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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 10395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10395 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF NI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 43034 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 12/11/1959), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DE LUCA STEFANIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(CROAZIA, 28/01/1966), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MELONI CINZIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1
premesso che in data 21/10/1995 ha contratto matrimonio civile con
[...]
e che dall'unione è nato il figlio (04/06/1996), CP_1 Per_1
maggiorenne ed economicamente autonomo, ha dedotto che con decreto del
06/07/2020 il Tribunale di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale
ed alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra le altre, la casa familiare, in comproprietà tra le parti, è assegnata alla moglie con impegno dell'istante a trasferire la sua quota di proprietà alla moglie stessa dietro il corrispettivo di euro 50.000,00, previo conseguimento del mutuo da parte della resistente ovvero, in caso di mancato conseguimento del mutuo, con impegno di costei ad allontanarsi dalla casa;
che stante il mancato conseguimento del mutuo le parti non hanno dato corso al trasferimento di proprietà indicato;
da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della , CP_1
assegnazione in suo favore e obbligo di costei di corrispondere al marito l'assegno divorzile di euro 300,00 mensili.
Costituitasi in giudizio ha aderito alla Controparte_1
domanda di scioglimento del matrimonio contratto con la parte ricorrente e contestato le avverse allegazioni e istanze, chiedendo di confermare 3
l'assegnazione della casa familiare in suo favore fino al gennaio 2027,
allorché, terminato il mutuo in essere e gravante sull'immobile, la stessa potrà chiedere un nuovo finanziamento e liquidare la quota di spettanza del
Pt_1
Alla prima udienza del 30/06/2025 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione complessivamente prodotta ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, all'esito della discussione orale ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 21/10/1995,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Relativamente alle domande accessorie mette conto evidenziare che deve essere disposta la revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della resistente, in mancanza del presupposto della convivenza della stessa con figli minori ovvero maggiorenni e non economicamente autonomi. Invero il figlio comune delle parti (1996), di anni 29, ha Per_1
lasciato da tempo gli studi avendo conseguito la licenza media e svolto lavori a termine, di talché non ha diritto ad alcun mantenimento peraltro neanche richiesto dalle parti e non previsto neppure in sede separativa.
Per le stesse ragioni neanche può trovare accoglimento la domanda di assegnazione a sé della casa familiare proposta dal ricorrente.
Deve, del pari, essere disattesa la domanda di assegno divorzile proposta dal in quanto rimasta del tutto sfornita di prova, non Pt_1 4 avendo egli articolato alcun mezzo istruttorio ed essendo in ogni caso la incapiente. CP_1
Dalla documentazione prodotta dalle parti e dalle dichiarazioni dalle stesse rese emerge, infatti, che entrambe sono comproprietarie della casa familiare sita in Roma Via Abate di Tivoli n. 21, gravata da mutuo cointestato il cui rateo, pari a circa euro 400,00 mensili, successivamente alla separazione è stato corrisposto integralmente solo dalla CP_1
costei ha percepito negli anni d'imposta 2022, 2023 e 2024 un reddito netto mensile medio pari a circa euro 1.400,00 su dodici mensilità, giusta CUD
2023, 2024 e 2025 in atti;
il comparsa del cinema, ha percepito un Pt_1
reddito imponibile annuo pari ad euro 4.455,00 nel 2022, giusta Modello
730/2023, e ad euro 6.480,00 nel 2023, giusta Modello 730/2024, oltre ad essere titolare di pensione di invalidità per euro 336,00 mensili per tredici mensilità; lo stesso, inoltre, ha prodotto solo estratti conto parziali e afferenti ad un trimestre per ciascuna annualità dal 2021.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla parziale soccombenza reciproca, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 43034/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ROMA in data
21/10/1995 tra (ROMA (RM), 12/11/1959) e Parte_1 CP_1 5
(SPLIT-CROAZIA, 28/01/1966) trascritto nel Registro CP_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 2413, Parte I, Serie 01,
Anno 1995, alle seguenti condizioni:
revoca l'assegnazione della casa familiare in favore della resistente
Controparte_1
rigetta la domanda di assegno divorzile e la domanda di assegnazione della casa familiare proposte dal ricorrente Parte_1
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 01/07/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF NI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 43034 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 12/11/1959), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DE LUCA STEFANIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(CROAZIA, 28/01/1966), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MELONI CINZIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1
premesso che in data 21/10/1995 ha contratto matrimonio civile con
[...]
