Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/04/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel.
Dott.ssa Dell'Unto Marta Giudice
Dott.ssa Maglioni Carla Giudice o.p.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di iscritta al n. 90/2025 V.G. promossa da
, nata a [...] il [...], residente a [...], codice Parte_1 fiscale , rappresentata e difesa dall'avv. Federica Baiocchi (CF. ) ed C.F._1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, in Abbadia San Salvatore (SI), Via Adua
n.35, giusta procura in calce al ricorso;
e
, nato a [...] il [...], residente a [...], codice Parte_2 fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Marchi (CF. ed C.F._3 CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Arcidosso (GR), Corso Toscana n. 48, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI come da ricorso congiunto
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 15.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.01.2025 dinanzi al Tribunale di Siena, e Parte_2 Parte_1 esponevano: di aver contratto in data 24 luglio 2010 in Montepulciano matrimonio concordatario, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune (Atto N. 13 parte II serie A - anno 2010 - Comune di
MONTEPULCIANO), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Piancastagnaio, Viale Gramsci n. 792/A.
Dalla loro unione nasceva a Poggibonsi il giorno 8 novembre 2013 il figlio . Persona_1
Rilevavano i ricorrenti che nel corso del tempo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta a deteriorarsi, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e di essere addivenuti concordemente alla decisione di veder sciolti i loro obblighi di convivenza e di ottenere la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
In vista dell'udienza cartolare del 17.04.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I ricorrenti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale alle seguenti condizioni, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) L'abitazione familiare ubicata in Comune di Piancastagnaio, Viale Gramsci n. 792/A è e resta di proprietà esclusiva del GN . Nella stessa continuerà ad abitare il GN , mentre la Parte_2 Parte_2 GNa si trasferirà presso altra abitazione ubicata nel Comune di Abbadia San Salvatore, Parte_1 attualmente ubicata alla Via Trento n. 23, dalla stessa presa in locazione per trasferirvisi con il figlio.
3) Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori con l'esercizio congiunto della Persona_1 responsabilità genitoriale e vivrà stabilmente con la madre, presso la quale sarà collocato, attualmente in
Abbadia San Salvatore alla Via Trento n. 23. Ogni eventuale cambio di residenza del minore dovrà essere preannunciato con almeno 1 mese di anticipo. Il figlio soffre di un disturbo dello spettro autistico che lo rende bisognoso di continua assistenza e cure specialistiche. Per tale motivo i tempi di permanenza dello stesso con ciascun genitore di seguito indicati sono stati concordati con l'ausilio del personale psicoterapeutico che lo assiste e potranno essere soggetti a variazione in funzione del suo percorso terapeutico. In ogni caso, in ottemperanza alle statuizioni dell'art.1 della legge 54/2006, il figlio minore avrà il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
A tal fine, le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, i quali terranno in considerazione le sue necessità, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Entrambi i genitori hanno diritto di accompagnare il figlio alle visite mediche, anche specialistiche, e continueranno ad interessarsi del suo andamento scolastico conferendo con gli insegnanti, nonché ad interessarsi del figlio in tutti gli ambiti sanitari e socio relazionali che lo riguardano;
avranno l'obbligo di informarsi reciprocamente riguardo a tutte le notizie utili per il figlio. Le visite mediche ordinarie potranno essere effettuate anche dalla sola madre se il padre non fosse disponibile. Durante eventuali periodi di malattia del figlio, il primo giorno lo trascorrerà con la madre mentre dal secondo il padre si rende disponibile ad accudirlo se richiesto dalla madre.
4) In particolare, al fine di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, i ricorrenti, considerate le particolari condizioni del minore, sulla base delle indicazioni dei terapeuti che seguono il minore stesso, hanno convenuto quanto segue. Il minore vivrà con la madre. Il fine settimana il minore lo trascorrerà con i genitori in modo alternato, il padre potrà tenere con sé il figlio dal sabato mattina per essere riaccompagnato dalla madre entro la domenica prima di cena. Secondo le indicazioni terapeutiche, qualora sia Per_1 ritenuto pronto, sarà possibile allungare il pernottamento dal venerdì sera e, successivamente, se possibile, anche la notte della domenica, fino al lunedì mattina per essere riaccompagnato a scuola dal padre. Nei giorni infrasettimanali, tranne il lunedì nei periodi da settembre a maggio (giorno in cui attualmente frequenta corsi riabilitativi a Grosseto), il padre potrà fare videochiamate con il figlio e/o fargli visita di persona e cenare con il medesimo, previo preavviso al fine di consentire alla madre di potersi organizzare. Attualmente, il lunedì
segue corsi di logopedia e circo a Grosseto ove solitamente si reca con la madre. Il padre si rende Per_1 disponibile ad accompagnare personalmente qualora la madre non potesse. Un pomeriggio a Per_1 settimana, attualmente il giovedì, lo trascorrerà con il padre, il quale lo accompagnerà in piscina, gli Per_1 preparerà la cena e lo riaccompagnerà dalla madre entro le ore 21:30. La madre si rende disponibile ad accompagnare il figlio in piscina qualora il padre non potesse. Gradualmente, il padre potrà cenare con il figlio un altro giorno infrasettimanale (sempre escluso il lunedì per i motivi anzidetti), previo preavviso, per essere riaccompagnato a casa dalla madre entro le ore 21:30 durante periodo di scuola, o le ore 22:30 durante l'estate o i periodi di vacanza. Per le festività, il minore trascorrerà il pranzo con il padre e la cena con la madre, salvo ulteriore rivalutazione. Il giorno del suo compleanno i genitori si impegnano a trascorrere almeno un pasto tutti e tre insieme. Almeno ogni 40/60 giorni i genitori si impegnano a trascorrere almeno un pasto tutti e tre insieme, alternativamente, nell'abitazione ove vive con la madre e nell'abitazione del padre. I genitori si impegnano a calendarizzare entro il mese maggio di ogni anno la gestione del figlio per il periodo delle vacanze estive. Per il primo periodo di adattamento, nei mesi di giugno, luglio e la prima settimana di settembre il figlio potrà trascorrere con il padre, un periodo di vacanza di una o più settimane ma non consecutive. L'eventuale partecipazione alla settimana della TMA ad Arezzo non rientra nelle precedenti e verrà così distribuita: 3 volte lo accompagnerà la madre e 2 volte il padre. I genitori si impegnano a programmare i propri periodi di ferie lavorative in maniera alternata in modo da poter stare con il figlio durante l'estate quando, in mancanza della scuola, la sua assistenza risulta più gravosa. In particolare, durante i periodi non di ferie, fermi i pernottamenti presso la madre ed i fine settimana alternati di cui sopra,
i genitori si impegnano ad occuparsi del figlio, anche con l'ausilio dei propri genitori o fratelli/sorelle o facendolo partecipare ad attività ludico-sportive. In ogni caso: * una volta a settimana il padre prenderà il figlio alle ore12:00 e lo riaccompagnerà a casa dalla madre entro le ore 19:00; due volte al mese il padre accompagnerà il figlio a logopedia a Grosseto, se di pomeriggio, e cenerà con lui;
il figlio trascorrerà inoltre con il padre un altro pomeriggio con relativa cena. Si precisa che quanto sopra è stato concordato dai genitori sulla base delle indicazioni terapeutiche a sarà suscettibile di modificazioni in base alla evoluzione di . Per_1
Entrambi i genitori si rendono disponibili allo scopo. I genitori si impegnano altresì ad informarsi con anticipo, di almeno 1 giorno salve urgenze impellenti, l'un l'altro, di previste loro assenze incidenti sulle giornate loro riservate di permanenza con il figlio, al fine di consentire all'altro di organizzarsi. In ogni caso, nei giorni di rispettiva permanenza del minore con ciascun genitore potranno essere anche i nonni o gli zii ad occuparsi del minore , con i quali manterrà un rapporto affettivo equilibrato e costante. Per_1
5) Il sig. corrisponderà a titolo di concorso nel mantenimento del figlio la somma mensile Pt_2 Per_1 di € 500,00, somma che verrà versata alla sig.ra mezzo bonifico bancario, con cadenza mensile Parte_1
e per 12 mensilità all'anno, entro il giorno 5 di ogni mese a far data dal mese di dicembre 2024. Detta somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT accertati in aumento rispetto all'anno precedente. La GNa percepirà in maniera esclusiva l'assegno unico o assegno familiare o, comunque, ogni Parte_1 sostegno economico concesso dallo Stato per i figli. Qualora detta forma di sostegno alla famiglia, in qualunque modo denominata, venisse a mancare, l'assegno di mantenimento sarà aumentato in misura corrispondente almeno alla metà del suddetto assegno unico. Per il pagamento delle cure e terapie del figlio
, considerato che il medesimo gode di una piccola pensione di circa euro 530,00 mensili, accreditata Per_1 su conto corrente a lui intestato, i coniugi hanno convenuto quanto segue: - i costi per le terapie ABA e
Logopedia (pari ad euro Euro 860,00 circa) verranno pagati utilizzando le giacenze del conto corrente del figlio sul quale viene accreditata la pensione ed il rimborso ASL di circa Euro 475,00. In tal modo il figlio potrà accantonare mensilmente, come forma di risparmio per il futuro, la somma di circa euro 145,00. Le detrazioni fiscali per queste spese saranno destinate a favore del figlio e verranno riversate sul conto del figlio medesimo. Il padre si obbliga a pagare le altre spese per terapie per un totale di euro 285,00 mensili.
Attualmente, detta somma viene impiegata per TMA, musica e circo;
durante l'estate verrà versata alla madre sempre per comprovate e documentate esigenze ludico/sportive/educative del minore. I genitori si faranno, inoltre, carico, nella misura del 50% ciascuno, delle altre spese di natura straordinaria, fatta eccezione per le spese dentistiche superiori ad euro 1.000,00 che saranno a carico del padre nella misura del
70% e della madre nella misura del 30%. Detrazioni fiscali in misura corrispondente alla spesa. Per
l'individuazione e la regolamentazione del pagamento di dette spese le parti fanno riferimento al protocollo del Tribunale di Siena.
6) L'autovettura Seat Leon è assegnata alla GNa l'autovettura Volkswagen Golf è assegnata al Parte_1 GN L'agevolazione per acquisto auto di cui alla legge 104/92 potrà essere utilizzata dalla GNa Pt_2
Oltre a quanto sopra, il sig. al fine di ripristinare la giacenza del conto corrente intestato Parte_1 Pt_2 al figlio minore, ha già provveduto a versare sul conto medesimo le somme di euro 3.000,00 in data 23 ottobre 2024 ed euro 5.500,00 in data 26 novembre 2024, quest'ultima derivante dalla vendita dell'autovettura Mitsubishi Pajero, e si obbliga a versare sul conto medesimo l'ulteriore somma a saldo di €
6.830,00, in unica soluzione o, a sua scelta, in numero nove rate annuali di euro 758,88 ciascuna utilizzando la relativa quota parte del credito di imposta al medesimo spettante derivante dalla ristrutturazione edilizia effettuata sull'abitazione di sua proprietà. Per espresso accordo fra le parti, stante la circostanza che la GNa a investito nella ristrutturazione della casa di proprietà del sig. una somma di Parte_1 Pt_2 denaro pari a circa Euro 42.573,00 (quarantaduemila cinquecentosettantatre/00) e che la GNa Parte_1 ha d'altro canto abitato in quell'immobile per circa 17 anni senza corrispondere alcunché a titolo di affitto, i coniugi hanno concordato che il Sig. a titolo di restituzione a saldo, stralcio e compensazione, verserà Pt_2 la somma di € 30.000,00 sul conto corrente del figlio minore, al quale tali somme saranno direttamente attribuite per espresso volere dei genitori, per consentirgli di godere di una forma di risparmio per il futuro;
il GN i obbliga quindi a corrispondere la suddetta cifra di € 30.000,00 al figlio entro sei Pt_2 Per_1 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso. Resta concordato tra i coniugi che tali somme, di proprietà del minore, saranno quindi utilizzate esclusivamente in suo favore. Il GN si obbliga altresì a Pt_2 corrispondere al figlio l'ulteriore somma di euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre interessi legali, nel Per_1 caso di trasferimento e/o costituzione di diritti parziari a qualunque titolo (pro quota o per intero) sulla propria abitazione in Piancastagnaio Viale Gramsci, ove era fissata la residenza familiare.
7) I coniugi rinunciano reciprocamente al contributo per il loro mantenimento dichiarando di essere economicamente indipendenti.
8) I ricorrenti si autorizzano sin d'ora al rilascio di passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio per il figlio minorenne, senza necessità di ulteriori autorizzazioni all'uopo
Le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 15.01.2025 ed ha espresso parere favorevole in data 05.03.2025, senza formulare conclusioni scritte.
Posto che le parti hanno contestualmente proposto anche la domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Istruttore, ai fini della relativa pronuncia;
a ciò si provvederà con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) omologa la separazione consensuale tra e (generalizzati Parte_2 Parte_1 nell'intestazione della presente sentenza), che in data 24 luglio 2010 in Montepulciano hanno contratto matrimonio concordatario, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune
(Atto N. 13 parte II serie A - anno 2010 - Comune di MONTEPULCIANO), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Montepulciano di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della pronuncia di divorzio.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 17.04.2025
La Presidente rel-est
Dott.ssa Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi