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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/12/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna UD RA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1845 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nato ad [...], il [...], elettivamente domi- Parte_1
ciliato presso lo studio dell'avv. Gabriele Iacono, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E
nata ad [...], il [...], elettivamente domici- Controparte_1
liata presso lo studio dell'avv. Rosa Salvago, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto ricorrenti ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 471- bis. 51 c.p.c. del 9 dicembre 2025;
DEL P.M: cfr. visto del 17 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis 51 Parte_1 Controparte_1
c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 12 novembre 2024, con- tenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a ca- rico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se- parazione e di divorzio alle condizioni concordate.
Dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n.
43 resa da questo Tribunale l'11 febbraio 2025, stante l'improcedibilità della domanda di divorzio, per il mancato decorso del termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata ri- messa sul ruolo, per l'acquisizione - una volta trascorsi sei mesi dalla compari- zione dei coniugi del consenso dei coniugi.
Decorso il suddetto termine, all'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 9 dicembre
2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella vo- lontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza i procuratori hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., già ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
- 2 - b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione in atti risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presi- dente del Tribunale e dall'emissione della sentenza non definitiva di omologa della separazione consensuale n. 43 resa da questo Tribunale l'11 febbraio 2025, passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, rilevato che non sono nati figli dal matrimonio e considerato che non vi sono domande accessorie, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giu- dizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando a se- guito della sentenza non definitiva n. 43 resa da questo Tribunale l'11 febbraio
2025:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Agrigento, in data 16 settembre 2017 da e trascritto nei Parte_1 Controparte_1
registri degli atti di matrimonio del Comune di Agrigento al n. 200, parte II, serie A, dell'anno 2017; omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui trascritte;
- 3 - nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 18 dicembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. UD RA
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna UD RA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1845 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nato ad [...], il [...], elettivamente domi- Parte_1
ciliato presso lo studio dell'avv. Gabriele Iacono, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E
nata ad [...], il [...], elettivamente domici- Controparte_1
liata presso lo studio dell'avv. Rosa Salvago, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto ricorrenti ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 471- bis. 51 c.p.c. del 9 dicembre 2025;
DEL P.M: cfr. visto del 17 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis 51 Parte_1 Controparte_1
c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 12 novembre 2024, con- tenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a ca- rico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se- parazione e di divorzio alle condizioni concordate.
Dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n.
43 resa da questo Tribunale l'11 febbraio 2025, stante l'improcedibilità della domanda di divorzio, per il mancato decorso del termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata ri- messa sul ruolo, per l'acquisizione - una volta trascorsi sei mesi dalla compari- zione dei coniugi del consenso dei coniugi.
Decorso il suddetto termine, all'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 9 dicembre
2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella vo- lontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza i procuratori hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., già ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
- 2 - b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione in atti risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presi- dente del Tribunale e dall'emissione della sentenza non definitiva di omologa della separazione consensuale n. 43 resa da questo Tribunale l'11 febbraio 2025, passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, rilevato che non sono nati figli dal matrimonio e considerato che non vi sono domande accessorie, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giu- dizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando a se- guito della sentenza non definitiva n. 43 resa da questo Tribunale l'11 febbraio
2025:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Agrigento, in data 16 settembre 2017 da e trascritto nei Parte_1 Controparte_1
registri degli atti di matrimonio del Comune di Agrigento al n. 200, parte II, serie A, dell'anno 2017; omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui trascritte;
- 3 - nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 18 dicembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. UD RA
- 4 -