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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/07/2025, n. 3182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3182 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
Cron. N. I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Rep. N. Il Tribunale di Brescia, Sezione Terza Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa Antonella Di Lorenzo, R. Gen. N.
18570/2017 ha pronunciato la seguente
Camp. Civ. N. S E N T E N Z A
nella causa civile n. 18570/2017 Ruolo Generale promossa da
, titolare della ditta individuale di Parte_1 CP_1 Pt_1
, (C.F. ) (P. IVA , con sede in
[...] C.F._1 P.IVA_1
OGGETTO: Manerbio (BS), Via G. Miglio n. 14;
Vendita di cose mobili con il patrocinio dell'avv. Nicholas Baglioni del foro di Brescia;
attore opponente
contro
, titolare dell'impresa commerciale di , (C.F. CP_2 CP_2
– P. IVA ), con sede in Montichiari C.F._2 P.IVA_2
(BS), Via Lous Bleriot n. 15;
con il patrocinio degli avv.ti Gianbattista Scalvi e Filippo Almici;
convenuto opposto
In punto: opposizione a decreto ingiuntivo
Le parti hanno concluso come segue:
per parte attrice opponente: come da foglio depositato in via telematica in data 18.09.2023;
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia adito, riconosciuta la propria
competenza, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni - 2 -
diversa e contraria istanze ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e
incidentale:
nel merito in via principale:
.- per i motivi dedotti, dichiarare inefficace e/o nullo in ogni sua parte e per
l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 5773/2017, r.g.
14671/2017, emesso in data 11.10.2017 dal Tribunale di Brescia e
notificato in data 17.10.2017/19.10.2017, e pertanto accertare e dichiarare
che nulla è dovuto dal Sig. già titolare della ditta C.P.M. Parte_1
di , alla ditta opposta OM di , in Parte_1 CP_2
persona del titolare Sig. ; CP_2
.- in ogni caso, con rifusione delle spese di lite”.
per parte convenuta opposta: come da foglio depositato in via telematica in data 19.09.2023;
“Voglia il Tribunale adito, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
respinta, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n.
5773/2017 emesso l'11.10.2017 dal Tribunale di Brescia a favore del sig.
e rigettare la avversaria opposizione siccome infondata in CP_2
fatto ed in diritto.
Voglia comunque condannare l'opponente , titolare della Parte_1
ditta individuale C.P.M. di NZ UD, al pagamento a favore del
signor della somma di euro 11.304,00 oltre interessi nella CP_2
misura prevista dal D. L.vo n. 231/2002 dalla data di scadenza della
fattura fino al saldo, oltre spese legali liquidate nel provvedimento
monitorio opposto.
Spese di lite del giudizio interamente rifuse”; - 3 -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 5773/2017, emesso l'11.10.2017 e notificato il
19.10.2017, il Tribunale di Brescia, adito su ricorso della ditta
OM di NA , ingiungeva a , titolare della CP_2 Parte_1
ditta individuale C.P.M. di NZ UD, il pagamento della somma di
€. 11.304,00, oltre interessi moratori ex D. Lgs n. 231/2002 e spese di procedura, a titolo di saldo della fattura posta a fondamento dell'azione monitoria.
Più precisamente, l'ingiungente adduceva di essere creditore, nei confronti di della somma di €. 11.304,00 a titolo di saldo della fattura n. 19 Pt_1
del 10.05.2016 di €. 28.304.00 relativa alla vendita di beni mobili e, in specie, di un caricatore dal valore di €. 17.000,00, di un CP_3
container Rosso Scarabile dal valore di €. 2.500,00, di un autocarro Iveco
targa AR060RB dal valore di €. 2.500,00 e di una pesa elettronica TM 3,5
dal valore di €. 1.200,00 (doc. 1 fascicolo monitorio). Produceva i D.D.T. a comprova dell'esecuzione della fornitura dei beni al debitore, ad esclusione del caricatore , per il cui trasporto era stato incaricato il vettore CP_3
(doc. 2, 3 e 4 fascicolo Controparte_4
monitorio).
Con atto di citazione ritualmente notificato, interponeva Parte_1
opposizione avverso il suddetto provvedimento, eccependo la fondatezza del credito azionato in sede monitoria. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. - 4 -
A sostegno della svolta opposizione, premesso di operare Pt_1
nell'ambito della rottamazione e del commercio di materiali metallici,
adduceva di avere conosciuto, nel 2016, che gli aveva riferito di CP_2
avere un cliente interessato all'acquisto di una partita di alluminio di sua proprietà; seguiva un accordo verbale, in forza del quale doveva CP_2
versare a €. 17.000,00 a fronte della cessione del materiale, Pt_1
restando, poi, il primo libero di contrattare “il prezzo con l'acquirente finale
in totale autonomia”. Il 6.02.2016 la C.P.M. emetteva, a carico della la fattura n. 2/2016 di €. 17.000,00 recante la Parte_2
seguente dicitura “fattura di acconto su fornitura materiali ferrosi e non
ferrosi. Merce messa a disposizione per Vostro cliente presso mio
capannone di Manerbio” (doc. 2 fascicolo attoreo). Il 2.03.2016 Pt_1
Per consegnava, tramite il vettore . di Lonato del Garda, il CP_5
materiale a “ di Milano, come da D.D.T. n. 1 del Parte_3
29.02.2016 e n. 2 del 2.03.2016 (doc. 3 e 4 fascicolo attore).
