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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 13/11/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 902/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario Dott.RO AT in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente ai sensi dell'art.281 quinquies c.p.c.
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 902/2024 R.G. Affari Civili
TRA
L'Avv. SS LI, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco C.F._1
PA ZI ed elettivamente dom.to presso il suo studio sito in Caserta alla via Alois n. 37, come da mandato in atti.
-ricorrente
E già (P.IVA ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Anagnina n. 16, presso e nello
Studio dell'Avv. Gabriele Pacifici Nucci e dell'Avv. Andrea Giacani, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti.
-resistente pagina 1 di 6 Oggetto: responsabilità professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente originariamente notificava ricorso ex art. 28 L.794/12 – art. 14 Dlgs 150/11 e succ. mod. ed int. con il quale ricorreva al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per la liquidazione dei compensi e delle spese di assistenza giudiziale prestata in favore di in Controparte_2 relazione a plurimi procedimenti giudiziari definiti su diversi Fori;
eccepita e rilevata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, il Giudice con ordinanza del 30.10.2023 dichiarava la propria incompetenza in favore dei singoli uffici giudiziari presso i quali l'avvocato aveva prestato la propria singola opera e rimetteva le parti innanzi a questi fissando il termine perentorio di legge per le singole riassunzioni;
con atto di ricorso in riassunzione ritualmente notificato, SS LI conveniva in giudizio deducendo che aveva svolto la seguente attività professionale su Controparte_1 incarico della resistente ricorso per d.i. contro iscritto al n.r.g. CP_2 Controparte_3
2612/2016; deduceva parte ricorrente che a seguito di tale attività nulla le veniva corrisposto dalla società mandante, ad esclusione delle sole spese vive per il deposito degli atti consistenti nel pagamento dei relativi contributi unificati;
che chiedeva, pertanto, la condanna della resistente al pagamento di € 802,10 corrispondente a quanto liquidato dall' nel decreto ingiuntivo a titolo di CP_4 spese legali.
Si costituiva contestando le avverse pretese, avanzando domanda Controparte_1 riconvenzionale e spiegando le seguenti conclusioni: “In via preliminare e pregiudiziale: - Accogliere
l'eccezione di inammissibilità sollevata nel presente atto, e per l'effetto dichiarare la domanda del ricorrente inammissibile con condanna alle spese in favore di parte resistente;
- In subordine, accolte le eccezioni formulate, disporre il mutamento del rito in quello a cognizione piena, ovvero disporre la separazione delle domande prevedendo riti diversi, con la sospensione in ogni caso della domanda formulata dal ricorrente per pregiudizialità della domanda riconvenzionale;
In via principale -
Accertare e dichiarare l'inadempimento del ricorrente rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti della resistente, e l'assenza di qualsiasi diritto al pagamento delle somme - Accertare e dichiarare comunque prescritto il credito vantato dall'Avv. LI visto che la richiesta odierna di compensi afferiscono ad attività giudiziale svolta e conclusa nel 2016. In via riconvenzionale: - Accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'odierno ricorrente per tutti i motivi dedotti e per pagina 2 di 6 l'effetto, a causa dell'inadempimento del ricorrente in considerazione del fatto che la sentenza n.
1755/2022 emessa il 13 settembre 2022 dal Tribunale Civile di Nola ha determinato un danno consistente sia nell'importo liquidato a titolo di spese in favore della parte allora opponente di cui vi è prova allegata, sia nel mancato recupero del credito portato dal D.I. n. 746/2017, condannare l'Avv.
LI alla refusione in favore della delle somme ivi indicate nella suddetta Controparte_1 sentenza per tali causali, vali a dire euro 27.758,03, oltre interessi e spese della fase monitoria, nonché Cont euro 5.416,45, per le spese corrisposte da a causa della soccombenza nel suddetto giudizio, ovvero in quale maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- In via subordinata Nella denegata ipotesi, non temuta, in cui codesto Tribunale non dovesse accogliere le suindicate conclusioni, voglia provvedere, in ogni caso, alla riduzione delle somme richieste secondo quanto sarà ritenuto di giustizia. richieste e, per l'effetto, rigettare l'avverso ricorso”. Eccepiva, parte resistente,
l'inammissibilità poiché il ricorso alla speciale procedura di liquidazione delle spese, diritti ed onorari spettanti agli avvocati, non era ammesso nei casi in cui fosse dedotto l'inadempimento del professionista alle obbligazioni nascenti a suo carico dal rapporto professionale;
che non sussisterebbero i presupposti per accedere alla procedura sommaria, giacché, costituendosi in giudizio,
l'odierna resistente contestava l'inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto d'opera professionale;
che, in data 23 gennaio 2017, il ricorrente stipulava un contratto per la gestione del servizio di recupero crediti appartenenti alla parte resistente con previsione che il pagamento dei compensi fosse, comunque, subordinato al recupero (anche parziale e/o a saldo e stralcio) delle somme richieste mediante atti giudiziali;
che l'Avv. LI non avrebbe fornito prova di aver notificato tali atti ai debitori nell'originario ricorso ed ora in questo di riassunzione, né avrebbe provato l'avvenuta riscossione delle somme ivi intimate;
che, per tal ragione, alcuna somma poteva essere riconosciuta allo stesso a titolo di compenso;
che si eccepiva l'inammissibilità del giudizio e relativo rito applicato in quanto collegato alla domanda riconvenzionale per il cui effetto il rito da applicarsi era quello ordinario a cognizione piena;
nel merito, parte resistente eccepiva l'intervenuta prescrizione triennale,
l'inadempimento professionale (poiché il professionista avrebbe dovuto dar seguito alla concessione del titolo giudizialmente ottenuto provvedendo alla tempestiva notifica dello stesso) e la conseguente responsabilità per la quale, non solo aveva causato il mancato incasso dei crediti vantati nei decreti Cont ingiuntivi, ma aveva perfino arrecato un danno aggiuntivo alla , derivante dalla condanna alle spese di cui ai procedimenti di opposizione persi in relazione ai giudizi svoltisi presso il Tribunale di
Nocera Inferiore RGN 5779/2016 e presso il Tribunale di Nola RGN 597/2017.
La causa, istruita documentalmente, è stata assegnata a questo giudice in data 16.7.2025 subentrato a quello precedente giudice il quale con ordinanza del 31.5.2025 aveva disposto la separazione della pagina 3 di 6 domanda riconvenzionale svolta da nei confronti dell'Avv. SS Donelli, Controparte_1 aveva sospeso la domanda introduttiva ed aveva disposto il mutamento del rito. L'udienza di discussione ex art 281 quinquies c.p.c. veniva svolta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione giacché parte resistente ha rilevato la prescrizione per richiedere il pagamento ma non l'intervenuto pagamento che è, invece, richiesto nella prescrizione presuntiva del decorso del termine triennale, ex art.2956 c.c., da cui non deriva l'estinzione del diritto ma solo la presunzione relativa che l'obbligazione sia stata adempiuta;
infatti la prescrizione presuntiva è fondata su una presunzione "iuris tantum", ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, esponendosi colui che la oppone al suo rigetto non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se ne contesta la stessa insorgenza. (cass. n.3443/2005).
La fattispecie esaminata da questo Tribunale è sostanzialmente sovrapponibile a quella gemella esaminata dal Tribunale di Chieti con sentenza n.268/2024 depositata dal ricorrente, sempre tra le stesse parti, cui questo giudice ritiene di aderire stanti i medesimi presupposti fattuali e lo stesso oggetto concernente la domanda riconvenzionale.
Innanzitutto, va parzialmente revocata l'ordinanza di questo Tribunale del 31.5.2024, limitatamente alla parte in cui è stata disposta la separazione della domanda riconvenzionale svolta da CP_1 nei confronti dell'Avv. SS Donelli con sospensione della domanda introduttiva.
[...]
Infatti, lo scrutinio della domanda principale avanzata dalla parte ricorrente è senz'altro conciliabile con quella riconvenzionale tenuto conto come non sia rilevante e dirimente la richiesta di prova testimoniale avanzata dalla parte resistente, nella memoria del 14.1.2025, in ordine alla consegna del documento di fidejussione insieme alla documentazione contrattuale al fine del deposito del ricorso monitorio, atteso che tale – generica - richiesta istruttoria è già stata avanzata nel contenzioso rgn
1709/2023 dinanzi al Tribunale di Chieti.
Pertanto, con la presente sentenza viene valutata la fondatezza della domanda dell'avv. LI, la quale appare fondata.
Infatti, si condivide quanto motivato nella sentenza del Tribunale di Chieti circa la sussistenza della pretesa creditoria dell'avv. LI sia nell'an che nel quantum atteso che, anche in quella decisione, è stato valutato il medesimo contratto del 23.1.2017 intercorso fra le parti, oggetto anche dell'attuale controversia, il cui art.15 prevede: “.. all'esito positivo dell'azione il legale maturerà il diritto alle spese liquidate nell'ordinanza di pagamento…oltre ad un corrispettivo calcolato secondo il prospetto pagina 4 di 6 di cui all'allegato 1A sulle somme incassate ed accreditate sui conti correnti dedicati”. Ne consegue che il diritto al pagamento dei compensi del ricorrente trae origine dal momento della pubblicazione del decreto ingiuntivo, favorevole alla e non da quello successivo della notifica Controparte_1 del provvedimento al debitore. Quest'ultima è la fase necessaria per ottenere l'ulteriore corrispettivo sulle somme incassate ma che non è stata oggetto di pretesa dal ricorrente limitata, invece, alla somma di € 802,10 corrispondente a quanto liquidato dal giudice del monitorio del Tribunale di Terni contro di cui al r.g.n. 2612/2016, a titolo di spese legali. Controparte_3
Infine, la domanda riconvenzionale.
Anche in questo caso, la stessa è stata esaminata nella suindicata sentenza n. 268/2024, passata in giudicato, che era stata valutata priva di valore in ragione del fatto che, allora come oggi, la sentenza n.1755/2022 del Tribunale di Nola, addotta a giustificazione dal resistente per la domanda riconvenzionale, è stata ritenuta sprovvista di “adeguati elementi di prova del dedotto inadempimento del professionista: il ritardo nella notificazione del decreto ingiuntivo, infatti, non ha precluso l'esame nel merito della domanda, che è stata respinta per un difetto di legittimazione passiva, a detta del resistente superabile ove l'avv. LI avesse depositato in giudizio un documento…). Per la Suprema
Corte, infatti, l'autorità di una sentenza passata in giudicato è tale che: “In tema di autorità del giudicato, deve ritenersi che, allorquando due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo.” (cass. n.11365/2006) e recentemente “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il
"petitum" del primo.” (cass. n.11314/2018).
Ne deriva che la questione di fatto e di diritto afferente alla consegna del documento di fideiussione in argomento, oggetto di decisione nella sentenza del Tribunale di Nola con sentenza n.1755/2022, è stata pagina 5 di 6 risolta con sentenza n. 268/2024 del Tribunale di Chieti che ha valutato un elemento decisivo comune con la presente causa e di cui ha la stessa causa petendi (come riconosciuto dalla stessa parte resistente a pag. 2 della replica autorizzata), precludendo, per l'effetto, l'esame, da parte di questo giudice, del punto accertato e risolto, a nulla rilevando la mancata istruzione della causa lamentata dalla parte resistente (v. pag.1 ibid.).
Si dispone la compensazione delle spese di lite attesa la soccombenza reciproca derivante dall'introduzione iniziale del giudizio dinanzi a un Tribunale incompetente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott.RO AT in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: 1) accoglie la domanda del ricorrente e condanna al pagamento in favore dell'avv. SS LI Controparte_2 della somma di € 802,10, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2) respinge la domanda riconvenzionale;
3) compensa le spese di lite.
Terni, 12 novembre 2025
Il Gop
RO AT
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario Dott.RO AT in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente ai sensi dell'art.281 quinquies c.p.c.
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 902/2024 R.G. Affari Civili
TRA
L'Avv. SS LI, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco C.F._1
PA ZI ed elettivamente dom.to presso il suo studio sito in Caserta alla via Alois n. 37, come da mandato in atti.
-ricorrente
E già (P.IVA ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Anagnina n. 16, presso e nello
Studio dell'Avv. Gabriele Pacifici Nucci e dell'Avv. Andrea Giacani, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti.
-resistente pagina 1 di 6 Oggetto: responsabilità professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente originariamente notificava ricorso ex art. 28 L.794/12 – art. 14 Dlgs 150/11 e succ. mod. ed int. con il quale ricorreva al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per la liquidazione dei compensi e delle spese di assistenza giudiziale prestata in favore di in Controparte_2 relazione a plurimi procedimenti giudiziari definiti su diversi Fori;
eccepita e rilevata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, il Giudice con ordinanza del 30.10.2023 dichiarava la propria incompetenza in favore dei singoli uffici giudiziari presso i quali l'avvocato aveva prestato la propria singola opera e rimetteva le parti innanzi a questi fissando il termine perentorio di legge per le singole riassunzioni;
con atto di ricorso in riassunzione ritualmente notificato, SS LI conveniva in giudizio deducendo che aveva svolto la seguente attività professionale su Controparte_1 incarico della resistente ricorso per d.i. contro iscritto al n.r.g. CP_2 Controparte_3
2612/2016; deduceva parte ricorrente che a seguito di tale attività nulla le veniva corrisposto dalla società mandante, ad esclusione delle sole spese vive per il deposito degli atti consistenti nel pagamento dei relativi contributi unificati;
che chiedeva, pertanto, la condanna della resistente al pagamento di € 802,10 corrispondente a quanto liquidato dall' nel decreto ingiuntivo a titolo di CP_4 spese legali.
Si costituiva contestando le avverse pretese, avanzando domanda Controparte_1 riconvenzionale e spiegando le seguenti conclusioni: “In via preliminare e pregiudiziale: - Accogliere
l'eccezione di inammissibilità sollevata nel presente atto, e per l'effetto dichiarare la domanda del ricorrente inammissibile con condanna alle spese in favore di parte resistente;
- In subordine, accolte le eccezioni formulate, disporre il mutamento del rito in quello a cognizione piena, ovvero disporre la separazione delle domande prevedendo riti diversi, con la sospensione in ogni caso della domanda formulata dal ricorrente per pregiudizialità della domanda riconvenzionale;
In via principale -
Accertare e dichiarare l'inadempimento del ricorrente rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti della resistente, e l'assenza di qualsiasi diritto al pagamento delle somme - Accertare e dichiarare comunque prescritto il credito vantato dall'Avv. LI visto che la richiesta odierna di compensi afferiscono ad attività giudiziale svolta e conclusa nel 2016. In via riconvenzionale: - Accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'odierno ricorrente per tutti i motivi dedotti e per pagina 2 di 6 l'effetto, a causa dell'inadempimento del ricorrente in considerazione del fatto che la sentenza n.
1755/2022 emessa il 13 settembre 2022 dal Tribunale Civile di Nola ha determinato un danno consistente sia nell'importo liquidato a titolo di spese in favore della parte allora opponente di cui vi è prova allegata, sia nel mancato recupero del credito portato dal D.I. n. 746/2017, condannare l'Avv.
LI alla refusione in favore della delle somme ivi indicate nella suddetta Controparte_1 sentenza per tali causali, vali a dire euro 27.758,03, oltre interessi e spese della fase monitoria, nonché Cont euro 5.416,45, per le spese corrisposte da a causa della soccombenza nel suddetto giudizio, ovvero in quale maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- In via subordinata Nella denegata ipotesi, non temuta, in cui codesto Tribunale non dovesse accogliere le suindicate conclusioni, voglia provvedere, in ogni caso, alla riduzione delle somme richieste secondo quanto sarà ritenuto di giustizia. richieste e, per l'effetto, rigettare l'avverso ricorso”. Eccepiva, parte resistente,
l'inammissibilità poiché il ricorso alla speciale procedura di liquidazione delle spese, diritti ed onorari spettanti agli avvocati, non era ammesso nei casi in cui fosse dedotto l'inadempimento del professionista alle obbligazioni nascenti a suo carico dal rapporto professionale;
che non sussisterebbero i presupposti per accedere alla procedura sommaria, giacché, costituendosi in giudizio,
l'odierna resistente contestava l'inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto d'opera professionale;
che, in data 23 gennaio 2017, il ricorrente stipulava un contratto per la gestione del servizio di recupero crediti appartenenti alla parte resistente con previsione che il pagamento dei compensi fosse, comunque, subordinato al recupero (anche parziale e/o a saldo e stralcio) delle somme richieste mediante atti giudiziali;
che l'Avv. LI non avrebbe fornito prova di aver notificato tali atti ai debitori nell'originario ricorso ed ora in questo di riassunzione, né avrebbe provato l'avvenuta riscossione delle somme ivi intimate;
che, per tal ragione, alcuna somma poteva essere riconosciuta allo stesso a titolo di compenso;
che si eccepiva l'inammissibilità del giudizio e relativo rito applicato in quanto collegato alla domanda riconvenzionale per il cui effetto il rito da applicarsi era quello ordinario a cognizione piena;
nel merito, parte resistente eccepiva l'intervenuta prescrizione triennale,
l'inadempimento professionale (poiché il professionista avrebbe dovuto dar seguito alla concessione del titolo giudizialmente ottenuto provvedendo alla tempestiva notifica dello stesso) e la conseguente responsabilità per la quale, non solo aveva causato il mancato incasso dei crediti vantati nei decreti Cont ingiuntivi, ma aveva perfino arrecato un danno aggiuntivo alla , derivante dalla condanna alle spese di cui ai procedimenti di opposizione persi in relazione ai giudizi svoltisi presso il Tribunale di
Nocera Inferiore RGN 5779/2016 e presso il Tribunale di Nola RGN 597/2017.
La causa, istruita documentalmente, è stata assegnata a questo giudice in data 16.7.2025 subentrato a quello precedente giudice il quale con ordinanza del 31.5.2025 aveva disposto la separazione della pagina 3 di 6 domanda riconvenzionale svolta da nei confronti dell'Avv. SS Donelli, Controparte_1 aveva sospeso la domanda introduttiva ed aveva disposto il mutamento del rito. L'udienza di discussione ex art 281 quinquies c.p.c. veniva svolta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione giacché parte resistente ha rilevato la prescrizione per richiedere il pagamento ma non l'intervenuto pagamento che è, invece, richiesto nella prescrizione presuntiva del decorso del termine triennale, ex art.2956 c.c., da cui non deriva l'estinzione del diritto ma solo la presunzione relativa che l'obbligazione sia stata adempiuta;
infatti la prescrizione presuntiva è fondata su una presunzione "iuris tantum", ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, esponendosi colui che la oppone al suo rigetto non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se ne contesta la stessa insorgenza. (cass. n.3443/2005).
La fattispecie esaminata da questo Tribunale è sostanzialmente sovrapponibile a quella gemella esaminata dal Tribunale di Chieti con sentenza n.268/2024 depositata dal ricorrente, sempre tra le stesse parti, cui questo giudice ritiene di aderire stanti i medesimi presupposti fattuali e lo stesso oggetto concernente la domanda riconvenzionale.
Innanzitutto, va parzialmente revocata l'ordinanza di questo Tribunale del 31.5.2024, limitatamente alla parte in cui è stata disposta la separazione della domanda riconvenzionale svolta da CP_1 nei confronti dell'Avv. SS Donelli con sospensione della domanda introduttiva.
[...]
Infatti, lo scrutinio della domanda principale avanzata dalla parte ricorrente è senz'altro conciliabile con quella riconvenzionale tenuto conto come non sia rilevante e dirimente la richiesta di prova testimoniale avanzata dalla parte resistente, nella memoria del 14.1.2025, in ordine alla consegna del documento di fidejussione insieme alla documentazione contrattuale al fine del deposito del ricorso monitorio, atteso che tale – generica - richiesta istruttoria è già stata avanzata nel contenzioso rgn
1709/2023 dinanzi al Tribunale di Chieti.
Pertanto, con la presente sentenza viene valutata la fondatezza della domanda dell'avv. LI, la quale appare fondata.
Infatti, si condivide quanto motivato nella sentenza del Tribunale di Chieti circa la sussistenza della pretesa creditoria dell'avv. LI sia nell'an che nel quantum atteso che, anche in quella decisione, è stato valutato il medesimo contratto del 23.1.2017 intercorso fra le parti, oggetto anche dell'attuale controversia, il cui art.15 prevede: “.. all'esito positivo dell'azione il legale maturerà il diritto alle spese liquidate nell'ordinanza di pagamento…oltre ad un corrispettivo calcolato secondo il prospetto pagina 4 di 6 di cui all'allegato 1A sulle somme incassate ed accreditate sui conti correnti dedicati”. Ne consegue che il diritto al pagamento dei compensi del ricorrente trae origine dal momento della pubblicazione del decreto ingiuntivo, favorevole alla e non da quello successivo della notifica Controparte_1 del provvedimento al debitore. Quest'ultima è la fase necessaria per ottenere l'ulteriore corrispettivo sulle somme incassate ma che non è stata oggetto di pretesa dal ricorrente limitata, invece, alla somma di € 802,10 corrispondente a quanto liquidato dal giudice del monitorio del Tribunale di Terni contro di cui al r.g.n. 2612/2016, a titolo di spese legali. Controparte_3
Infine, la domanda riconvenzionale.
Anche in questo caso, la stessa è stata esaminata nella suindicata sentenza n. 268/2024, passata in giudicato, che era stata valutata priva di valore in ragione del fatto che, allora come oggi, la sentenza n.1755/2022 del Tribunale di Nola, addotta a giustificazione dal resistente per la domanda riconvenzionale, è stata ritenuta sprovvista di “adeguati elementi di prova del dedotto inadempimento del professionista: il ritardo nella notificazione del decreto ingiuntivo, infatti, non ha precluso l'esame nel merito della domanda, che è stata respinta per un difetto di legittimazione passiva, a detta del resistente superabile ove l'avv. LI avesse depositato in giudizio un documento…). Per la Suprema
Corte, infatti, l'autorità di una sentenza passata in giudicato è tale che: “In tema di autorità del giudicato, deve ritenersi che, allorquando due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo.” (cass. n.11365/2006) e recentemente “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il
"petitum" del primo.” (cass. n.11314/2018).
Ne deriva che la questione di fatto e di diritto afferente alla consegna del documento di fideiussione in argomento, oggetto di decisione nella sentenza del Tribunale di Nola con sentenza n.1755/2022, è stata pagina 5 di 6 risolta con sentenza n. 268/2024 del Tribunale di Chieti che ha valutato un elemento decisivo comune con la presente causa e di cui ha la stessa causa petendi (come riconosciuto dalla stessa parte resistente a pag. 2 della replica autorizzata), precludendo, per l'effetto, l'esame, da parte di questo giudice, del punto accertato e risolto, a nulla rilevando la mancata istruzione della causa lamentata dalla parte resistente (v. pag.1 ibid.).
Si dispone la compensazione delle spese di lite attesa la soccombenza reciproca derivante dall'introduzione iniziale del giudizio dinanzi a un Tribunale incompetente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott.RO AT in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: 1) accoglie la domanda del ricorrente e condanna al pagamento in favore dell'avv. SS LI Controparte_2 della somma di € 802,10, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2) respinge la domanda riconvenzionale;
3) compensa le spese di lite.
Terni, 12 novembre 2025
Il Gop
RO AT
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