e che dall'unione è nato il figlio (04/06/1996), CP_1 Per_1
maggiorenne ed economicamente autonomo, ha dedotto che con decreto del
06/07/2020 il Tribunale di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale
ed alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra le altre, la casa familiare, in comproprietà tra le parti, è assegnata alla moglie con impegno dell'istante a trasferire la sua quota di proprietà alla moglie stessa dietro il corrispettivo di euro 50.000,00, previo conseguimento del mutuo da parte della resistente ovvero, in caso di mancato conseguimento del mutuo, con impegno di costei ad allontanarsi dalla casa;
che stante il mancato conseguimento del mutuo le parti non hanno dato corso al trasferimento di proprietà indicato;
da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della , CP_1
assegnazione in suo favore e obbligo di costei di corrispondere al marito l'assegno divorzile di euro 300,00 mensili.
Costituitasi in giudizio ha aderito alla Controparte_1
domanda di scioglimento del matrimonio contratto con la parte ricorrente e contestato le avverse allegazioni e istanze, chiedendo di confermare 3
l'assegnazione della casa familiare in suo favore fino al gennaio 2027,
allorché, terminato il mutuo in essere e gravante sull'immobile, la stessa potrà chiedere un nuovo finanziamento e liquidare la quota di spettanza del
Pt_1
Alla prima udienza del 30/06/2025 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione complessivamente prodotta ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, all'esito della discussione orale ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 21/10/1995,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Relativamente alle domande accessorie mette conto evidenziare che deve essere disposta la revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della resistente, in mancanza del presupposto della convivenza della stessa con figli minori ovvero maggiorenni e non economicamente autonomi. Invero il figlio comune delle parti (1996), di anni 29, ha Per_1
lasciato da tempo gli studi avendo conseguito la licenza media e svolto lavori a termine, di talché non ha diritto ad alcun mantenimento peraltro neanche richiesto dalle parti e non previsto neppure in sede separativa.
Per le stesse ragioni neanche può trovare accoglimento la domanda di assegnazione a sé della casa familiare proposta dal ricorrente.
Deve, del pari, essere disattesa la domanda di assegno divorzile proposta dal in quanto rimasta del tutto sfornita di prova, non Pt_1 4 avendo egli articolato alcun mezzo istruttorio ed essendo in ogni caso la incapiente. CP_1
Dalla documentazione prodotta dalle parti e dalle dichiarazioni dalle stesse rese emerge, infatti, che entrambe sono comproprietarie della casa familiare sita in Roma Via Abate di Tivoli n. 21, gravata da mutuo cointestato il cui rateo, pari a circa euro 400,00 mensili, successivamente alla separazione è stato corrisposto integralmente solo dalla CP_1
costei ha percepito negli anni d'imposta 2022, 2023 e 2024 un reddito netto mensile medio pari a circa euro 1.400,00 su dodici mensilità, giusta CUD
2023, 2024 e 2025 in atti;
il comparsa del cinema, ha percepito un Pt_1
reddito imponibile annuo pari ad euro 4.455,00 nel 2022, giusta Modello
730/2023, e ad euro 6.480,00 nel 2023, giusta Modello 730/2024, oltre ad essere titolare di pensione di invalidità per euro 336,00 mensili per tredici mensilità; lo stesso, inoltre, ha prodotto solo estratti conto parziali e afferenti ad un trimestre per ciascuna annualità dal 2021.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla parziale soccombenza reciproca, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 43034/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ROMA in data
21/10/1995 tra (ROMA (RM), 12/11/1959) e Parte_1 CP_1 5
(SPLIT-CROAZIA, 28/01/1966) trascritto nel Registro CP_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 2413, Parte I, Serie 01,
Anno 1995, alle seguenti condizioni:
revoca l'assegnazione della casa familiare in favore della resistente
Controparte_1
rigetta la domanda di assegno divorzile e la domanda di assegnazione della casa familiare proposte dal ricorrente Parte_1
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 01/07/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi