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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/05/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott. Aldo De Luca Presidente rel.
dott. Leonardo Papaleo Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al RGNR. 84/2021, avente ad oggetto: separazione tra coniugi
TRA
, nata ad [...] il [...] (avv. Romina Amicolo, giusta Parte_1
procura in atti) parte ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (avv. Giandonato La Salandra, giusta procura in Controparte_1
atti) parte resistente
(nato il [...]), (nato il [...]), CP_2 Controparte_3
(nato il [...]), (nata il [...]) e Controparte_4 Controparte_5
(nato il [...]), in persona del curatore speciale avv. Serena Sebastianelli Parte_2
parte intervenuta con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
quelle rassegnate all'udienza del 3/10/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha dedotto di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con in AR PI (AV) il 7/4/2012, che da tale Controparte_1
p. 1/5 unione sono nati cinque figli, allo stato tutti minori: (nato il [...]), CP_2 [...]
(nato il [...]), (nato il [...]), (nata CP_3 Controparte_4 Controparte_5
il 19/9/2018) e (nato il [...]), e che, dopo un primo periodo di tranquillità Parte_2
matrimoniale, la vita la vita di coppia era diventata intollerabile a causa di comportamenti aggressivi, gelosi e offensivi tenuti da , culminati nell'ultima aggressione del Controparte_1
24/12/2020, a seguito della quale, parte istante si è vista costretta ad allontanare il marito dalla casa coniugale per proteggere, a suo dire, la sua incolumità e quella dei suoi figli. Evidenziava, altresì, che parte resistente aveva anche trattenuto il figlio , affetto da ritardo psicomotorio e CP_3
del linguaggio, contro la volontà del minore stesso, con sé presso la casa dei nonni paterni in
Foggia. Sulla base di tale prospettazione, l'istante chiedeva: dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico di;
l'affido condiviso dei figli minori con Controparte_1
collocazione prevalente presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale in favore di quest'ultima; l'assegno di mantenimento mensile in favore dei soli figli a carico di
[...]
nella misura di legge, oltre contribuzione al 50% delle spese straordinarie. CP_1
2. Si costituiva in giudizio parte resistente, che, non si opponeva alla domanda di separazione personale, ma esponeva una diversa ricostruzione dei fatti. In particolare: che è Parte_1
sempre stata affetta da una forma di immaturità genitoriale, per cui lo stesso ha sempre agito al fine di prevenire condizioni di disagio per la prole;
che la crisi coniugale era già iniziata nel 2015 a seguito della relazione intrattenuta dalla moglie con un altro uomo con cui iniziò a convivere nella casa coniugale allontanando finanche i figli, che andarono presso l'abitazione dei nonni paterni;
in tale periodo vennero interessati i Servizi sociali di Foggia;
che in seguito alla rottura di tale relazione, tornarono insieme su proposta di lei, ma le cose peggiorarono definitivamente nel 2020,
quando egli stesso rinvenne messaggi inequivoci della con altri uomini. Chiedeva, Pt_1
pertanto, il rigetto della domanda di addebito proposta dall'istante nei suoi confronti, l'affido esclusivo dei figli minori, disporsi a carico di un mantenimento mensile di Parte_1
complessivi €.500 (€.100 per ciascun figlio), oltre obbligo di contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
3. Attesa la marcata divergenza della situazione prospettata da entrambe le parti e, tenuto conto della tenera età dei minori, all'esito dell'udienza del 16/2/2021 si è ritenuto necessario acquisire informazione dai Servizi Sociali in merito alla condizione del nucleo familiare. Dalla
relazione depositata in data 15/4/2021 si è rilevato che il predetto nucleo familiare era seguito già dal 2015 sussistendo condizioni di vulnerabilità socio economica, sanitare, familiari e relazionali.
Sulla base della situazione di fatto riscontrata e sulle valutazioni prospettate dagli organi coinvolti,
p. 2/5 con ordinanza presidenziale del 27/4/2021, venivano adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente;
affido dei figli minori CP_2
, , e ai Servizi Sociali del Comune di AR PI con CP_3 CP_4 CP_5 Pt_2
collocazione abitativa presso i nonni materni in AR PI;
attribuzione ai Servizi Sociali del compito di sostegno e controllo dei genitori nella cura dei minori, di disciplinare la frequentazione con i medesimi minori del padre non convivente, attraverso la predisposizione di un calendario di visite che tenga conto della tenera età dei bambini e della lontananza del luogo di residenza del che preveda, in ogni caso, una frequenza delle visite almeno bisettimanale in ambiente CP_1
protetto; assegno di mantenimento di €.500 complessivi in favore dei figli (€.100 x ciascuno) a carico di da versare entro il giorno 5 di ogni mese a , oltre Controparte_1 Parte_1
obbligo di contribuzione al 50% delle spese straordinarie. Con sentenza non definitiva veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa proseguiva per l'istruzione.
4. Tanto premesso, è rigettata la richiesta di addebito formulata da , posto Parte_1
che tale domanda è priva di riscontri probatori, non essendo stata prodotta in giudizio documentazione comprovante l'oggettiva ed effettiva verificazione delle condotte asseritamente poste in essere dal resistente, né sul punto sono state articolate prove testimoniali. D'altronde, in sede penale è lo stesso PM ad aver chiesto l'archiviazione dei procedimenti attivati in relazione ai fatti denunciati dalla parte istante. In definitiva, come pure emerge dalle dichiarazioni rese dai sommari informatori nel corso delle indagini penali, il rapporto tra le parti è stato caratterizzato da una criticità frutto di condotte reciprocamente “offensive” e comunque tale non superare la soglia della rilevanza penale e da non assumere rilievo ai fini della domanda di addebito.
5. In ordine all'affido dei figli minori si rileva che con provvedimento del 12/11/2021 è stato disposto l'affido dei minori ai Servizi Sociali di AR Irino con collocazione presso i nonni materni, ciò in quanto “entrambi i coniugi hanno manifestato serie carenze bel rapporto con i minori e preoccupanti limiti nella capacità di prendersi cura di loro”; a seguito dei relativi monitoraggi eseguiti dai competenti Servizi Sociali nel corso del giudizio, in esecuzione di quanto disposto con l'ordinanza presidenziale, tali criticità non appaiono superate, tanto è vero che con ordinanza del 13/7/2023, a seguito delle evidenze emerse degli organi competenti, è stata disposta la sospensione degli incontri tra le parti e i loro figli. Con relazione del 1°/10/2024 i Servizi Sociali hanno richiesto il rinnovo di quello che nel frattempo è diventato l'affido intra-familiare dei minori. Infatti, con ordinanza del 12/11/2021 è stata affidata agli zii Controparte_5 [...]
e ; e sono stati affidati ai nonni e Per_1 CP_6 CP_2 Pt_2 Persona_2
e e agli zii e De Controparte_7 Controparte_3 Controparte_4 CP_8
p. 3/5 . Infine, con ordinanza del 15/11/2024, dato atto di quanto innanzi, si è ritenuto di CP_9
confermare il provvedimento di sospensione degli incontri tra i genitori e i figli. Su tali premesse,
il Collegio ritiene di confermare il provvedimento del 12/11/2021 in termini di affido dei minori, rimettendo al Giudice Tutelare per quanto di competenza in merito al monitoraggio del nucleo.
6. In ordine al mantenimento dei figli, da parte di entrambi i genitori, non collocatari, va rilevato che questi ultimi sono tenuti al mantenimento dei figli ex art. 337 ter c.c. Secondo
consolidato orientamento, infatti, il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento anche se disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi e impegnarsi nella ricerca di un'occupazione per essere in condizione di far fronte agli impegni intrinseci della scelta della genitorialità (Cfr. Cass. nr. 12283/2024). Applicando tali principi al caso di specie, non rileva ai fini dell'esenzione di un tale onere la circostanza che i genitori siano privi di occupazione lavorativa, permanendo comunque il loro dovere ad attivarsi nella ricerca di un impiego lavorativo. Alla luce di quanto innanzi, il Collegio ritiene congruo determinare l'assegno di mantenimento mensile nella misura complessiva di €.1.000 (pari a €.200 per ciascun figlio), di cui
€.500 a carico di ed €.500 a carico di da versarsi a carico dei Parte_1 Controparte_1
rispettivi affidatari dei minori entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat ed oltre obbligo di provvedere per l'intero al pagamento delle spese straordinarie, nella misura del 50% ciascuno.
7. Spese di lite compensate, atteso che entrambe le parti hanno formulato domanda di separazione ed attesa la criticità di entrambe le parti nella gestione del rapporto tra di loro e con i figli.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni ulteriore e/o diversa domanda, istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
- dispone l'affido di agli zii e , Controparte_5 Persona_1 CP_6
l'affido di e ai nonni materni e CP_2 Pt_2 Persona_2 CP_7
e l'affido di e agli zii
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_8
e ;
[...] Controparte_10
- dispone l'assegno di mantenimento mensile in favore dei minori nella misura complessiva di €.1.000 (pari a €.200 per ciascun figlio), di cui €.500 a carico di Parte_1
ed €.500 a carico di , da versarsi a carico dei rispettivi
[...] Controparte_1
affidatari dei minori entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente
p. 4/5 secondo gli indici Istat ed oltre obbligo di provvedere per l'intero al pagamento delle spese straordinarie, nella misura del 50% ciascuno;
- dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare, cui spetta ogni determinazione in merito alle iniziative da assumere a tutela dei minori e per il monitoraggio del nucleo familiare.
Benevento, 6 maggio 2025
Il Presidente rel.
dott. Aldo De Luca
p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott. Aldo De Luca Presidente rel.
dott. Leonardo Papaleo Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al RGNR. 84/2021, avente ad oggetto: separazione tra coniugi
TRA
, nata ad [...] il [...] (avv. Romina Amicolo, giusta Parte_1
procura in atti) parte ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (avv. Giandonato La Salandra, giusta procura in Controparte_1
atti) parte resistente
(nato il [...]), (nato il [...]), CP_2 Controparte_3
(nato il [...]), (nata il [...]) e Controparte_4 Controparte_5
(nato il [...]), in persona del curatore speciale avv. Serena Sebastianelli Parte_2
parte intervenuta con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
quelle rassegnate all'udienza del 3/10/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha dedotto di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con in AR PI (AV) il 7/4/2012, che da tale Controparte_1
p. 1/5 unione sono nati cinque figli, allo stato tutti minori: (nato il [...]), CP_2 [...]
(nato il [...]), (nato il [...]), (nata CP_3 Controparte_4 Controparte_5
il 19/9/2018) e (nato il [...]), e che, dopo un primo periodo di tranquillità Parte_2
matrimoniale, la vita la vita di coppia era diventata intollerabile a causa di comportamenti aggressivi, gelosi e offensivi tenuti da , culminati nell'ultima aggressione del Controparte_1
24/12/2020, a seguito della quale, parte istante si è vista costretta ad allontanare il marito dalla casa coniugale per proteggere, a suo dire, la sua incolumità e quella dei suoi figli. Evidenziava, altresì, che parte resistente aveva anche trattenuto il figlio , affetto da ritardo psicomotorio e CP_3
del linguaggio, contro la volontà del minore stesso, con sé presso la casa dei nonni paterni in
Foggia. Sulla base di tale prospettazione, l'istante chiedeva: dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico di;
l'affido condiviso dei figli minori con Controparte_1
collocazione prevalente presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale in favore di quest'ultima; l'assegno di mantenimento mensile in favore dei soli figli a carico di
[...]
