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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/06/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 167/2025
Comunicazioni:
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza - prima sezione civile - procedure concorsuali - riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente
dott. Paola Cazzola Giudice rel.-est.
dott. Silvia Saltarelli Giudice nel proc. iscritto al n. 167-1/2025 Rg e n. 167/2025 PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La ricorrente in persona del legale rappresentante, Parte_1 CP_1
amministratore unico e socio unico, con sede legale in Marostica (VI) in Piazza F. Filippi, 18 – c.f.
– rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Padovan – c.f. P.IVA_1
– del Foro di Vicenza - ( con domicilio eletto presso il suo Studio in Bassano C.F._1 del Grappa (VI) in Largo A. Parolini, 85 e all'indirizzo di posta elettronica certificata:
in data 22.5.2025 ha depositato ricorso per la Email_1
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio ex art. 37 CCII;
il procuratore della ricorrente comparso all'udienza del 29.5.2025 fissata dal Giudice delegato dal Tribunale ex art.41
CCII, ha concluso chiedendo, come da ricorso, l'accoglimento della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale presentata dalla stessa debitrice ex art. 37 CCII.
Ciò premesso, il Tribunale, visti gli atti e i documenti allegati,
OSSERVA.
Vi sono, come emerge dalla documentazione in atti:
sia il presupposto soggettivo si tratta di un'impresa commerciale ex art.2195 codice civile
(come si evince dalla visura C.C.I.A.A in atti che indica l'attività di “trasporto di cose per conto di terzi ” ) soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.1, 2 e 121 CCII ed assoggettabile alla liquidazione giudiziale se solo si considera l'ammontare dei debiti superiori alla soglia di euro
500.000,00 indicati dalla stessa debitrice nello stato patrimoniale e conto economico al 20.5.2025
pagina 1 di 4 (doc.5) oltre all'attivo patrimoniale sempre superiore alla soglia di euro 300.000,00 negli ultimi tre esercizi ex art. 2 c.1 lettera d) CCII ( vedi docc. 23, 24 ricorrente) ;
sia il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex artt. 121 e 2, comma 1, lett. b), CCII, desumibile dai seguenti elementi, dai quali si evince che la società debitrice non è più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
In particolare si evidenziano gli elementi tutti di cui al ricorso per la apertura della liquidazione giudiziale (qui integralmente richiamati) e nello specifico che ricorre squilibrio tra attivo e passivo.
La descritta situazione non appare essere riconducibile a momentanea illiquidità sicché deve accogliersi la domanda di apertura della liquidazione giudiziale ( della società ) tenuto Parte_1
conto delle dimensioni e del passivo, evincibili dagli atti.
Le spese sono a carico della procedura.
La sentenza é immediatamente esecutiva.
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di on sede legale in Marostica (VI) Parte_1
Piazza F. Filippi n. 18 codice fiscale n. ; P.IVA_1
nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Curatore la dott.ssa ; Persona_1
fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del _25.9.2025___ ad ore __11,00__ dinanzi al Giudice
Delegato; assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII;
pagina 2 di 4 autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a: comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;
depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro i termini di legge;
apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
pagina 3 di 4 depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro
60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 29 maggio 2025.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
pagina 4 di 4
Comunicazioni:
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza - prima sezione civile - procedure concorsuali - riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente
dott. Paola Cazzola Giudice rel.-est.
dott. Silvia Saltarelli Giudice nel proc. iscritto al n. 167-1/2025 Rg e n. 167/2025 PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La ricorrente in persona del legale rappresentante, Parte_1 CP_1
amministratore unico e socio unico, con sede legale in Marostica (VI) in Piazza F. Filippi, 18 – c.f.
– rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Padovan – c.f. P.IVA_1
– del Foro di Vicenza - ( con domicilio eletto presso il suo Studio in Bassano C.F._1 del Grappa (VI) in Largo A. Parolini, 85 e all'indirizzo di posta elettronica certificata:
in data 22.5.2025 ha depositato ricorso per la Email_1
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio ex art. 37 CCII;
il procuratore della ricorrente comparso all'udienza del 29.5.2025 fissata dal Giudice delegato dal Tribunale ex art.41
CCII, ha concluso chiedendo, come da ricorso, l'accoglimento della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale presentata dalla stessa debitrice ex art. 37 CCII.
Ciò premesso, il Tribunale, visti gli atti e i documenti allegati,
OSSERVA.
Vi sono, come emerge dalla documentazione in atti:
sia il presupposto soggettivo si tratta di un'impresa commerciale ex art.2195 codice civile
(come si evince dalla visura C.C.I.A.A in atti che indica l'attività di “trasporto di cose per conto di terzi ” ) soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.1, 2 e 121 CCII ed assoggettabile alla liquidazione giudiziale se solo si considera l'ammontare dei debiti superiori alla soglia di euro
500.000,00 indicati dalla stessa debitrice nello stato patrimoniale e conto economico al 20.5.2025
pagina 1 di 4 (doc.5) oltre all'attivo patrimoniale sempre superiore alla soglia di euro 300.000,00 negli ultimi tre esercizi ex art. 2 c.1 lettera d) CCII ( vedi docc. 23, 24 ricorrente) ;
sia il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex artt. 121 e 2, comma 1, lett. b), CCII, desumibile dai seguenti elementi, dai quali si evince che la società debitrice non è più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
In particolare si evidenziano gli elementi tutti di cui al ricorso per la apertura della liquidazione giudiziale (qui integralmente richiamati) e nello specifico che ricorre squilibrio tra attivo e passivo.
La descritta situazione non appare essere riconducibile a momentanea illiquidità sicché deve accogliersi la domanda di apertura della liquidazione giudiziale ( della società ) tenuto Parte_1
conto delle dimensioni e del passivo, evincibili dagli atti.
Le spese sono a carico della procedura.
La sentenza é immediatamente esecutiva.
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di on sede legale in Marostica (VI) Parte_1
Piazza F. Filippi n. 18 codice fiscale n. ; P.IVA_1
nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Curatore la dott.ssa ; Persona_1
fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del _25.9.2025___ ad ore __11,00__ dinanzi al Giudice
Delegato; assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII;
pagina 2 di 4 autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a: comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;
depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro i termini di legge;
apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
pagina 3 di 4 depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro
60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 29 maggio 2025.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
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