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14 gennaio 2000
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1 gennaio 2001
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1 gennaio 2004
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1 gennaio 2015
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Art. 4. Finanziamento delle attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali 1. Per il periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun anno la spesa di lire 250 miliardi per le attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali concernenti in particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonche' il sostegno delle politiche forestali nazionali. Una quota di tali disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in materia agricola predisposti da universita' degli studi e da altri enti pubblici di ricerca nonche', nei limiti stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle attivita' di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per l'anno 2004, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 . ((Una quota delle predette disponibilita' in conto capitale puo' essere destinata a favorire l'integrazione di filiera nel sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni)) . Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle suddette disponibilita' finanziarie tra le finalita' di cui al presente articolo. (1)
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto che "per le attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui al presente articolo 4, e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi nel 2001, 75 miliardi nel 2002 e 90 miliardi nel 2003".
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto che "per le attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui al presente articolo 4, e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi nel 2001, 75 miliardi nel 2002 e 90 miliardi nel 2003".
Commentari • 9
- 1. 2004 testo di legge aggiornatoAvv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 17 marzo 2014 · 1.5351275
[…] All'acquisto delle partecipazioni predette il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede nell'àmbito degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 destinati alle iniziative di tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli. […]
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Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Napoli, sentenza 15/06/2022, n. 3637Provvedimento: 4702 2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Manuela Montuori in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 15.6.2022, svoltasi secondo le modalità indicate dall'art.83, comma 7, lett. h) D.L. n.18/2020 conv. in L. n.27/2020, mediante il deposito telematico di sintetiche “note di trattazione scritta” , ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa recante il n. 4702/2021 R.G. vertente TRA Parte_1 , rappresentato e difeso dall'avv. Naso Domenico giusta procura in atti; ricorrente E Controparte_1 , in persona del CP_2 e [...] Controparte_3 , in persona del l.r., …Leggi di più...
- disapplicazione normativa nazionale·
- giurisdizione del giudice nazionale·
- principio di non discriminazione·
- prescrizione quinquennale·
- differenze retributive·
- riconoscimento servizio pre-ruolo·
- contratti a tempo determinato·
- ricostruzione di carriera·
- contratti a tempo indeterminato·
- clausola 4 Accordo Quadro 1999/70/CE