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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/02/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 2130/2022
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2130 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. ed agli atti esecutivi 617, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Maione ed
[...] elettivamente domiciliati presso il medesimo in Ottaviano alla via Vecchia
Sarno n. 100 in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
- OPPONENTI -
E
e per essa, quale procuratrice, Controparte_1 CP_2
(già in persona del l.r.p.t., elettivamente
[...] CP_3
domiciliata in Roma (RM), Via A. Bertoloni n. 29 presso lo studio dell'Avv. Giovan
Battista Santangelo, che la difende e rappresenta, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato il 16-07-2024
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificato alla controparte, gli istanti, premesso di aver ricevuto in data 18-03-2022 precetto di pagamento per l'importo di €
110.517,862 basato sul d.i. n. 1308/2011, emesso dal Tribunale di Nola e sulla Sentenza n. 1882/2017 di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, deducevano quali motivi di opposizione: 1) l'omessa e/o erronea notifica del titolo;
2) intervenuta prescrizione del credito;
3) nullità
e/o inesistenza della procura alle liti dell'avv. Fiore e dell'atto di precetto;
4) la carenza di legittimazione attiva della e Controparte_1 CP_4
5) il parziale pagamento fatto alla cedente Monte dei Paschi di
[...]
e quindi il difetto di legittimazione della CP_1 Controparte_1
Concludevano, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità e/o illegittimità dell'atto di precetto;
in via subordinata la rideterminazione della somma dovuta, vinte le spese.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 20-09-2022, si costituiva in giudizio la opposta, la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione e nel merito deduceva l'infondatezza
- 2 -
dell'opposizione essendo stato il decreto ingiuntivo regolarmente notificato agli opponenti in data 23-08-2011; e Pt_2 Parte_1 proponevano anche opposizione;
deduceva inoltre la piena legittimazione ad agire della come da documentazione in atti;
CP_1
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione poiché il termine di prescrizione del D.I. emesso in data 15.07.2011 doveva intendersi sospeso durante il giudizio di opposizione a D.I. conclusosi con la sentenza del
2017 (avente efficacia interruttiva anche nei confronti del coobbligato in solido che non lo aveva impugnato); deduceva che nessun vizio della procura alle lite in capo all'avv. Fiore vi era, atteso che la CP_4 dichiarava di agire in qualità di mandataria della Controparte_1 effettiva titolare dell'azionata pretesa creditoria;
la , poi, in qualità CP_4 di mandataria con rappresentanza della ha nominato Controparte_1 suo procuratore speciale la dott.ssa e cioè il procuratore Persona_1 che ha conferito il mandato difensivo all'avv. Fiore in forza del quale l' odierna opposta ha agito per la intimazione di pagamento ed agisce nel presente giudizio;
che il pagamento parziale del credito nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 144/2014 era già stato scomputato dall'importo dovuto ed imputato ad una parte degli interessi maturati fino al 16-12-2021.
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto dell'opposizione; vinte le spese di lite.
La causa veniva istruita dal precedente Giudice assegnatario del fascicolo, che rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e concedeva i termini ex art. 183 comma 6° c.p.c.. Le parti non articolavano mezzi istruttori e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa giungeva per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza del
- 3 -
31-10-2024 (celebrata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c.) nella quale, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di gg 60+20 ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
*****
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L'opponente deduce con il primo motivo di opposizione l'irregolare notifica del d.i. 1308/2011 del Tribunale di Nola agli opponenti.
Il motivo di opposizione, integrando un vizio della notifica del titolo esecutivo è da qualificare opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma
1 c.p.c..
Orbene, va precisato che in caso di giuridica inesistenza della notificazione
è esperibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (ex multis, Cass., n.
15892 del 2009; Cass., n. 8011 del 2009; Cass., n. 10495 del 2004), mentre l'eventuale questione di nullità o irregolarità della notifica del d.i. può essere fatta valere soltanto con l'opposizione tardiva di cui all'art. 650
c.p.c. (Cass., n. 1202 del 1998; Cass., n. 9372 del 1997).
Nel caso di specie, parte opponente contesta in modo del tutto generico l'irregolare notifica del d.i. agli opponenti senza null'altro specificare.
La controparte ha dato prova della notifica del D.I. ai debitori in solido il
23-08-2011 ( e Parte_3 Parte_2 Parte_1 ex art. 140 c.p.c., oltre che alla società BM
[...] [...]
) mediante la produzione Controparte_5 della copia degli avvisi di ricevimento della notifica del d.i..
- 4 -
L'opponente non specifica perché la notifica non sarebbe validamente compiuta, in ogni caso non si può discorrere nel caso di specie di inesistenza della notifica del d.i., pertanto il motivo di opposizione è inammissibile.
Nel caso de quo la parte opponente se avesse riscontrato qualche vizio della notifica del decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto promuovere ex art. 650
c.p.c. l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (l'eventuale questione di nullità o irregolarità della notifica del d.i. può essere fatta valere soltanto con l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. – cfr Cass., n. 1202 del
1998; Cass., n. 9372 del 1997).
Con il secondo motivo di opposizione si eccepisce la prescrizione del diritto di credito incorporato nel D.I. emesso in data 15-07-2011 nei confronti di tutti i debitori in solido o comunque nei confronti di
[...]
, poiché quest'ultima non aveva impugnato il decreto Parte_3 ingiuntivo, essendo decorsi da allora oltre 10 anni.
L'eccezione di prescrizione è da qualificarsi quale motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. poiché si contesta l'esistenza stessa del credito per un fatto estintivo successivo alla formazione del titolo esecutivo giudiziale.
L'eccezione è infondata.
I debitori e hanno proposto Parte_2 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo;
il relativo giudizio è stato definito dal Tribunale di Nola con la sentenza n. 1882/2017 pubblicata in data 21.08.2017 che ha rigettato l' opposizione, ha confermato il decreto ed ha condannato parte opponente al pagamento delle spese di causa.
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Ai sensi dell'art. 2943 c.c. la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell' atto con cui si inizia un giudizio (comma 1) e dalla domanda proposta nel corso di un giudizio (comma 2).
Pertanto nel caso di specie si deve ritenere che il termine di prescrizione decennale è stato interrotto durante tutto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusosi nel 2017, il precetto è stato notificato in data 18-03-2022, per cui il diritto non si è prescritto nei confronti dei debitori opponenti.
Con riguardo al condebitore non opponente ( ) Parte_3 trova applicazione l' art. 1310 c.c. secondo cui l' atto con cui il creditore interrompe la prescrizione nei confronti di uno dei debitori in solido ha effetto anche nei confronti degli altri debitori, pertanto l' interruzione della prescrizione nei confronti dei debitori e Parte_2 Parte_1 ha effetto anche nei confronti della debitrice
[...] Parte_3
[...]
L' obbligazione della debitrice è una obbligazione Parte_3 solidale poiché si evince dalla lettura del decreto ingiuntivo n. 1308/2011 che la debitrice aveva rilasciato la garanzia solidale per l' adempimento delle obbligazioni assunte dalla soc. BM Impiantistica Generale di
ES AR & C. sas con il contratto di finanziamento del
07.01.2008; inoltre la debitrice era socio Parte_3 accomandatario della debitrice principale la soc. BM Impiantistica
Generale di ES AR & C. per cui la sua obbligazione era solidale ed illimitata.
Pertanto il secondo motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
- 6 -
Con riguardo il terzo motivo di opposizione attinente un vizio di procura alle lite dell'avv. Francesco Fiore, che si è costituito in data 20-09-2022 per la (che dichiarava di agire in qualità di mandataria della CP_4 [...] effettiva titolare dell'azionata pretesa creditoria) CP_1
l'opposizione è da qualificarsi opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c., poiché trattasi di un vizio formale del precetto.
La ha indicato nell'atto di precetto la procura ai rogiti Notaio CP_4
di Roma del 31.8.2018 rep. 57298 con cui la Persona_2 [...]
l'aveva nominata propria mandataria con rappresentanza CP_1 relativamente a tutte le attività negoziali e processuali, afferenti ai crediti insoluti (posizioni classificate a sofferenza) da essa vantati nei confronti dei propri correntisti (cfr. procura depositata dalla parte opposta); la CP_4
poi, in qualità di mandataria con rappresentanza della
[...] Controparte_1
ha nominato suo procuratore speciale la dott.ssa e
[...] Persona_1 cioè il procuratore che ha conferito il mandato difensivo all'avv. Francesco
Fiore in forza del quale l'odierna opposta ha agito per la intimazione di pagamento impugnata.
Pertanto alcun vizio di rappresentanza processuale in capo alla opposta vi
è stato;
inoltre in data 16-07-2024 la opposta si è costituita con un nuovo difensore, sanando in ogni caso ogni eventuale vizio di rappresentanza processuale nel presente giudizio.
Pertanto il terzo motivo di opposizione è infondato.
Con il quarto motivo di opposizione gli opponenti contestano il difetto di legittimazione attiva e titolarità del credito in capo alla cessionaria
[...] per la mancata comunicazione ai debitori della cessione del Controparte_1
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credito, poiché la pubblicità in Gazzetta Ufficiale rappresenterebbe una mera forma di pubblicità.
Ebbene, per la cessione dei crediti in blocco l'art. 58 T.U.B. prevede che
“la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”
(comma 2) ed ancora che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile” (comma 4).
In secondo luogo, con riferimento alle ulteriori doglianze relative alla mancata produzione dei contratti di cessione deve evidenziarsi che in relazione alla tematica della cessione in blocco dei crediti, l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, co. II, T.U.B., può essere sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione del credito a condizione che l'avviso rechi “l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(cfr. Cass., n. 31188 del 2017).
Nel caso di specie la cessione è efficace nei confronti dei debitori ceduti in virtù della pubblicazione in G.U. dell'intervenuta cessione (non è necessaria per le cessioni in blocco la comunicazione ai singoli debitori) e la prova della stessa è stata dalla Banca creditrice opposta provata con la produzione in giudizio dell'estratto della G.U. n 151 Parte II del 23 dicembre 2017 che riporta l'avviso della cessione dei crediti da BM in favore di , crediti individuati per categorie generali CP_1 specificamente indicate: “un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici
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regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BM (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell' attività' bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del
31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del
28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da DI
Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da UN Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. (i "Crediti
BM")”.
Ciò è sufficiente a ritenere infondata la contestazione di parte opponente che genericamente afferma che non vi è prova della inclusione del credito degli opponenti tra quelli ceduti.
Il legislatore ha voluto prevedere, per la cessione di crediti in blocco, una normativa speciale (di cui all'art. 58 T.U.B.) proprio in ragione della natura di questo tipo di cessione che, riguardando un numero significativo di rapporti giuridici, necessita di regole di agevole circolazione del credito.
Ciò posto, la finalità perseguita dalla norma verrebbe vanificata se si onerasse il creditore cessionario di provare la titolarità del credito mediante la produzione del contratto di cessione, poiché tanto equivarrebbe a metterlo nelle condizioni di produrre tutti i contratti che riguardano eventuali cessioni precedenti sino a risalire all'originario creditore cedente.
Non si dimentichi poi che, anche la Banca d'Italia ha confermato che per
“rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i
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contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso
“può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti” (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999).
Pertanto dagli atti emerge la legittimazione attiva del creditore cessionario e l'intervenuta cessione, la cui prova è data dall'avviso in Gazzetta Ufficiale che individua per categorie generali i crediti ceduti, tra i quali quello nei confronti degli opponenti;
quindi il quarto motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Con il quinto motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1
c.p.c. gli opponenti deducono che in una precedente procedura esecutiva immobiliare -RGE n. 144/2014 pendente innanzi al Tribunale di Nola- il creditore cedente, Monte Dei Paschi di Siena, aveva già ottenuto parte del credito azionato con il precetto opposto in questa sede da , per CP_1 cui quest'ultima sarebbe priva della legittimazione ad agire in executivis in virtù del medesimo titolo.
Sul punto giova sottolineare che il creditore cedente poteva portare avanti la procedura esecutiva anche dopo la cessione e che le somme incassate (€
27.919,14) in quella procedura sono state già sottratte dall'importo dovuto dal creditore cessionario precettante.
La Banca opposta ha infatti allegato e documentato che ha CP_1 riconosciuto di aver incassato tale somma, e di averla imputata come pagamento parziale degli interessi maturati.
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In sede esecutiva, tali importi sono stati assegnati a parziale saldo del maggior credito vantato, e non sono state fornite indicazioni circa l'imputazione di tali somme.
Pertanto non essendoci alcuna previsione specifica, l'imputazione viene quindi disciplinata dall'art. 1194 c.c. secondo cui il pagamento non satisfattivo deve essere imputato prima agli interessi e solo successivamente al capitale.
Nel caso di specie la creditrice, già nella comparsa di costituzione e risposta ha precisato che la suddetta somma è stata imputata al pagamento di una parte degli interessi ammontanti alla complessiva somma di €
30.209,41= calcolati dal 30.9.2009 fino al 16.12.2021 al tasso legale sul capitale di € 57.000,00 ed al tasso del 5,235% sul capitale di € 41.871,85=.
Pertanto anche il quinto motivo di opposizione è infondato.
Per tutti questi motivi l'opposizione va rigettata.
Non merita accoglimento la domanda di condanna degli opponenti al risarcimento del danno per lite temeraria, non sussistendone i presupposti.
L'art. 96 c.p.c., che delinea la fattispecie della responsabilità aggravata, configurando un vero e proprio fatto illecito, richiede che la parte abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, dando vita ad un vero e proprio abuso del diritto. Va, dunque, esclusa nel caso di specie, laddove alla parte opponente non è imputabile alcun comportamento doloso o gravemente colposo.
Le spese seguono la soccombenza, in ragione del valore della causa con applicazione dei parametri medi del D.M. n.55/2014 (aggiornato D.M. n.
- 11 -
147 del 13/08/2022), con esclusione della fase istruttoria (non avendo le parti articolato mezzi di prova).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese del giudizio in favore di parte opposta e che si liquidano in € 3.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Nola, 11-02-2025
IL GIUDICE
dr.ssa Miriam Valenti
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TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2130 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. ed agli atti esecutivi 617, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Maione ed
[...] elettivamente domiciliati presso il medesimo in Ottaviano alla via Vecchia
Sarno n. 100 in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
- OPPONENTI -
E
e per essa, quale procuratrice, Controparte_1 CP_2
(già in persona del l.r.p.t., elettivamente
[...] CP_3
domiciliata in Roma (RM), Via A. Bertoloni n. 29 presso lo studio dell'Avv. Giovan
Battista Santangelo, che la difende e rappresenta, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato il 16-07-2024
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificato alla controparte, gli istanti, premesso di aver ricevuto in data 18-03-2022 precetto di pagamento per l'importo di €
110.517,862 basato sul d.i. n. 1308/2011, emesso dal Tribunale di Nola e sulla Sentenza n. 1882/2017 di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, deducevano quali motivi di opposizione: 1) l'omessa e/o erronea notifica del titolo;
2) intervenuta prescrizione del credito;
3) nullità
e/o inesistenza della procura alle liti dell'avv. Fiore e dell'atto di precetto;
4) la carenza di legittimazione attiva della e Controparte_1 CP_4
5) il parziale pagamento fatto alla cedente Monte dei Paschi di
[...]
e quindi il difetto di legittimazione della CP_1 Controparte_1
Concludevano, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità e/o illegittimità dell'atto di precetto;
in via subordinata la rideterminazione della somma dovuta, vinte le spese.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 20-09-2022, si costituiva in giudizio la opposta, la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione e nel merito deduceva l'infondatezza
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dell'opposizione essendo stato il decreto ingiuntivo regolarmente notificato agli opponenti in data 23-08-2011; e Pt_2 Parte_1 proponevano anche opposizione;
deduceva inoltre la piena legittimazione ad agire della come da documentazione in atti;
CP_1
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione poiché il termine di prescrizione del D.I. emesso in data 15.07.2011 doveva intendersi sospeso durante il giudizio di opposizione a D.I. conclusosi con la sentenza del
2017 (avente efficacia interruttiva anche nei confronti del coobbligato in solido che non lo aveva impugnato); deduceva che nessun vizio della procura alle lite in capo all'avv. Fiore vi era, atteso che la CP_4 dichiarava di agire in qualità di mandataria della Controparte_1 effettiva titolare dell'azionata pretesa creditoria;
la , poi, in qualità CP_4 di mandataria con rappresentanza della ha nominato Controparte_1 suo procuratore speciale la dott.ssa e cioè il procuratore Persona_1 che ha conferito il mandato difensivo all'avv. Fiore in forza del quale l' odierna opposta ha agito per la intimazione di pagamento ed agisce nel presente giudizio;
che il pagamento parziale del credito nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 144/2014 era già stato scomputato dall'importo dovuto ed imputato ad una parte degli interessi maturati fino al 16-12-2021.
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto dell'opposizione; vinte le spese di lite.
La causa veniva istruita dal precedente Giudice assegnatario del fascicolo, che rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e concedeva i termini ex art. 183 comma 6° c.p.c.. Le parti non articolavano mezzi istruttori e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa giungeva per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza del
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31-10-2024 (celebrata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c.) nella quale, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di gg 60+20 ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
*****
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L'opponente deduce con il primo motivo di opposizione l'irregolare notifica del d.i. 1308/2011 del Tribunale di Nola agli opponenti.
Il motivo di opposizione, integrando un vizio della notifica del titolo esecutivo è da qualificare opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma
1 c.p.c..
Orbene, va precisato che in caso di giuridica inesistenza della notificazione
è esperibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (ex multis, Cass., n.
15892 del 2009; Cass., n. 8011 del 2009; Cass., n. 10495 del 2004), mentre l'eventuale questione di nullità o irregolarità della notifica del d.i. può essere fatta valere soltanto con l'opposizione tardiva di cui all'art. 650
c.p.c. (Cass., n. 1202 del 1998; Cass., n. 9372 del 1997).
Nel caso di specie, parte opponente contesta in modo del tutto generico l'irregolare notifica del d.i. agli opponenti senza null'altro specificare.
La controparte ha dato prova della notifica del D.I. ai debitori in solido il
23-08-2011 ( e Parte_3 Parte_2 Parte_1 ex art. 140 c.p.c., oltre che alla società BM
[...] [...]
) mediante la produzione Controparte_5 della copia degli avvisi di ricevimento della notifica del d.i..
- 4 -
L'opponente non specifica perché la notifica non sarebbe validamente compiuta, in ogni caso non si può discorrere nel caso di specie di inesistenza della notifica del d.i., pertanto il motivo di opposizione è inammissibile.
Nel caso de quo la parte opponente se avesse riscontrato qualche vizio della notifica del decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto promuovere ex art. 650
c.p.c. l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (l'eventuale questione di nullità o irregolarità della notifica del d.i. può essere fatta valere soltanto con l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. – cfr Cass., n. 1202 del
1998; Cass., n. 9372 del 1997).
Con il secondo motivo di opposizione si eccepisce la prescrizione del diritto di credito incorporato nel D.I. emesso in data 15-07-2011 nei confronti di tutti i debitori in solido o comunque nei confronti di
[...]
, poiché quest'ultima non aveva impugnato il decreto Parte_3 ingiuntivo, essendo decorsi da allora oltre 10 anni.
L'eccezione di prescrizione è da qualificarsi quale motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. poiché si contesta l'esistenza stessa del credito per un fatto estintivo successivo alla formazione del titolo esecutivo giudiziale.
L'eccezione è infondata.
I debitori e hanno proposto Parte_2 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo;
il relativo giudizio è stato definito dal Tribunale di Nola con la sentenza n. 1882/2017 pubblicata in data 21.08.2017 che ha rigettato l' opposizione, ha confermato il decreto ed ha condannato parte opponente al pagamento delle spese di causa.
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Ai sensi dell'art. 2943 c.c. la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell' atto con cui si inizia un giudizio (comma 1) e dalla domanda proposta nel corso di un giudizio (comma 2).
Pertanto nel caso di specie si deve ritenere che il termine di prescrizione decennale è stato interrotto durante tutto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusosi nel 2017, il precetto è stato notificato in data 18-03-2022, per cui il diritto non si è prescritto nei confronti dei debitori opponenti.
Con riguardo al condebitore non opponente ( ) Parte_3 trova applicazione l' art. 1310 c.c. secondo cui l' atto con cui il creditore interrompe la prescrizione nei confronti di uno dei debitori in solido ha effetto anche nei confronti degli altri debitori, pertanto l' interruzione della prescrizione nei confronti dei debitori e Parte_2 Parte_1 ha effetto anche nei confronti della debitrice
[...] Parte_3
[...]
L' obbligazione della debitrice è una obbligazione Parte_3 solidale poiché si evince dalla lettura del decreto ingiuntivo n. 1308/2011 che la debitrice aveva rilasciato la garanzia solidale per l' adempimento delle obbligazioni assunte dalla soc. BM Impiantistica Generale di
ES AR & C. sas con il contratto di finanziamento del
07.01.2008; inoltre la debitrice era socio Parte_3 accomandatario della debitrice principale la soc. BM Impiantistica
Generale di ES AR & C. per cui la sua obbligazione era solidale ed illimitata.
Pertanto il secondo motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
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Con riguardo il terzo motivo di opposizione attinente un vizio di procura alle lite dell'avv. Francesco Fiore, che si è costituito in data 20-09-2022 per la (che dichiarava di agire in qualità di mandataria della CP_4 [...] effettiva titolare dell'azionata pretesa creditoria) CP_1
l'opposizione è da qualificarsi opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c., poiché trattasi di un vizio formale del precetto.
La ha indicato nell'atto di precetto la procura ai rogiti Notaio CP_4
di Roma del 31.8.2018 rep. 57298 con cui la Persona_2 [...]
l'aveva nominata propria mandataria con rappresentanza CP_1 relativamente a tutte le attività negoziali e processuali, afferenti ai crediti insoluti (posizioni classificate a sofferenza) da essa vantati nei confronti dei propri correntisti (cfr. procura depositata dalla parte opposta); la CP_4
poi, in qualità di mandataria con rappresentanza della
[...] Controparte_1
ha nominato suo procuratore speciale la dott.ssa e
[...] Persona_1 cioè il procuratore che ha conferito il mandato difensivo all'avv. Francesco
Fiore in forza del quale l'odierna opposta ha agito per la intimazione di pagamento impugnata.
Pertanto alcun vizio di rappresentanza processuale in capo alla opposta vi
è stato;
inoltre in data 16-07-2024 la opposta si è costituita con un nuovo difensore, sanando in ogni caso ogni eventuale vizio di rappresentanza processuale nel presente giudizio.
Pertanto il terzo motivo di opposizione è infondato.
Con il quarto motivo di opposizione gli opponenti contestano il difetto di legittimazione attiva e titolarità del credito in capo alla cessionaria
[...] per la mancata comunicazione ai debitori della cessione del Controparte_1
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credito, poiché la pubblicità in Gazzetta Ufficiale rappresenterebbe una mera forma di pubblicità.
Ebbene, per la cessione dei crediti in blocco l'art. 58 T.U.B. prevede che
“la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”
(comma 2) ed ancora che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile” (comma 4).
In secondo luogo, con riferimento alle ulteriori doglianze relative alla mancata produzione dei contratti di cessione deve evidenziarsi che in relazione alla tematica della cessione in blocco dei crediti, l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, co. II, T.U.B., può essere sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione del credito a condizione che l'avviso rechi “l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(cfr. Cass., n. 31188 del 2017).
Nel caso di specie la cessione è efficace nei confronti dei debitori ceduti in virtù della pubblicazione in G.U. dell'intervenuta cessione (non è necessaria per le cessioni in blocco la comunicazione ai singoli debitori) e la prova della stessa è stata dalla Banca creditrice opposta provata con la produzione in giudizio dell'estratto della G.U. n 151 Parte II del 23 dicembre 2017 che riporta l'avviso della cessione dei crediti da BM in favore di , crediti individuati per categorie generali CP_1 specificamente indicate: “un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici
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regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BM (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell' attività' bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del
31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del
28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da DI
Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da UN Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. (i "Crediti
BM")”.
