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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/10/2025, n. 4366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4366 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
Addì _____________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario AR PU, nella causa iscritta al N. ______________________
14535/2024 R.G.L. promossa
D A
Per ___________________ rappresentata e difesa dall'avv. LA Parte_1
AT RI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via GOETHE 1, PALERMO.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
CP_1
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Il Cancelliere Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con l'Avv. Gianfranco Raia
CP_1
che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in
Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 7/10/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 10.10.2024 la ricorrente indicata in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari CP_1 richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di CP_2 cui chiese il rigetto. La causa istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è infondata.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che “Considerando le patologie relative alla
Signora ed accertate nel corso della presente consulenza tecnica, si Parte_1 conclude affermando che le stesse non hanno determinato nei confronti della periziata i presupposti per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento.” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Alla stregua delle suesposte considerazioni la domanda va respinta.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art.152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Rimangono, definitivamente, a carico dell' le spese per la consulenza tecnica già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate per la consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Palermo il 17/10/2025
IL GIUDICE O.
AR PU
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
Addì _____________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario AR PU, nella causa iscritta al N. ______________________
14535/2024 R.G.L. promossa
D A
Per ___________________ rappresentata e difesa dall'avv. LA Parte_1
AT RI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via GOETHE 1, PALERMO.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
CP_1
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Il Cancelliere Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con l'Avv. Gianfranco Raia
CP_1
che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in
Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 7/10/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 10.10.2024 la ricorrente indicata in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari CP_1 richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di CP_2 cui chiese il rigetto. La causa istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è infondata.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che “Considerando le patologie relative alla
Signora ed accertate nel corso della presente consulenza tecnica, si Parte_1 conclude affermando che le stesse non hanno determinato nei confronti della periziata i presupposti per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento.” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Alla stregua delle suesposte considerazioni la domanda va respinta.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art.152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Rimangono, definitivamente, a carico dell' le spese per la consulenza tecnica già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate per la consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Palermo il 17/10/2025
IL GIUDICE O.
AR PU