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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/08/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 870/2024 R.G. tra
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, residente in Cerveteri (RM), rappresentata e difesa da se stessa, ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cerveteri (RM) alla via Amedeo Marconi – n.
154, indirizzo PEC: Email_1
- ATTORE/OPPONENTE –
e cod. fisc.: Controparte_1 P.IVA_1 partita IVA: , con sede legale in Roma alla via Liegi – n. 26, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazio Abrignani, cod. fisc.:
ed elettivamente domiciliata presso il studio in Roma al piazzale Delle C.F._2
Belle Arti – n. 8, indirizzo PEC: ; Email_2
- CONVENUTA/OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a pignoramento presso terzi – fase di merito
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ritenuti, allo stato dei fatti, “tamquam non essent” gli atti compiuti da e contro TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
nel Procedimento esecutivo immobiliare R.G. 16/2020 e i Provvedimenti assunti nel suddetto CP_1 procedimento, dichiarato improcedibile dal G.E. con Ordinanza 28.03.2022, preliminarmente dichiarare
priva di legittimazione ad agire in giudizio autonomamente e, pertanto, dichiarare nullo e, in ogni caso, CP_1 improcedibile il Procedimento esecutivo dalla stessa posto in essere;
in subordine, dichiarare nullo e/o annullabile e, in ogni caso inefficace, il Pignoramento presso terzi posto in essere da in quanto i titoli esecutivi su cui lo CP_1 stesso si basa sono nulli e/o annullabili e, in ogni caso, inesistenti e, pertanto, dichiarare improcedibile il
Procedimento esecutivo posto in essere da;
in ulteriore subordine, dichiarare nullo e/o annullabile e, in ogni CP_1 caso inefficace, il Pignoramento suddetto in quanto il credito non è certo, né liquido, né esigibile, dichiarandolo pertanto improcedibile;
in ulteriore subordine, qualora voglia attendere l'esito del procedimento di cognizione iniziato da e per essa Controparte_2 Controparte_3
”, breviter “ ”, e del procedimento di cognizione iniziato da
[...] Controparte_4
nei confronti di , voglia sospendere il Parte_1 Controparte_2 presente procedimento esecutivo con la restituzione da parte di in qualità di terzo, di quanto fino ad ora CP_5 trattenuto. Ciò in quanto l'attuale esecutata verrebbe ad averne un danno grave ed irreparabile. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, interessi e rivalutazione.”
Per la convenuta:
“Tutto ciò esposto, - come in epigrafe rappresentato, Controparte_1 difeso e domiciliato, richiamate le argomentazioni e deduzioni tutte di cui sopra, conclude per l'integrale rigetto, anche in sede di merito, dell'avversa opposizione. Con osservanza.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'8 aprile 2024 introduceva la fase di Parte_1 merito dell'opposizione a pignoramento presso terzi iscritta al n. R.G. 428/2023 del Tribunale di
Civitavecchia nel termine di 45 giorni assegnato dal Giudice dell'esecuzione con provvedimento reso all'udienza del 22 febbraio 2024, con il quale era stata revocata la sospensione dell'esecuzione assunta con precedente ordinanza emessa inaudita altera.
Il pignoramento presso terzi era stato attuato per ottenere l'assegnazione coattiva della somma di euro 10.272,55 e si fondava sui titoli esecutivi costituiti dalla ordinanza n. 16/2020 R.G.E. del
Tribunale di Civitavecchia depositata il 19 gennaio 2019 e resa esecutiva il 30 novembre 2021 e dal decreto n. 377/2021 R.G. dell'8 aprile 2021 reso esecutivo in data 4 dicembre 2021.
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Tutti i motivi di opposizione si basano sul fatto che la procedura esecutiva n. 16/2020 R.G., azionata da e per essa Controparte_2 Controparte_6 nella sua qualità di servicer mandataria della medesima nel corso Controparte_2 della quale era stata proposta l'opposizione che aveva portato alla condanna della opponente al pagamento delle spese della fase cautelare e del reclamo (condanne che costituivano i titoli esecutivi posti a fondamento dell'esecuzione) era stata dichiarata improcedibile con ordinanza del
28 marzo 2022.
Quale primo motivo di opposizione ha rilevato la “assenza di titolarità Parte_1 del diritto in capo ad ” a seguito della citata dichiarazione di improcedibilità. CP_1
Quale secondo motivo di opposizione ha dedotto la nullità e/o Parte_1 inesistenza e, in ogni caso, l'inefficacia dei titoli posti alla base del pignoramento sempre a seguito della dichiarazione di improcedibilità.
Secondo l'opponente “la dichiarazione di improcedibilità del procedimento esecutivo immobiliare RG
16/2020 rende, in modo definitivo, tutti gli atti compiuti nell'ambito del procedimento medesimo, “tamquam non essent”. Con la conseguenza, quindi, che anche gli atti posti in essere da e contro ed i relativi Decreti CP_1 emessi dal G.E., nel procedimento medesimo, siano del tutto inesistenti o nulli e, quindi, inefficaci e privi di qualsivoglia valore giuridico, anche ai fini della richiesta delle spese, così come richieste”.
Con il terzo motivo di opposizione ha dedotto la carenza dei Parte_1 requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in quanto il titolo esecutivo sarebbe venuto meno retroattivamente sempre a seguito del citato provvedimento.
L'opponente segnalava la pendenza del procedimento presso il Tribunale di Civitavecchia iscritto al n. 1907/2021 R.G. in cui era stata chiamate sempre in qualità di garante del credito CP_1 azionato dalla e la correlazione tra il presente procedimento e Controparte_2 quello iscritto al n. 1907/2021 R.G. chiedendo la sospensione “in attesa che si definisca il procedimento ordinario connesso” e che, inoltre, la veva introdotto la fase di merito Controparte_2 tra le stesse parti iscritto al n. 2494/2023 R.G. e che, pertanto, “non può che ritenersi il procedimento esecutivo de quo nullo e/o annullabile ed in ogni caso inefficace in quanto basato su titoli privi di qualsivoglia efficacia”.
Si costituiva la sostenendo l'infondatezza delle ragioni della opposizione. CP_1
All'udienza del 16 luglio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L'esecuzione nel corso della quale è stata proposta l'opposizione si fonda, come riconosciuto
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
dalla stessa opponente sui titoli esecutivi costituiti dalla ordinanza di rigetto della sospensione della procedura esecutiva n. 16/2020 R.G.E. del Tribunale di Civitavecchia depositata il 19 gennaio 2019 e resa esecutiva il 30 novembre 2021 e dal decreto emesso nella procedura n.
377/2021 R.G. sempre del Tribunale di Civitavecchia dell'8 aprile 2021 reso esecutivo in data 4 dicembre 2021. In entrambi i casi l'opponente era stata condannata al pagamento delle spese, nel primo caso del procedimento “cautelare” relativo alla istanza di sospensione della citata esecuzione, nel secondo caso del reclamo avverso tale ordinanza.
L'opponente sostiene che, a seguito della intervenuta dichiarazione in data 28 marzo 2022 di improcedibilità la procedura esecutiva n. 16/2020 R.G. i due provvedimenti emessi nel corso della procedura, quello di rigetto dell'istanza di sospensione e quello di reclamo avverso tale rigetto, dovevano considerarsi caducati e che, quindi, la non ha diritto ad agire CP_1 esecutivamente sulla base degli stessi e che, a seguito della improcedibilità, mancherebbero anche i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato.
I motivi di opposizione sono infondati in quanto l'intervenuta improcedibilità dell'esecuzione nel corso della quale sono stati pronunciati i provvedimenti di condanna al pagamento delle spese del giudizio (cautelare e di reclamo) non comporta che tali provvedimenti perdano efficacia a seguito del venir meno della procedura esecutiva nel corso della quale è stata proposta l'opposizione.
La Corte di cassazione, con la sentenza del 24 ottobre 2011, n. 22033, ha avuto modo di stabilire che, nella struttura delle opposizioni all'esecuzione, ai sensi degli artt. 615, secondo comma, 617 e
619 cod. proc. civ., articolate in una fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione ed in una fase successiva a cognizione piena davanti a quello competente nel merito, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé e nel contempo fissa il termine per l'introduzione del giudizio di merito o quello per la riassunzione, deve provvedere sulle spese della fase sommaria e la relativa statuizione può essere riesaminata esclusivamente nell'ambito del giudizio di merito dell'opposizione.
Anche le successive pronunce di legittimità hanno univocamente ribadito il principio secondo il quale la regolamentazione delle spese della fase sommaria dell'opposizione esecutiva operata dal giudice dell'esecuzione può essere ridiscussa nel solo giudizio di merito dell'opposizione, che la parte interessata può sempre instaurare, anche in caso di mancata assegnazione dei relativi termini da parte del giudice dell'esecuzione, con la conseguenza che in relazione a tale provvedimento non è ammissibile nessuna diversa contestazione (Cass., sez. 3, 27/10/2011, n. 22503; Cass., sez.
3, 18/09/2014, n. 19644; Cass., sez. 6-3, 14/06/2016, n. 12170; Cass., sez. 6-3, 10/10/2017, n.
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
23733; Cass., sez. 6-3, 13/04/2017, n. 9652; Cass., sez. 6-3, 31/05/2019, n. 15082; Cass., sez. 6-3,
20/11/2019, n. 30300; Cass., sez. 6-3, 09/02/2021, n. 3019; Cass., sez. 6-3, 29/11/2021, n.
37252; Cass., sez. 3, 26/04/2022, n. 12977).
Analogamente le contestazioni relative alla liquidazione delle spese relative alla fase sommaria del giudizio di opposizione, operata dal Tribunale in sede di reclamo, sono consequenziali alla contestazione della legittimità stessa della pronuncia di reclamo, di talché esse devono essere fatte valere con gli strumenti di reazione tipici, ossia mediante l'instaurazione del giudizio di merito.
Da ciò si deduce la assoluta autonomia della opposizione rispetto alla procedura esecutiva nella quale è stata proposta e la conseguente irrilevanza della estinzione o della improcedibilità di quest'ultima. Peraltro tale autonomia trova conferma nel principio, pacificamente affermato dalla giurisprudenza anche di legittimità, secondo cui l'intervenuta estinzione o improcedibilità della procedura esecutiva, non fa venir meno il giudizio di opposizione all'esecuzione introdotto all'interno della stessa (cfr. tra le altre Cass. 10 luglio 2014 n. 15761).
Ed infatti, nel caso in esame, la fase di merito dell'opposizione è stata introdotta, è proseguita e si
è definita con la sentenza n. 923/2024 di questo Tribunale che ha rigettato integralmente l'opposizione condannando l'opponente al pagamento anche delle spese della fase di merito della opposizione.
Pertanto i provvedimenti adottati nella fase cautelare sono stati implicitamente confermati da tale sentenza anche se la stessa non è passata in giudicato essendo stato proposto appello dalla opponente.
Allo stato, quindi, deve confermarsi l'esistenza dei titoli esecutivi in forza dei quali è stata iniziata l'azione esecutiva n. 428/2023 reg. esec. mob. di questo Tribunale e l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. n.
147/2022 a favore della in relazione al valore della controversia. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
870/2024 R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla Parte_1 CP_1 che si determinano in euro 5.077,00 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA.
Civitavecchia 5 agosto 2025
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Il Giudice
Francesco Vigorito
6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 870/2024 R.G. tra
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, residente in Cerveteri (RM), rappresentata e difesa da se stessa, ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cerveteri (RM) alla via Amedeo Marconi – n.
154, indirizzo PEC: Email_1
- ATTORE/OPPONENTE –
e cod. fisc.: Controparte_1 P.IVA_1 partita IVA: , con sede legale in Roma alla via Liegi – n. 26, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazio Abrignani, cod. fisc.:
ed elettivamente domiciliata presso il studio in Roma al piazzale Delle C.F._2
Belle Arti – n. 8, indirizzo PEC: ; Email_2
- CONVENUTA/OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a pignoramento presso terzi – fase di merito
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ritenuti, allo stato dei fatti, “tamquam non essent” gli atti compiuti da e contro TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
nel Procedimento esecutivo immobiliare R.G. 16/2020 e i Provvedimenti assunti nel suddetto CP_1 procedimento, dichiarato improcedibile dal G.E. con Ordinanza 28.03.2022, preliminarmente dichiarare
priva di legittimazione ad agire in giudizio autonomamente e, pertanto, dichiarare nullo e, in ogni caso, CP_1 improcedibile il Procedimento esecutivo dalla stessa posto in essere;
in subordine, dichiarare nullo e/o annullabile e, in ogni caso inefficace, il Pignoramento presso terzi posto in essere da in quanto i titoli esecutivi su cui lo CP_1 stesso si basa sono nulli e/o annullabili e, in ogni caso, inesistenti e, pertanto, dichiarare improcedibile il
Procedimento esecutivo posto in essere da;
in ulteriore subordine, dichiarare nullo e/o annullabile e, in ogni CP_1 caso inefficace, il Pignoramento suddetto in quanto il credito non è certo, né liquido, né esigibile, dichiarandolo pertanto improcedibile;
in ulteriore subordine, qualora voglia attendere l'esito del procedimento di cognizione iniziato da e per essa Controparte_2 Controparte_3
”, breviter “ ”, e del procedimento di cognizione iniziato da
[...] Controparte_4
nei confronti di , voglia sospendere il Parte_1 Controparte_2 presente procedimento esecutivo con la restituzione da parte di in qualità di terzo, di quanto fino ad ora CP_5 trattenuto. Ciò in quanto l'attuale esecutata verrebbe ad averne un danno grave ed irreparabile. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, interessi e rivalutazione.”
Per la convenuta:
“Tutto ciò esposto, - come in epigrafe rappresentato, Controparte_1 difeso e domiciliato, richiamate le argomentazioni e deduzioni tutte di cui sopra, conclude per l'integrale rigetto, anche in sede di merito, dell'avversa opposizione. Con osservanza.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'8 aprile 2024 introduceva la fase di Parte_1 merito dell'opposizione a pignoramento presso terzi iscritta al n. R.G. 428/2023 del Tribunale di
Civitavecchia nel termine di 45 giorni assegnato dal Giudice dell'esecuzione con provvedimento reso all'udienza del 22 febbraio 2024, con il quale era stata revocata la sospensione dell'esecuzione assunta con precedente ordinanza emessa inaudita altera.
Il pignoramento presso terzi era stato attuato per ottenere l'assegnazione coattiva della somma di euro 10.272,55 e si fondava sui titoli esecutivi costituiti dalla ordinanza n. 16/2020 R.G.E. del
Tribunale di Civitavecchia depositata il 19 gennaio 2019 e resa esecutiva il 30 novembre 2021 e dal decreto n. 377/2021 R.G. dell'8 aprile 2021 reso esecutivo in data 4 dicembre 2021.
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Tutti i motivi di opposizione si basano sul fatto che la procedura esecutiva n. 16/2020 R.G., azionata da e per essa Controparte_2 Controparte_6 nella sua qualità di servicer mandataria della medesima nel corso Controparte_2 della quale era stata proposta l'opposizione che aveva portato alla condanna della opponente al pagamento delle spese della fase cautelare e del reclamo (condanne che costituivano i titoli esecutivi posti a fondamento dell'esecuzione) era stata dichiarata improcedibile con ordinanza del
28 marzo 2022.
Quale primo motivo di opposizione ha rilevato la “assenza di titolarità Parte_1 del diritto in capo ad ” a seguito della citata dichiarazione di improcedibilità. CP_1
Quale secondo motivo di opposizione ha dedotto la nullità e/o Parte_1 inesistenza e, in ogni caso, l'inefficacia dei titoli posti alla base del pignoramento sempre a seguito della dichiarazione di improcedibilità.
Secondo l'opponente “la dichiarazione di improcedibilità del procedimento esecutivo immobiliare RG
16/2020 rende, in modo definitivo, tutti gli atti compiuti nell'ambito del procedimento medesimo, “tamquam non essent”. Con la conseguenza, quindi, che anche gli atti posti in essere da e contro ed i relativi Decreti CP_1 emessi dal G.E., nel procedimento medesimo, siano del tutto inesistenti o nulli e, quindi, inefficaci e privi di qualsivoglia valore giuridico, anche ai fini della richiesta delle spese, così come richieste”.
Con il terzo motivo di opposizione ha dedotto la carenza dei Parte_1 requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in quanto il titolo esecutivo sarebbe venuto meno retroattivamente sempre a seguito del citato provvedimento.
L'opponente segnalava la pendenza del procedimento presso il Tribunale di Civitavecchia iscritto al n. 1907/2021 R.G. in cui era stata chiamate sempre in qualità di garante del credito CP_1 azionato dalla e la correlazione tra il presente procedimento e Controparte_2 quello iscritto al n. 1907/2021 R.G. chiedendo la sospensione “in attesa che si definisca il procedimento ordinario connesso” e che, inoltre, la veva introdotto la fase di merito Controparte_2 tra le stesse parti iscritto al n. 2494/2023 R.G. e che, pertanto, “non può che ritenersi il procedimento esecutivo de quo nullo e/o annullabile ed in ogni caso inefficace in quanto basato su titoli privi di qualsivoglia efficacia”.
Si costituiva la sostenendo l'infondatezza delle ragioni della opposizione. CP_1
All'udienza del 16 luglio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L'esecuzione nel corso della quale è stata proposta l'opposizione si fonda, come riconosciuto
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
dalla stessa opponente sui titoli esecutivi costituiti dalla ordinanza di rigetto della sospensione della procedura esecutiva n. 16/2020 R.G.E. del Tribunale di Civitavecchia depositata il 19 gennaio 2019 e resa esecutiva il 30 novembre 2021 e dal decreto emesso nella procedura n.
377/2021 R.G. sempre del Tribunale di Civitavecchia dell'8 aprile 2021 reso esecutivo in data 4 dicembre 2021. In entrambi i casi l'opponente era stata condannata al pagamento delle spese, nel primo caso del procedimento “cautelare” relativo alla istanza di sospensione della citata esecuzione, nel secondo caso del reclamo avverso tale ordinanza.
L'opponente sostiene che, a seguito della intervenuta dichiarazione in data 28 marzo 2022 di improcedibilità la procedura esecutiva n. 16/2020 R.G. i due provvedimenti emessi nel corso della procedura, quello di rigetto dell'istanza di sospensione e quello di reclamo avverso tale rigetto, dovevano considerarsi caducati e che, quindi, la non ha diritto ad agire CP_1 esecutivamente sulla base degli stessi e che, a seguito della improcedibilità, mancherebbero anche i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato.
I motivi di opposizione sono infondati in quanto l'intervenuta improcedibilità dell'esecuzione nel corso della quale sono stati pronunciati i provvedimenti di condanna al pagamento delle spese del giudizio (cautelare e di reclamo) non comporta che tali provvedimenti perdano efficacia a seguito del venir meno della procedura esecutiva nel corso della quale è stata proposta l'opposizione.
La Corte di cassazione, con la sentenza del 24 ottobre 2011, n. 22033, ha avuto modo di stabilire che, nella struttura delle opposizioni all'esecuzione, ai sensi degli artt. 615, secondo comma, 617 e
619 cod. proc. civ., articolate in una fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione ed in una fase successiva a cognizione piena davanti a quello competente nel merito, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé e nel contempo fissa il termine per l'introduzione del giudizio di merito o quello per la riassunzione, deve provvedere sulle spese della fase sommaria e la relativa statuizione può essere riesaminata esclusivamente nell'ambito del giudizio di merito dell'opposizione.
Anche le successive pronunce di legittimità hanno univocamente ribadito il principio secondo il quale la regolamentazione delle spese della fase sommaria dell'opposizione esecutiva operata dal giudice dell'esecuzione può essere ridiscussa nel solo giudizio di merito dell'opposizione, che la parte interessata può sempre instaurare, anche in caso di mancata assegnazione dei relativi termini da parte del giudice dell'esecuzione, con la conseguenza che in relazione a tale provvedimento non è ammissibile nessuna diversa contestazione (Cass., sez. 3, 27/10/2011, n. 22503; Cass., sez.
3, 18/09/2014, n. 19644; Cass., sez. 6-3, 14/06/2016, n. 12170; Cass., sez. 6-3, 10/10/2017, n.
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
23733; Cass., sez. 6-3, 13/04/2017, n. 9652; Cass., sez. 6-3, 31/05/2019, n. 15082; Cass., sez. 6-3,
20/11/2019, n. 30300; Cass., sez. 6-3, 09/02/2021, n. 3019; Cass., sez. 6-3, 29/11/2021, n.
37252; Cass., sez. 3, 26/04/2022, n. 12977).
Analogamente le contestazioni relative alla liquidazione delle spese relative alla fase sommaria del giudizio di opposizione, operata dal Tribunale in sede di reclamo, sono consequenziali alla contestazione della legittimità stessa della pronuncia di reclamo, di talché esse devono essere fatte valere con gli strumenti di reazione tipici, ossia mediante l'instaurazione del giudizio di merito.
Da ciò si deduce la assoluta autonomia della opposizione rispetto alla procedura esecutiva nella quale è stata proposta e la conseguente irrilevanza della estinzione o della improcedibilità di quest'ultima. Peraltro tale autonomia trova conferma nel principio, pacificamente affermato dalla giurisprudenza anche di legittimità, secondo cui l'intervenuta estinzione o improcedibilità della procedura esecutiva, non fa venir meno il giudizio di opposizione all'esecuzione introdotto all'interno della stessa (cfr. tra le altre Cass. 10 luglio 2014 n. 15761).
Ed infatti, nel caso in esame, la fase di merito dell'opposizione è stata introdotta, è proseguita e si
è definita con la sentenza n. 923/2024 di questo Tribunale che ha rigettato integralmente l'opposizione condannando l'opponente al pagamento anche delle spese della fase di merito della opposizione.
Pertanto i provvedimenti adottati nella fase cautelare sono stati implicitamente confermati da tale sentenza anche se la stessa non è passata in giudicato essendo stato proposto appello dalla opponente.
Allo stato, quindi, deve confermarsi l'esistenza dei titoli esecutivi in forza dei quali è stata iniziata l'azione esecutiva n. 428/2023 reg. esec. mob. di questo Tribunale e l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. n.
147/2022 a favore della in relazione al valore della controversia. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
870/2024 R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla Parte_1 CP_1 che si determinano in euro 5.077,00 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA.
Civitavecchia 5 agosto 2025
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Il Giudice
Francesco Vigorito
6 di 6