Il 1.03.2016 proponeva a che accettava, di acquistare CP_2 Pt_1
materiale dalla “B.L. Rottami” di di Poviglio al prezzo di €. Persona_2
25.000,00. alla presenza di tale consegnava a Pt_1 Persona_3 CP_2
l'assegno n. 0001015801-07 dell'importo di €. 25.000,00, postdatato al
31.03.2016, con beneficiario in bianco e destinato a , e Persona_2
l'assegno n. 0001015801-07 di €. 1.200,00, tratto sulla medesima banca,
privo di data, con beneficiario in bianco, per le spese di trasporto del carico
(doc.
6-7 fascicolo attoreo).
In seguito, ritenendo di essersi esposto economicamente, chiedeva Pt_1 - 5 -
a la restituzione dei suddetti assegni. gli restituiva il primo CP_2 CP_2
assegno; l'assegno di €. 1.200,00, invece, era incassato il 9.03.2016,
restando ignoto il prenditore del titolo.
Il 10.05.2016 incontrava sempre alla presenza di tale CP_2 Pt_1
A fronte del debito di €. 17.000,00 contratto da nel Persona_3 CP_2
febbraio 2016, e concordavano che il primo avrebbe ceduto CP_2 Pt_1
al secondo, a titolo di pagamento in natura, il caricatore di €. CP_3
12.000,00, il cassone per rottami di €. 2.500,00, il furgone Iveco Daily di €.
2.500,00 e la pesa elettronica di €. 1.000,00 per un totale di €. 28.304,00.
Il 12.05.2016 consegnava a il caricatore tramite il vettore CP_2 Pt_1
di Montichiari;
invece, i D.D.T. riguardanti gli Controparte_4
altri tre beni erano sottoscritti in bianco da ma erano abusivamente Pt_1
compilati per rappresentare la loro consegna, in realtà mai avvenuta.
Il 5.06.2016 sporgeva denuncia querela nei confronti di per i CP_2 Pt_1
reati di truffa aggravata e di appropriazione indebita, asserendo di avere stipulato con il secondo, il 10.05.2016, un contratto di compravendita avente ad oggetto la cessione, a titolo oneroso, dei beni sopra descritti al prezzo di €. 28.304,00, di avere ricevuto, il 16.05. 2016, due assegni di €.
25.000,00 e di €. 1.200,00; di essersi avveduto che l'assegno di €.
25.000,00 riportava la data del 31.03.2016 e di averlo restituito a Pt_1
nonché di avere emesso la fattura n. 19/2016 recante la dicitura “r.b. 30
giorni data fattura (10.05.2016)” e di avere depositato presso il suo capannone il furgone Iveco, siccome non ritirato da Il 22.07.2016 Pt_1
i Carabinieri di Manerbio, su delega della Procura del Tribunale di Brescia, - 6 -
sottoponevano a sequestro il caricatore rinvenuto nell'azienda CP_3
di restituendolo a Pt_1 CP_2
Indi, negava di avere ricevuto la fattura ingiunta n. 19/2016 e di Pt_1
avere acquistato, a titolo oneroso, i beni oggetto di compravendita,
costituendo la loro dazione il pagamento in natura del debito di €.
17.000,00 assunto da nel febbraio 2016 per la cessione della partita CP_2
di alluminio.
Dal canto suo, la costituendosi in giudizio, contestava in toto Parte_2
gli assunti avversari. Chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di facile e pronta soluzione;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree e la conferma del decreto opposto e, comunque, la condanna dell'attore al pagamento della somma di €. 11.304,00, oltre interessi nella misura di cui al D. L.vo n. 231/2002 e spese della procedura di ingiunzione.
L'opposta negava l'esistenza di intese verbali intercorse con l'opponente,
ribadendo l'avvenuta consegna dei beni di cui alla fattura n. 19/2016, come attestato dai D.D.T. sottoscritti da EC di avere richiesto, in Pt_1
sede monitoria, la sola somma di €. 11.304,00, posto che il caricatore era stato recuperato: il relativo prezzo di €. 17.000,00 era stato Persona_4
detratto dal totale della fattura ingiunta (€. 28.304,00 - €. 17.000,00 = €.
11.304.00).
Respinta l'istanza finalizzata ad ottenere la concessione della provvisoria esecuzione, concessi i termini ex art 183, comma 6, c.p.c. per il deposito di - 7 -
memorie istruttorie, intervenuta la costituzione di nuovo difensore di parte opposta, la causa, riassegnata al ruolo dello scrivente giudicante, era istruita mediante assunzione di prova orale, per testi.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
***********************
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per i motivi che seguono.
Come è noto, ove il decreto ingiuntivo opposto sia fondato sulla fattura commerciale proveniente dal creditore opposto, la stessa non può assurgere a piena prova del credito in essa indicato in presenza di contestazione del debitore sull'an e/o sul quantum del rapporto sottostante (Cass. n.
5573/1997). E, invero, in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso: il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto. Di talché, nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio è il creditore opposto a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e dell'entità del credito azionato.
