CONDANNA parte resistente alla refusione delle spese di lite per euro 1.276,00, oltre spese generali (15% sul compenso liquidato), IVA e CAP come per legge, con pagamento da effettuarsi in favore dell'Erario.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castel Nuovo Val di Cecina di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato nel summenzionato comune e iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Castel
Nuovo Val di Cecina n. 1, parte I, anno 2017,
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 30 gennaio 2025
Il Presidente Relatore dott.ssa Santa Spina
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