Ciò è sufficiente a ritenere infondata la contestazione di parte opponente che genericamente afferma che non vi è prova della inclusione del credito degli opponenti tra quelli ceduti.
Il legislatore ha voluto prevedere, per la cessione di crediti in blocco, una normativa speciale (di cui all'art. 58 T.U.B.) proprio in ragione della natura di questo tipo di cessione che, riguardando un numero significativo di rapporti giuridici, necessita di regole di agevole circolazione del credito.
Ciò posto, la finalità perseguita dalla norma verrebbe vanificata se si onerasse il creditore cessionario di provare la titolarità del credito mediante la produzione del contratto di cessione, poiché tanto equivarrebbe a metterlo nelle condizioni di produrre tutti i contratti che riguardano eventuali cessioni precedenti sino a risalire all'originario creditore cedente.
Non si dimentichi poi che, anche la Banca d'Italia ha confermato che per
“rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i
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contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso
“può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti” (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999).
Pertanto dagli atti emerge la legittimazione attiva del creditore cessionario e l'intervenuta cessione, la cui prova è data dall'avviso in Gazzetta Ufficiale che individua per categorie generali i crediti ceduti, tra i quali quello nei confronti degli opponenti;
quindi il quarto motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Con il quinto motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1
c.p.c. gli opponenti deducono che in una precedente procedura esecutiva immobiliare -RGE n. 144/2014 pendente innanzi al Tribunale di Nola- il creditore cedente, Monte Dei Paschi di Siena, aveva già ottenuto parte del credito azionato con il precetto opposto in questa sede da , per CP_1 cui quest'ultima sarebbe priva della legittimazione ad agire in executivis in virtù del medesimo titolo.
Sul punto giova sottolineare che il creditore cedente poteva portare avanti la procedura esecutiva anche dopo la cessione e che le somme incassate (€
27.919,14) in quella procedura sono state già sottratte dall'importo dovuto dal creditore cessionario precettante.
La Banca opposta ha infatti allegato e documentato che ha CP_1 riconosciuto di aver incassato tale somma, e di averla imputata come pagamento parziale degli interessi maturati.
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In sede esecutiva, tali importi sono stati assegnati a parziale saldo del maggior credito vantato, e non sono state fornite indicazioni circa l'imputazione di tali somme.
Pertanto non essendoci alcuna previsione specifica, l'imputazione viene quindi disciplinata dall'art. 1194 c.c. secondo cui il pagamento non satisfattivo deve essere imputato prima agli interessi e solo successivamente al capitale.
Nel caso di specie la creditrice, già nella comparsa di costituzione e risposta ha precisato che la suddetta somma è stata imputata al pagamento di una parte degli interessi ammontanti alla complessiva somma di €
30.209,41= calcolati dal 30.9.2009 fino al 16.12.2021 al tasso legale sul capitale di € 57.000,00 ed al tasso del 5,235% sul capitale di € 41.871,85=.
Pertanto anche il quinto motivo di opposizione è infondato.
Per tutti questi motivi l'opposizione va rigettata.
Non merita accoglimento la domanda di condanna degli opponenti al risarcimento del danno per lite temeraria, non sussistendone i presupposti.
L'art. 96 c.p.c., che delinea la fattispecie della responsabilità aggravata, configurando un vero e proprio fatto illecito, richiede che la parte abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, dando vita ad un vero e proprio abuso del diritto. Va, dunque, esclusa nel caso di specie, laddove alla parte opponente non è imputabile alcun comportamento doloso o gravemente colposo.
Le spese seguono la soccombenza, in ragione del valore della causa con applicazione dei parametri medi del D.M. n.55/2014 (aggiornato D.M. n.
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147 del 13/08/2022), con esclusione della fase istruttoria (non avendo le parti articolato mezzi di prova).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese del giudizio in favore di parte opposta e che si liquidano in € 3.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Nola, 11-02-2025
IL GIUDICE
dr.ssa Miriam Valenti
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