Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 08/05/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 316/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 316/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. MAGISTRELLI MARINA;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
CIARROCCHI ALESSANDRO.
OGGETTO: “REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO”.
CONCLUSIONI: “1) I figli minori, e , saranno affidati Persona_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre presso l'immobile sito a Castelfidardo in Piazza Leopardi 3 e continueranno a frequentare i rispettivi istituti scolastici;
2) L'eventuale cambio di residenza dei figli minori da parte di un genitore sarà soggetto come per legge al consenso espresso ed all'autorizzazione dell'altro genitore, che dovrà essere tempestivamente informato a tal riguardo.
3) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Durante le vacanze di Natale, per il Natale 2024 il padre potrà tenere con sé i figli per 6 giorni non consecutivi, salvo diversi accordi tra i genitori. Detti periodi verranno concordatati tra genitori entro il 7 dicembre di ogni anno. Seguendo il criterio dell'alternanza di anno in anno, i minori trascorreranno con un genitore dalla Vigilia di
Natale fino al pranzo di Natale e con l'altro genitore dalle ore 16.00 di Natale fino alle ore
18.00 di S. Stefano, salvo diversi accordi tra i genitori. Alternati negli anni tra genitori saranno anche il 31 dicembre ed il 1 dell'anno nonché l'epifania.
Durante le vacanze pasquali ciascun genitore terrà con sé i minori per almeno due giorni, e precisamente i bambini trascorreranno, alternandosi negli anni, la Vigilia di Pasqua e il giorno di Pasqua con un genitore mentre il Lunedì dell'Angelo ed il seguente martedì con l'altro genitore.
I bambini trascorreranno con il padre il giorno 27 giugno di ogni anno, in occasione del compleanno del SI. mentre con la madre il 12 giugno in occasione del compleanno Pt_2
della SI.ra . Parte_1
Durante il periodo delle vacanze estive del 2025 (inteso dalla conclusione sino all'inizio del nuovo anno scolastico), il padre terrà con sé i figli per due settimane di cui, per i primi due anni, non più di 4 giorni consecutivi. A partire dall'estate 2027, il padre potrà tenere con sé
i figli per due settimane di cui 7 giorni consecutivi. Detti periodi saranno da concordare tra genitori entro il 2 giugno di ogni anno.
4) Tenuto conto dei rispettivi impieghi lavorativi, delle condizioni economiche, il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di concorso al mantenimento dei figli e fino Pt_2 Parte_1 al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi, l'importo complessivo pari ad Euro 800,00 (400,00 € per ciascun figlio), entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul c/c della SI.ra , cifra che verrà annualmente rivalutata secondo gli Parte_1
indici ISTAT;
5) Le spese di natura straordinaria concernente i figli, come descritte e stabilite secondo il
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ancona, saranno a carico del SI. al Pt_2 100% con liquidazione in favore dell'altro genitore entro il mese successivo a fronte della presentazione della documentazione inerente la spesa;
6) Il IG. dichiara di rinunciare all'Assegno Unico e/o ad ogni altro Pt_2
beneficio/riconoscimento economico di sorta, presente e/o futuro, proveniente da Enti statali e/o parastatali, ecc. che, di conseguenza verrà fruito, in maniera esclusiva, dalla IG.ra
; Parte_1
7) Le parti danno atto di avere definito, con le presenti pattuizioni, ogni loro rapporto di carattere patrimoniale per cui nessuna di esse potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo, fatto salvo l'adempimento di quanto previsto nei punti che precedono.
Contestualmente alla stipula del presente atto ogni parte si impegna a rimettere ogni querela sporta nei confronti dell'altra ed in particolare la SInora si impegna entro 5 gg Parte_1
a rimettere la querela sporta nel procedimento penale n. 1882-2024 rgnr Procura Ancona, ed in ogni caso a non costituirsi parte civile nel citato procedimento. Il SI. si Pt_2
impegna accettare la suddetta remissione di querela.
8) Quanto alle spese legali, ogni ricorrente provvederà in proprio e senza diritto alcuno di contribuzione al pagamento della parcella del proprio difensore, con rinuncia da parte dei rispettivi legali alla solidarietà professionale”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento dei figli Per_1
Per_ e , nati fuori dal matrimonio rispettivamente il 22.07.2018 e l'1.05.2020.
[...]
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c..
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro eSIenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori. Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
spese come da accordi.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 07.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi