Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/04/2025, n. 2780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2780 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
- Sezione II civile –
in composizione monocratica nella persona della dott. Vincenza Agnese, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 15203/2023, promossa
DA
(C.F. ), e per essa la mandataria (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con l'avv. Antonio Donvito, che la rappresenta e difende, come da procura in atti P.IVA_2
PARTE ATTRICE
CONTRO
(P.IVA ), (C.F. RT P.IVA_3 Controparte_2
) e (C.F. ), tutti con l'avv. C.F._1 CP_3 C.F._2
Yuri Lissandrin, che li rappresenta e difende, come da procura in atti
PARTI CONVENUTE
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 04.03.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni:
PARTE ATTRICE, come da foglio depositato telematicamente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, reiectiis contraris,
revocare e/o, comunque, dichiarare inefficace ex art 2901 c.c., nei confronti di
[...]
(C.F. ), società a responsabilità limitata con socio unico, in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Conegliano (TV) in via V. Alfieri n. 1, per quest'atto rappresentata da (P. IVA ), con sede legale in Verona, Parte_2 P.IVA_2
Viale dell'Agricoltura 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'atto in data 4 dicembre 2020, a rogito dott.ssa , notaio in Milano, rep. n. 3166, racc. n. 1068, Persona_1 trascritto dinanzi la Direzione Provinciale di Pavia, Servizio di Pubblicità Immobiliare, in data
12/12/2020, ai numeri di registro generale 19349 e di registro particolare 12715, con cui la società
(P.IVA ), con sede legale a Milano(MI), in Via RT P.IVA_3
Pastrengo n. 14, in persona del liquidatore sig. (C.F. , nato a [...] C.F._3
Codevilla (PV) il 10 dicembre 1947 ed ivi residente a[...], ha trasferito ai
“[…] signori per la quota di novantanove centesimi, e CP_5 CP_2
Sentenza R.G. 15203/2023
[…] per la quota di un centesimo, che accettano ed acquistano il diritto di proprietà CP_2 dei […] beni siti in Comune di Pavia (PV), catastalmente via Porta Salara n. 10 […]” censiti, nel
Catasto Fabbricati di quel Comune, come segue:
[…]
Sezione Urbana A foglio 5 (cinque) – mappale 1271 (milleduecentosettantuno) – subalterno
57 (cinquantasette) – zona censuaria 1 (uno) – categoria A/3 – classe 3 (tre), vani 3,5 (tre virgola cinque), superficie catastale 71 (settantuno) mq., piano T-1, rendita catastale euro 343,44
(trecentoquarantatre virgola quarantaquattro)
Sezione Urbana A foglio 5 (cinque) – mappale 1271 (milleduecentosettantuno) – subalterno
58 (cinquantotto) – zona censuaria 1 (uno) – categoria C/6 – classe 3 (tre), mq 39 (trentanove), superficie catastale totale 53 (cinquantatre)
Sezione Urbana A foglio 5 (cinque) – mappale 1271 (milleduecentosettantuno) – subalterno
55 (cinquantacinque) – zona censuaria 1 (uno) – categoria C/1 – classe 6 (sei), mq 28 (ventotto), superficie catastale totale 38 (trentotto) […]
Ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari l'annotazione della emananda sentenza a margine della trascrizione della domanda giudiziale.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
PER , RT Controparte_6
– PARTI CONVENUTE, come da foglio depositato telematicamente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti nel merito:
- per le ragioni di cui al corpo dell'atto rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e per essa la mandataria Parte_1
ha convenuto in giudizio Quel , e Parte_2 RT Controparte_2
al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. del seguente CP_3 atto:
- contratto di compravendita stipulato in data 4 dicembre 2020 - a rogito dott.ssa
, notaio in Milano, rep. n. 3166, racc. n. 1068, trascritto dinanzi la Persona_1
Direzione Provinciale di Pavia, Servizio di Pubblicità Immobiliare, in data 12/12/2020, ai numeri di registro generale 19349 e di registro particolare 12715.