nella misura di legge, oltre contribuzione al 50% delle spese straordinarie. CP_1
2. Si costituiva in giudizio parte resistente, che, non si opponeva alla domanda di separazione personale, ma esponeva una diversa ricostruzione dei fatti. In particolare: che è Parte_1
sempre stata affetta da una forma di immaturità genitoriale, per cui lo stesso ha sempre agito al fine di prevenire condizioni di disagio per la prole;
che la crisi coniugale era già iniziata nel 2015 a seguito della relazione intrattenuta dalla moglie con un altro uomo con cui iniziò a convivere nella casa coniugale allontanando finanche i figli, che andarono presso l'abitazione dei nonni paterni;
in tale periodo vennero interessati i Servizi sociali di Foggia;
che in seguito alla rottura di tale relazione, tornarono insieme su proposta di lei, ma le cose peggiorarono definitivamente nel 2020,
quando egli stesso rinvenne messaggi inequivoci della con altri uomini. Chiedeva, Pt_1
pertanto, il rigetto della domanda di addebito proposta dall'istante nei suoi confronti, l'affido esclusivo dei figli minori, disporsi a carico di un mantenimento mensile di Parte_1
complessivi €.500 (€.100 per ciascun figlio), oltre obbligo di contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
3. Attesa la marcata divergenza della situazione prospettata da entrambe le parti e, tenuto conto della tenera età dei minori, all'esito dell'udienza del 16/2/2021 si è ritenuto necessario acquisire informazione dai Servizi Sociali in merito alla condizione del nucleo familiare. Dalla
relazione depositata in data 15/4/2021 si è rilevato che il predetto nucleo familiare era seguito già dal 2015 sussistendo condizioni di vulnerabilità socio economica, sanitare, familiari e relazionali.
Sulla base della situazione di fatto riscontrata e sulle valutazioni prospettate dagli organi coinvolti,
p. 2/5 con ordinanza presidenziale del 27/4/2021, venivano adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente;
affido dei figli minori CP_2
, , e ai Servizi Sociali del Comune di AR PI con CP_3 CP_4 CP_5 Pt_2
collocazione abitativa presso i nonni materni in AR PI;
attribuzione ai Servizi Sociali del compito di sostegno e controllo dei genitori nella cura dei minori, di disciplinare la frequentazione con i medesimi minori del padre non convivente, attraverso la predisposizione di un calendario di visite che tenga conto della tenera età dei bambini e della lontananza del luogo di residenza del che preveda, in ogni caso, una frequenza delle visite almeno bisettimanale in ambiente CP_1
protetto; assegno di mantenimento di €.500 complessivi in favore dei figli (€.100 x ciascuno) a carico di da versare entro il giorno 5 di ogni mese a , oltre Controparte_1 Parte_1
obbligo di contribuzione al 50% delle spese straordinarie. Con sentenza non definitiva veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa proseguiva per l'istruzione.
4. Tanto premesso, è rigettata la richiesta di addebito formulata da , posto Parte_1
che tale domanda è priva di riscontri probatori, non essendo stata prodotta in giudizio documentazione comprovante l'oggettiva ed effettiva verificazione delle condotte asseritamente poste in essere dal resistente, né sul punto sono state articolate prove testimoniali. D'altronde, in sede penale è lo stesso PM ad aver chiesto l'archiviazione dei procedimenti attivati in relazione ai fatti denunciati dalla parte istante. In definitiva, come pure emerge dalle dichiarazioni rese dai sommari informatori nel corso delle indagini penali, il rapporto tra le parti è stato caratterizzato da una criticità frutto di condotte reciprocamente “offensive” e comunque tale non superare la soglia della rilevanza penale e da non assumere rilievo ai fini della domanda di addebito.