Alla luce delle acquisite risultanze di causa, quindi, può ritenersi provata la fondatezza del credito vantato da ed azionato con il provvedimento CP_2
opposto: parte convenuta ha adempiuto all'onere su di essa gravante mediante la produzione in giudizio, oltreché della fattura, dei documenti di - 8 -
trasporto della merce compravenduta a conferma della loro fornitura.
Dall'esame dei documenti di trasporto in atti emerge che i beni oggetto della fattura azionata in sede monitoria sono stati consegnati a sul Pt_1
punto, inequivoca appare la circostanza della sottoscrizione dei DDT n. 37,
n. 38, n. 39 del 10.05.2016 da parte dell'opponente quale cessionario, che vi ha apposto anche il timbro della sua ditta individuale (cfr. doc. 4
comparsa di costituzione).
Tale circostanza è stata riconosciuta dallo stesso nei propri atti “la Pt_1
firma è certamente stata apposta dall'opponente” (cfr. atto di citazione pagina 7).
Senonché, l'opponente ha contestato l'abusivo riempimento, da parte dell'opposto, dei documenti di trasporto in punto consegna: a suo dire, tale circostanza costituirebbe un “abuso di biancosegno” non suscettiva della proposizione della querela di falso “la sottoscrizione sarebbe stata apposta
su DDT in bianco prima della consegna e in attesa della stessa;
i DDT
sarebbero stati quindi abusivamente compilati per rappresentare
l'apparente avvenuta consegna della merce ceduta”.
Ciò implica che l'attore, che non ha proposto querela di falso, avrebbe dovuto fornire prova della diversa pattuizione inerente alla consegna dei beni come storicamente documentata nei DDT, essendo tale difformità il punto principale sia per rendere non necessaria la proposizione della querela di falso, sia per inficiare la vincolatività degli accordi non rispondenti alla volontà delle parti.
Tale prova non è stata fornita. - 9 -
E, invero, la documentazione offerta in giudizio dall'opponente nulla ha attestato circa l'esistenza di una pattuizione intervenuta in tal senso dalle parti, anche in termini di restituzione di beni di valore superiore al preteso debito di €. 17.000,00 contratto dall'opposto, come sostenuto dall'attore.
I documenti di trasporto in parola riportano nella causale l'espressa dicitura
“vendita” nonché indicano, nello specifico, la natura e la quantità dei beni compravenduti ed il loro prezzo unitario: trattasi, all'evidenza, di dati che corrispondono pacificamente a quelli esposti nella fattura n. 19 del
10.05.2016, a conferma della volontà delle parti di concludere la vendita,
ora negata dall'opponente.
Tale circostanza ha trovato ulteriore riscontro positivo nel rinvenimento,
presso la sede della ditta dell'opponente, del caricatore del CP_3
valore di €. 11.304,00, oggetto di compravendita, all'esito della perquisizione disposta su delega della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Brescia dopo la presentazione della denuncia querela a carico di Pt_1
Né, d'altro canto, è risultato verosimile l'assunto, secondo cui Pt_1
malgrado l'omesso pagamento, da parte di del pregresso debito di €. CP_2
17.000,00, si sarebbe esposto ulteriormente su richiesta dello stesso CP_2
acquistando altro materiale da terzi: egli avrebbe consegnato,
incomprensibilmente a mani dell'opposto e alla presenza di terzi, un assegno di €. 25.000,00, datato 31.03.2016, con beneficiario in bianco,
sebbene destinato, in realtà, al venditore, tale , come riferito Persona_5
in sede di citazione (pagina 2), nonché un ulteriore assegno di €. 1.200,00, - 10 -
privo di data e con destinatario in bianco, per coprire le asserite spese di trasporto del carico acquistato.
Il teste ha sconfessato la tesi prospettata da Persona_3 Pt_1
evidenziando come fosse stato quest'ultimo a manifestare interesse all'acquisto del materiale ferroso: “nel 2016 conoscevo la CPM di NZ
UD in quanto aveva un magazzino di materiale ferroso-rottami a
Manerbio. Il sig aveva necessità di acquistare del materiale Pt_1
ferroso e il sig. aveva riferito di averlo e aveva chiesto degli assegni CP_2
in garanzia. Non mi ricorso il periodo. Non mi ricordo gli importi e non so
chi abbia sottoscritto gli assegni. Ribadisco di non avere visto gli assegni
indicati nel capitolo di prova nr. 5 e 6. Non mi ricordo di tale Per_2
(verbale dell'udienza dell'8.03.2021).
[...]
Né, del resto, è emersa ragione per ritenere che il teste si sia Per_3
confuso, invertendo i nomi delle parti, come invero preteso da parte opponente.
Né, sotto altro profilo, sono emersi elementi probatori tali da ricondurre i su menzionati titoli di credito alla seconda e diversa operazione commerciale asseritamente intrapresa, nel marzo 2016, da e (pagina 3 atto Pt_1 CP_2
di citazione). Ciò che avvalora la versione fornita dall'opposto circa l'indicazione, sul titolo di credito di €. 25.000,00, di una data falsata, se si considera, a fortiori, che l'assegno di €. 1.200,00 “destinato a spese di
trasporto” risulterebbe incassato il 9 marzo 2016 non da ma da CP_2
pretesi ignoti.
Anche l'ulteriore assunto di parte opponente, secondo cui Pt_1 - 11 -
contrariamente a quanto indicato nella fattura n. 19 del 10.05.2016 e nel
D.D.T. n. 39/2016, non avrebbe avuto alcun intendimento all'acquisto dell'autocarro Iveco, è rimasto contraddetto dalla documentazione inerente all'intervenuta vendita, in data 16 maggio 2016, del veicolo in favore dell'attore al prezzo pattuito di €. 2.500,00, la cui validità non è stata neppure contestata.
Al riguardo, la teste titolare dell'agenzia Testimone_1
automobilistica “Studio Cavour” di Brescia, ha confermato, da un lato, la volontà di acquisto di (il signor mi aveva detto Parte_1 Pt_1
che aveva intenzione di acquistare l'automezzo) e, dall'altro lato, il mancato perfezionamento della procedura relativa alla trascrizione, presso il competente P.R.A., dell'atto di trasferimento della proprietà del furgone per il mancato pagamento del prezzo (conosco le parti perché sono venuti
da me all'incirca cinque anni fa per fare un trasferimento di proprietà di
un mezzo … credo fosse un autocarro;
poi non hanno concluso questo
trasferimento; il signor mi ha detto che non si era concluso per CP_2
ragioni finanziarie); ragione che ha poi determinato a denunciare il CP_2
secondo (doc. 4 comparsa costituzione;
verbale di causa del 25.10.2021).
Lo stesso ha spiegato, in denuncia – querela, che l'autocarro, oggetto CP_2
di compravendita, era rimasto parcheggiato sulla pubblica via, incustodito per l'inerzia di Il mezzo, infatti, era impossibilitato alla libera Pt_1
circolazione, siccome privo di revisione: tale circostanza è risultata nota a come si evince dalla dichiarazione dallo stesso sottoscritta in data Pt_1 - 12 -
Sul punto, l'orientamento della Suprema Corte è risultato univoco nell'acclarare che la trascrizione dell'atto di trasferimento della proprietà di un'autovettura non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento medesimo, configurando soltanto un mezzo di pubblicità
inteso a dirimere conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore
(Cass. 865/1981; Cass. ordinanza n. 6385/2020).
L'odierno opposto, quindi, ha adeguatamente comprovato quanto era a suo onere privare, ovvero di avere stipulato il contratto di compravendita con la in persona del suo titolare , e di avere consegnato CP_1 Parte_1
la merce di cui ai DDT, in esecuzione del contratto.
Né, d'altro canto, l'attore ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico:
egli non ha fornito la prova dell'esistenza dell'accordo intercorso con relativamente all'asserita dazione in natura dei beni di cui alla fattura CP_2
ingiunta a fronte di un debito pregresso.
A dimostrazione della propria tesi, ha prodotto in giudizio la Pt_1
fattura n. 2 recante l'importo di €. 17.000,00, emessa il 06.02.2016,
unitamente ai documenti di trasporto n. 1/2016 del 29.02.2016 e n. 2/2016
del 02/03/2016 (doc. 2, 3 e 4 atto di citazione).
Senonché, la fattura n. 2 del 6.02.2016 si limita a riportare una causale generica “fattura di acconto su fornitura materiali ferrosi e non ferrosi;
merce messa a disposizione per vostro cliente presso mio capannone di
Manerbio””: in essa non vi è alcuna indicazione specifica del tipo e della quantità del materiale fornito ed il relativo prezzo unitario, conseguendone,
perciò stesso, anche l'indeterminatezza del credito vantato. - 13 -
D'altro canto, anche i DDT n. 1/2016 del 29.02.2016 e n. 2/2016 del
02/03/2016 sono risultati privi della sottoscrizione del vettore e del destinatario, rappresentato, nel primo documento, dalla GR Metalli Srl di
Porzano di Leno (BS) e, nel secondo, dalla “II Quadrato Srl” di Montichiari
(BS).
Essi, inoltre, indicano come causale del trasporto la dicitura “vendita” senza fare alcun riferimento alla ditta nonché riportano una specifica Pt_2
descrizione del materiale compravenduto, constante in rottame di alluminio misto dal peso, rispettivamente, di Kg 9.920 e di Kg. 10.700, che non consente di fare alcun collegamento con la fattura n. 2 del 6.02.2016.
Indi, il preteso credito attoreo, e con esso l'intesa asseritamente intercorsa
inter partes inerente alla dazione in natura dei beni ingiunti, non è stato provato né sotto il profilo dell'an debeatur, nè sotto il profilo del quantum.
Ne consegue che alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, ai sensi del D.M.
55/2014 secondo i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva,
istruttoria e secondo quelli minimi per la fase decisionale, in considerazione del fatto che parte opposta non ha depositato le proprie memorie conclusionali e di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza - 14 -
ed eccezione disattesa, così provvede:
.- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
.- condanna l'opponente al pagamento, a favore dell'opposta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €. 2.540,00, oltre al rimborso forfettario al 15 % per spese generali, oneri e accessori come per legge.
Così deciso in Brescia, il 16 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Lorenzo
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35,
comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209. 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
16 maggio 2016 (doc. 3 comparsa di costituzione).
Cron. N. I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Rep. N. Il Tribunale di Brescia, Sezione Terza Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa Antonella Di Lorenzo, R. Gen. N.
18570/2017 ha pronunciato la seguente
Camp. Civ. N. S E N T E N Z A
nella causa civile n. 18570/2017 Ruolo Generale promossa da
, titolare della ditta individuale di Parte_1 CP_1 Pt_1
, (C.F. ) (P. IVA , con sede in
[...] C.F._1 P.IVA_1
OGGETTO: Manerbio (BS), Via G. Miglio n. 14;
Vendita di cose mobili con il patrocinio dell'avv. Nicholas Baglioni del foro di Brescia;
attore opponente
contro
, titolare dell'impresa commerciale di , (C.F. CP_2 CP_2
– P. IVA ), con sede in Montichiari C.F._2 P.IVA_2
(BS), Via Lous Bleriot n. 15;
con il patrocinio degli avv.ti Gianbattista Scalvi e Filippo Almici;
convenuto opposto
In punto: opposizione a decreto ingiuntivo
Le parti hanno concluso come segue:
per parte attrice opponente: come da foglio depositato in via telematica in data 18.09.2023;
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia adito, riconosciuta la propria
competenza, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni - 2 -
diversa e contraria istanze ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e
incidentale:
nel merito in via principale:
.- per i motivi dedotti, dichiarare inefficace e/o nullo in ogni sua parte e per
l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 5773/2017, r.g.
14671/2017, emesso in data 11.10.2017 dal Tribunale di Brescia e
notificato in data 17.10.2017/19.10.2017, e pertanto accertare e dichiarare
che nulla è dovuto dal Sig. già titolare della ditta C.P.M. Parte_1
di , alla ditta opposta OM di , in Parte_1 CP_2
persona del titolare Sig. ; CP_2
.- in ogni caso, con rifusione delle spese di lite”.
per parte convenuta opposta: come da foglio depositato in via telematica in data 19.09.2023;
“Voglia il Tribunale adito, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
respinta, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n.
5773/2017 emesso l'11.10.2017 dal Tribunale di Brescia a favore del sig.
e rigettare la avversaria opposizione siccome infondata in CP_2
fatto ed in diritto.
Voglia comunque condannare l'opponente , titolare della Parte_1
ditta individuale C.P.M. di NZ UD, al pagamento a favore del
signor della somma di euro 11.304,00 oltre interessi nella CP_2
misura prevista dal D. L.vo n. 231/2002 dalla data di scadenza della
fattura fino al saldo, oltre spese legali liquidate nel provvedimento
monitorio opposto.
Spese di lite del giudizio interamente rifuse”; - 3 -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 5773/2017, emesso l'11.10.2017 e notificato il
19.10.2017, il Tribunale di Brescia, adito su ricorso della ditta
OM di NA , ingiungeva a , titolare della CP_2 Parte_1
ditta individuale C.P.M. di NZ UD, il pagamento della somma di
€. 11.304,00, oltre interessi moratori ex D. Lgs n. 231/2002 e spese di procedura, a titolo di saldo della fattura posta a fondamento dell'azione monitoria.
Più precisamente, l'ingiungente adduceva di essere creditore, nei confronti di della somma di €. 11.304,00 a titolo di saldo della fattura n. 19 Pt_1
del 10.05.2016 di €. 28.304.00 relativa alla vendita di beni mobili e, in specie, di un caricatore dal valore di €. 17.000,00, di un CP_3
container Rosso Scarabile dal valore di €. 2.500,00, di un autocarro Iveco
targa AR060RB dal valore di €. 2.500,00 e di una pesa elettronica TM 3,5
dal valore di €. 1.200,00 (doc. 1 fascicolo monitorio). Produceva i D.D.T. a comprova dell'esecuzione della fornitura dei beni al debitore, ad esclusione del caricatore , per il cui trasporto era stato incaricato il vettore CP_3
(doc. 2, 3 e 4 fascicolo Controparte_4
monitorio).
Con atto di citazione ritualmente notificato, interponeva Parte_1
opposizione avverso il suddetto provvedimento, eccependo la fondatezza del credito azionato in sede monitoria. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. - 4 -
A sostegno della svolta opposizione, premesso di operare Pt_1
nell'ambito della rottamazione e del commercio di materiali metallici,
adduceva di avere conosciuto, nel 2016, che gli aveva riferito di CP_2
avere un cliente interessato all'acquisto di una partita di alluminio di sua proprietà; seguiva un accordo verbale, in forza del quale doveva CP_2
versare a €. 17.000,00 a fronte della cessione del materiale, Pt_1
restando, poi, il primo libero di contrattare “il prezzo con l'acquirente finale
in totale autonomia”. Il 6.02.2016 la C.P.M. emetteva, a carico della la fattura n. 2/2016 di €. 17.000,00 recante la Parte_2
seguente dicitura “fattura di acconto su fornitura materiali ferrosi e non
ferrosi. Merce messa a disposizione per Vostro cliente presso mio
capannone di Manerbio” (doc. 2 fascicolo attoreo). Il 2.03.2016 Pt_1
Per consegnava, tramite il vettore . di Lonato del Garda, il CP_5
materiale a “ di Milano, come da D.D.T. n. 1 del Parte_3
29.02.2016 e n. 2 del 2.03.2016 (doc. 3 e 4 fascicolo attore).
Il 1.03.2016 proponeva a che accettava, di acquistare CP_2 Pt_1
materiale dalla “B.L. Rottami” di di Poviglio al prezzo di €. Persona_2
25.000,00. alla presenza di tale consegnava a Pt_1 Persona_3 CP_2
l'assegno n. 0001015801-07 dell'importo di €. 25.000,00, postdatato al
31.03.2016, con beneficiario in bianco e destinato a , e Persona_2
l'assegno n. 0001015801-07 di €. 1.200,00, tratto sulla medesima banca,
privo di data, con beneficiario in bianco, per le spese di trasporto del carico
(doc.
6-7 fascicolo attoreo).
In seguito, ritenendo di essersi esposto economicamente, chiedeva Pt_1 - 5 -
a la restituzione dei suddetti assegni. gli restituiva il primo CP_2 CP_2
assegno; l'assegno di €. 1.200,00, invece, era incassato il 9.03.2016,
restando ignoto il prenditore del titolo.
Il 10.05.2016 incontrava sempre alla presenza di tale CP_2 Pt_1
A fronte del debito di €. 17.000,00 contratto da nel Persona_3 CP_2
febbraio 2016, e concordavano che il primo avrebbe ceduto CP_2 Pt_1
al secondo, a titolo di pagamento in natura, il caricatore di €. CP_3
12.000,00, il cassone per rottami di €. 2.500,00, il furgone Iveco Daily di €.
2.500,00 e la pesa elettronica di €. 1.000,00 per un totale di €. 28.304,00.
Il 12.05.2016 consegnava a il caricatore tramite il vettore CP_2 Pt_1
di Montichiari;
invece, i D.D.T. riguardanti gli Controparte_4
altri tre beni erano sottoscritti in bianco da ma erano abusivamente Pt_1
compilati per rappresentare la loro consegna, in realtà mai avvenuta.
Il 5.06.2016 sporgeva denuncia querela nei confronti di per i CP_2 Pt_1
reati di truffa aggravata e di appropriazione indebita, asserendo di avere stipulato con il secondo, il 10.05.2016, un contratto di compravendita avente ad oggetto la cessione, a titolo oneroso, dei beni sopra descritti al prezzo di €. 28.304,00, di avere ricevuto, il 16.05. 2016, due assegni di €.
25.000,00 e di €. 1.200,00; di essersi avveduto che l'assegno di €.
25.000,00 riportava la data del 31.03.2016 e di averlo restituito a Pt_1
nonché di avere emesso la fattura n. 19/2016 recante la dicitura “r.b. 30
giorni data fattura (10.05.2016)” e di avere depositato presso il suo capannone il furgone Iveco, siccome non ritirato da Il 22.07.2016 Pt_1
i Carabinieri di Manerbio, su delega della Procura del Tribunale di Brescia, - 6 -
sottoponevano a sequestro il caricatore rinvenuto nell'azienda CP_3
di restituendolo a Pt_1 CP_2
Indi, negava di avere ricevuto la fattura ingiunta n. 19/2016 e di Pt_1
avere acquistato, a titolo oneroso, i beni oggetto di compravendita,
costituendo la loro dazione il pagamento in natura del debito di €.
17.000,00 assunto da nel febbraio 2016 per la cessione della partita CP_2
di alluminio.
Dal canto suo, la costituendosi in giudizio, contestava in toto Parte_2
gli assunti avversari. Chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di facile e pronta soluzione;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree e la conferma del decreto opposto e, comunque, la condanna dell'attore al pagamento della somma di €. 11.304,00, oltre interessi nella misura di cui al D. L.vo n. 231/2002 e spese della procedura di ingiunzione.
L'opposta negava l'esistenza di intese verbali intercorse con l'opponente,
ribadendo l'avvenuta consegna dei beni di cui alla fattura n. 19/2016, come attestato dai D.D.T. sottoscritti da EC di avere richiesto, in Pt_1
sede monitoria, la sola somma di €. 11.304,00, posto che il caricatore era stato recuperato: il relativo prezzo di €. 17.000,00 era stato Persona_4
detratto dal totale della fattura ingiunta (€. 28.304,00 - €. 17.000,00 = €.
11.304.00).
Respinta l'istanza finalizzata ad ottenere la concessione della provvisoria esecuzione, concessi i termini ex art 183, comma 6, c.p.c. per il deposito di - 7 -
memorie istruttorie, intervenuta la costituzione di nuovo difensore di parte opposta, la causa, riassegnata al ruolo dello scrivente giudicante, era istruita mediante assunzione di prova orale, per testi.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
***********************
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per i motivi che seguono.
Come è noto, ove il decreto ingiuntivo opposto sia fondato sulla fattura commerciale proveniente dal creditore opposto, la stessa non può assurgere a piena prova del credito in essa indicato in presenza di contestazione del debitore sull'an e/o sul quantum del rapporto sottostante (Cass. n.
5573/1997). E, invero, in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso: il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto. Di talché, nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio è il creditore opposto a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e dell'entità del credito azionato.
Alla luce delle acquisite risultanze di causa, quindi, può ritenersi provata la fondatezza del credito vantato da ed azionato con il provvedimento CP_2
opposto: parte convenuta ha adempiuto all'onere su di essa gravante mediante la produzione in giudizio, oltreché della fattura, dei documenti di - 8 -
trasporto della merce compravenduta a conferma della loro fornitura.
Dall'esame dei documenti di trasporto in atti emerge che i beni oggetto della fattura azionata in sede monitoria sono stati consegnati a sul Pt_1
punto, inequivoca appare la circostanza della sottoscrizione dei DDT n. 37,
n. 38, n. 39 del 10.05.2016 da parte dell'opponente quale cessionario, che vi ha apposto anche il timbro della sua ditta individuale (cfr. doc. 4
comparsa di costituzione).
Tale circostanza è stata riconosciuta dallo stesso nei propri atti “la Pt_1
firma è certamente stata apposta dall'opponente” (cfr. atto di citazione pagina 7).
Senonché, l'opponente ha contestato l'abusivo riempimento, da parte dell'opposto, dei documenti di trasporto in punto consegna: a suo dire, tale circostanza costituirebbe un “abuso di biancosegno” non suscettiva della proposizione della querela di falso “la sottoscrizione sarebbe stata apposta
su DDT in bianco prima della consegna e in attesa della stessa;
i DDT
sarebbero stati quindi abusivamente compilati per rappresentare
l'apparente avvenuta consegna della merce ceduta”.
Ciò implica che l'attore, che non ha proposto querela di falso, avrebbe dovuto fornire prova della diversa pattuizione inerente alla consegna dei beni come storicamente documentata nei DDT, essendo tale difformità il punto principale sia per rendere non necessaria la proposizione della querela di falso, sia per inficiare la vincolatività degli accordi non rispondenti alla volontà delle parti.
Tale prova non è stata fornita. - 9 -
E, invero, la documentazione offerta in giudizio dall'opponente nulla ha attestato circa l'esistenza di una pattuizione intervenuta in tal senso dalle parti, anche in termini di restituzione di beni di valore superiore al preteso debito di €. 17.000,00 contratto dall'opposto, come sostenuto dall'attore.
I documenti di trasporto in parola riportano nella causale l'espressa dicitura
“vendita” nonché indicano, nello specifico, la natura e la quantità dei beni compravenduti ed il loro prezzo unitario: trattasi, all'evidenza, di dati che corrispondono pacificamente a quelli esposti nella fattura n. 19 del
10.05.2016, a conferma della volontà delle parti di concludere la vendita,
ora negata dall'opponente.
Tale circostanza ha trovato ulteriore riscontro positivo nel rinvenimento,
presso la sede della ditta dell'opponente, del caricatore del CP_3
valore di €. 11.304,00, oggetto di compravendita, all'esito della perquisizione disposta su delega della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Brescia dopo la presentazione della denuncia querela a carico di Pt_1
Né, d'altro canto, è risultato verosimile l'assunto, secondo cui Pt_1
malgrado l'omesso pagamento, da parte di del pregresso debito di €. CP_2
17.000,00, si sarebbe esposto ulteriormente su richiesta dello stesso CP_2
acquistando altro materiale da terzi: egli avrebbe consegnato,
incomprensibilmente a mani dell'opposto e alla presenza di terzi, un assegno di €. 25.000,00, datato 31.03.2016, con beneficiario in bianco,
sebbene destinato, in realtà, al venditore, tale , come riferito Persona_5
in sede di citazione (pagina 2), nonché un ulteriore assegno di €. 1.200,00, - 10 -
privo di data e con destinatario in bianco, per coprire le asserite spese di trasporto del carico acquistato.
Il teste ha sconfessato la tesi prospettata da Persona_3 Pt_1
evidenziando come fosse stato quest'ultimo a manifestare interesse all'acquisto del materiale ferroso: “nel 2016 conoscevo la CPM di NZ
UD in quanto aveva un magazzino di materiale ferroso-rottami a
Manerbio. Il sig aveva necessità di acquistare del materiale Pt_1
ferroso e il sig. aveva riferito di averlo e aveva chiesto degli assegni CP_2
in garanzia. Non mi ricorso il periodo. Non mi ricordo gli importi e non so
chi abbia sottoscritto gli assegni. Ribadisco di non avere visto gli assegni
indicati nel capitolo di prova nr. 5 e 6. Non mi ricordo di tale Per_2
(verbale dell'udienza dell'8.03.2021).
[...]
Né, del resto, è emersa ragione per ritenere che il teste si sia Per_3
confuso, invertendo i nomi delle parti, come invero preteso da parte opponente.
Né, sotto altro profilo, sono emersi elementi probatori tali da ricondurre i su menzionati titoli di credito alla seconda e diversa operazione commerciale asseritamente intrapresa, nel marzo 2016, da e (pagina 3 atto Pt_1 CP_2
di citazione). Ciò che avvalora la versione fornita dall'opposto circa l'indicazione, sul titolo di credito di €. 25.000,00, di una data falsata, se si considera, a fortiori, che l'assegno di €. 1.200,00 “destinato a spese di
trasporto” risulterebbe incassato il 9 marzo 2016 non da ma da CP_2
pretesi ignoti.
Anche l'ulteriore assunto di parte opponente, secondo cui Pt_1 - 11 -
contrariamente a quanto indicato nella fattura n. 19 del 10.05.2016 e nel
D.D.T. n. 39/2016, non avrebbe avuto alcun intendimento all'acquisto dell'autocarro Iveco, è rimasto contraddetto dalla documentazione inerente all'intervenuta vendita, in data 16 maggio 2016, del veicolo in favore dell'attore al prezzo pattuito di €. 2.500,00, la cui validità non è stata neppure contestata.
Al riguardo, la teste titolare dell'agenzia Testimone_1
automobilistica “Studio Cavour” di Brescia, ha confermato, da un lato, la volontà di acquisto di (il signor mi aveva detto Parte_1 Pt_1
che aveva intenzione di acquistare l'automezzo) e, dall'altro lato, il mancato perfezionamento della procedura relativa alla trascrizione, presso il competente P.R.A., dell'atto di trasferimento della proprietà del furgone per il mancato pagamento del prezzo (conosco le parti perché sono venuti
da me all'incirca cinque anni fa per fare un trasferimento di proprietà di
un mezzo … credo fosse un autocarro;
poi non hanno concluso questo
trasferimento; il signor mi ha detto che non si era concluso per CP_2
ragioni finanziarie); ragione che ha poi determinato a denunciare il CP_2
secondo (doc. 4 comparsa costituzione;
verbale di causa del 25.10.2021).
Lo stesso ha spiegato, in denuncia – querela, che l'autocarro, oggetto CP_2
di compravendita, era rimasto parcheggiato sulla pubblica via, incustodito per l'inerzia di Il mezzo, infatti, era impossibilitato alla libera Pt_1
circolazione, siccome privo di revisione: tale circostanza è risultata nota a come si evince dalla dichiarazione dallo stesso sottoscritta in data Pt_1 - 12 -
Sul punto, l'orientamento della Suprema Corte è risultato univoco nell'acclarare che la trascrizione dell'atto di trasferimento della proprietà di un'autovettura non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento medesimo, configurando soltanto un mezzo di pubblicità
inteso a dirimere conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore
(Cass. 865/1981; Cass. ordinanza n. 6385/2020).
L'odierno opposto, quindi, ha adeguatamente comprovato quanto era a suo onere privare, ovvero di avere stipulato il contratto di compravendita con la in persona del suo titolare , e di avere consegnato CP_1 Parte_1
la merce di cui ai DDT, in esecuzione del contratto.
Né, d'altro canto, l'attore ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico:
egli non ha fornito la prova dell'esistenza dell'accordo intercorso con relativamente all'asserita dazione in natura dei beni di cui alla fattura CP_2
ingiunta a fronte di un debito pregresso.
A dimostrazione della propria tesi, ha prodotto in giudizio la Pt_1
fattura n. 2 recante l'importo di €. 17.000,00, emessa il 06.02.2016,
unitamente ai documenti di trasporto n. 1/2016 del 29.02.2016 e n. 2/2016
del 02/03/2016 (doc. 2, 3 e 4 atto di citazione).
Senonché, la fattura n. 2 del 6.02.2016 si limita a riportare una causale generica “fattura di acconto su fornitura materiali ferrosi e non ferrosi;
merce messa a disposizione per vostro cliente presso mio capannone di
Manerbio””: in essa non vi è alcuna indicazione specifica del tipo e della quantità del materiale fornito ed il relativo prezzo unitario, conseguendone,
perciò stesso, anche l'indeterminatezza del credito vantato. - 13 -
D'altro canto, anche i DDT n. 1/2016 del 29.02.2016 e n. 2/2016 del
02/03/2016 sono risultati privi della sottoscrizione del vettore e del destinatario, rappresentato, nel primo documento, dalla GR Metalli Srl di
Porzano di Leno (BS) e, nel secondo, dalla “II Quadrato Srl” di Montichiari
(BS).
Essi, inoltre, indicano come causale del trasporto la dicitura “vendita” senza fare alcun riferimento alla ditta nonché riportano una specifica Pt_2
descrizione del materiale compravenduto, constante in rottame di alluminio misto dal peso, rispettivamente, di Kg 9.920 e di Kg. 10.700, che non consente di fare alcun collegamento con la fattura n. 2 del 6.02.2016.
Indi, il preteso credito attoreo, e con esso l'intesa asseritamente intercorsa
inter partes inerente alla dazione in natura dei beni ingiunti, non è stato provato né sotto il profilo dell'an debeatur, nè sotto il profilo del quantum.
Ne consegue che alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, ai sensi del D.M.
55/2014 secondo i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva,
istruttoria e secondo quelli minimi per la fase decisionale, in considerazione del fatto che parte opposta non ha depositato le proprie memorie conclusionali e di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza - 14 -
ed eccezione disattesa, così provvede:
.- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
.- condanna l'opponente al pagamento, a favore dell'opposta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €. 2.540,00, oltre al rimborso forfettario al 15 % per spese generali, oneri e accessori come per legge.
Così deciso in Brescia, il 16 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Lorenzo
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35,
comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209. 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
16 maggio 2016 (doc. 3 comparsa di costituzione).