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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 09/09/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 1219 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 09/09/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, l'avv BONTEMPI PIETRO il quale chiede la decisione riportandosi al ricorso con vittoria di spese di lite e per l'avv. ANNA CHIARA Controparte_1
ESPOSITO in sostituzione dell'avv. BARONE CARMINE la quale si riporta alla memoria in atti
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1219 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. BONTEMPI PIETRO ( ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in dom.to in Via G. Sardi, 23 presso l'Agenzia 67039 CP_1
SULMONA con l'avv. BARONE CARMINE ( ), dal quale C.F._3
è rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO : opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.10.2024 presentava rituale opposizione Parte_1
alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio, in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento e condizioni di disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/1992).
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso poiché CP_1
infondato in diritto e in fatto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott.ssa
[...]
Per_1
Acquisita una CTU all'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso è fondato e va accolto..
Orbene, nella specie, il c.t.u. dott.ssa ha accertato che il ricorrente: Persona_1
“artrosi multidistrettuale severa, ernie discali multiple cervicali e lombo-sacrali con anterolistesi di C4-C5, esiti di lesione della cuffia dei rotatori destra, BPCO, esiti di recente ictus ischemico”
Lo stesso CTU ha concluso che “il ricorrente è meritevole dei Parte_1
riconoscimenti sia dell'handicap grave che dell'indennità di accompagnamento a partire dalla data della revoca del 16.11.2023”.
La relazione della dott.ssa appare immune da vizi e va condivisa, in Persona_1
quanto il giudizio espresso dal ctu appare più rispondente, rispetto alla diagnosi posta dal precedente consulente nominato nella fase di atp,.
Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio seguono la soccombenzza per entrambe le fasi del giudizio e son o liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento ed alla condizione di disabilità art. 3 comma 3 L. 104/1992 a decorrere dalla revoca del 16.11.2023; - condanna l' al pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente CP_2
dichiaratosi antistatario delle spese di lite che liquida per entrambe le fasi del giudizio in €. 3.600,00 oltre rimborso spese forfettarie, cassa previdenza ed IVA;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Avezzano, 9 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza