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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/07/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 10 luglio
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1823/2020 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elett.te dom.to in Caserta alla Via Parte_1
Eleuterio Ruggiero n.123 presso lo Studio Legale Del Rosso, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Del Rosso, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Giovanna
Vendemia, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
, RT rappresentata e difesa, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal direttore, dott. , e Controparte_2 dal , dott. domiciliati per la carica in Caserta alla via Lamberti, CP_3 Controparte_4
n. 15, Fabbricato A1, come in atti nonché
, in persona del Direttore generale degli affari giuridici e legali, Controparte_5 domiciliato per la carica in Roma, alla via Arenula n. 70, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Teresa Cassano
RESISTENTI
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 12.3.2020, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio dinanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro,
1 il nonché il deducendo Controparte_5 RT che:
- con sentenza n. 2853 del 9.5.2013 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accertava lo svolgimento di mansioni dirigenziali dal 3.6.2004 sino all'8.3.2008 condannando il al pagamento in suo favore delle differenze retributive tra il Controparte_5 trattamento economico previsto per la qualifica dirigenziale e quello di fatto percepito;
- che con nota n. 21727 del 15.7.2014 il Ministero della Giustizia provvedeva alla trasmissione alla Ragioneria del P.D.G. 24/06/2014 al fine di dare esecuzione alla suddetta statuizione;
- che nell'erogare gli importi dovuti a titolo di differenze retributive, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la RT
incorreva in errore trattenendo dal calcolo delle spettanze le ritenute previdenziali
[...] per € 9.501,33.
Tanto premesso in fatto, ha lamentato la illegittimità di tale trattenuta previdenziale, pur a fronte dell'intervenuta riforma in grado di appello della sentenza di primo grado, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità a fondamento del proprio diritto.
Ha, quindi, concluso per la condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 9.501,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino al soddisfo. Spese vinte, con attribuzione.
Con memoria depositata il 3.2.2021 si è costituita in giudizio la RT
.
[...]
Disposto il rinnovo della notificazione si è costituito altresì il Controparte_5 resistendo al ricorso con varie argomentazioni.
La causa, rinviata più volte in ragione del carico del ruolo, è stata decisa con sentenza resa all'esito dell'odierna udienza del 10 luglio 2025.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto di contestazione è la legittimità delle trattenute previdenziali operate dalla in sede di esecuzione della sentenza del RT
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2853 del 9.5.2013 con la quale è stata disposta la condanna del , quale datore di lavoro del ricorrente, al pagamento Controparte_5 in favore di quest'ultimo delle differenze tra il trattamento economico previsto per la
2 qualifica dirigenziale e quello di fatto percepito per il periodo compreso dal 3.6.2004 all'8.3.2008, oltre interessi dalla maturazione sino al soddisfo.
Il thema decidendum è dunque circoscritto alla richiesta di parte ricorrente di ottenere il pagamento dell'importo corrispondente alle trattenute previdenziali e, pertanto, al contenuto economico della condanna così come disposta dalla sentenza suindicata nel cui ambito va ascritto il diritto di parte ricorrente ad ottenere le differenze retributive senza la decurtazione della quota previdenziale.
Ciò posto, appaiono allora del tutto inconferenti le difese articolate nella memoria tardivamente depositata dalla , non essendo in RT contestazione la legittimità del recupero delle maggiori somme indebitamente percepite dal lavoratore in virtù della sentenza di primo grado, poi riformata in sede di appello, recupero effettuato proprio in seguito alla statuizione della Corte di Appello di Napoli n. 4545/2017.
Da tanto consegue altresì che è incontestato tra le parti che nell'erogare le somme spettanti all'istante a titolo di differenze retributive la abbia effettuato Pt_1 RT trattenute previdenziali per l'importo di € 9.501,33.
Venendo dunque alla dedotta illegittimità delle trattenute previdenziali operate dalla nel dare esecuzione alla statuizione giudiziale si condividono e richiamano CP_1 integralmente i consolidati principi di diritto della giurisprudenza di legittimità, indicata anche nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
A riguardo, i costanti arresti giurisprudenziali di legittimità hanno chiarito, anche di recente
(cfr., ex plurimis, Cass. n. 18897/2019), che soltanto il datore di lavoro che corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta da versare all'ente previdenziale mentre non può farlo in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicché, in tale ultima ipotesi, il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (cfr., ex multis, Cass. n. 12964/2010).
Vanno, infatti, tenuti distinti nel rapporto di lavoro due autonomi rapporti, seppure interdipendenti: il primo tra datore di lavoro e l' previdenziale (di natura CP_6 previdenziale); il secondo tra lo stesso datore e il lavoratore (rapporto contrattuale) per cui, qualora il datore di lavoro sia inadempiente verso il lavoratore per quote di retribuzione,
l'inadempimento da parte del datore di lavoro sorge al momento del mancato pagamento delle medesime perché l'intervento del giudice che sancisce tale obbligo ha valore di
3 accertamento costitutivo e di condanna, tanto è vero che nella circostanza vengono liquidati anche gli accessori. In altri termini, il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dei contributi nei termini di legge, resta obbligato, in via esclusiva, per l'adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo.
Ne consegue che, in caso di sentenza di condanna al pagamento di differenze retributive a qualsiasi titolo maturate, la parte datoriale non è esentata dall'obbligo di versare i contributi ed è tenuto anche al pagamento della quota a carico del lavoratore, ai sensi della L. n. 218 del 1952, articolo 23, che, trasferendo, appunto, l'obbligo di pagare una parte dei contributi da un soggetto all'altro, introduce una pena privata, "assumendo una valenza sanzionatoria, giustificata dall'intento del legislatore di rafforzare il vincolo obbligatorio attraverso la comminatoria, per il caso di inadempimento, del pagamento di un importo superiore all'ammontare del mero risarcimento del danno" (cfr., tra le molte, Cass. nn. 23181/2013;
6448/2009; 3872/2009; 8800/2008).
Ed, ancora - sia pure con riferimento alla omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo compreso tra il licenziamento dichiarato illegittimo e la reintegra ma con principio certamente estensibile, per identità di ratio, anche alla presente fattispecie - la Suprema Corte ha ulteriormente ribadito (conformemente a Cass., S.U., n. 19665/2014) che "La disposizione di cui alla L. n. 218 del 1952, articolo 19 è stata interpretata […] nel senso che il datore di lavoro puo' procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo" (cfr., tra le altre, Cass. nn.
20753/2018; 25956/2017; 18044/2015), "altrimenti detta quota contributiva rimane a carico del datore di lavoro ai sensi del successivo articolo 23 della stessa legge. In ossequio al congegno approntato dagli articoli 19 e 23 nei confronti del datore, il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con l'ulteriore conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della quota contributiva altrimenti su di lui gravante per la ragione che la sua soggezione al relativo obbligo rimane travolta dalla condotta del datore. Il credito retributivo del lavoratore, in altre parole, si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico
(non a quella a carico del datore), che diviene percio' parte integrante della retribuzione allo stesso spettante" (Cass. n. 25956/2017, cit. e da ultimo anche Cass. Sez. Lavoro
15.06.2020 n. 12708).
4 Orbene, il caso in questione non è regolato dall'art. 23 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 che attiene alle tematiche fiscali e non autorizza la parte datoriale a trattenere la quota di previdenza a carico del lavoratore nell'ipotesi (quale quella di specie) di condanna al pagamento di differenze retributive.
Né rileva l'articolo 19 della L. 218/1952 che, imponendo la contribuzione previdenziale sia al datore che al prestatore di lavoro e dichiarando il primo responsabile del pagamento anche per la parte a carico del secondo ed autorizzando la trattenuta di questa parte sulla retribuzione, deve ritenersi appunto riferito all'ipotesi del pagamento tempestivo della retribuzione e dei relativi contributi previdenziali.
La fattispecie va quindi sussunta nella norma di cui alla L. n. 218 del 1952, articolo 23, ai sensi della quale “Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, e' tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta...".
Sicché deve affermarsi l'illegittimità della trattenuta effettuata a titolo previdenziale in fase di erogazione delle differenze retributive riconosciute giudizialmente con la consegua che tali somme vanno riconosciute in favore dell'istante.
In ordine alla quantificazione, si ritiene che, in assenza di contestazioni tra le parti, la somma della trattenuta previdenziale effettuata e quindi il credito del sia pari ad € 9.501,33 Pt_1 come indicato in ricorso.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, il ricorso va accolto ed il
[...]
, quale Controparte_7 ordinatore di spesa che ha provveduto ad effettuate la trattenuta previdenziale ritenuta illegittima, va condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 9.501,33
(somma che potrà essere detratta dalle maggiori somme che il è tenuto, a sua volta, Pt_1
a restituire in conseguenza della riforma della sentenza di primo grado), oltre interessi dalla maturazione sino al soddisfo, tenuto conto della natura pubblica del rapporto e del credito in oggetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del RT
, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto della natura e del valore
[...]
5 della causa, con distrazione. Si ritiene invece equo compensare le spese di lite tra la parte ricorrente ed il . Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, condanna il , in RT persona del al pagamento in favore di dell'importo di € CP_8 Parte_1
9.501,33, oltre interessi dalla maturazione sino al soddisfo;
- condanna il alla refusione in favore di parte Controparte_9 ricorrente delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 1.800, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente ed il . Controparte_5
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 10.7.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 10 luglio
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1823/2020 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elett.te dom.to in Caserta alla Via Parte_1
Eleuterio Ruggiero n.123 presso lo Studio Legale Del Rosso, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Del Rosso, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Giovanna
Vendemia, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
, RT rappresentata e difesa, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal direttore, dott. , e Controparte_2 dal , dott. domiciliati per la carica in Caserta alla via Lamberti, CP_3 Controparte_4
n. 15, Fabbricato A1, come in atti nonché
, in persona del Direttore generale degli affari giuridici e legali, Controparte_5 domiciliato per la carica in Roma, alla via Arenula n. 70, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Teresa Cassano
RESISTENTI
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 12.3.2020, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio dinanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro,
1 il nonché il deducendo Controparte_5 RT che:
- con sentenza n. 2853 del 9.5.2013 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accertava lo svolgimento di mansioni dirigenziali dal 3.6.2004 sino all'8.3.2008 condannando il al pagamento in suo favore delle differenze retributive tra il Controparte_5 trattamento economico previsto per la qualifica dirigenziale e quello di fatto percepito;
- che con nota n. 21727 del 15.7.2014 il Ministero della Giustizia provvedeva alla trasmissione alla Ragioneria del P.D.G. 24/06/2014 al fine di dare esecuzione alla suddetta statuizione;
- che nell'erogare gli importi dovuti a titolo di differenze retributive, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la RT
incorreva in errore trattenendo dal calcolo delle spettanze le ritenute previdenziali
[...] per € 9.501,33.
Tanto premesso in fatto, ha lamentato la illegittimità di tale trattenuta previdenziale, pur a fronte dell'intervenuta riforma in grado di appello della sentenza di primo grado, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità a fondamento del proprio diritto.
Ha, quindi, concluso per la condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 9.501,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino al soddisfo. Spese vinte, con attribuzione.
Con memoria depositata il 3.2.2021 si è costituita in giudizio la RT
.
[...]
Disposto il rinnovo della notificazione si è costituito altresì il Controparte_5 resistendo al ricorso con varie argomentazioni.
La causa, rinviata più volte in ragione del carico del ruolo, è stata decisa con sentenza resa all'esito dell'odierna udienza del 10 luglio 2025.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto di contestazione è la legittimità delle trattenute previdenziali operate dalla in sede di esecuzione della sentenza del RT
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2853 del 9.5.2013 con la quale è stata disposta la condanna del , quale datore di lavoro del ricorrente, al pagamento Controparte_5 in favore di quest'ultimo delle differenze tra il trattamento economico previsto per la
2 qualifica dirigenziale e quello di fatto percepito per il periodo compreso dal 3.6.2004 all'8.3.2008, oltre interessi dalla maturazione sino al soddisfo.
Il thema decidendum è dunque circoscritto alla richiesta di parte ricorrente di ottenere il pagamento dell'importo corrispondente alle trattenute previdenziali e, pertanto, al contenuto economico della condanna così come disposta dalla sentenza suindicata nel cui ambito va ascritto il diritto di parte ricorrente ad ottenere le differenze retributive senza la decurtazione della quota previdenziale.
Ciò posto, appaiono allora del tutto inconferenti le difese articolate nella memoria tardivamente depositata dalla , non essendo in RT contestazione la legittimità del recupero delle maggiori somme indebitamente percepite dal lavoratore in virtù della sentenza di primo grado, poi riformata in sede di appello, recupero effettuato proprio in seguito alla statuizione della Corte di Appello di Napoli n. 4545/2017.
Da tanto consegue altresì che è incontestato tra le parti che nell'erogare le somme spettanti all'istante a titolo di differenze retributive la abbia effettuato Pt_1 RT trattenute previdenziali per l'importo di € 9.501,33.
Venendo dunque alla dedotta illegittimità delle trattenute previdenziali operate dalla nel dare esecuzione alla statuizione giudiziale si condividono e richiamano CP_1 integralmente i consolidati principi di diritto della giurisprudenza di legittimità, indicata anche nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
A riguardo, i costanti arresti giurisprudenziali di legittimità hanno chiarito, anche di recente
(cfr., ex plurimis, Cass. n. 18897/2019), che soltanto il datore di lavoro che corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta da versare all'ente previdenziale mentre non può farlo in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicché, in tale ultima ipotesi, il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (cfr., ex multis, Cass. n. 12964/2010).
Vanno, infatti, tenuti distinti nel rapporto di lavoro due autonomi rapporti, seppure interdipendenti: il primo tra datore di lavoro e l' previdenziale (di natura CP_6 previdenziale); il secondo tra lo stesso datore e il lavoratore (rapporto contrattuale) per cui, qualora il datore di lavoro sia inadempiente verso il lavoratore per quote di retribuzione,
l'inadempimento da parte del datore di lavoro sorge al momento del mancato pagamento delle medesime perché l'intervento del giudice che sancisce tale obbligo ha valore di
3 accertamento costitutivo e di condanna, tanto è vero che nella circostanza vengono liquidati anche gli accessori. In altri termini, il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dei contributi nei termini di legge, resta obbligato, in via esclusiva, per l'adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo.
Ne consegue che, in caso di sentenza di condanna al pagamento di differenze retributive a qualsiasi titolo maturate, la parte datoriale non è esentata dall'obbligo di versare i contributi ed è tenuto anche al pagamento della quota a carico del lavoratore, ai sensi della L. n. 218 del 1952, articolo 23, che, trasferendo, appunto, l'obbligo di pagare una parte dei contributi da un soggetto all'altro, introduce una pena privata, "assumendo una valenza sanzionatoria, giustificata dall'intento del legislatore di rafforzare il vincolo obbligatorio attraverso la comminatoria, per il caso di inadempimento, del pagamento di un importo superiore all'ammontare del mero risarcimento del danno" (cfr., tra le molte, Cass. nn. 23181/2013;
6448/2009; 3872/2009; 8800/2008).
Ed, ancora - sia pure con riferimento alla omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo compreso tra il licenziamento dichiarato illegittimo e la reintegra ma con principio certamente estensibile, per identità di ratio, anche alla presente fattispecie - la Suprema Corte ha ulteriormente ribadito (conformemente a Cass., S.U., n. 19665/2014) che "La disposizione di cui alla L. n. 218 del 1952, articolo 19 è stata interpretata […] nel senso che il datore di lavoro puo' procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo" (cfr., tra le altre, Cass. nn.
20753/2018; 25956/2017; 18044/2015), "altrimenti detta quota contributiva rimane a carico del datore di lavoro ai sensi del successivo articolo 23 della stessa legge. In ossequio al congegno approntato dagli articoli 19 e 23 nei confronti del datore, il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con l'ulteriore conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della quota contributiva altrimenti su di lui gravante per la ragione che la sua soggezione al relativo obbligo rimane travolta dalla condotta del datore. Il credito retributivo del lavoratore, in altre parole, si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico
(non a quella a carico del datore), che diviene percio' parte integrante della retribuzione allo stesso spettante" (Cass. n. 25956/2017, cit. e da ultimo anche Cass. Sez. Lavoro
15.06.2020 n. 12708).
4 Orbene, il caso in questione non è regolato dall'art. 23 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 che attiene alle tematiche fiscali e non autorizza la parte datoriale a trattenere la quota di previdenza a carico del lavoratore nell'ipotesi (quale quella di specie) di condanna al pagamento di differenze retributive.
Né rileva l'articolo 19 della L. 218/1952 che, imponendo la contribuzione previdenziale sia al datore che al prestatore di lavoro e dichiarando il primo responsabile del pagamento anche per la parte a carico del secondo ed autorizzando la trattenuta di questa parte sulla retribuzione, deve ritenersi appunto riferito all'ipotesi del pagamento tempestivo della retribuzione e dei relativi contributi previdenziali.
La fattispecie va quindi sussunta nella norma di cui alla L. n. 218 del 1952, articolo 23, ai sensi della quale “Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, e' tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta...".
Sicché deve affermarsi l'illegittimità della trattenuta effettuata a titolo previdenziale in fase di erogazione delle differenze retributive riconosciute giudizialmente con la consegua che tali somme vanno riconosciute in favore dell'istante.
In ordine alla quantificazione, si ritiene che, in assenza di contestazioni tra le parti, la somma della trattenuta previdenziale effettuata e quindi il credito del sia pari ad € 9.501,33 Pt_1 come indicato in ricorso.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, il ricorso va accolto ed il
[...]
, quale Controparte_7 ordinatore di spesa che ha provveduto ad effettuate la trattenuta previdenziale ritenuta illegittima, va condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 9.501,33
(somma che potrà essere detratta dalle maggiori somme che il è tenuto, a sua volta, Pt_1
a restituire in conseguenza della riforma della sentenza di primo grado), oltre interessi dalla maturazione sino al soddisfo, tenuto conto della natura pubblica del rapporto e del credito in oggetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del RT
, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto della natura e del valore
[...]
5 della causa, con distrazione. Si ritiene invece equo compensare le spese di lite tra la parte ricorrente ed il . Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, condanna il , in RT persona del al pagamento in favore di dell'importo di € CP_8 Parte_1
9.501,33, oltre interessi dalla maturazione sino al soddisfo;
- condanna il alla refusione in favore di parte Controparte_9 ricorrente delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 1.800, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente ed il . Controparte_5
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 10.7.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
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