5. In ordine all'affido dei figli minori si rileva che con provvedimento del 12/11/2021 è stato disposto l'affido dei minori ai Servizi Sociali di AR Irino con collocazione presso i nonni materni, ciò in quanto “entrambi i coniugi hanno manifestato serie carenze bel rapporto con i minori e preoccupanti limiti nella capacità di prendersi cura di loro”; a seguito dei relativi monitoraggi eseguiti dai competenti Servizi Sociali nel corso del giudizio, in esecuzione di quanto disposto con l'ordinanza presidenziale, tali criticità non appaiono superate, tanto è vero che con ordinanza del 13/7/2023, a seguito delle evidenze emerse degli organi competenti, è stata disposta la sospensione degli incontri tra le parti e i loro figli. Con relazione del 1°/10/2024 i Servizi Sociali hanno richiesto il rinnovo di quello che nel frattempo è diventato l'affido intra-familiare dei minori. Infatti, con ordinanza del 12/11/2021 è stata affidata agli zii Controparte_5 [...]
e ; e sono stati affidati ai nonni e Per_1 CP_6 CP_2 Pt_2 Persona_2
e e agli zii e De Controparte_7 Controparte_3 Controparte_4 CP_8
p. 3/5 . Infine, con ordinanza del 15/11/2024, dato atto di quanto innanzi, si è ritenuto di CP_9
confermare il provvedimento di sospensione degli incontri tra i genitori e i figli. Su tali premesse,
il Collegio ritiene di confermare il provvedimento del 12/11/2021 in termini di affido dei minori, rimettendo al Giudice Tutelare per quanto di competenza in merito al monitoraggio del nucleo.
6. In ordine al mantenimento dei figli, da parte di entrambi i genitori, non collocatari, va rilevato che questi ultimi sono tenuti al mantenimento dei figli ex art. 337 ter c.c. Secondo
consolidato orientamento, infatti, il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento anche se disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi e impegnarsi nella ricerca di un'occupazione per essere in condizione di far fronte agli impegni intrinseci della scelta della genitorialità (Cfr. Cass. nr. 12283/2024). Applicando tali principi al caso di specie, non rileva ai fini dell'esenzione di un tale onere la circostanza che i genitori siano privi di occupazione lavorativa, permanendo comunque il loro dovere ad attivarsi nella ricerca di un impiego lavorativo. Alla luce di quanto innanzi, il Collegio ritiene congruo determinare l'assegno di mantenimento mensile nella misura complessiva di €.1.000 (pari a €.200 per ciascun figlio), di cui
€.500 a carico di ed €.500 a carico di da versarsi a carico dei Parte_1 Controparte_1
rispettivi affidatari dei minori entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat ed oltre obbligo di provvedere per l'intero al pagamento delle spese straordinarie, nella misura del 50% ciascuno.
7. Spese di lite compensate, atteso che entrambe le parti hanno formulato domanda di separazione ed attesa la criticità di entrambe le parti nella gestione del rapporto tra di loro e con i figli.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni ulteriore e/o diversa domanda, istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
- dispone l'affido di agli zii e , Controparte_5 Persona_1 CP_6
l'affido di e ai nonni materni e CP_2 Pt_2 Persona_2 CP_7
e l'affido di e agli zii
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_8
e ;
[...] Controparte_10
- dispone l'assegno di mantenimento mensile in favore dei minori nella misura complessiva di €.1.000 (pari a €.200 per ciascun figlio), di cui €.500 a carico di Parte_1
ed €.500 a carico di , da versarsi a carico dei rispettivi
[...] Controparte_1
affidatari dei minori entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente
p. 4/5 secondo gli indici Istat ed oltre obbligo di provvedere per l'intero al pagamento delle spese straordinarie, nella misura del 50% ciascuno;
- dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare, cui spetta ogni determinazione in merito alle iniziative da assumere a tutela dei minori e per il monitoraggio del nucleo familiare.
Benevento, 6 maggio 2025
Il Presidente rel.
dott. Aldo De Luca
p. 5/5