Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/01/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
DE SANTIS Cecilia Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam Consigliere rel.
CIMINI Biagio Roberto Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3937 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
Parte_1
[...]
[...]
Avv. MARTINELLI ANTONIO
e cessionaria del portafoglio crediti di Controparte_1 [...]
CP_2
Avv. FILESI MARCO e (già Controparte_2 CP_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Gli appellanti in epigrafe impugnano la sentenza n. 18070 del 2020 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: “Con atto di citazione in opposizione notificato in data 29.9.2016, la Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, nonché e (gli ultimi Parte_1 Parte_1 due nella qualità di fidejussori della prima) proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 14639/2016 emesso dal Tribunale di Roma in data 16.6.2016, con cui veniva loro ingiunto il pagamento in favore di della complessiva somma di € 136.816,88 oltre Controparte_2
si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 che, nel contestare la domanda avversa, ne chiedeva l'integrale rigetto. In corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, previa rimessione della causa (già assegnata a sentenza all'udienza del 29.5.2019) sul ruolo istruttorio, veniva disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio per la verifica della reale entità del credito e del rispetto delle pattuizioni contrattuali;
acquisito l'elaborato peritale e ribadite le conclusioni all'udienza del 20.11.2020, la causa è stata assegnata a sentenza e decisa come da dispositivo per i motivi che seguono. La domanda proposta in via monitoria dalla trae Controparte_2 origine dal contratto di locazione finanziaria n. IF del 26.6.2006 P.IVA_1 con cui la (oggi concedeva in CP_3 Controparte_2 locazione finanziaria alla l'immobile sito in Roma, alla via Parte_1 della Nocetta, n. 59 e, sul duplice presupposto della prestazione di fidejussione in favore della predetta da parte di e di Parte_1 fino a concorrenza dell'importo di € 2.073.472,50 e Parte_1 dell'inadempimento della nel pagamento dei canoni mensili di Parte_1 ammortamento in relazione al periodo 1.6.2015 – 1.2.2016, ha ad oggetto l'ingiunzione di pagamento, nei confronti dei tre opponenti, del relativo importo di € 136.816,88, di cui all'opposto decreto ingiuntivo. Le censure che parte opponente muove alla pretesa di pagamento avversa attengono, sostanzialmente, al rilievo della erronea indicizzazione del canone mensile su base trimestrale (con indicizzazione al tasso Euribor a tre mesi, rilevato il 12 di ogni mese con il minimo dello 0,75%, rapportato al tasso di riferimento pari al 2.7%) nonché dell'avvenuto pagamento, in data successiva al deposito del ricorso monitorio, dell'importo di € 39.859,98. Premesso che tutte le doglianze attinenti ai requisiti necessari alla emissione del decreto ingiuntivo risultano assorbite nel grado di cognizione piena che caratterizza la presente fase di opposizione, si osserva che alcuna specifica eccezione è stata sollevata dai due fidejussori, sicché appare superfluo il rilievo svolto da parte opposta circa la preclusione degli stessi dalla proposizione di eccezioni relative al rapporto pag. 2/7 negoziale in considerazione della natura di contratto autonomo di garanzia della fidejussione dagli stessi prestata in favore della società opponente. Nel merito, si osserva che il pagamento dell'importo di € 39.859,98 (effettuato da parte opponente in epoca successiva al ricorso monitorio) va certamente imputato alla debitoria oggetto di causa, in difetto di qualsivoglia prova circa la sussistenza di ragioni creditorie diverse da quella in oggetto e della eventuale imputazione, da parte della creditrice, della somma in esame ad altri e diversi crediti. Con riferimento all'eccezione di erronea indicizzazione del canone mensile su base trimestrale (con indicizzazione al tasso Euribor a tre mesi, rilevato il 12 di ogni mese con il minimo dello 0,75%, rapportato al tasso di riferimento pari al 2.7%), si rileva che la specifica determinazione dell'ammontare dei canoni è stata contrattualmente disciplinata nella scrittura privata per indicizzazione, integrazione e modifica del contratto di locazione finanziaria IF 903019, sottoscritta in data 14.6.2006, in cui le parti hanno espressamente disciplinato il calcolo della variabilità dei canoni sulla base di parametri specifici e predeterminati (cfr. il documento allegato sub 5) alla comparsa di costituzione e risposta della
[...]
. CP_2
Soccorrono, ai fini della verifica della reale entità del credito e del rispetto delle pattuizioni contrattuali, gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio svolta in corso di giudizio, secondo cui “…dall'analisi condotta è emerso che l'entità del credito oggetto del ricorso monitorio, di € 136.816,88, risulta correttamene quantificata, in conformità a quanto previsto dal contratto di locazione finanziaria e dalla scrittura privata di indicizzazione del canone…a fronte dei pagamenti per totali € 39.859,98 effettuati dalla società nel periodo 7 giugno – 1 settembre 2016, è risultata chiaramente espressa la dichiarazione del debitore di voler saldare le prime 5 Pt_1 fatture insoluta, facenti parte delle complessive n. 15 fatture di cui al d.i. opposto, con l'aggiunta della fattura n. 3006744 del 7.3.2014, parzialmente scoperta, fatture tutte riferite ai canoni n. 108, 109, 110, 111 1 112 previsti dal piano di ammortamento del contratto di leasing. Decurtando tali pagamenti dall'importo del d.i. opposto, lo stesso risulterebbe pari…ad € 96.956,90…”: sono queste le conclusioni cui perviene, dopo ampia ed analitica disamina, il CTU e che questo giudice (nella sostanziale non contestazione delle parti) ritiene di poter pienamente condividere e porre a base della presente decisione.
pag. 3/7 Deve, pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, essere pronunciata condanna di parte opponente al pagamento, in favore di controparte, del complessivo importo di € 96.956,90, oltre agli accessori di legge. Il parziale soddisfacimento delle ragioni creditorie della società opposta giustifica la compensazione, in ragione di un terzo, delle spese di giudizio tra le parti;
le spese residue, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente, unitamente a quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
, in persona Parte_2 del legale rappresentante pro tempore, nonché da Parte_1
e , con atto di citazione notificato in data 29.9.2016 nei Parte_1 confronti della (già , in Controparte_2 CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra istanza ed eccezione disattese, così provvede: 1) in parziale accoglimento dell'opposizione, e previa revoca del decreto ingiuntivo n. 14639/2016 emesso dal Tribunale di Roma in data 16.6.2016, condanna gli opponenti al pagamento, in favore della Controparte_2 ed in solido tra loro, del complessivo importo di € 96.956,90 per i
[...] titoli di cui al ricorso monitorio, oltre agli interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna gli opponenti al pagamento, in solido tra loro, di due terzi delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 5.196,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge e spese di CTU, liquidate con separato decreto;
3) compensa tra le parti le restanti spese.”
La parte appellata costituitasi in qualità di cessionaria ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. ha optato per la Controparte_2 contumacia. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non appare fondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. Gli appellanti hanno censurato la sentenza con due motivi.
pag. 4/7 Il primo: “il tribunale dichiara in sentenza: “Con riferimento all'eccezione di erronea indicizzazione del canone mensile su base trimestrale (con indicizzazione al tasso Euribor a tre mesi, rilevato il 12 di ogni mese con il minimo dello 0,75%, rapportato al tasso di riferimento pari al 2.7%), si rileva che la specifica determinazione dell'ammontare dei canoni è stata contrattualmente disciplinata nella scrittura privata per indicizzazione, sottoscritta in data 14.6.2006” non si comprende come possa il tribunale dichiarare dovuta la somma indicata in € 136.816,88, contestata da questa difesa proprio sula base dei parametri indicati in All. 2 al contratto di finanziamento sottoscritto il 26.6.2006 (posto a base del procedimento monitorio), salvo poi statuire che il tasso indicizzato è stato disciplinato con scrittura privata del 14.6.2006, sottoscritta tra le parti. Il Tribunale avrebbe dovuto spiegare come e perché pone a base del proprio procedimento logico deduttivo, una scrittura asseritamente sottoscritta prima della formalizzazione e sottoscrizione del contrato di finanziamento. Evidentemente v'è una carenza di motivazione.”
Il motivo va respinto. Osserva la Corte sul punto che la scrittura in esame, sebbene sottoscritta qualche giorno prima del contratto di leasing, è denominata “Scrittura privata per indicizzazione, integrazione e modifica del contratto di locazione finanziaria IF 903019.” Con la predetta scrittura le parti hanno previsto che “il Concedente provvederà a ricalcolare l'ammontare di tutti i canoni … in funzione dell'indice NTX. …. Ove N è il numero totale dei giorni effettivi in ogni periodo di riferimento;
NTX è pari a:
3,6 % per i primi 12 mesi di durata contrattuale a decorrere dall'01.07.2006;
4,3% per i successivi 60 mesi di durata contrattuale;
4,75% per i residui mesi di durata contrattuale;
”. Orbene, detta scrittura, per espressa volontà delle parti, “farà parte integrante e sostanziale del contratto di locazione finanziaria richiamato a margine, contratto che, unitamente a tutti i relativi allegati, è di seguito indicato come il Contratto”. Sicchè, essendone stata invocata l'applicazione dalla controparte e non essendo stata disconosciuta dagli odierni appellanti, non v'è dubbio che debba trovare applicazione, come stabilito dal Tribunale che ha recepito le conclusioni del CTU che si riportano “Attraverso tale clausola contrattuale pag. 5/7 i n.179 canoni variabili, con decorrenza dal 1.7.2016 - di cui i primi 12 pari ad € 18.935,00 oltre Iva, ed i successivi, pari ad € 6.765,00 oltre Iva - calcolati sulla base di un tasso base di riferimento del parametro Euribor 3 mesi assunto pari al 2,70% (il c.d. Txbase, per l'indicizzazione), sarebbero stati raffrontati non più con il tasso Euribor man mano in vigore nel periodo di durata del leasing, bensì con i 3 livelli di tassi fissi prefissati con tale scrittura (tasso tx), applicati a 3 diversi periodi temporali. Come conseguenza di tale modifica, i canoni del piano di ammortamento previsti dal contratto di locazione finanziaria sarebbero stati maggiorati dei seguenti differenziali, già noti alla data (antecedente rispetto quella della stipula del contratto) della scrittura privata, rendendo di fatto fisso (ma con 3 diversi valori nell'intero periodo) il parametro assunto come variabile:
- per i primi 12 mesi, differenziale dello 0,90% (3,60% - 2,70%):
- per i successivi 60 mesi dell'1,60% (4,30% - 2,70%)
- per i residui mesi di durata contrattuale del 2,050% (4,750% - 2,70%).” Va aggiunto, peraltro, che delle predette conclusioni il Tribunale ha, oltretutto, accertato che non sono state sostanzialmente contestate dalle parti. E questo non è stato neppure censurato dagli appellanti. Rileva la Corte, inoltre, che a fronte dell'accertamento del Tribunale in ordine alla vigenza ed all'applicazione della scrittura del 14.6.2006 (ad integrazione del contratto di finanziamento del 26.6.2006) gli appellanti non hanno criticato la sentenza sul punto assumendo l'errore del giudice di prime cure ed indicando le ragioni a fondamento della tesi. Ed invero, il Tribunale ha motivato l'applicazione previo accertamento in ordine alla natura integrativa di detta scrittura (per espressa volontà delle parti) rispetto al contratto di finanziamento. E, sul punto, non v'è censura.
Col secondo motivo deducono che: “La sentenza impugnata si appalesa erronea oltre che ingiusta, sotto il profilo della condanna alle spese, poste a carico per due terzi alla odierna appellante “in ragione del parziale soddisfacimento delle ragioni creditorie della società opposta”. Invero, il Tribunale, infatti, pur rigettando parzialmente la domanda formulata dalla ha ritenuto di non compensare in parti uguali le CP_3 spese e competenze del giudizio e della CTU. Peraltro, ad ulteriore prova della superficialità della motivazione della sentenza impugnata, il Tribunale ha dimenticato di statuire sulle spese legali relativamente alle posizioni processuali delle parti “private” Mario
pag. 6/7 e contro le quali invero, ha rivolto il Pt_1 Parte_1 CP_3 proprio decreto ingiuntivo, poi revocato dal Tribunale.”
Il motivo è inammissibile poiché gli appellanti non indicano la ragione per cui il Tribunale avrebbe errato nel non “compensare in parti uguali” le spese del giudizio. Poiché il Tribunale ha motivato la compensazione per un terzo come segue “Il parziale soddisfacimento delle ragioni creditorie della società opposta giustifica la compensazione, in ragione di un terzo” va aggiunto che, comunque, la sentenza accerta che il predetto soddisfacimento è intervenuto in corso di causa e, pertanto, non si è trattato di un parziale rigetto della domanda, come sostengono gli appellanti. Quanto alla regolazione delle spese riguardanti il rapporto processuale con e appare appena il caso di rilevare che Parte_1 Parte_1 anche costoro sono stati condannati in solido a rifonderle ad
[...]
. CP_2
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello; condanna la Parte_1
e , in
[...] Parte_1 Parte_1 solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 nella misura che liquida in euro 6.000,00 oltre, spese generali ed
[...] oneri di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7.1.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 7/7