Sentenza 21 febbraio 1974
Massime • 2
La legge 23 dicembre 1963, n 1855, e, in particolare, l'art 6 che prevede la conservazione ai dipendenti delle ferrovie calabro-lucane del 'trattamento' goduto prima del riscatto, nonche il rinvio, contenuto in quella disposizione, al RD 8 gennaio 1931, n 148, si limitano a determinare per relationem il trattamento economico e normativo dei dipendenti delle ferrovie riscattate. La citata normativa ha voluto stabilire il contenuto oggettivo dei rapporti d'impiego e di lavoro del personale (e, cioe, i diritti e i doveri dei dipendenti), ma non ha inteso di qualificare la natura di questi rapporti. Ne consegue che, dovendosi la distinzione tra impiego pubblico e privato - ai fini della giurisdizione - fondarsi su criteri soggettivi (ossia sulla natura del soggetto titolare dell'organizzazione nella quale si inserisce il dipendente,e sulla natura dell'organizzazione medesima), per i rapporti d'impiego dei dipendenti delle ferrovie calabro-lucane deve affermarsi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto - secondo la legge di riscatto - alla gestione delle ferrovie medesime il ministero dei trasporti provvede direttamente, a proprie spese e mediante inserzione di apposite voci nel proprio bilancio. La semplice distinzione organizzativa delle calabro-lucane, nell'ambito delle ferrovie dipendenti dal ministero dei trasporti, non vale infatti ad attribuire alla loro gestione natura di impresa esercitata dallo stato. ( Conf 2905'73, mass n 366538).*
Il carattere privatistico del rapporto di impiego di dipendenti di enti pubblici (e, tra questi, dello stato) puo essere affermato soltanto in base ad una specifica disposizione di legge (art 2093,terzo comma, cod civ), ovvero in base al fatto che il rapporto stesso riguardi l'inserimento del dipendente in un'organizzazione particolare, la quale presenti i caratteri propri dell'impresa (art 2093, secondo comma, cod civ).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/02/1974, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 1974 |
Testo completo
Il carattere privatistico del rapporto di impiego di dipendenti di enti pubblici (e, tra questi, dello stato) puo essere affermato soltanto in base ad una specifica disposizione di legge (art 2093,terzo comma, cod civ), ovvero in base al fatto che il rapporto stesso riguardi l'inserimento del dipendente in un'organizzazione particolare, la quale presenti i caratteri propri dell'impresa (art 2093, secondo comma, cod civ).*