PARTE ATTRICE ha riferito in fatto:
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza R.G. 15203/2023
- che tra il 2005 e il 2015 intrattenne con la società Controparte_7
rapporti di apertura di credito in conto corrente (docc. 3 -6, RT fascicolo parte attrice);
- che in data 12 ottobre 2015 il legale rappresentante della società convenuta, si CP_4 costituì fideiussore omnibus fino ad un importo massimo di euro 420.000,00, a garanzia delle obbligazioni derivanti dai rapporti sopraindicati (doc. 7, fascicolo parte attrice);
- che con decreto n. 2186/2018, R.G. n. 5009/2018 del 3 ottobre 2018, emesso dal Tribunale di
Pavia fu ingiunto alla convenuta (allora denominata ed - nei CP_8 CP_4 limiti della fideiussione di cui sopra – il pagamento dell'importo di euro 515.552,24, oltre gli interessi, causa inadempimento delle obbligazioni derivanti dai suddetti contratti di credito (doc. 9, fascicolo parte attrice);
- che in data 18/11/2020 cedette pro soluto in favore di Controparte_7 una serie di crediti pecuniari, tra cui quello portato dal predetto Parte_1 decreto ingiuntivo (docc. 10-11, fascicolo parte attrice);
- che in data 4/12/2020 nella qualità di liquidatore della società CP_4 [...]
, trasferì a per la quota di novantanove centesimi, e RT CP_3
, per la quota di un centesimo, la proprietà dei beni citati nelle conclusioni Controparte_2 di parte attrice(doc. n. 15, fascicolo parte attrice).
A fondamento dell'azione revocatoria ex. art. 2901 c.c. parte attrice ha rappresentato l'anteriorità del credito rispetto al compimento dell'atto dispositivo (intervenuto posteriormente alla stipula dei contratti di apertura di credito in conto corrente stipulati tra il 2005 ed il 2015), la consapevolezza in capo al cedente di arrecare pregiudizio alle ragioni dell'attore (c.d. consilium fraudis), nonché la sussistenza dell'eventus damni e della scientia fraudis del terzo acquirente. In punto di eventus damni l'attore ha dedotto che l'atto dispositivo oggetto dell'azione revocatoria ha prodotto l'effetto di depauperare il patrimonio della società , RT compromettendo la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.; detta società, infatti, non è rimasta in titolarità di alcun ulteriore bene suscettibile di aggressione da parte della
[...]
in quanto l'unico cespite immobiliare ancora nella disponibilità della convenuta all'esito Parte_1 della compravendita impugnata, pignorato con atto del 7 marzo 2022 (iscritto a ruolo dinanzi al
Tribunale di Pavia sub R.G. n. 92/2022), è risultato avere un valore irrisorio e, comunque, di gran lunga inferiore al credito della banca.
Quanto ai presupposti soggettivi della azione esperita, l'attore ha ritenuto sussistente la consapevolezza in capo alla società debitrice del pregiudizio che dall'atto dispositivo in questione sarebbe potuto derivare alle ragioni creditizie della società istante;
consapevolezza condivisa con gli accipiens, dato il rapporto di parentela intercorrente tra i soggetti coinvolti nella vicenda in questione: l'atto di cessione è stato infatti perfezionato tra la società cedente RT
, rappresentata dal liquidatore e gli acquirenti – figlio
[...] CP_4 Controparte_2 di e socio nella misura del 1% della società venditrice - e – suocera di CP_4 CP_3
e madre di , titolare del restante 99% del capitale sociale della CP_4 Parte_3 società convenuta e moglie del legale rappresentante della società debitrice.
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza R.G. 15203/2023
Con unica comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti la società - in RT persona del liquidatore sig. - e eccependo la CP_4 Controparte_2 CP_3 insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c.
I CONVENUTI hanno riferito in fatto:
- che in data 29 giugno 2012 gli immobili siti in Pavia, Via Porta Salara, 6-10, furono concessi in garanzia, mediante costituzione di ipoteca di primo grado, a favore di altro istituto di credito ( , al fine di supportare un progetto industriale approvato Controparte_9 dalla stessa Banca Europea per gli Investimenti e rappresentata in Italia dal Gruppo Intesa
Sanpaolo;
- che, in data 18 gennaio 2006 e 22 aprile 2011, tra la società convenuta e
[...]
venivano sottoscritti due contratti di apertura di credito Controparte_7 in conto corrente, assistiti rispettivamente da garanzia ipotecaria su un terreno edificabile sito in Codevilla (PV) e garanzia fideiussoria personale dell'amministratore CP_4
- che in data 16 ottobre 2015, la seconda apertura di credito con conto corrente del 2011 diveniva oggetto di rinegoziazione tramite la concessione di ulteriore garanzia ipotecaria su un immobile sito in Codevilla (PV), di proprietà di CP_4
La difesa delle parti convenute ha contestato la sussistenza dell'eventus damni addotto da parte attrice, eccependo che al momento della costituzione delle suddette esposizioni debitorie in conto corrente avrebbe potuto costituire garanzia sui beni di Controparte_7
Via Salara in Pavia – oggetto dell'azione revocatoria - invece che esclusivamente sui beni in
Codevilla; e che di conseguenza alcun pregiudizio si sarebbe verificato nei confronti della società attrice, potendo quest'ultima contare sulla garanzia offerta dai sopracitati beni in Codevilla. I convenuti hanno altresì rappresentato che l'attrice ha avviato azioni esecutive su quest'ultimi beni e che ha la possibilità di agire esecutivamente su beni siti in Pavia alla via Porta Salara in forza di iscrizione ipotecaria per un valore di € 520.0000, che il perito nominato dal Tribunale di Pavia, in occasione di un precedente tentativo di pignoramento, ha valutato per € 151.200.
Parte convenuta ha eccepito che l'atto oggetto dell'azione revocatoria è stato posto in essere al fine di pagare il debito sorto in capo alla società debitrice con Banca Intesa San Paolo/BEI: non essendo la debitrice in grado di pagare le rate di mutuo derivanti dai contratti di apertura di credito, le parti pervenivano ad un accordo bonario stragiudiziale volto all'estinzione del debito (doc. 4, fascicolo parti convenute); pertanto, la difesa delle parti convenute eccepisce ex art. 2901, co. 3 c.c. la non assoggettabilità dell'atto dispositivo in questione all'azione revocatoria, atteso che il preliminare di compravendita immobiliare prima, e il conseguente contratto definitivo poi, ebbero lo scopo di procurare la necessaria liquidità con la quale far fronte, almeno in parte, al pagamento della somma di cui all'accordo con Intesa San Paolo.
Dopo alcuni rinvii concessi ai fini transattivi, all'udienza del 04.03.2025 le parti si riportavano ai rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente e la causa è stata trattenuta in decisione.
Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Pagina nr. 4 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza R.G. 15203/2023
Va innanzitutto esaminata l'eccezione avente ad oggetto l'esenzione da azione revocatoria ex art. 2901 comma 3 c.c. in base al quale non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
La disposizione richiamata trova il proprio fondamento nella natura dell'adempimento che è un atto dovuto e nella inesistenza di un pregiudizio, inteso come diminuzione della garanzia patrimoniale generica, perché al depauperamento del patrimonio corrisponde l'estinzione del debito.
La giurisprudenza della Suprema Corte interpreta estensivamente il dato normativo includendo nell'esenzione anche la vendita di un immobile e pertanto un atto traslativo di un diritto di proprietà qualora sia servita a reperire la liquidità destinata ad estinguere un debito scaduto.
Si richiama al riguardo il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “ai sensi dell'art.
2901, comma 3, c.c. non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto. L'esenzione trova la sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c. ed è stata pertanto estesa, dalla giurisprudenza di questa Corte, alla alienazione di un bene eseguita per reperire la somma necessaria a tacitare i creditori, purché rappresenti il solo mezzo per soddisfarli, poiché in tale ipotesi la vendita si pone in un rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, che vale ad escludere, con l'arbitrarietà del comportamento del debitore, il carattere di atto di disposizione pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca (sent. n. 2759/56; n. 2157/74; n. 11764/01; così anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14420 del
07/06/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16756 del 21/07/2006).
La giurisprudenza indicata subordina l'operatività dell'esenzione di cui all'art. 2901 comma 3 c.c. alla circostanza che l'alienazione del cespite oggetto della revocatoria abbia costituito il solo mezzo per il debitore per procurarsi la liquidità necessaria.
I requisiti pertanto richiesti per effetto del dato normativo e della giurisprudenza consolidata della
Suprema Corte sono quindi due:
a) che il corrispettivo dell'atto traslativo venga destinato al pagamento di debiti scaduti;
b) che l'alienazione del bene abbia costituito il solo mezzo per il debitore per procurarsi la liquidità necessaria da destinare al pagamento di debiti scaduti.
Nel caso di specie non è positivamente riscontrabile la sussistenza dei suddetti requisiti.
Quanto al requisito sub a), si osserva che secondo la prospettazione dei convenuti il ricavato derivante dalla vendita dell'immobile sarebbe stato utilizzato per il pagamento della somma indicata da Intesa San
Paolo nel documento n. 4 contenente l'accettazione di una intesa transattiva da parte di quest'ultimo istituto di credito.
Nel documento indicato datato 13 febbraio 2017 si legge che il pagamento da parte di CP_8
(precedente denominazione della convenuta sarebbe dovuto avvenire entro il 28 RT febbraio 2017 a mezzo assegno circolare dell'importo di € 450.000, in occasione della vendita degli immobili su cui gravava ipoteca iscritta da parte dello stesso istituto di credito che avrebbe acconsentito alla cancellazione della ipoteca (doc. 4 prodotto da parte convenuta).
Secondo la prospettazione di parte convenuta, il contratto definitivo fu preceduto da un contratto preliminare che “ebbe lo scopo di ottenere la necessaria liquidità per far fronte, almeno in parte, al pagamento della somma di cui all'accordo con Intesa San Paolo”.
Tale ricostruzione appare del tutto implausibile a fronte del mero esame del documento 5 contenente il contratto preliminare del 20.12.2017 e le ricevute riguardanti gli asseriti pagamenti funzionali al pagamento del precedente debito.
Pagina nr. 5 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza R.G. 15203/2023
In ordine al prezzo, nel detto atto si legge che € 320.000 erano già stati corrisposti a titolo di caparra confirmatoria come da ricevute di bonifico allegate all'atto e che il restante importo di € 10.000 sarebbe stato corrisposto al momento del contratto definitivo.
Orbene dall'esame di tali ricevute si deduce che le somme suddette furono incassate dalla società convenuta in un arco di tempo che va da tre anni prima alla stipula del detto preliminare ad un anno prima (e, precisamente, nelle date del 18.8.2014, 17.07.2014, 13.2.2014, 21.1. 2014, 22.1.2014,
28.4.2014, 7.5.2014, 21.2.2014, 25.2.2014, 16.1.2015; 9.1.2015, 27.2.2015, 13.11.2014, 18.3.2015,
23.2.2015, 22.7.2016, 18.8.2015, 2.8.2016).
E' provato documentalmente pertanto che parte convenuta già era nella disponibilità di dette somme ben prima della stipula del preliminare e che la stipula non è affatto servita a reperire tale liquidità, proprio perché già in possesso della società convenuta.
Ciò senza considerare che, a differenza della ricostruzione avanzata dalle parti convenute, i detti bonifici non appaiono tutti riferibili al pagamento del prezzo dell'acquisto dell'immobile in quanto essi recano, per la maggior parte, la causale “finanziamento soci”.
