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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Arezzo, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI STEFANO, Presidente e Relatore
CERCOLA FRANCESCO, Giudice
GRANATA GIOVANNI, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 195/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Arezzo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 72479 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 251/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-La “Associazione per lo sviluppo culturale e sociale Ricorrente_1” ha impugnato il diniego di rimborso per l'IMU relativa agli anni 2016/2020, notificato in data 3 giugno 2025, opposto dal Comune di
Arezzo alla sua istanza.
Deduce di essere proprietaria di alcuni immobili siti nel territorio del Comune di Arezzo in Indirizzo_1, identificati al catasto al foglio 128, Mapp. 487, sub 1, cat. A/2, classe 6 e di avere provveduto, per gli anni di imposta 2016/2020, al pagamento dell'IMU per euro 16.273,00.
Espone di avere presentato in data 14 dicembre 2021 istanza di rimborso per l'IMU erroneamente versata, nel predetto periodo di imposta, in ragione dell'uso degli immobili per i propri scopi associativi.
Contesta il diniego opposto dal Comune di Arezzo nell'assunto che gli immobili tassati siano stati utilizzati per scopi istituzionali e per attività che rientrano tra quelle esentate dall'imposizione; deduce che la mancata indicazione nella dichiarazione IMU della spettanza dell'esenzione non precluda il diritto al rimborso, essendo sempre possibile al contribuente ritrattare/emendare la propria dichiarazione sia con le dichiarazioni integrative, che nel corso del giudizio tributario, esteso al rapporto tributario. Allega la sussistenza, nella fattispecie in esame, dei presupposti soggettivi ed oggettivi per avere titolo alla esenzione IMU, a mente di quanto disposto dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011, cui fa rinvio l'art. 13, comma 13, del d.l. n.
201 del 2011; in particolare assumerebbe qui rilievo l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs.
n. 504 del 1992, concernente gli immobili direttamente utilizzati da enti non commerciali per l'esercizio dell'attività di religione e di culto (di cui all'art. 16, lett. a, della legge n. 222 del 1985); nella specie detti requisiti sarebbero inferibili dall'art. 3 dello statuto dell'associazione, che intende consentire a piccole comunità di fedeli consacrati (associati all'ente ecclesiastico Ente_Religioso_1) di vivere l'insegnamento cristiano attraverso l'osservanza della Regola (di tradizione benedettina) all'interno dell'immobile, messo a loro disposizione mediante un contratto di comodato.
2. - Si è costituito in resistenza il Comune di Arezzo chiedendo la reiezione del ricorso nell'assunto che la dichiarazione IMU per ottenere il beneficio fiscale di cui all'art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 si configura come dichiarazione di volontà e non come dichiarazione di scienza;
l'obbligo dichiarativo annuale, a pena di decadenza, risulterebbe evincibile anche dall'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013, nonché dall'art. 1, comma 770, della legge n. 160 del 2019. In ogni cao, per il Comune di Arezzo, l'immobile in questione sarebbe utilizzato per soddisfare le esigenze abitative delle signore Nominativo_1, Nominativo_2 e Nominativo_3, che risultano ivi residenti.
3.- All'udienza pubblica del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo censura il diniego di rimborso per la maggiore imposta asseritamente versata, motivato in ragione della mancata indicazione della spettanza della esenzione (di cui all'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 504 del 1992 in relazione alle attività previste dall'art. 16, lett. a, della legge n. 222 del 1985) nella dichiarazione IMU;
deduce che, anche a prescindere da quanto dichiarato, il contribuente può sempre ritrattare e/o emendare la propria dichiarazione, in assenza di specifica norma che preveda la dichiarazione a pena di decadenza. Il motivo è infondato.
La giurisprudenza consolidata della Suprema Corte ha infatti affermato che in tema di IMU, al fine del godimento dell'esenzione suindicata (correlata alle “attività di religione o di culto”, cioè dirette “all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana”), occorre la dichiarazione da parte del contribuente da effettuarsi (in caso di enti non commerciali) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio (ex art. 1, comma 770, della legge n. 160 del 2019), in forza di quanto prescritto dall'art. 9, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011 e dall'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013; detto termine va considerato perentorio in ragione dello scopo perseguito e della funzione assolta (così Cass., sez. trib., 9 settembre
2024, n. 24200; Cass, sez. trib., 26 luglio 2024, n. 20936). Tale assunto si coniuga con la precisazione per cui la dichiarazione in oggetto va considerata come atto di volontà, e non già come dichiarazione di scienza
(per sua natura emendabile), avendo un contenuto volto a manifestare l'intendimento di avvalersi di un beneficio fiscale in ragione della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge, e dunque, in definitiva, orientato all'esercizio di un diritto soggettivo. La natura di dichiarazione di volontà porta con sé che nel caso in cui il contribuente abbia omesso detta dichiarazione, non può poi invocare il principio di generale emendabilità di una inesistente dichiarazione (Cass., sez. trib., 28 dicembre 2023, n. 36175).
Quanto ora osservato appare assorbente ai fini del decidere, risultando incontestata tra le parti la circostanza della mancata presentazione della dichiarazione IMU da parte dell'associazione ricorrente, il che esime il
Collegio dalla disamina del secondo motivo attinente alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la esenzione IMU.
2. – Il ricorso va dunque respinto. La peculiarità della fattispecie controversa integra tuttavia le ragioni che per legge giustificano la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa fra le parti le spese di giudizio.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI STEFANO, Presidente e Relatore
CERCOLA FRANCESCO, Giudice
GRANATA GIOVANNI, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 195/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Arezzo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 72479 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 251/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-La “Associazione per lo sviluppo culturale e sociale Ricorrente_1” ha impugnato il diniego di rimborso per l'IMU relativa agli anni 2016/2020, notificato in data 3 giugno 2025, opposto dal Comune di
Arezzo alla sua istanza.
Deduce di essere proprietaria di alcuni immobili siti nel territorio del Comune di Arezzo in Indirizzo_1, identificati al catasto al foglio 128, Mapp. 487, sub 1, cat. A/2, classe 6 e di avere provveduto, per gli anni di imposta 2016/2020, al pagamento dell'IMU per euro 16.273,00.
Espone di avere presentato in data 14 dicembre 2021 istanza di rimborso per l'IMU erroneamente versata, nel predetto periodo di imposta, in ragione dell'uso degli immobili per i propri scopi associativi.
Contesta il diniego opposto dal Comune di Arezzo nell'assunto che gli immobili tassati siano stati utilizzati per scopi istituzionali e per attività che rientrano tra quelle esentate dall'imposizione; deduce che la mancata indicazione nella dichiarazione IMU della spettanza dell'esenzione non precluda il diritto al rimborso, essendo sempre possibile al contribuente ritrattare/emendare la propria dichiarazione sia con le dichiarazioni integrative, che nel corso del giudizio tributario, esteso al rapporto tributario. Allega la sussistenza, nella fattispecie in esame, dei presupposti soggettivi ed oggettivi per avere titolo alla esenzione IMU, a mente di quanto disposto dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011, cui fa rinvio l'art. 13, comma 13, del d.l. n.
201 del 2011; in particolare assumerebbe qui rilievo l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs.
n. 504 del 1992, concernente gli immobili direttamente utilizzati da enti non commerciali per l'esercizio dell'attività di religione e di culto (di cui all'art. 16, lett. a, della legge n. 222 del 1985); nella specie detti requisiti sarebbero inferibili dall'art. 3 dello statuto dell'associazione, che intende consentire a piccole comunità di fedeli consacrati (associati all'ente ecclesiastico Ente_Religioso_1) di vivere l'insegnamento cristiano attraverso l'osservanza della Regola (di tradizione benedettina) all'interno dell'immobile, messo a loro disposizione mediante un contratto di comodato.
2. - Si è costituito in resistenza il Comune di Arezzo chiedendo la reiezione del ricorso nell'assunto che la dichiarazione IMU per ottenere il beneficio fiscale di cui all'art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 si configura come dichiarazione di volontà e non come dichiarazione di scienza;
l'obbligo dichiarativo annuale, a pena di decadenza, risulterebbe evincibile anche dall'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013, nonché dall'art. 1, comma 770, della legge n. 160 del 2019. In ogni cao, per il Comune di Arezzo, l'immobile in questione sarebbe utilizzato per soddisfare le esigenze abitative delle signore Nominativo_1, Nominativo_2 e Nominativo_3, che risultano ivi residenti.
3.- All'udienza pubblica del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo censura il diniego di rimborso per la maggiore imposta asseritamente versata, motivato in ragione della mancata indicazione della spettanza della esenzione (di cui all'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 504 del 1992 in relazione alle attività previste dall'art. 16, lett. a, della legge n. 222 del 1985) nella dichiarazione IMU;
deduce che, anche a prescindere da quanto dichiarato, il contribuente può sempre ritrattare e/o emendare la propria dichiarazione, in assenza di specifica norma che preveda la dichiarazione a pena di decadenza. Il motivo è infondato.
La giurisprudenza consolidata della Suprema Corte ha infatti affermato che in tema di IMU, al fine del godimento dell'esenzione suindicata (correlata alle “attività di religione o di culto”, cioè dirette “all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana”), occorre la dichiarazione da parte del contribuente da effettuarsi (in caso di enti non commerciali) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio (ex art. 1, comma 770, della legge n. 160 del 2019), in forza di quanto prescritto dall'art. 9, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011 e dall'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013; detto termine va considerato perentorio in ragione dello scopo perseguito e della funzione assolta (così Cass., sez. trib., 9 settembre
2024, n. 24200; Cass, sez. trib., 26 luglio 2024, n. 20936). Tale assunto si coniuga con la precisazione per cui la dichiarazione in oggetto va considerata come atto di volontà, e non già come dichiarazione di scienza
(per sua natura emendabile), avendo un contenuto volto a manifestare l'intendimento di avvalersi di un beneficio fiscale in ragione della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge, e dunque, in definitiva, orientato all'esercizio di un diritto soggettivo. La natura di dichiarazione di volontà porta con sé che nel caso in cui il contribuente abbia omesso detta dichiarazione, non può poi invocare il principio di generale emendabilità di una inesistente dichiarazione (Cass., sez. trib., 28 dicembre 2023, n. 36175).
Quanto ora osservato appare assorbente ai fini del decidere, risultando incontestata tra le parti la circostanza della mancata presentazione della dichiarazione IMU da parte dell'associazione ricorrente, il che esime il
Collegio dalla disamina del secondo motivo attinente alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la esenzione IMU.
2. – Il ricorso va dunque respinto. La peculiarità della fattispecie controversa integra tuttavia le ragioni che per legge giustificano la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa fra le parti le spese di giudizio.