Inoltre parte convenuta nemmeno ha fornito prova del secondo requisito richiesto per l'operatività dell'esenzione, ovvero che all'epoca della stipula il presunto corrispettivo nascente dalla stipula del preliminare abbia costituito il solo mezzo per il debitore per procurarsi la liquidità necessaria da destinare al pagamento di debiti scaduti.
Si osserva altresì che, nell'accordo concluso con Intesa San Paolo, la vendita sarebbe dovuta avvenire entro il 28 febbraio 2017 mentre il preliminare in questione risulta stipulato a dicembre 2017, sicché anche per tale discrasia temporale non appare suffragata la ricostruzione proposta dai convenuti.
In alcun modo può dunque ritenersi raggiunta la prova che la vendita del bene oggetto dell'azione revocatoria sia servita a reperire liquidità per l'estinzione del debito indicato da parte convenuta. L'eccezione è infondata e va rigettata.
La domanda proposta da parte attrice è invece fondata e va accolta.
Passando all'esame dei requisiti di legge si osserva quanto segue.
L'oggetto della presente azione e il credito di parte attrice
La presente azione ha ad oggetto il contratto di compravendita immobiliare stipulato in data 4.12.2020.
E' pacifico e non contestato tra le parti che tale contratto costituisca adempimento del contratto preliminare stipulato in data 20.12.2017. Il dato emerge pacificamente dal rogito notarile del 2020, oggetto della presente azione revocatoria.
Pertanto la presente fattispecie è regolata dai principi enunciati dalla Suprema Corte in base ai quali “il contratto preliminare di vendita di un immobile, non producendo effetti traslativi e non essendo perciò configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, non può essere assoggettato all'azione revocatoria ordinaria;
azione proponibile, invece, nei confronti dell'eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato, rispetto al quale va accertata la sussistenza dei presupposti della revocatoria;
in particolare, con riferimento a detto accertamento, è stato precisato che la sussistenza dell'"eventus damni" rispetto al creditore procedente va valutata con riferimento al momento della stipula del contratto definitivo, verificandosi soltanto in tale momento il compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore;
per contro, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 cod. civ. in capo all'acquirente va valutato al momento della stipula del contratto preliminare, momento
Pagina nr. 6 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza R.G. 15203/2023
in cui si consuma la libera scelta delle parti (Cass. n. 4010/2020; Cass. 20310/2004; Cass.
17365/2011)”.
Tanto premesso, si osserva altresì che l'azione revocatoria, in linea di diritto (quale rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore), presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito, ancorché non accertata giudizialmente (non costituendo, quindi, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito, l'antecedente logico - giuridico indispensabile della pronunzia sulla domanda revocatoria), e non anche la concreta esigibilità di esso (potendo essere esperita, nel concorso con gli altri requisiti di legge, anche per crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali) (cfr. Cass. civ., Sez. IV, 10/03/2006,
n.5246; Cass. civ., Sez. I, 02/04/2004, n.6511; Cassazione civile sez. IV, 22 gennaio 1999, n. 591).
Nel caso di specie, parte attrice è titolare di un credito di fonte contrattuale, certo, liquido ed esigibile, consacrato nel decreto ingiuntivo (n. 2186/2018), emesso a favore di per la somma Controparte_7 di € 515.522,24.
Tale credito, come descritto in atti da parte attrice, discende dai seguenti rapporti:
- apertura di credito in conto corrente n. 20/622125, acceso in data 14/10/2005, presso la filiale di
Codevilla (PV) della predetta banca (doc. n. 3 fasc. parte attrice);
- apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, acceso in data 18/01/2006, a rogito dott.
notaio in Pavia, rep. n. 12755, racc. n. 1280, fino all'importo di €. 200.000,00 (doc. n. Persona_2
4 fasc. parte attrice);
- apertura di credito in conto corrente n. 20/622447, acceso in data 22/04/2011, presso la medesima filiale di Codevilla della banca sopra indicata (doc. n. 5 fasc. parte attrice);
- apertura di conto corrente con garanzia ipotecaria, in data 12/10/2015, a rogito dott. Persona_2 notaio in Pavia, rep. n. 33962, racc. n. 12207, fino all'importo di €. 200.000,00 (doc. n. 6, fac. parte attrice).
Il credito è, pertanto sorto, anteriormente all'atto dispositivo compiuto in data 4 dicembre 2020, oltre che alla stipula del contratto preliminare.
Si rammenta, sul punto, che ai fini dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., l'anteriorità del credito va verificata con riferimento alla nascita dell'obbligazione e non alla sua esigibilità, dovendosi conseguentemente ritenere il credito qui azionato, sorto già al momento dell'assunzione, da parte della società convenuta, dei contratti di apertura di credito sopra indicati.
L'atto definitivo, in ogni caso, risulta posto in essere dopo la definitività del decreto ingiuntivo.
Il credito sorto originariamente in capo a è stato oggetto di Controparte_7 cessione a favore di come da documentazione prodotta in atti da parte attrice Parte_1
(docc. 10 e 11 parte attrice). La legittimazione attiva della cessionaria non è oggetto di contestazione da parte dei convenuti.
L'eventus damni
Come sopra rilevato, quando l'atto dispositivo oggetto dell'azione revocatoria costituisce esecuzione di un contratto preliminare l'eventus damni va valutato con riguardo al momento della stipula dell'atto definitivo.
Per la sussistenza di detto requisito, è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile, e non impossibile, la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche una modificazione qualitativa del patrimonio e la trasformazione di un bene in un altro che sia meno agevolmente
Pagina nr. 7 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza R.G. 15203/2023
aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del denaro, realizza il pericolo di un danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. 26.02.02, n. 2792; Cass. 21.09.01, n.
11916; Cass. 01.06.00, n. 7262; Cass. 17.10.01, n. 12678; Cass. 05.06.00, n. 7452; Cass. 29.03.99, n.
2971). Inoltre, deve rilevarsi che la sostituzione nel patrimonio del debitore, di un bene immobile con una somma di denaro (ben più facilmente occultabile) realizza una modificazione peggiorativa, idonea a giustificare l'esperimento della azione revocatoria (Cass. civ. 18/02/2000 n. 1804).
Secondo la tesi sostenuta da parte convenuta non sussisterebbe alcun pregiudizio per il creditore per i seguenti motivi:
- la banca avrebbe potuto “costituire idonea garanzia” “sia nel 2006 sia nel 2011” su beni del debitore in Pavia alla via Porta Solara, avendo parte convenuta descritto in atti l'operazione condotta con altro istituto di credito che comportò la liberazione di tali beni da ipoteca e censurando la scelta di di procedere alla iscrizione sui soli beni siti in Controparte_7
Codevilla;
- parte attrice –si legge nella comparsa di costituzione- sta procedendo esecutivamente nei confronti della società debitrice e del fideiussore mediante due procedure esecutive immobiliari promosse dinanzi al Tribunale di Pavia sui beni in Codevilla;
- l'attrice avrebbe la possibilità di agire esecutivamente sulla unità immobiliare sita in Pavia alla via Solara sulla quale in forza del decreto ingiuntivo del 2018 ha iscritto ipoteca giudiziale per il valore di € 520.000 e alla quale una recente perizia nell'ambito di altro pignoramento, poi dichiarato inefficace, è stato attribuito un valore di € 151.200.
Invero gli elementi dedotti da parte convenuta non sono idonei ad elidere la situazione di pregiudizio per il credito dell'istante derivante dalla vendita oggetto dell'azione revocatoria.
Alcuna significatività può infatti assumere la circostanza che, al momento del sorgere del credito, non fosse stata iscritta ipoteca sui beni in Pavia da parte della banca creditrice, rilevando ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria il pregiudizio esistente per effetto del compimento dell'atto dispositivo, e non la remota possibilità di elisione del pregiudizio mediante la previsione di esperimento di azioni da parte del creditore anteriori al deposito della domanda.
Ai fini dell'esperimento della presente azione assume rilievo che il debitore non abbia un residuo patrimonio capiente rispetto al credito di chi agisce in revocatoria. Parte convenuta –soggetto su cui ricade la prova della capienza del proprio patrimonio rispetto al credito di parte attrice- non ha fornito prova della capienza del patrimonio immobiliare dei beni di Codevilla su cui è esperita l'esecuzione immobiliare rispetto all'ingente credito di parte attrice né di avere ulteriori disponibilità idonee al soddisfacimento del credito di parte attrice.
Quanto alla esperibilità dell'azione esecutiva sugli immobili siti in Pavia, appare decisivo rilevare che si tratta dei beni oggetto dell'azione revocatoria in esame, che le formalità risultano iscritte su detti beni da parte attrice successivamente alla trascrizione del preliminare e che nello stesso rogito notarile prodotto sub doc. 15 da parte attrice si legge che le stesse sono inopponibili all'acquirente in quanto costituite successivamente alla trascrizione del contratto preliminare.
In forza degli elementi considerati deve ritenersi pienamente sussistente l' eventus damni in relazione al compimento dell'atto dispositivo oggetto dell'azione revocatoria.
L'elemento soggettivo
Pagina nr. 8 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza R.G. 15203/2023
Trattandosi di atto a titolo oneroso, la declaratoria di inefficacia dell'atto presuppone la prova del fatto: 1) “che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore”; 2) “che (…) il terzo fosse consapevole del pregiudizio”.
Secondo l'indirizzo della Suprema Corte sopra richiamato nel caso di specie “l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 cod. civ. in capo all'acquirente va valutato al momento della stipula del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti (Cass. n. 4010/2020; Cass.
20310/2004; Cass. 17365/2011)”.
La Suprema Corte ha statuito altresì che “la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente"
(Cass. n. 10928/2020; Cass. n. 5359/2009; Cass. n. 1286/2013).
Al riguardo va rilevato che al momento della stipula del preliminare nonché alla stipula del definitivo in qualità di legale rappresentante della società convenuta, era certamente né poteva non CP_4 esserlo nella sua qualità, a conoscenza dell'esposizione debitoria verso l'istituto di credito
[...]
Al momento della stipula del contratto preliminare, il debito nei confronti dell'istituto di CP_7 credito era già maturato ampiamente, come dimostrato dal fatto che a distanza di circa tre mesi dalla stipula del contratto preliminare (27 marzo 2018), la società debitrice riceveva comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, della revoca degli affidamenti e intimazione di pagamento immediato (cfr. doc. 8 allegato al contratto).
Al momento della stipula del contratto definitivo dell'anno 2020, la società convenuta era già stata attinta dal decreto ingiuntivo e pertanto, nella qualità, era certamente a conoscenza del CP_4 pregiudizio che tale vendita poteva arrecare alle banca creditrice.
Quanto agli acquirenti, in conformità all'orientamento della Suprema Corte sopra richiamato, viene in rilievo il rapporto di parentela essendo l'acquirente suocera del legale rappresentante CP_3 della società disponente mentre il figlio, come dimostrato dai certificati anagrafici Controparte_2 prodotti sub doc. 17 da parte attrice.
Va considerato che è altresì socio all'1% della società debitrice, mentre la titolarità del Controparte_2 restante 99 % del capitale sociale risulta in capo alla figlia dell'acquirente e, pertanto in CP_3 capo a , moglie di e madre di . Parte_3 CP_4 Controparte_2
L'intreccio di rapporti familiari e societari porta, in conformità all'orientamento della Suprema Corte, a ritenere sussistenti indizi precisi, gravi e concordanti della conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori al tempo della stipula del contratto preliminare.
Parte convenuta non ha dato prova del fatto da essa addotto della separazione tra e la CP_4
“figlia della sig.ra a partire dal settembre 2014 né del momento del trasferimento all'estero del CP_3 figlio.
E' infine del tutto irrilevante ai fini della decisione il motivo indicato da parte convenuta (acquisto di immobile dotato di ascensore) che avrebbe spinto all'acquisto dell'immobile, in quanto CP_3 elemento che non elide la conoscenza del pregiudizio come sopra esposto. Peraltro dal certificato anagrafico prodotto in atti da parte attrice risulta residente in [...], CP_3 indirizzo ove peraltro è stata eseguita la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e dalla stessa ricevuta personalmente (cfr. notifica in atti).
Pagina nr. 9 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza R.G. 15203/2023
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per la declaratoria di inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto in data 4 dicembre 2020, a rogito dott.ssa , notaio in Milano, rep. n. 3166, Persona_1 racc. n. 1068.
La presente statuizione, nei limiti in cui la domanda attorea risulta accolta, costituisce titolo idoneo ad ottenere l'annotazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2655, comma I, c.c. senza necessità di ordine in tal senso al Conservatore dei RR.II., trattandosi di atto dovuto la cui omissione costituirebbe violazione di legge.
I mezzi istruttori
I capitoli di prova articolati da parte convenuta sono tutti irrilevanti ai fini della decisione.
L e spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate secondo i parametri medi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 avuto riguardo all'entità del credito azionato con la presente azione.
Ex art. 2 risulta dovuto il rimborso spese forfettario che si stima di fissare nella misura del 15%. L'I.V.A. risulta dovuta solo se non recuperabile dalla parte per effetto del regime fiscale di cui gode.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) revoca e dichiara inefficace nei confronti di parte attrice il seguente atto atto in data 4 dicembre 2020, a rogito dott.ssa , notaio in Milano, Persona_1 rep. n. 3166, racc. n. 1068, trascritto dinanzi la Direzione Provinciale di Pavia,
Servizio di Pubblicità Immobiliare, in data 12/12/2020, ai numeri di registro generale 19349 e di registro particolare 12715, con cui la società RT
(P.IVA ), con sede legale a Milano(MI), in Via
[...] P.IVA_3
Pastrengo n. 14, in persona del liquidatore sig. (C.F. CP_4
, nato a [...] il [...] ed ivi residente C.F._3 alla Via Mondondone n. 7, ha trasferito ai “[…] signori , per la CP_5 quota di novantanove centesimi, e […] per la quota di un Controparte_2 centesimo, che accettano ed acquistano il diritto di proprietà dei […] beni siti in Comune di Pavia (PV), catastalmente via Porta Salara n. 10 […]” censiti, nel Catasto Fabbricati di quel Comune, come segue:
[…]
Sezione Urbana A foglio 5 (cinque) – mappale 1271 (milleduecentosettantuno) – subalterno 57 (cinquantasette) – zona censuaria 1 (uno) – categoria A/3 – classe 3
(tre), vani 3,5 (tre virgola cinque), superficie catastale 71 (settantuno) mq., piano T- 1, rendita catastale euro 343,44 (trecentoquarantatre virgola quarantaquattro)
Sezione Urbana A foglio 5 (cinque) – mappale 1271 (milleduecentosettantuno) – subalterno 58 (cinquantotto) – zona censuaria 1 (uno) – categoria C/6 – classe 3
(tre), mq 39 (trentanove), superficie catastale totale 53 (cinquantatre)
Sezione Urbana A foglio 5 (cinque) – mappale 1271 (milleduecentosettantuno) – subalterno 55 (cinquantacinque) – zona censuaria 1 (uno) – categoria C/1 – classe 6 (sei), mq 28 (ventotto), superficie catastale totale 38 (trentotto) […]
2) dichiara la statuizione di cui al capo n. 1 titolo idoneo ad ottenere l'annotazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2655, comma I, c.c.;
Pagina nr. 10 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza R.G. 15203/2023
3) condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in € 1.713 per spese, € 14.000 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabili in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
Milano, 02/04/2025 Il Giudice Dott. Vincenza Agnese
Pagina nr. 11